Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto

What does it mean today to reflect on the truth, law, judgment and, at the same time, on the right to truth’ and the ‘duty to truth’? To what extent are the law and res judicata truth? Can be the anxiety of truth aimed at exposing the unknown, in relation to tragic events that marked the individual (people) and the country’s history, considered a fundamental right of the individual? To what extent does the collective dimension of the ‘right to truth’ become a ‘duty of truth’? Does it make sense for the lawyer to think together on the so diverse truths and, if so, in view of which objective? How much can the culture of fundamental rights, which puts at the heart people and the heritage of their values, foster a culture of truth? The author is reluctant to offer a few ‘half-truths’ on such complex issues, showing little certainty and many doubts that he can share without any claim to give any final answers, driven by the desire that others, more experienced, can feed into the discussion and resolve the many doubts they cast on the role of law in contemporary experience.


Il contenzioso sul risarcimento dello Stato alle vittime di reato: Cass. n. 2964/2019 alla ricerca dell’eguaglianza europea

The Court of Cassation has issued an interlocutory order (no. 2964/2019) in the framework of the first judicial dispute in which Italy’s non-compliance with the obligations arising from Directive 2004/80/EC on compensation to victims of violent intentional crimes has been first addressed. This interlocutory order aims to engage in dialogue with the Court of Justice on critical issues for the future of the European Union and the Member States as well. After analysing the case critically, the author makes some points on the possible scenarios that the Court of Justice will likely face.


Qualche riflessione, a terza lettura, sulla sentenza n. 269/2017

Con ulteriori riflessioni rispetto a quelle esposte in un precedente commento apparso sul Forum di Quaderni Costituzionali l’Autore, in servizio presso la Corte di Cassazione, torna a confrontarsi sulle ricadute di Corte cost., n. 269/2017, nel sistema di protezione dei diritti fondamentali. Il panorama, quanto mai in progress, reclama negli operatori giudiziari e negli studiosi un grado elevato di attenzione verso tematiche che rischiano di condizionare il futuro intero dei diritti fondamentali in Italia e in Europa.


Paulo Pinto de Albuquerque, I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015), a cura e con un saggio di Davide Galliani, prefazione di Paola Bilancia, Giappichelli, Torino, 2016, 395 pp.

Ci voleva, per noi italiani, questo ‘libro’ sulla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Chi si aspetta una trattazione monografica sul tema dovrà subito ricredersi.
Si tratta di altro e, direi, di ben altro. Uno spaccato della vita della Corte guardata dall’interno e con una prospettiva decisamente nuova, quella delle opinioni dissenzienti o concorrenti di un giudice della Corte edu.

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Proprietà e diritti umani: matrimonio (im)possibile o prospettiva reale? In risposta a Vincenzo Sciarabba.

Ho accettato con sentimenti di autentica gratitudine l’invito di Vincenzo Sciarabba e Oreste Pollicino a scrivere due parole- due- sulla recensione del primo, ospitata nel blog del secondo, al mio libercolo sulla proprietà.

Già scrivendo il termine proprietà ho avuto ed ho la netta sensazione di quanto piccolo possa essere, in realtà, il contributo di un giovane (continuo a considerarmi tale anche se, voltandomi indietro, mi accorgo di esserlo un po’ meno di qualche anno fa, incalzato da chi ha, ormai, pieno titolo per potersi definire tale) su una “vicenda” che ha visto, a vario titolo ed in contesti temporali diversi, coinvolti i più autorevoli studiosi del diritto.

A mente fredda, del resto, la stessa scelta di pubblicare uno scritto sulla proprietà può apparire (e forse lo è davvero) azzardata per chi non ha titolo-legittimazione alcuna per inserirsi in scuole, di pensiero e non, o aggregazioni ideologico-politico-culturali.

Eppure, la legittimazione a mettere nero su bianco un compendio di prospettive (carico di incertezze che, tuttavia, non vorrebbero fare smarrire l’ipotetico lettore, ma semmai incoraggiarlo ad un nuovo modo di essere operatore del diritto) tutte proiettate  a dimostrare la necessità di riannodare in modo diverso le teorie e le riflessioni sulla proprietà rispetto a qualche decennio fa, allacciandole più concretamente ai casi della vita ed ai fatti che continuamente prendono corpo in una realtà “liquida” e sempre più in movimento, ho ritenuto di cercarla (e di trovarla) nel modo, credo  assolutamente personale,  di intendere la funzione del giurista.

In fondo, le personali riflessioni sulla proprietà altro non sono che la negazione del canone della “certezza” che spesso alberga ed impera nel panorama di chi “scrive di diritto”.

E’ per questo che il libro non si rivolge - recte, non mira a rivolgersi- a chi queste certezze ha già maturato, sicuro che la forza (modesta) ed il rigore metodologico (minimo) delle argomentazioni esposte non riuscirebbero nemmeno marginalmente ad incrinare o anche solo a scalfire le granitiche certezze di chi, invece, “sa”.

Si rivolge, molto più modestamente, a chi ha ancora il desiderio, la voglia o la necessità di “farsi un’idea aperta”, magari non completamente strampalata, su un tema che continua ad avere un certo fascino, soprattutto se lo si rapporta alla persona, all’uomo.

Questo fascino, del resto, cominciai a sperimentarlo quando, a metà del 2006, provai a cimentarmi (ed a sistematizzare pregresse riflessioni) in modo forse un po’ più tecnico sullo stesso tema,  incentrando l’attenzione su un fenomeno, quello dell’occupazione illegittima, che già a quell’epoca, ben prima delle famose “sentenze gemelle” della Corte costituzionale, mi portò ad accostare una “coppia” di concetti  che ai più sarebbe apparsa, già all’epoca, quanto meno  azzardata, se non tecnicamente scorretta e giuridicamente errata.

Dare, così, alle stampe, in quel periodo, un testo dal titolo “Occupazione acquisitiva. Tutela della proprietà e dei diritti umani” significava, in definitiva, dimostrare non certo che gli studi, gli orientamenti giurisprudenziali, le teorie fino a quel momento espresse avessero mal compreso i nessi ed i rapporti fra dominio e Uomo, ma soltanto che la mortificazione del diritto dominicale sistematicamente realizzata, soprattutto a livello nazionale, sulla (apparente) base di nobili (ed ancora oggi assolutamente insopprimibili) istanze solidaristiche, aveva prodotto una reazione talmente vigorosa delle istanze sovranazionali da rendere doverosa una rinnovata indagine su quei temi.

I successivi accadimenti, a partire dal 2007 e fino ai nostri giorni,  hanno dimostrato, ai miei occhi, che quelle datate riflessioni andavano fatte, anche solo a  futura memoria.

Oggi, quelle più recenti, sul nuovo statuto della proprietà, credo ancora di più non possano scindersi dal tema -più generale- dei diritti fondamentali, soprattutto quando ci si accorge di quanto ancora flessibile sia la portata del termine e, in definitiva, del “patrimonio” che la persona ha diritto ad avere tutelato.

Anche i recenti svolgimenti delle Corti, nazionali (Corte cost.n.264/2012) e sovranazionali (Corte dir.uomo Di Maggio c.Italia) dimostrano come il concetto di “bene” << non si limita solamente alla proprietà dei beni materiali e che è indipendente dalle classificazioni formali del diritto interno: altri diritti ed interessi che costituiscono un attivo, possono altresì essere considerati “diritti patrimoniali” e pertanto “beni”>>(Corte dir. uomo, 7 febbraio 2013,  Fabris c. Francia, p.49).

In conclusione, l’idea “aperta” di proprietà, alla quale ricondurre un interesse sostanziale della persona che, come tale, viene protetto attraverso il riconoscimento  di un diritto fondamentale ha propiziato un libro che, ancora una volta, come credo a ragione ha scritto Vincenzo Sciarabba, guarda al particolare con un occhio proiettato ai diritti dell’Uomo nella loro dimensione più generale.

Ecco che accostarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sul tema specifico e riflettere sul suo andamento ( non credo affatto né a rime obbligate, né a senso unico a favore del proprietario) in tema di proprietà  consente, a me pare, di cogliere i tratti sistematici  di un nuovo, assai impegnativo - ma non meno straordinariamente appagante- modo di essere giurista al passo con i tempi, partecipe in prima linea del processo di edificazione dei diritti.

Non è né può essere un libercolo a condurre gli ipotetici interessati verso le prospettive appena espresse.

Lo sono, invece, in modo efficace, le occasioni di scambio, di confronto, di dialogo tra Giudici, Avvocati e Accademici – fra i quali ultimi Antonio Ruggeri si è ritagliato un posto davvero speciale quanto a disponibilità (infaticabile) ad offrire le intuizioni feconde del suo pensiero ed a ricevere, in modo altrettanto aperto,  stimoli e prospettive- che, senza farsi scudo del proprio profilo professionale e senza rimanere soffocati da talvolta stucchevoli precondizioni ideologiche, trovano forme, luoghi e contesti per “parlarsi alla pari”, per confrontarsi sui fatti e sulle ricadute di sistema che quei fatti continuamente e progressivamente determinano così innestandoli, questa volta sì, in una cornice di sistema composta da quei valori umani e culturali  da almeno un cinquantennio incarnati nelle moderne Carte dei diritti -nazionali e sovranzionali- e nelle giurisprudenze che quotidianamente le vivificano.

La speranza è, dunque, che questa goccia non evapori, ma riesca a trovare con l’ausilio di Altri meglio attrezzati di chi scrive- fra i quali si inscrive pleno jure Vincenzo Sciarabba-, una sorgente nella quale, poi, serenamente disperdersi.

Tanto altro mi verrebbe da scrivere, ma mi accorgo di avere tradito la promessa iniziale  e rubato tempo prezioso a chi legge.


Da giudice (nazionale) a Giudice(eurounitario). A cuore aperto dopo il caso Melloni*.

*Questa lettera nasce da un intenso scambio di idee con Antonio Ruggeri che mi ha dato il privilegio di mettermi a parte delle Sue riflessioni.

Cara Corte di Giustizia,

sento il bisogno di scriverti per manifestarti la mia vicinanza e riconoscenza dopo che, in questi giorni, molto ha fatto discutere la tua sentenza nel caso “Melloni”.

Ci si aspettava un balzo d’orgoglio da parte tua, dopo le conclusioni dell’Avvocato Generale Bot di qualche mese fa, che non vaticinavano nulla di buono e, anzi, lasciavano presagire una posizione rigida  sull’interpretazione dell’art.53 della Carta di Nizza-Strasburgo.

Ed invece, il punto 60 della tua sentenza non ha soddisfatto tanti e tra essi soprattutto chi, autorevolmente, da anni si è fatto paladino di una sempre più marcata ricerca del dialogo aperto, alla pari, fra Carte e Corti, tutto spostato ed orientato sui diritti fondamentali, sulla loro protezione massima e, in definitiva, sul primato non di un sistema sull’altro, ma dell’uomo e della sua dignità. E’ per questo che la prospettiva, esplicitata nel famigerato punto 60, di un “primato” del diritto UE sui diritti “altri” non UE- e, in definitiva, sulle protezioni che a livello dei paesi membri  le Costituzioni possono offrire- è sembrata come una sorta di tradimento, un salto all’indietro.

 

Questo punto 60 vale la pena di riportarlo nelle tre lingue fra le più conosciute nel mondo occidentale:

 

È vero che l’articolo 53 della Carta conferma che, quando un atto di diritto dell’Unione richiede misure nazionali di attuazione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.

 

Certes, l’article 53 de la Charte confirme que, lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

It is true that Article 53 of the Charter confirms that, where an EU legal act calls for national implementing measures, national authorities and courts remain free to apply national standards of protection of fundamental rights, provided that the level of protection provided for by the Charter, as interpreted by the Court, and the primacy, unity and effectiveness of EU law are not thereby compromised.

La lettura che si è data di questo punto appare tutta inverata dalla vicinanza che salta agli occhi fra la Carta (di Nizza-Strasburgo) ed il termine primato. Da tale vicinanza si è quindi inteso, per un verso, che tu abbia irrigidito gli ambiti di tutela interni, questi potendosi sviluppare solo se “compatibili” con lo standard previsto dalla Carta dei diritti fondamentali e, per altro verso, che la logica del primato abbia chiuso le porte al dialogo, negando il possibile bilanciamento fra valori UE e valori costituzionali, in definitiva operando una sorta di taxatio di una norma di struttura qual è l’art.4.2 del Trattato di Lisbona alla quale tu non hai dato alcun peso, né implicito né, tanto meno, esplicito.

La mia opinione, quella di uno dei tanti, tantissimi“giudici comuni di diritto comunitario”, non è esattamente questa per diversi ordini di ragioni che provo qui ad enumerare sinteticamente:a) non mi sembra vero che tu non abbia compiuto alcun bilanciamento fra valori; b) non mi sembra vero che tu ti sia chiusa nel primato del diritto UE; c) non mi sembra vero che tu abbia negato il dialogo, anzi. Ed in più, ultimo ma non per ultimo, non mi sembra,nemmeno,che sia stato adeguatamente sottolineato il contesto nel quale questo punto 60 è nato, la vicenda che lo ha originato, il quadro normativo che ne costituiva il sostrato.

Già -partendo da tale ultimo punto- il caso, la vicenda.

Poco si è detto sul caso del Signor Melloni. E poco o nulla qui si dirà se non…che tu hai abilmente evitato di lasciarti attirare nella trappola dei diritti fondamentali adottando, invece,  un “verdetto giusto, fondamentalmente giusto”, come pure lo studioso ai miei occhi più appassionato a tali questioni non ha potuto fare a meno di riconoscere.

A me piace rimanere con i piedi piantati bene in terra.

E da questa posizione nutro sentimenti di gratitudine per la soluzione che hai adottato nel caso Melloni.

E’ vero, la sentenza Melloni, come anche le conclusioni dell’Avvocato Generale Bot, “sembrano” propendere per una visione piramidale dei diritti fondamentali che vede “in testa” quelli sanciti dalla Carta  dei diritti fondamentali ed in coda quelli sanciti a livello interno, posti in fondo alla locomotiva, addirittura dopo i diritti “non fondamentali” di matrice eurounitaria.  Il tutto secondo una lettura dell'art.53 che eliderebbe l'apertura a livelli più elevati di tutela ove gli stessi fossero distonici rispetto a a quelli UE.

Ma così, a ben considerare, non pare essere stato. Anzitutto, sul piano letterale, il punto 60 potrebbe prestarsi ad un’interpretazione diversa da quella sopra ricordata, se solo si consideri che tu altro non hai detto se non che gli standard nazionali non possono compromettere quelli della (tua…) Carta dei diritti fondamentali. Il che potrebbe significare che quegli standard possono di certo aumentare i livelli di protezione offerti dalla Carta. Quanto poi alla parte finale del punto 60 ed al riferimento al primato, all’unità ed effettività del diritto UE, sembra che il peso da attribuire a tale espressione non va enfatizzato. Da esso potrebbe trarsi o una formula di stile o, comunque, una valvola di sicurezza che la Corte ha voluto tenere in piedi. Ma se così è davvero stato, non mi sento, cara Corte, di biasimarti.

In definitiva, ti sei comportata come si comportano le Corti supreme nazionali quando adottano dei “controlimiti” all’imperante capacità del diritto UE di condizionare i territori nazionali  che, salvo qualche eccezione, rimangono tali, minacce, presìdi posti a garanzia di un ordine.

Certo, si può discutere sul fatto che questi controlimiti volta a volta espressi ostacolano il dialogo ovvero lo rendono più franco ed aperto. Non so. Ma è certo che la complessiva lettura della tua sentenza quei timori e quelle preoccupazioni se le lascia alle spalle volando, a mio sommesso avviso, abbastanza alto, soprattutto quando valorizza la capacità pervasiva ed unificante della CEDU, quando richiama il ruolo del consenso offerto dagli Stati e quando, in definitiva, mette avanti a sé una tavola di valori e principi ampia, ben più ampia del diritto UE e della Carta e, poi, decide.

Ciò fa “nel contraddittorio” proprio del rinvio pregiudiziale -che è contraddittorio statutariamente aperto- alla presenza di un numero di Stati quantitativamente e qualitativamente pesante.

Ed è per questo che, cara Corte, ti sono grato. Perché hai dato, ancora una volta,  dimostrazione del valore del rinvio pregiudiziale e di  quanto tu riesca ad essere vicina a noi, piccoli giudici comuni, sparsi in un territorio enorme.

Sono ben presenti i principi che attraverso i tuoi leading cases hai scolpito, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale nel sistema di tutela dei diritti e sarebbe certo miope offrire del rinvio pregiudiziale una lettura che ne limita il peso e la portata al “caso” – sia pur lato sensu inteso-.

Ma quel che è certo –recte, che a me pare certo – è che il rinvio doveva servire a far chiarezza sul caso che una Corte Costituzionale di un paese UE ti aveva demandato:non altro. E proprio quel caso traeva origine e concerneva una questione che metteva in discussione le ragioni stesse dello stare insieme tra Paesi che, pur avvinti dalla bandiera blu  a stelle,  stentano a dialogare e a condividere strategie, orizzonti, prospettive.

 

L’estrema rilevanza della questione sottoposta alla Corte, confermata dall’intervento nel giudizio  di  9 Stati membri e dello stesso Consiglio UE si spiegava, del resto, essendo in discussione  uno strumento – il MAE- che rappresenta l'architrave dei rapporti –presenti e futuri- di cooperazione giudiziaria fra gli Stati aderenti in materia penale.

Ecco perchè a me è parso che vada emarginata la tendenza a “leggere” la sentenza in maniera disarticolata e, in definitiva, a focalizzare l’attenzione sull’esame della terza questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Giustizia e del fatidico punto 60 dovendosi, piuttosto, suggerire una lettura composita dell’intera trama argomentativa da te espressa.

Se si segue questa prospettiva, l’aggancio alla CEDU ed alla portata che la Convenzione offre ai diritti dell’imputato realizza un sistema armonizzato di tutela che, nello specifico campo da te esaminato, non pare giocare al ribasso ma sembra, invece, tutto rivolto a garantire una soluzione capace di non sfilacciare i già esili elementi di comunanza esistenti all’interno dei Paesi dell’UE e dei cittadini che vi risiedono.

Quando tu richiami, poi, la fiducia fra i Paesi membri raggiunta con il difficile equilibrio espresso dagli strumenti normativi approvati a livello comunitario, hai giustamente colto quanto la disciplina posta al tuo cospetto toccasse la vita stessa dell’Unione  ed il suo fondamento, una sorta di principio informatore che non poteva essere, in quel caso,  compromesso dai singoli Stati.

Quell’equilibrio, tu dici, trova il suo standard di tutela nella CEDU. Così dicendo hai  dimostrato quanto sia poco persuasiva la prospettiva di chi in quella sentenza vi legge una prospettiva “egoista” e trova argomenti per giustificare i controlimiti interni.

Certo,tu richiami il principio del primato, ma ad esso offri una copertura nuova e diversa, appunto (ed anche) rappresentata dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Il riconoscimento del principio del più elevato livello di tutela che, comunque, non sembra affatto escluso dall’art.53 della Carta dei diritti fondamentali al di fuori della disciplina specificamente da te esaminata - come anche dell’art.53 della CEDU-  non mi pare impedisca, come avviene per gran parte dei valori fondamentali inseriti nella Carta, una sua modulazione – o, se si vuole, un bilanciamento- rispetto ad altre posizioni fondamentali non meno rilevanti.

Il che significa – se proprio si vuole sistematizzare la tua decisione- che un conto e' ammettere e riconoscere, in forza dell’art.53 della Carta, una tutela pozione nell'ordinamento interno rispetto a quella garantita dalla Carta, altro e' legittimare che una protezione costituzionale nazionale più incisiva si scontri con le esigenze sovrane di un altro Stato in materia penale, diverse da quelle mediate nei testi dell’Unione, sicuramente ancorati, nel caso di specie,  alla protezione garantita dalla CEDU, per come hai dimostrato nella sentenza Melloni.

Ma queste ultime riflessioni si collocano, in realtà in un divenire più che in essere.

E’ certo, infatti, che il tuo procedere nei casi e per i casi ti offrirà altre occasioni per ritornare sul tema.

Quel che è certo è che nel caso Melloni era in gioco, anche, un valore fondamentale qual è il giudicato formatosi in Italia nel rispetto delle regole- almeno così tu hai–della Corte di Strasburgo. Ed allora, la vicenda trascendeva dal diritto del singolo imputato e imponeva una considerazione di tutti i valori in gioco.

Questo mi fa dire e pensare che, in realtà, tu abbia in effetti compiuto il bilanciamento fra le tavole dei valori e l’abbia compiuto adeguatamente, ponderando tutti i principi che dovevano comporsi, non scegliendo pregiudizialmente il primato del diritto UE.

Ciò, peraltro, consente nettamente di individuare i “confini” della decisione che pure devono essere ben delineati in relazione allo specifico tema trattato. Confini che, pertanto, fuori dal caso esaminato non consentono affatto di escludere, in termini generali, la possibilità che gli Stati offrano una tutela maggiore di quella garantita dalla Carta dei diritti fondamentali o dalla stessa CEDU.

Ed allora si potrà dire che questo tuo “arresto”- scusami per questo termine, ma è davvero difficile resistere all’uso di questo termine nel caso che hai deciso- non favorisce la ricostruzione del sistema, né si pone nel solco di quelle pronunzie che fissano le regole in modo chiaro.

Si è detto, autorevolmente, nella nostra dottrina che  l’invito a ricostruire sistematicamente l’ordinamento dopo i tuoi interventi sia un esercizio inutile, tu in realtà giocando, sul piano dei rapporti di forza fra il diritto europeo sovraordinato e i diritti nazionali, con occhio rivolto essenzialmente al caso pratico.

Tale idea mi convince se la si affianca all’ulteriore svolgimento di quel pensiero, che pone in discussione la possibilità stessa di prevedere e di razionalizzare futuri orientamenti di sistema.

Sarà, semmai, la lettura di sistema dei tuoi arresti a consentire la ricostruzione “del sistema”.

E saranno, ancora una volta, i casi, a condizionare, volta a volta, la tua decisione.

In conclusione, continuo a credere  che la tua sentenza non avvalora né le tesi di un gioco al ribasso della tutela offerta dalla Corte e dalla Carta dei diritti fondamentali né, ancora, l’idea che tu abbia inteso definitivamente abbandonare la possibilità di fare applicazione delle tecniche di bilanciamento “aperte” fra diritti fondamentali come già hai fatto, da par tuo, in “Omega”, quando hai discusso con passione della dignità umana, sganciandola da ogni confine nazionale e  sovranazionale. Ed è per tale motivo che, sono certo, non mancherai di tenere a mente quella norma di struttura  scolpita nell’art.4.2 del Trattato UE attorno alla quale, in definitiva, si gioca il futuro dell’Europa e dei diritti dei suoi cittadini.

Dunque, alla prossima puntata cara Corte e, intanto, grazie!


Gerarchia fra Corte di Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla ricerca dei “confini” fra le Carte dei diritti dopo la sentenza Åklagaren (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10).

INDICE

1.La Carta di Nizza-Strasburgo ed i suoi confini.

2.Alla ricerca dei confini fra Carta di Nizza-Strasburgo  e CEDU.

  1. I rapporti fra diritti fondamentali, attirati nel gorgo “Carta di Nizza-Strasburgo / CEDU”.
  2. Il giudice nazionale, un po’ doganiere, un po’ ariete, alla ricerca dei confini.

 

 

1.La Carta di Nizza-Strasburgo ed i suoi confini.

La sentenza Åklagaren resa il 26 febbraio scorso dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia[1] consente di offrire qualche breve flash su un tema cruciale, qual è  quello della portata della Carta dei diritti fondamentali varata a Nizza e modificata a Strasburgo. E non solo.

Tale decisione, infatti, finisce con l’occuparsi di un fascio di questioni tutte quante inscindibilmente collegate alla prima

In termini semplici, ci si chiede se le tutele offerte dalla Carta dei diritti fondamentali abbiano valenza limitata all’ambito del diritto dell’Unione europea, ovvero se le stesse possano trovare giuridico rilievo anche nei  rapporti e controversie nelle quali non si applica, direttamente o indirettamente, il diritto UE.

A tale quesito la Corte di Giustizia ha fin qui dato risposta univoca, evidenziando che la Carta non trova applicazione quando il diritto UE non entra in gioco. Si tratta di una posizione che costituisce naturale prosecuzione di quell’indirizzo, pure patrocinato dai giudici di Lussemburgo, rivolto a “confinare” l’incidenza del diritto comunitario rispetto alla controversia posta al vaglio del giudice nazionale. Escludendone la rilevanza al di fuori delle competenze riservata al diritto UE[2].

Sulla base di questo indirizzo si è quindi ritenuto che riconoscere, per la regolamentazione di una vicenda interna non direttamente regolata dal diritto dell’Unione europea, l’efficacia precettiva di un diritto fondamentale garantito dalla Carta di Nizza-Strasburgo (o ritenuto principio generale dalla Corte di Giustizia) potrebbe costituire operazione culturalmente commendevole, ma giuridicamente poco persuasiva- ancorchè ventilata autorevolmente in dottrina[3]- dovendo essa “fare i  conti” con le disposizioni della Carta di Nizza(art.6, art.51)  e dei Trattati UE che si fondano sulla competenza dell’Unione e che, come ricorda la Corte di Giustizia, non possono andare “oltre” i confini ivi fissati.

Nemmeno la Carta di Nizza sembra essere in grado  di modificare i confini del diritto dell’Unione[4], avuto anche riguardo al contenuto dell’art.5 par.2 del TUE come modificato per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona - In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.- e ancor di più al contenuto dell’art. 6 par.1 TUE, - Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.- e par. 2-L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati-.

Sul punto, la Corte di Giustizia, fondandosi sulla portata dell’art.51 della Carta[5], ha espresso il proprio avviso[6], ancorchè sulla questione, per come emerso all’interno della stessa Corte di Giustizia, non si escludeva che potessero emerge soluzioni diverse.

Ora, dopo che anche la Commissione europea, nel tracciare, all'interno della Comunicazione "Strategia per una più efficace applicazione della Carta dei diritti fondamentali", le linee di implementazione della tutela dei diritti fondamentali sulla base della Carta di Nizza - Strasburgo, ha inteso sottolineare che  il proprio intervento sarebbe stato limitato ai casi di applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati Membri in modo incompatibile con la Carta[7], lasciando intendere  che  un’attitudine della Carta di Nizza - Strasburgo a divenire strumento generale di tutela dei diritti fondamentali sarebbe ostacolata dalle competenze, comunque limitate dell’Unione Europea- anche se in via di notevole espansione- giunge la sentenza Åklagaren della Grande Camera che si inserisce pienamente nel solco del precedente orientamento.

Nel caso concreto un pescatore svedese aveva omesso di dichiarare il proprio reddito e le autorità nazionali avevano dapprima applicato delle sanzioni fiscali per l’omesso versamento dell’IVA  sottoponendo, successivamente, lo stesso contribuente a procedimento penale per frode fiscale.

La Corte di Giustizia era stata chiamata dal giudice nazionale a chiarire se ed in che misura rispetto al diritto interno la duplice sottoposizione del contribuente a sanzioni amministrative e penali fosse compatibile con il principio del ne bis in idem  sancito dall’art.50 della Carta di Nizza-Strasburgo.

Benchè l’Avvocato Generale Villalòn, nelle conclusioni depositate il 12 giugno 2012, avesse prospettato l’incompetenza della Corte di Giustizia a rispondere ai quesiti pregiudiziali in relazione alla ritenuta non inerenza della questione al diritto dell’Unione, la Corte ha ritenuto di potere rispondere ai quesiti pregiudiziali.

Il ragionamento della Corte muove dalla riconosciuta rilevanza della condotta del contribuente rispetto alla disciplina dell’IVA che trova espressa regolamentazione all’interno dell’UE.

La Corte, tuttavia, proprio in relazione all’articolata opinione espressa dall’Avvocato Generale in via subordinata in ordine alle singole questioni pregiudiziali, approfondisce il proprio ragionamento.

Se, infatti, non poteva disconoscersi che l’apparato sanzionatorio regolato dallo Stato per impedire comportamenti violativi della disciplina in tema di IVA rientrava nella competenza degli Stati nazionali, lo stesso si inseriva comunque nell’ambito della necessità di reprimere le frodi in danno degli interessi dell’Unione stessa, destinataria del gettito di tale tributo[8].

Per tale ragione, secondo la Corte, la previsione di sovrattasse e procedimenti penali per frode fiscale costituiscono un’attuazione della disciplina in tema di IVA. La circostanza che le normative nazionali che fungono da base a tali sovrattasse e procedimenti penali non siano state adottate per trasporre la direttiva 2006/112 non incide sulla “inerenza” della questione all’ambito del diritto UE <<dal momento che la loro applicazione mira a sanzionare una violazione delle disposizioni della direttiva summenzionata e pertanto ad attuare l’obbligo, imposto dal Trattato agli Stati membri, di sanzionare in modo effettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione.>>-p.28 sent.cit.-

I superiori argomenti, come si diceva, appaiono rilevanti in quanto l’Avvocato Generale aveva sostenuto che la disciplina europea in materia di IVA non aveva affatto espropriato i singoli Stati dal potere di sanzionare, vuoi a livello amministrativo, vuoi a livello penale, i comportamenti violativi delle regole in materia fiscale.

Anzi, secondo l’AG, lo Stato rimaneva saldamente investito delle questioni relative all’apparato sanzionatorio in materia, per nulla affidato all’UE, non potendosi ritenere che la legislazione interna fosse legata a quella sovranazionale da un nesso di causalità, piuttosto intravedendosi un rapporto di mera occasionalità. Il che, nella visione dell’AG, avrebbe consentito a ciascuno Stato di discostarsi, in tutto i in parte del regime introdotto al livello UE in tema di ne bis in idem, in definitiva così riconoscendo ai singoli Stati di approntare una disciplina conforme ai principi fondamentali di matrice interna, rimanendo così sullo sfondo il paradigma rappresentato dalla Carta di Nizza-Strasburgo.

La diversità di approccio fra la Corte di Giustizia e l’Avvocato Generale non è privo di rilievo.

Ed infatti, l’applicabilità della Carta di Nizza e della disciplina in tema di ne bis in idem poneva, sottotraccia, la questione dell’eventuale differente regime interno previsto sulla questione della ammissibilità, a fronte di un contegno evasivo del contribuente,  di una duplice reazione dello Stato sul versante delle sanzioni fiscali e su quello penale.

La Corte è ben consapevole del problema e lo affronta usando una formula lessicale prudente ed apparentemente non traumatica.

I giudici europei, infatti, non dicono “si applica la Carta di Nizza in forza del primato”, preferendo affermare che “…quando un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione[9].

Si tratta di una formulazione che intende, nella sostanza, riconoscere agli Stati la piena competenza sull’adozione di  misure di contrasto ai fenomeni di evasione e di misurare gli effetti sulla base dei principi fondamentali in esso tutelati ma che, al contempo, proprio per il concorrente interesse dell’Unione alle politiche fiscali (in tema di imposte dirette), consente tale controllo fintanto che la stessa non incida, riducendoli, sui livelli di tutela previsti dalla Carta.

In definitiva, la Corte intende affermare il primato del diritto dell’Unione anche nella disciplina dei diritti fondamentali allorchè entra in gioco il diritto dell’UE.

Se, in altri contesti, la stessa Corte aveva riconosciuto l’autonomia dei singoli Stati ad offrire standard di tutela dei diritti fondamentali  anche più elevati di quelli offerti a livello UE-si pensi, al caso Omega[10]- la Corte crea qui una “scala” fra gli standard di tutela che, nel caso concreto, la porta a posporre l’apparato di tutela interno, dando priorità a quello dell’Unione che viene evocato attraverso l’utilizzazione di espressioni quali “primato, unità ed effettività”, idonei a chiudere in modo radicale ogni spiraglio alla possibilità di espansione a livelli più elevati di tutela (nazionali).

Posizione, questa, che fa il paio con quella assunta nel caso Melloni e sulla quale occorrerà riflettere con più calma.

Resta il fatto che, secondo la Corte, il test al quale è chiamato il giudice nazionale rimane duplice, dovendo questi considerare tanto lo standard di tutela dei diritti fondamentali di matrice interna che quello sovranazionale. Chiarisce, così, la Corte al punto 36 che “…Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri, se occorra procedere ad un esame del cumulo di sanzioni tributarie e penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard nazionali ai sensi del punto 29 della presente sentenza, circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard, a condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.”

Ciò sembra voler significare che il giudice nazionale potrebbe anche giungere a non applicare la sanzione penale, ove l’ordinamento interno  offra all’imputato una garanzia del ne bis in idem più accentuata di quella garantita dalla Carta, ma ciò potrà accadere “purchè” l’apparato sanzionatorio applicato in via amministrativa sia caratterizzato da adeguatezza, dissuasività, effettività e proporzionalità.

 

  1. Alla ricerca dei confini fra Carta di Nizza-Strasburgo e CEDU.

Chi legge potrebbe pensare che la rilevanza della sentenza qui esaminata si risolva nei principi appena riassunti.

In realtà, la Corte è stata chiamata ad affrontare alter due questioni. Il giudice remittente aveva infatti posto il problema della definizione dei contenuti del divieto del ne bis in idem come sancito dall’art.50 della Carta di Nizza ma anche dall’art.4 del Protocollo n.7 alla CEDU.

I dubbi del remittente nascevano dalla possibilità che, secondo una prassi giurisprudenziale interna,  nell’ordinamento svedese il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno contrastante con la CEDU o con il diritto UE, a  condizione che risulti un «chiaro fondamento» alla necessità di disapplicare  vuoi nella CEDU che  nel diritto dell’Unione.

La Corte affronta la questione esaminando separatamente la portata della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da quella della Carta di Nizza –Strasburgo.

Per la prima la Corte ribadisce che la CEDU non fa parte del diritto dell’Unione europea, al cui interno essa può operare in forza degli art.6 par.3 del TUE e dell’art.53 par.3 della Carta di Nizza-Strasburgo. Scontato, in questa direzione, il rinvio al contenuto della  sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, punto 62 che, tuttavia, non rimane mero rinvio per relationem[11].

Tale ultima decisione non aveva, infatti, brillato per chiarezza, laddove aveva ritenuto, nel dispositivo, che “Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.”

Non erano mancate, infatti, in dottrina autorevoli voci favorevoli a  trovare nella sentenza appena ricordata una conferma del fatto che il diritto UE non consente la disapplicazione della norma interna contrastante con la CEDU, con ciò in definitiva, cercandosi un argomento ulteriore di conferma in ordine alla “bontà” della soluzione offerta dalle sentenze gemelle al tema dei rapporti fra CEDU e sistema interno ed all’impossibilità di utilizzare in tale ambito il meccanismo della disapplicazione.

Tale opinione  si è cercato per tempo di contestare[12], anche perché la Corte di Giustizia si e' sempre  occupata della Cedu come serbatoio di diritti ora formalmente riconosciuto anche dall'art.6 TFUE, ma non poteva dir nulla sui rapporti Cedu ordinamenti-nazionali che, come ha di recentemente magistralmente evidenziato Antonio Ruggeri, trovano regolamentazione affatto armonizzata.

La decisione in rassegna ha confermato quanto appena espresso, chiarendo l’impossibilità di trarre dal diritto UE regole operative rispetto ai rapporti fra sistemi interni e CEDU.

Si è così chiarito,  nel dispositivo, che …      Il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale” .

 

 

 

  1. I rapporti fra diritti fondamentali, attirati nel gorgo “Carta di Nizza-Strasburgo / CEDU”.

Passando ad esaminare  le  questioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, la Corte di Giustizia ribadisce che il giudice nazionale non può essere impedito nel proprio ruolo di garante primo della tutela dei diritti offerta a livello dell’Unione, di guise che non è possibile subordinare il potere di disapplicazione del diritto interno contrastante con quello UE alla previa adozione di una legislazione nazionale o al previo controllo di costituzionalità. Per tale motivo, conclude la Corte, il diritto UE “…osta a una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima.”

Occorre infine passare all’esame dell’ultima questione, correlate alla portata del divieto di ne bis in idem come garantito dall’art.50 della Carta.

In realtà, dopo avere ritenuto che la controversia “ineriva” al diritto UE, il punto sembrava di agevole soluzione, apparendo ferma la Corte di Giustizia nel ritenere che tale divieto non impedisce la contemporanea (recte, concorrente) attivazione  di misure sanzionatore amministrative e penali. In questo senso, infatti i paragrafi 32/36 sono di agevole lettura, riproponendo un quadro di principi elaborate dalla stessa Corte in passato.

Ma il punto è che la Corte ha omesso di affrontare un ulteriore punto, ancora una volta nodale,  sul quale si era diffuso, in modo articolato, l’Avvocato generale, appunto rappresentato dai rapporti fra Carta di Nizza-Strasburgo e tutela offerta al corrispondente diritto fondamentale nell’ambito della CEDU.

L’Avvocato generale, infatti, aveva sottolineato, sul punto, lo “stacco” fra tutela convenzionale  come prevista dall’art.4 Prot.n.7 alla CEDU  e tutela offerta dalla Carta di Nizza, ritenendo che la giurisprudenza di Strasburgo, dopo un iniziale oscillamento, aveva ormai raggiunto delle conclusioni recentemente ribadite  dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel la sentenza emanata nell’ambito della causa Zolotukhin c. Russia, ove si era “ statuito con chiarezza che l’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU deve essere interpretato nel senso che vieta qualsiasi imputazione per una seconda infrazione, qualora quest’ultima si fondi su fatti identici o sostanzialmente uguali a quelli sui quali è stata basata un’altra infrazione”- p.77 Concl., cit.-.

Orbene, l’Avvocato Generale aveva giustamente colto la delicatezza del problema, una volta che  l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, stabilisce che i diritti riconosciuti da quest’ultima, qualora corrispondano a quelli garantiti dalla CEDU, avranno «il significato e la portata (…) uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione».

Come, dunque, conciliare la diversità di tutele offerta ai due livelli?

L’Avvocato generale offriva una possibile chiave di lettura, favorevole a garantire alla Carta una interpretazione autonoma che potesse così svincolarla dalla giurisprudenza della Corte dei diritti umani. Ciò l’AG fa evidenziando che la materia trovava soluzioni diverse all’interno dei singoli Stati, alcuni dei quali avevano da tempo improntato i singoli ordinamenti ad una duplicità di risposte sanzionatorie, tali da far ritenere che tale duplicità  potrebbe  essere considerata “perfino una tradizione costituzionale comune agli Stati membri.”  In questa direzione vi era, poi, anche la mancata ratifica, da parte di alcuni dei Paesi contraenti, del Protocollo n.7 alla CEDU e la mancata estensione dei negoziati sull’adesione dell’UE alla CEDU , ai protocolli annessi alla CEDU.

Per tale motivo l’Avvocato Generale concludeva nel senso che “l’articolo 50 della Carta esiga un’interpretazione parzialmente autonoma . Evidentemente si deve tenere conto dello stato attuale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma la soglia di tutela cui deve attenersi la nostra giurisdizione deve essere frutto di un’interpretazione indipendente e fondata esclusivamente sul tenore e sulla portata del citato articolo 50.”

Orbene, colpisce che tale questione non sia stata ex professo esaminata dalla Corte di Giustizia, la quale, però, nei fatti, ha ritenuto di non sentirsi vincolata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale non ha fatto cenno alcuno, affermando che il parametro rilevante era rappresentato unicamente  dall’art.50 della Carta.

Questa prevalenza, tuttavia, assume tratti peculiari se si considera che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta  consente alla stessa di concedere una protezione più estesa di quella garantita dal corrispondente diritto della Convenzione, ma non il contrario!

Non si può, sul punto, non cogliere la scelta della Corte di lasciare sullo sfondo la questione dei rapporti fra le tutele offerte dalla Carta e dalla CEDU.

Il che, d’altra parte, contrasta nettamente con la posizione che la Corte ha nella medesima occasione invece espresso, in modo fermo, rispetto al tema dei rapporti fra diritti fondamentali di matrice interna e di origine UE.

Il fatto che siano “in corso” le procedure di adesione dell’UE alla CEDU  consente, probabilmente, di spiegare tale atteggiamento di prudenza che, a conti fatti, non ha comunque impedito alla Corte di affermare il “primato” della Carta di Nizza sulla tutela offerta dalla CEDU.

 

  1. Il giudice nazionale, un po’ doganiere, un po’ ariete, alla ricerca dei confini.

La sentenza qui esaminata  offre, ancora una volta, piana dimostrazione di quanto il tema dei confini fra le tutele costituisca una delle questioni alle quali l’operatore del diritto e, soprattutto, il giudice nazionale non può sfuggire.

Quando si discute di “confini” il pensiero, si è visto sopra,  corre al tema dell’estensione dell’efficacia del diritto comunitario rispetto al diritto interno e della  stessa Carta di Nizza–Strasburgo[13]. Ma non solo.

Si pensi  alla ricerca di una linea di demarcazione fra sindacato accentrato — di costituzionalità e convenzionalità — e sindacato diffuso del giudice comune[14] e, ancora, alla caduta dei confini territoriali per spiegare il fenomeno della globalizzazione del diritto, sui quali tanto hanno scritto Sabino Cassese e Maria Rosaria Ferrarese, a livello interno. Ciò che finisce per evocare il rapporto fra giudice e legge e, più in generale, quello degli ambiti dell’interpretazione delle norme interne e sovranazionali[15] che, proprio in relazione alla tutela multilivello, disegnano questioni nuove, tutt’altro che agevoli da dipanare[16]. Basti, in proposito, pensare al fascio di questioni che si agitano attorno al tema dei “confini” dei- e fra i -  giudicati nazionali e sovranazionali che continuano ad agitare le acque delle Corti supreme tanto sul versante penalistico[17] che su quello civilistico[18].

Talaltra, si è marcato il concetto dei confini rispetto alla delimitazione dei diritti fondamentali ed alle limitazioni che pure gli strumenti internazionali prevedono, senza i quali è praticamente impossibile determinare il contenuto del bene protetto.

Ed è sempre guardando ai confini che si è discusso del rapporto fra enunciato normativo — che riconosce i diritti fondamentali — scarno, statico — ed attività di interpretazione — dinamica, del giudice. Ma si è altresì constatato il work in progress sui “confini” fra le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, i quali pure saranno segnati in occasione dell’adesione dell’Ue alla CEDU.

Si è dunque sperimentato che, a fronte di posizioni nettamente portate ad enfatizzare il tema dei confini, in modo da chiudere le porte alla trasmigrazione delle fonti — nazionali e non — e dei diritti viventi, altre se ne contrappongono, di segno diametralmente opposto, nettamente orientati  verso una prospettiva tutta rivolta ad aumentare i livelli di protezione dei diritti ed a fare dell’interprete il “giudice dei tre cappelli”[19].

Si è già visto che il tema dei confini appare parecchio accentuato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nel suo ruolo di guardiana dei confini dell’Unione europea, soprattutto insistendo sulla portata dell’art. 51 della Carta di Nizza, non ha inteso discostarsi dalla sua tradizionale giurisprudenza in tema di rilevanza del diritto eurounitario.

Per altro verso, si assiste ad un moto tumultuoso, tutto rivolto a creare delle fessure rispetto agli argini comunque evocati dalle Corti rispetto alle ricadute prodotte dalle fonti e dal diritto vivente esterni. Le sentenze gemelle del 2007 ne sono autentica e rilevante testimonianza, si potrebbe dire nel bene e nel male.

E con specifico riferimento al ruolo della Carta di Nizza, in epoca più recente, Cass.n.5770/2010 e Cass. n. 2352/2010 hanno, a loro volta, evocato il diritto alla dignità umana tutelato dall’art.1 della Carta di Nizza–Strasburgo all’interno di procedimenti relativi ad azioni di risarcimento del danno non patrimoniale, nel primo caso ricomprendendo tale “super valore” attraverso l’art.2 Cost. e nel secondo addirittura imponendo al giudice l’obbligo di ispirarsi «anche ai principi di cui all’art.1 della Carta che regola il valore della dignità umana(che include anche la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà». Anzi, in questo caso, il giudice di legittimità ha ritenuto di dovere affrontare la portata “retroattiva” della Carta di Nizza, fino al punto di riconoscere che «la filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo».

Orbene, l’uso della Carta di Nizza al di fuori dei “confini” del diritto dell’Unione europea, se per un verso evidenzia l’eccentricità dei riferimenti[20], per altro verso sembra direttamente correlato «alla sfera della cultura sociale diffusa e quindi ai valori generalmente sentititi e non alla sfera delle fonti in senso formale»[21].

In definitiva, può riconoscersi che il valore della Carta di Nizza può essere triplice–vincolante, interpretativo e “argomentativo”. Le quante volte la Carta di Nizza, fuori dal campo di operatività suo proprio — che si parametra in funzione dell’estensione del diritto dell’Unione europea o, se si vuole, della “inerenza” a questo della materia esaminata— viene evocata con forza giuridicamente vincolante o addirittura come parametro che il giudice del rinvio deve tenere in considerazione, si corre concretamente il rischio di fornire agli euroscettici delle frecce pericolose da usare per depotenziare la portata — sicuramente elevata — della Carta negli ambiti che sicuramente ad essa pertengono.

La prudenza, allora, diventa sinonimo di lungimiranza e di rigore tecnico–scientifico, capace di resistere, alla lunga, a certe accuse striscianti.

Sembra, allora, ineccepibile l’iter argomentativo di Cass.pen.4 gennaio 2011 n. 7 che, nel richiamare in materia di fonoregistrazioni, il principio del rispetto della vita privata e familiare di cui all’art.7 della Carta di Nizza, ha cura di chiarire che la stessa, ancorché non applicabile, ex art. 51 della stessa Carta, al caso in esame in quanto non si controverte di una norma dell’Unione o di una disposizione nazionale che abbia con la prima una qualche connessione, “attesta sul piano generale che ci troviamo in presenza di valori e principi considerati comuni agli stati membri, certamente rilevanti sul piano argomentativo ed orientativo.”

Ciò consente, in definitiva, di scindere  il piano dell’efficacia diretta  della Carta che la Corte di Giustizia sembra avere delineato in via definitiva, dal “ruolo” della Carta come strumento propulsivo di protezione dei diritti, rispetto al quale la stessa non può operare in posizione di “primato” come invece la Corte di Giustizia riconosce nelle ipotesi di efficacia diretta, ma esercita –recte, può e deve esercitare- una “forza propulsiva” che gioca alla pari con quella delle altre Carte dei diritti fondamentali.

Certo, sembra oltremodo difficile individuare, all’interno della decisione in esame,  la “stella polare” da seguire nell’ambito dei rapporti fra le Carte dei diritti fondamentali. Ma c’è, forse da chiedersi se mai le Corti potranno individuare con matematica certezza dei meccanismi di prevalenza, equivalenza o subordinazione fra le Carte ovvero se l’epoca che già si affaccia sarà quella della costruzione, caso per caso, di un sistema policentrico nel quale l’unica granitica certezza sembra rappresentata dal ruolo affidato al giudiziario.

In conclusione,  non può che ribadirsi che la Costituzione, la Carta di Nizza e la CEDU, senza differenza alcuna, offrono al giudice nazionale strumenti di straordinaria forza ed efficacia che si intersecano sempre di più, a dimostrazione del duplice processo di costituzionalizzazione del diritto internazionale e di internazionalizzazione dei diritti costituzionali.

Quel che sembra, allora, necessario ed ineludibile, è che il giudice sappia che tali strumenti sono complessi ed articolati, spesso (ma non sempre) pienamente sovrapponibili quanto ad ambito di operatività.

Ma sembra altrettanto chiaro che la conoscenza dei confini, lungi dal costituire il capolinea dei diritti, rappresenta piuttosto il punto di partenza per un’analisi ancora più raffinata e non meno rilevante ai fini del raggiungimento di un più alto grado di tutela dei diritti fondamentali.

Il nuovo ordine giuridico si alimenta, così,  incessantemente ed in moto quasi perpetuo, di pronunzie e decisioni di Corti nazionali e sovranazionali, tanto che è oggi obiettivamente difficile individuare un “confine” fra ciò che è riservato al giudice nazionale e ciò che spetta ai giudici stranieri e/o sovranazionali.

Su questo confine (come sugli altri) emerge la figura del giudice che, a chi scrive, appare contemporaneamente incarnare quella di integerrimo doganiere e di indomito ariete volta a volta capace  di (recte, tenuto ad) individuare  con precisione la linea di demarcazione dei diritti ma, anche, di superare, grazie alla vantaggiosa posizione di “custode” quei medesimi confini.

Questo ordine giuridico risulta, così, volta per volta fissato dai Giudici, interni e sovranazionali, attraverso un’opera di complessa ricostruzione, caso per caso, delle vicende concrete. Il che costituisce riprova evidente della crisi  del concetto tradizionale di “certezza del diritto”, a tutto favore del canone delle “certezze –alia effettività - dei diritti”[22].

Questo consente, forse, di fornire qualche embrionale risposta a chi ha in modo netto rappresentato l’esigenza di “ripristinare i confini” tradizionali per evitare il caos[23].

Saranno, dunque, i “circuiti delle Corti costituzionali”[24], il “dialogo” fra i giudici nazionali e non, della Corte di Giustizia e delle Corti sovranazionali, ma anche l’incontro della decisione giudiziaria con la società che la accoglie e con gli studiosi che vi si accostano, a costituire una valvola di sicurezza affinché l’agire giudiziario non trasmodi nell’arbitrio e si ponga al servizio dei diritti.

E se, nel romanzo del diritto del compianto  Dworkin (Law’s Empire), il giudice si colloca tra molti capitoli già scritti ed un nuovo capitolo da scrivere, le nuove righe che egli è chiamato a comporre non sono certo interamente scoperte, né totalmente inventate; esse, piuttosto, appaiono quale frutto di un’attività di ricostruzione di un sistema composito, nel quale quello stesso giudice è chiamato a svolgere un’opera che, ben lungi dal risolversi in un’attività meccanica, finisce con l’esaltare la motivazione della decisione, la sua logicità e controllabilità e, in definitiva, la capacità persuasiva delle argomentazioni volta per volta utilizzate.

[1] Per un primo commento alla sentenza v.Fontanelli, Fransson and the application of the EU Charter of Fundamental Rights to State measures – nothing new under the sun of Luxembourg, in questa rivista on line.

[2] Il tema è stato affrontato da tempo risalente in numerose sentenze della Corte di Giustizia-Corte giust.,13 giugno 1996, n, C-144/95 Jean-Louis Maurin; Corte giust.,29 maggio 1997, n. C-299/95 Kremzow; Corte giust., 24 giugno 2004, n. C‑328/04 Attila Vajnai; Corte giust.18 dicembre 1997, n. C-309/96,  Daniele Annibaldi c sindaco del Comune di Guidonia e Presidente Regione Lazio.

[3] Secondo Sorrentino- I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona(Considerazioni preliminari), in Corr. giur., 2010, 2,148- proprio l’impianto della Carta di Nizza - Strasburgo, l’impianto della Carta di Nizza – Strasburgo  dimostrerebbe “la sua attitudine a costituire punto di riferimento dei diritti umani anche al di là del raggio d’azione dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, il diritto alla vita, il divieto della pena di morte, il divieto della tortura, ecc. non riguardano, infatti, specificamente il diritto dell’Unione, le cui competenze non toccano tali beni, ma gli Stati che ne fanno parte e, soprattutto, quelli che aspirano a divenirne membri (in quanto il mancato rispetto di tali diritti diverrebbe elemento ostativo alla loro adesione), onde la Carta si presenta come una sorta di sintesi di valori costituzionali comuni cui l’Unione fa riferimento, anche al di là dell’esercizio delle sue competenze. V. anche Bronzini, I diritti fondamentali nell'ordinamento integrato. Il ruolo della Corte di Giustizia, Relazione svolta all'incontro di studio organizzato dal CSM in Roma nei 1-3 febbraio 2010 su I diritti fondamentali nell’ordinamento, in www.csm.it, pag.10 del paper; id., ancorpiù di recente ed in modo ampio, Il plusvalore giuridico della Carta di Nizza, in Il  diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di Cosio e Foglia, Milano, 2013, 111 ss., ove pure si trova una completa indicazione della dottrina favorevole alla estensione del valore della Carta di Nizza.  Cfr., ancora, in modo davvero intenso, Ruggeri, Corti costituzionale e corti europee, cit.-pag.33 datt.-:"...L’impianto dello studio e le verifiche in esso condotte portano a dire che la logica di una rigida separazione degli ordinamenti (e, per ciò pure, delle sfere di competenza delle relative Corti) non ha ormai più alcun senso, se mai ne ha avuto. È vero che gli stessi ordinamenti parrebbero accreditarla; e basti solo pensare alla perdurante vigenza del principio di attribuzione in ordine ai riparti di materie e funzioni tra Unione e Stati, come pure – per ciò che specificamente attiene alla salvaguardia dei diritti – al principio secondo cui la stessa Carta dei diritti dell’Unione dichiara di poter valere unicamente negli ambiti materiali di competenza dell’Unione stessa. E, tuttavia, l’esperienza ormai insegna che separare a colpi di accetta gli ambiti stessi è impresa vana, i rapporti piuttosto essendo governati da canoni volti a renderne quanto più possibile duttile lo svolgimento e mobili i confini dei campi.”

 

[4] Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro presentate il 30 settembre 2009 nella causa C-135/08, Janko Rottmann, p.10: «…anche se una situazione è riconducibile a una materia rientrante nella competenza degli Stati membri, essa è compresa nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto comunitario allorché comporta un elemento di estraneità, vale a dire una dimensione transfrontaliera. Infatti, solo una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un unico Stato membro costituisce una situazione puramente interna». Analogamente Corte giust. 2 marzo 2010, n. C-135/08, Rottmann, p.41. Il punto è colto in modo altrettanto chiaro da Cass.17 marzo 2009 n. 6441, ove si esclude che in tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, la nozione di “familiare” ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, possa desumersi dagli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo o dall’art. 9 della Carta di Nizza-Strasburgo, non trattandosi di materia disciplinata dal diritto comunitario.

[5]Cfr. Spiegazioni della Carta di Nizza sub art.51 e 52.

[6]Cfr. Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano, che, nell’affermare che il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario, affermava testualmente che  nemmeno la Carta di Nizza può modificare la natura puramente interna della questione (p.29 ss): «…Neppure il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali può venire a sostegno di una conclusione diretta a far entrare il presente procedimento nella sfera di applicazione del diritto comunitario. A tal riguardo basta sottolineare che, conformemente all’art. 51, n. 2, di detta Carta, quest’ultima non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità europea e per l’Unione, né modifica le competenze nonché i compiti definiti nei Trattati.» Conf. Corte giust. 26 marzo 2009, causa C-535/08, Pignataro; Corte Giust., 3 ottobre 2008 , causa C-287/08, Crocefissa Savia; Corte. Giust., 23 settembre 2008, causa C-427/06, Birgit Bartsch. V., anche di recente, sia pure in una prospettiva aperta, le citate Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston nella causa C-34/09, Ruiz Zumbrano, p.156: "...  Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile invocare i diritti fondamentali dell’Unione europea solo quando il provvedimento contestato ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni sono pertanto soggetti ad una valutazione quanto al loro rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione. Lo stesso vale per gli atti degli Stati membri emanati nell’esecuzione di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione o, più in generale, che ricadono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Si tratta di un aspetto ovviamente delicato, poiché riconduce la tutela dei diritti fondamentali dell’Unione nell’ambito di ciascuno Stato membro, dove coesiste assieme ai livelli di tutela dei diritti fondamentali sanciti dal diritto nazionale o dalla CEDU. I problemi che conseguentemente derivano riguardo alla sovrapposizione tra livelli di tutela in forza dei diversi sistemi (diritto dell’Unione, diritto costituzionale nazionale e CEDU) e il livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dall’Unione europea sono ben noti  ...". In Corte Giust. 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, J. McB., il giudice di Lussemburgo, dovendo accertare se un padre naturale che secondo la legislazione irlandese non ha diritti di custodia sul figlio (ma può chiederli al giudice) aveva dato luogo a gravi condotte, lesive dell’interesse del minore e dei diritti alla vita privata e familiare, premetteva che i diritti tutelati da tali disposizioni sono rilevanti ed applicabili ad una vicenda nella quale entrava in gioco il Reg. CE n. 2201/2003. Nel prendere in considerazione gli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza la Corte ha richiamato l’art. 51 par. 1 e 2 della Carta di Nizza–Strasburgo, escludendo un’interpretazione del Reg. n. 2201/2003 CE che riconosca autonomamente, rispetto alla legislazione nazionale, un diritto di custodia automatico del padre naturale. Ad opinare in questo modo si violerebbe l’art. 51 par.1 e par. 2 della Carta, andando oltre l’ambito riservato in via esclusiva alle legislazioni nazionali: v. p.51 sent.: “… le disposizioni della Carta si applicano, ai termini del suo art. 51, n. 1, agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del n. 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, «né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati». Così, la Corte è chiamata ad interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite.”; Corte Giust. 12 novembre 2010, causa C‑339/10, Asparuhov Estov e a., p.12 e ss:”… per quanto riguarda la presente controversia, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» e che, in forza dell’art. 6, n. 1, TUE, che attribuisce alla Carta efficacia vincolante, e come risulta dalla dichiarazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, essa non crea alcuna nuova competenza per l’Unione, né ne modifica le competenze. Peraltro, risulta da costante giurisprudenza che le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri in tutti i casi in cui essi sono chiamati ad applicare il diritto dell’Unione e che essi sono tenuti, con ogni mezzo, a non disattenderle …). Poiché la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che la decisione del Ministerski savet na Republika Bulgaria del 16 dicembre 2009 costituisca una misura di attuazione del diritto dell’Unione o che essa presenti altri elementi di collegamento con quest’ultimo, la competenza della Corte a risolvere la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non sussiste.”; Corte Giust. 1° marzo 2011, causa C‑457/09, Chartry, p.25:”… sebbene il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall’art. 6, n. 1, della CEDU, cui fa riferimento il giudice del rinvio, costituisca un principio generale del diritto dell’Unione … e sia stato riaffermato dall’art. 47 della Carta, nondimeno la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l’oggetto della causa principale presenti una connessione con il diritto dell’Unione. La causa principale, in cui un cittadino belga si oppone allo Stato belga in merito alla tassazione di attività esercitate nel territorio di tale Stato membro, non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsivoglia delle situazioni previste dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi o dei capitali. Inoltre, detta controversia non verte sull’applicazione di misure nazionali mediante le quali lo Stato membro interessato dia attuazione al diritto dell’Unione. Ne consegue che la competenza della Corte per risolvere la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta dimostrata.”;Corte Giust. 15 novembre 2011, causa C‑256/11, Dereci e a., p.71 ss.:”… occorre ricordare che le disposizioni della Carta si applicano, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della medesima, agli Stati membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del n. 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze riconosciute a quest’ultima (v. sentenze McB., cit., punto 51, nonché 15 settembre 2011, cause riunite C‑483/09 e C 1/10, Gueye e Salmerón Sánchez, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69). Pertanto, nel caso di specie, qualora il giudice del rinvio ritenga che, alla luce delle circostanze delle cause principali, le posizioni dei ricorrenti nelle cause principali siano soggette al diritto dell’Unione, esso dovrà valutare se il diniego del diritto di soggiorno di questi ultimi nelle cause principali leda il diritto al rispetto della vita privata e familiare, previsto dall’art. 7 della Carta. Viceversa, qualora ritenga che dette posizioni non rientrino nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, esso dovrà condurre un siffatto esame alla luce dell’art. 8, n. 1, della CEDU.  Difatti, occorre ricordare che tutti gli Stati membri hanno aderito alla CEDU, la quale consacra, nel suo art. 8, il diritto al rispetto della vita privata e familiare. In tal contesto, sulla base dell’art. 92, n. 1 del regolamento di procedura, va constatato che la Corte è manifestamente incompetente a risolvere le questioni presentate dal Varhoven administrativen sad.”

[7] Commissione europea, Communication from the Commission, Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union, 19 ottobre 2010: "...Article 51(1) of the Charter also stipulates that the Charter applies to the Member States only when they are implementing Union law. It does not apply in situations where there is no link with Union law. The binding legal force conferred on the Charter by the Lisbon Treaty has not changed this situation; the Treaty explicitly states that the provisions of the Charter do not extend the powers of the Union as defined in the Treaties... The Charter does not apply where there are breaches of fundamental rights with no connection to Union law. Member States have their own systems to protect fundamental rights through their national courts and the Charter does not replace them. It is therefore up to the national courts to ensure compliance with fundamental rights and up to the Member States to take the necessary measures in accordance with their national laws and international obligations. In such situations, the Commission does not have the power to intervene as guardian of the Treaties". L'unica apertura, blanda, verso un'applicazione ampia della Carta che  sembra concedere ai singoli Stati è quella relativa all'individuazione dei casi in cui può ritenersi esistente un nesso di collegamento fra diritto interno e diritto eurounitario- p.1. 3. 3-:"... The Commission may only intervene if the situation in question relates to Union law. The factor connecting it with Union law will depend on the actual situation in question".

[8] V. p.26 sent. cit.: “…l’articolo 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, li obbliga ad adottare le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, SGS Belgium e a., C‑367/09, Racc. pag. I‑10761, punti 40‑42). Orbene, poiché le risorse proprie dell’Unione comprendono in particolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17), le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell’Unione, sussiste quindi un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Germania, C‑539/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72).

[9] La Corte richiama, come precedente conforme, Corte Giust., 26 febbraio 2013,causa  C‑399/11, Melloni, p.60, che merita un esame a sé e non può essere qui presa in diretta considerazione.

[10] Conti, La dignita' umana dinanzi alla corte di giustizia, in Corr.giur.,  2005, f.4; Tancredi, La tutela dei diritti fondamentali «assoluti» in Europa: «It’s all balancing», in Ragion pratica, 2007, 383 ss.; id., L’emersione dei diritti fondamentali «assoluti» nella giurisprudenza comunitaria , in Riv. Dir. inter., 2006, 692;

[11] Su tale ultima pronunzia v. Ruggeri, La Corte di giustizia marca la distanza tra il diritto dell’Unione e la CEDU e offre un puntello alla giurisprudenza costituzionale in tema di (non) applicazione diretta della Convenzione (a margine di Corte giust., Grande Sez., 24 aprile 2012), in www.diritticomparati.it

[12] sia consentito il rinvio a Conti, CEDU, Costituzione e diritti fondamentali. Una partita da giocare alla pari, in Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di Cosio e Foglia, Milano, 2013, 241 ss.

[13] A.Barbera, Corte costituzionale e giudici di fronte ai vincoli comunitari: … una ridefinizione dei confini?, in  www.forumcostituzionale.it.

ridefinizione dei confini?, in  www.forumcostituzionale.it; Nascimbene, I confini del diritto dell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona , Intervento orale svolto in occasione dell’incontro di studio organizzato dal CSM su “La Corte di Giustizia e il giudice” Roma, 14–16 luglio 2010. Il testo della relazione  è reperibile sul sito www.csm.it.

[14] E’ netta, infatti, l’esigenza di impedire l’interpretazione costituzionalmente orientata quando l’univoco tenore della norma si ponga in contrasto con il canone costituzionale, esso segnando “il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale” — cfr. Corte cost. n. 26/2010-. Anche Corte cost. n. 219/2008 ha  insistito sul dato testuale  per ritenere  che «tale circostanza segna il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale».

[15] Da ultimo v. il saggio di  Piccone, L’interpretazione conforme nell’ordinamento integrato, in Il  diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di Cosio e Foglia, cit., 277 ss.

[16] V., volendo, Conti, La Convenzione dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011,183 ss.

[17] Il pensiero corre non solo al caso Dorigo ed alla sentenza 113/2009 della Corte costituzionale, ma anche alle più recenti prese di posizione delle Sezioni Unite (ord.19 aprile /10 settembre 2012 n.34472) in ordine agli effetti che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Scoppola c.Italia -17 settembre 2009, ric. 10249/03- può produrre su procedimenti definiti in Italia con sentenza passata in giudicato- v.Viganò, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l’adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola, in www.penalecontemporaneo.it-.

[18] Sia consentito il rinvio a Conti, CEDU, Costituzione e diritti fondamentali. Una partita da giocare alla pari,  cit.,216 ss.

[19] Conti, La Convenzione dei diritti dell’uomo, cit. 292 ss.

[20]  Salvato, I diritti fondamentali nelle fonti interne ed “esterne”: tutela e compiti del giudice  comune, Relazione tenuta all’incontro di studio organizzato dal CSM in Roma, 22–24 novembre 2010, sul tema “Sulle fonti normative e giurisprudenziali del diritto dell’Unione europea”, in www.csm.it, p.25 del dattiloscritto.

[21] A. Gambaro, La circolazione degli argomenti legali: uso del metodo comparativo e riferimento ai modelli interpretativi stranieri nelle sentenze dei giudici nazionali , Relazione svolta all’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma sul tema “I giudici e la globalizzazione: il dialogo tra le corti nazionali e sopranazionali” , in www. csm.it , p. 16 del dattiloscritto.

[22] Ruggeri, Una inammissibilità accertata ma non dichiarata, ovverosia l’errore processuale scusabile della parte, in quanto indotto dallo stesso … giudice (a prima lettura di Corte cost. n. 142 del 2012), in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, Torino, 2013,  300; id., L’“intensità” del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell’affermazione della Costituzione come “sistema”, in http://www.giurcost.org/studi/ruggeri24.pdf, pag.14 dattiloscritto.

[23] Vincenti, Diritti senza identità, Bari, 2007, 145 ss.-

[24] R. Caponi, Dialogo fra Corti nazionali e corti internazionali, in Libro dell'anno del diritto Treccani, marzo 2013; id. Democrazia, integrazione europea, circuiti delle Corti Costituzionali dopo (dopo il Lissabon–urteil), Riv. it. dir. pubb. com., 2010, 404; Ferrarese, Diritto sconfinato, Roma-Bari, 2007, 121 ss.-


Pensieri sparsi dopo il post scriptum di Antonio Ruggeri su Corte. Cost. n.230/2012.

Ho letto, con il fiato di lavoro, famiglia ed altro che insegue, il post scriptum di Antonio Ruggeri che pure più volte richiama, fra gli altri, le posizioni di  Francesco Viganò.

Vi confesso che, seguendone il finissimo ragionamento, non riesco tuttavia a contestare la soluzione finale di Corte cost.n.230/2012.

Sono infatti portato a ritenere che la soluzione offerta dalla Corte cost.n.230/2012 sia, pur nel solco di orientamenti circa i  rapporti fra CEDU e diritto interno che non condivido,  tutto sommato equilibrata.

In definitiva, di cosa possiamo accusare la Corte costituzionale. Forse di non avere premuto la leva della CEDU fino al punto da trarvi delle conclusioni, in punto di diritto giurisprudenziale, che la stessa Corte europea non sembra avere fin qui espresso in maniera nitida. E sia. Ma cosa doveva fare la Corte di alternativo.

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La Corte europea dei diritti dell’uomo affossa la prescrizione (ma solo quella?) in tema di occupazione acquisitiva-note volanti a Corte dir.uomo 5 giugno 2012, Immobiliare Cerro c.Italia-.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo la saga di decisioni volte a sanzionare l’an debeatur rispetto alla violazione dell’art.1 Prot.n.1 annesso alla CEDU con riguardo alle vicende delle c.d. espropriazioni indirette[1] sta passando alla quantificazione degli “indennizzi” spettanti ai proprietari che hanno nel tempo ottenuto le pronunzie di accertamento della violazione.
La sentenza resa il 5 giugno 2012 nel procedimento Immobiliare Cerro c.Italia (ric.n. 35683/03) [2]- http://www.giurcost.org/casi_scelti/CEDU/CEDU05-06-12-35638.htm - non presenta, a prima lettura, tratti di rilevante novità, quanto all’ambito risarcitorio,  rispetto al leading case rappresentato da Corte dir. uomo 22 dicembre 2009,Guiso Gallisay c.Italia[3]  che ha ridimensionato in modo consistente le aspettative del proprietario illecitamente privato del dominio, escludendo la risarcibilità del valore dei manufatti edificati sull’area trasformata.
Il lettore, in effetti, leggendo la sentenza appena ricordata, vi scorge soltanto un vago riferimento ad una decisione della Corte di appello di Milano che nel 2006 aveva liquidato delle somme alla società a titolo di indennità di occupazione legittima.

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Il tratto (in)umano della giurisprudenza della Corte dei diritti umani?

Il tema affrontato nei post del Prof.Buratti e del Prof.Ruggeri pubblicati dalla Rivista è estremamente delicato.
Chi scrive ha cercato, nel recente passato, di riflettere sulla centralità del ruolo della motivazione nel processo di perenne attuazione ed implementazione dei diritti umani all’interno di un sistema “interlivello” come lo ha di recente felicemente definito Ruggeri[1] ed a quelle riflessioni non può che sommessamente rinviare[2].
Viene però oggi all’osservazione attenta degli studiosi il tratto meno umano della giurisdizione di Strasburgo che, ci si permette di ricordare ancora una volta sommessamente, è strumento di protezione universale dei diritti umani di “tutti i cittadini del mondo”[3] contro arbìtri e violazioni da parte di uno dei 47 Paesi .

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