Disowning Edmund Burke? The constitutional implications of EVEL on political representation*

* Le riflessioni che seguono sono state pubblicate dal blog dell’UK Constitutional Law Association:
https://ukconstitutionallaw.org/2016/05/02/barbara-guastaferro-disowning-edmund-burke-the-constitutional-implications-of-evel-on-political-representation/ (2 maggio 2016). Si ringrazia il Consiglio europeo della Ricerca (FP/2007-2013 –ERC Grant Agreement n. 312304) per il finanziamento alla ricerca.

“Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates” but rather “a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole”.[1] With these words, Edmund Burke conveyed a clear message to his electors on 3 November 1744: though chosen in a specific constituency, he was “not a member of Bristol”, but “a member of Parliament”. What does it mean, after the introduction of the EVEL procedure into the House of Commons, to be a Member of Parliament? Is there a risk that “different and hostile interests” will prevail upon “the interest of the whole”?

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Magna Carta, Common law constitutionalism e mutamenti della funzione giurisdizionale*

* Il presente testo rappresenta la traccia di intervento al convegno Magna Carta e Rule of Law nell’ordinamento inglese. Ad ottocento anni dalla redazione del documento fondativo delle liberta’ britanniche (1215 – 2015), organizzato dal Prof. Salvatore Prisco presso l’Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II” (25 marzo 2015). Una versione rielaborata e’ in corso di pubblicazione negli atti del convegno, raccolti in un volume curato dal Prof. Alessandro Torre per la collana “Marcopolo. Percorsi di diritto pubblico interno e comparato all’intersezione fra le discipline” (Editoriale Scientifica).

Sommario: 1. Il diritto precede la legge: la Magna Carta tra contingenza storica e portata universale - 2. Osservanza senza rigidità costituzionale: chi è il custode della Carta? – 3. Common Law Constitutionalism e mutamenti della funzione giurisdizionale nell’ordinamento del Regno Unito

1.Il diritto precede la legge: la Magna Carta tra contingenza storica e portata universale

La Magna Carta, per quanto figlia di un determinato contesto storico[1], è portatrice di un significato universale, che trascende le vicende medievali del Regno Unito che condussero Giovanni Senzaterra ad un accordo con i baroni del Regno ed informa il costituzionalismo moderno nella sua stessa essenza, quella di limite al potere. L’articolo 39 della Carta, nello stabilire che “nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo…se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno” non è solo un’esaltazione della libertà personale[2], peraltro prodromica alla stesura di molte Carte costituzionali nate in epoca ben più recente. Esso configura un diritto che precede (e per questo limita) il potere nella sua possibile arbitrarieta’. La Magna Carta, dunque, è la madre del principio secondo cui una qualunque forma di autorità deve soggiacere al diritto[3], ripreso nello stesso ordinamento del Regno Unito, quando, nel seicento, il concetto di rule of law prenderà forma ricalcando fortemente motivi medievali per contrastare l’arbitrio del governo e promuovere l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

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