La guerre des juges franco-europea (Atto IV e Epilogo)

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ATTO IV: Il 29 giugno 2010 la Cassazione francese ha rapidamente tratto le proprie conclusioni dalla pronuncia della CGE comunicando la sua decisione definitiva (arrêt n° 12132) sulla domanda pregiudiziale originariamente sollevata dal Tribunale di grande istanza di Lille. La Cassazione, dopo aver ripetuto il dispositivo della sentenza Melki, ha rilevato che laddove una disposizione legislativa sia sospettata di essere contestualmente in contrasto sia con la Costituzione che con il diritto dell’UE, spetta ai giudici comuni adottare le misure necessarie ad assicurare la protezione giurisdizionale dei diritti conferiti dall’ordine giuridico dell’UE.

Nel caso in cui tale esigenza non possa essere soddisfatta a causa delle disposizioni del diritto interno che prevedono l’assoluta priorità del controllo di costituzionalità, la Cassazione ha quindi invitato i giudici comuni a valutare la conformità con il diritto dell’UE della disposizione oggetto del giudizio principale lasciando inapplicate le norme della Loi organique che dispongono altrimenti. La Cassazione ha così deciso di non trasmettere al Consiglio Costituzionale la questione sollevata dal Tribunale di grande istanza di Lille (e della quale essa era stata investita nel suo ruolo costituzionale di ‘filtro’ alle eccezioni d’incostituzionalità) e di rinviare invece a detto giudice gli atti affinché potesse trarne le conseguenze opportune per il giudizio dinnanzi a lui pendente, in particolare tramite la disapplicazione diretta della norma nazionale in contrasto con il diritto dell’UE.

EPILOGO: In poche settimane, la Cassazione, il Consiglio Costituzionale, la CGE e di nuovo la Cassazione hanno avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità comunitaria delle norme della legge organica francese che prevedevano l’assoluta priorità del controllo di costituzionalità. Ciascuna di tali decisioni è stata qui commentata a mò d’atto d’opera. All’esito di tale accesso confronto giurisdizionale multilivello le disposizioni contestate della legge francese sono state neutralizzate, cosicché resta comunque aperta la possibilità per ogni giudice comune francese di garantire l’immediata applicabilità del diritto dell’UE e di adire la CGE in caso di dubbio interpretativo, senza dover attendere una previa pronuncia dell’organo nazionale di giustizia costituzionale. Si è trattato di tragedia o di commedia? Al lettore l’ardua sentenza. Certo, sorprende che lo stesso risultato avrebbe potuto essere raggiunto senza scomodare tutte queste Corti se il Parlamento francese non avesse deciso (senza premurarsi di verificare il probabile effetto delle proprie scelte…) di eliminare dal testo delle Loi organique una clausola di salvaguardia che il Governo aveva inserito nel suo progetto di legge (Ass. Nat. n°1599) precisamente al fine di consentire ai giudici nazionali di continuare ad adempiere ai propri obblighi comunitari! Lupus in fabula: la potestà legislativa degli Stati deve esercitarsi nel rispetto del diritto UE, e lo studio dei diritti comparati può essere assai utile a prevenire situazioni di potenziale contrasto tra diritto interno e diritto sovranazionale

 

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