Giorgio Repetto
Gli Stati signori dei propri bilanciamenti? A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo in tema di aborto
La conformità alla CEDU della normativa nazionale irlandese in tema di aborto torna all’attenzione della Corte di Strasburgo, diciotto anni dopo il caso Open Door, nella recente decisione della Grande Camera del 16.12.2010 nel caso A. B. and C. v. Ireland (ric. n. 25579/05).
La controversia, ora come allora, nasce dalla circostanza che l’art. 40.3.3 della Costituzione irlandese prevede un divieto di interruzione di gravidanza, i cui contorni – soprattutto in relazione ai limiti cui questo divieto va incontro quando viene in questione la salute o la vita stessa della madre – non sono stati fino ad oggi chiariti in nessuna norma di attuazione. Di conseguenza, essi sono rimasti affidati ad una giurisprudenza oscillante che, oltre a questa difficoltà, si è trovata a dover fare i conti una normativa penalistica risalente, particolarmente severa nei confronti di qualsiasi ipotesi di aborto volontario. Altrettanto incerta, poi, è stata la sorte dei due emendamenti al testo costituzionale approvati in seguito all’adozione della citata sentenza Open Door: per porre rimedio alla violazione dell’art. 10 CEDU, che come si ricorderà discendeva dal divieto di pubblicizzare l’attività di cliniche operanti in altri stati e che praticavano operazioni non disponibili in Irlanda, è stata riconosciuta la possibilità di espatrio alle donne incinte e la possibilità di ottenere in patria informazioni su dove e come abortire in un altro paese. Alla proclamazione nel testo costituzionale non ha fatto tuttavia seguito, anche in questo caso, una legislazione di attuazione e, soprattutto, è mancata una prassi amministrativa rivolta a conciliare in modo coerente la possibilità di andare all’estero per abortire, da un lato, con la fitta rete di controlli sanitari e discipline di polizia che gravano sulle donne che manifestano la volontà di abortire.
24 Febbraio 2011
Il punto su dialogo e comparazione. Osservazioni su "Oltre il dialogo tra le Corti" di Giuseppe de Vergottini (e un invito al dibattito...)
Il dibattito costituzional-comparatistico della seconda metà degli anni duemila è stato in larga parte segnato dai Leitmotive del dialogo tra i giudici e della comparazione come vettore di constitutional conversations. Dopo un’iniziale fase di assestamento, gli ultimi esiti del confronto non sembrano tuttavia indenni da una certa ridondanza, se solo si tiene conto che sotto questo cappello si tende sempre più spesso a far rientrare temi e problemi molto diversi tra loro. Sul filone di studi più risalente, quello riconducibile alle transjudicial communications (penso agli studi pionieristici di Anne Marie Slaughter), si sono infatti via via innestati i problemi connessi al superamento del paradigma originalistico nella giurisprudenza statunitense, alla creazione di reti dialogiche tessute da corti supreme e costituzionali di paesi di recente democratizzazione (il Sudafrica tra tutti, ma anche le nuove corti est-europee), sino ad arrivare al peculiare atteggiamento dialogante e comparativo delle corti sovranazionali, come la Corte di Strasburgo, quella di Lussemburgo o quella interamericana. Ed anche sugli stessi argomenti, le prospettive d’indagine più strettamente comparatistiche si intersecano in modo sempre più evidente con quelle politologiche e con quelle più lato sensu teoriche: solo per stare al terreno europeo, basti pensare alle matrici diversissime degli studi di Alec Stone Sweet o di Mireille Delmas-Marty sul pluralismo giurisdizionale in Europa.
Uno scenario intricatissimo, quindi, in cui si sono incrociate e sovrapposte prospettive d’indagine molto diverse, spesso acriticamente accomunate dall’essere riconducibili ad un “dialogo” tra corti o all’”uso del comparato” da parte del giudice, sia esso nazionale o sovranazionale, ordinario o di costituzionalità. Va quindi salutato con estremo interesse Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione (il Mulino, Bologna, 2010, pp. 217, euro 22), il volume che Giuseppe de Vergottini ha recentemente dedicato a questi argomenti ed in cui si propone di cartografare il dibattito degli ultimi anni al fine di – per stare ancora alla metafora nautica – fare il punto della situazione e individuare le linee di sistematizzazione dei molti e complessi problemi ancora aperti.
4 Novembre 2010
Un landmark tra Strasburgo e Sarajevo: il caso Sejdić e Finci
Diversi sono gli aspetti rilevanti del caso Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina, deciso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo il 22 dicembre del 2009 (ricc. nn. 27996/06 e 34836/06).
Il primo riguarda il contesto di provenienza della causa. I ricorrenti sono due cittadini bosniaci, rispettivamente di origine rom e ebraica, che si vedono interdetta la possibilità di essere eletti sia alla seconda camera del Parlamento (la Camera dei popoli) che alla Presidenza, e lamentano per questo la violazione degli artt. 14, 3 prot. 1 e 1 prot. 12 CEDU. L’impedimento nasce dal fatto che la Costituzione, adottata nel 1995 quale protocollo dell’accordo di pace di Dayton e mai soggetta a referendum, prevede che sia l’uno che l’altro organo siano costituiti in modo perfettamente paritario da soggetti appartenenti alle tre etnie prevalenti in Bosnia: bosniaci, croati e serbi. Sia la Camera dei popoli (quindici membri in tutto) che la Presidenza (tre membri in tutto) sono infatti formate da un numero pari di individui appartenenti a ciascuna delle tre componenti, mentre gli individui appartenenti ad altre etnie, espressamente definiti “popoli non costituenti”, possono concorrere solamente all’elezione per la Camera dei rappresentanti, l’unico organo eletto direttamente dal popolo.
18 Luglio 2010
Comparare come tradurre: a proposito di un recente libro di François Ost
Nel suo ultimo libro Traduire. Défense et illustration du multilinguisme (Paris, Fayard, 2009), François Ost esplora i molti aspetti – linguistici, filosofici, etici e giuridici – del “paradigma” della traduzione. Insieme alla grande ricchezza di analisi, il libro ha il merito di invitare il giurista a riflettere su quanto del proprio bagaglio epistemologico dipenda, in ultima istanza, dal legame tra diritto e linguaggio.
8 Aprile 2010
