Leggendo “Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni”, di Francesco Alicino

Esiste un nesso indissolubile tra la nascita del moderno costituzionalismo e l’emersione della nozione di libertà religiosa, quella libertà dal cui seme sono scaturiti “tutte le altre libertà e gli altri diritti fondamentali”. È a partire da questo centrale assunto, mutuato dalle riflessioni di Guido De Ruggiero (p. 170), che Francesco Alicino sviluppa il suo articolato libro “Costituzionalismo e Diritto europeo delle religioni” (Ed. CEDAM – Luiss Guido Carli, 2011), nel tentativo, perfettamente riuscito, di restituire al diritto di libertà religiosa quella valenza fondante avuta nel processo di affermazione del costituzionalismo europeo-occidentale, seppur in un contesto ormai “sempre più disancorato dalle logiche dello Stato sovrano” e, parimenti, sempre più caratterizzato dalle complesse dinamiche “dell’immigrazione e della globalizzazione” (p. 171).

In particolare, nelle pagine dell’Autore, quella tensione dialettica tra ordine secolare e ordine religioso – lungo la quale si sono giocate “le fasi salienti” della partita che ha condotto alla “formazione dello Stato moderno” (p. 172) – viene riempiendosi di nuovi, ben più ampi contenuti. È stata la “forza espansiva del «credo dei diritti dell’uomo»” (p. 28), nella specie – quale manifestatasi a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale – ad aver inciso, nell’opinione dell’Autore, su questo delicato rapporto. Se, infatti, “l’universalismo dei diritti fondamentali” (p. 69), ha, da un lato, fornito alla sfera civile e secolare, di là dagli angusti limiti del “sistema westfaliano degli Stati sovrani”, un rinnovato titolo di legittimazione delle leggi in essa operanti (p. XVI), dall’altro lato quello ha contribuito a far sì che la riacquisita centralità della questione religiosa nella dimensione pubblica – quale indotta, “nel mondo occidentale in generale e in Europa in particolare”, da imponenti processi di mutamento della struttura delle società, in cui “sorgono molteplici nomoi groups che, nella maggior parte dei casi, presentano una forte connotazione religiosa” (p. 1) – non si traduca, nelle sue espressioni più estreme, in una indebita menomazione degli stessi diritti fondamentali.

Francesco Alicino vede, più precisamente, a ragione, nella non negoziabile tutela di questi diritti la vera chiave di volta delle ardue problematiche che le odierne società multiculturali hanno posto al principio di laicità il quale, storicamente impostosi in area occidentale per marcare “la distinzione tra il diritto (statale) e la morale (religiosa)” (p. 71), è venuto progressivamente configurandosi, pur nelle sue molteplici declinazioni nazionali, quale metodo per la gestione delle differenze che sono andate via via scardinando l’antica omogeneità socio-culturale di tale area. L’Autore, nella sua ricostruzione dei principali modelli di organizzazione del fenomeno religioso sperimentati dalle democrazie costituzionali occidentali – dalla laïcité de combat alla laicità confessionale e al londonistan, fino ad arrivare all’accomodating approach canadese (p. 17 ss.) – giunge, cioè, ad affermare la “scarsa capacità operativa” di tali modelli (p. XXIV), quando ad essere in gioco sia “il riconoscimento e il rispetto dei diritti fondamentali, che sono essenzialmente diritti individuali” (p. 73). Tali sono quei diritti – sottolinea Francesco Alicino – che, pur nell’incontestabile tutela di quelle prerogative che possono rendere “concreto l’esercizio del diritto alla differenza” delle “formazioni sociali religiosamente connotate”, proteggono “la persona contro la coazione e la violenza perpetuata nei suoi confronti da uno Stato, una cultura o una religione dominanti e spesso intolleranti d’ogni dissenso” (ibidem).

Non è un caso, allora, che “il fondamentale diritto di libertà religiosa” abbia “come primo e ultimo referente l’individuo” (p. 72) anche all’interno di quel vasto “corpus di norme ed istituti giuridici” (p. 114) che l’Autore, riprendendo una felice espressione di Nicola Colaianni, definisce come il “diritto pubblico europeo delle religioni” (p. 113). A suo giudizio, sistema convenzionale (CEDU) e sistema comunitario – tra loro sempre più integrati, specie a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007 – sono tali da apprestare una forma di tutela degli interessi e dei bisogni religiosi dei singoli oltre qualunque logica di “mediazione dei culti” (p. 115). Ciò significa che all’interno di una “società pluralistica” quale quella attuale – in cui “la regolamentazione giuridica non può avvenire solo per norme” – al giudice europeo, in particolare, quale essenziale organo di garanzia dei diritti, compete vigilare affinché “l’appartenenza ad una religione” non sia mai “condizione necessaria per il godimento effettivo delle garanzie collegate alla dimensione spirituale della personalità di un individuo”, per tal via rimuovendo “gli ostacoli sulla via dell’eguaglianza” e, al contempo, tutelando “le differenze” (ibidem). In quest’ottica, la dettagliata analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condotta dall’Autore in punto di libertà religiosa (pp. 233 ss.) sta a dimostrare – se si escludono i più recenti esiti della nota sentenza della Grande Camera sul caso Lautsi – che “nella prospettiva del costituzionalismo destatalizzato europeo” non vi è “sistema politico” o “movimento religioso” che possa porsi “al di sopra del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle libertà democratiche” (p. 306).

Il diritto pubblico europeo delle religioni, dunque, grazie al “dialogo transnazionale” tra corti, non ha solamente varcato “l’arcigna barriera della suprema potestas statale”; secondo l’Autore esso si è, altresì, imposto “all’interno delle confessioni” (pp. 235-236), la cui giurisdizione disciplinare avverso i propri membri finisce per essere fortemente limitata nel suo esercizio proprio dalla salvaguardia dei diritti individuali. Così, se la “leale collaborazione” (p. 125) tra Chiese ed istituzioni pubbliche costituisce uno degli elementi caratterizzanti dai quali desumere il rilievo che al fattore religioso il diritto europeo riconosce, ben potendo le prime porsi – habermasianamente parlando – quali “soggetti attivi nella costruzione e nello sviluppo di una più compiuta democrazia costituzionale” (p. 309) – resta, per l’Autore, al di là e al di sopra di tutto questo, la primazia dei diritti fondamentali individuali, da cui da sempre “la libertà religiosa procede” (p. 310), riflesso, quest’ultima, di quell’impegno del singolo all’autorealizzazione ed autodeterminazione personali; un lascito “irreversibile”, direbbe Piero Bellini, della tradizione democratica di conio liberale, che “il peso identitario” di alcuna affiliazione particolaristica – conclude Francesco Alicino – mai potrà vanificare (p. 313).