Dall’udienza pubblica del 21 maggio scorso alla pronuncia della Corte costituzionale sul decreto legge n. 1/2023 (il c.d. “Decreto Piantedosi”): brevi e mirati profili di interesse
1. Il 21 maggio 2025 si è tenuta l’udienza dinanzi alla Corte costituzionale sull’ordinanza del Tribunale di Brindisi (sez. civile) del 10 ottobre 2024 concernente diverse violazioni delle disposizioni contemplate dalla Costituzione, nonché la salvaguardia di taluni principi, ad esempio dei principi di individualizzazione e proporzionalità della pena, di proporzionalità della sanzione amministrativa, di determinatezza della fattispecie incriminatrice, da correlare al contenuto del decreto legge n. 1/2023, il c.d. “decreto Piantedosi” (nella scheda di sintesi nel sito della Corte costituzionale figuravano anche i parametri costituzionali, ivi l’ordinanza del Tribunale di Brindisi; in dottrina, v. S. Zirulia, 10 dicembre 2024). In particolare, il giudice di Brindisi «esaminati gli atti di causa e sentite le parti, dubita[va] della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 sexies del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal D.L. 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 15, nella parte in cui prevede che ‘(…) quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni (…), alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione’, oltre alla sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000» (sul c.d. “decreto Piantedosi” v. anche i contributi di G. Cataldi, A. Del Guercio, A. Di Florio, C. Hein, in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 3/2022, a partire da p. 459 ss., il mio Il decreto legge n. 1 del gennaio 2023 per la gestione dei flussi migratori: una breve e sollecita “ricognizione” (mirata), in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 1/2023, p. 89 ss., nonché L. Masera, S. Zirulia, 2023, p. 185 ss., G. Cataldi, 2024, p. 69 ss.).
2. Si discute della vicenda relativa a quattro operazioni di soccorso in mare, ove, nell’ultima operazione avvenuta in acque internazionali ed in area SAR libica, la nave soccorritrice fronteggiava un motoscafo che, con manovre aggressive e minacciose, peraltro comportamenti aggressivi e minacciosi rivolti anche verso i migranti a bordo (proprio di questo motoscafo), più che verosimilmente, tentava di ostacolare l’operazione di soccorso (tale assunto, si deduce dalla circostanza, che la nave soccorritrice, prima di procedere alle operazioni di salvataggio, aveva tempestivamente avvertito tutte le autorità competenti dell’accaduto). All’arrivo nel porto di Brindisi «all’imbarcazione Ocean Viking è stata applicata […] la sanzione pecuniaria principale e quella accessoria del fermo amministrativo, ai sensi dagli artt. 1 comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per non avere osservato le indicazioni fornite dalla autorità competente per il coordinamento delle operazioni di soccorso, creando situazioni di pericolo; i ricorrenti, pagata la sanzione pecuniaria inflitta, hanno impugnato il verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia dell’imbarcazione; ne hanno chiesto la sospensione inaudita altera parte, e, nel merito, hanno eccepito il difetto di competenza dell’autorità italiana sull’operazione di soccorso in oggetto, avvenuta in acque internazionali; hanno negato che essa abbia creato una situazione di pericolo ‘a bordo’ della nave, (art. 1, comma 2-bis, lett. f)); hanno invocato lo ‘stato di necessità’ che avrebbe imposto di portare a termine l’operazione di salvataggio, rilevando altresì la carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione» prima dell’imposizione della sanzione; «hanno infine evidenziato il possibile contrasto fra la disposizione di diritto interno applicata dall’amministrazione ed il diritto internazionale consuetudinario e convenzionale che impone il salvataggio di vite in mare [sull’obbligo di soccorso nel dir. internaz. del mare, di interesse, anche, uno studio del 2007, di R. Weinzierl, U. Lisson, p. 36 ss.] nonché l’obbligo di tutela della vita umana [sull’obbligo di soccorso e la tutela dei diritti umani in mare v. F. De Vittor, 2023, p. 101 ss., sulla tutela dei diritti umani in mare v. F. Mussi, 2023, p. 56 ss.], sollecitando il Tribunale, per il caso in cui non fosse possibile fornire della disposizione una interpretazione costituzionalmente orientata, a sollevare questione di legittimità costituzionale», ovviamente della disposizione in oggetto.
3. In questa sede, si ritiene però di soffermarsi, concentrarsi (succintamente) su taluni profili attinenti al diritto internazionale (e al diritto dell’Unione europea, v. infra), da correlare alla vicenda (di cui supra). L’ordinanza del giudice di Brindisi richiamava infatti la disciplina prevista dal dir. internaz. del mare quale “parametro” di valutazione da cui partire…
Si poneva all’attenzione il sistema di coordinamento del soccorso in mare contemplato dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e soccorso in mare (Conv. SAR) del 1979, che prevede l’obbligo del soccorso senza distinzione alcuna circa la nazionalità, lo status o le circostanze concernenti la persona soccorsa (si menzionava il par. 2.1.10) nonché di fornire cure mediche o di altro genere e trasferire la persona soccorsa presso un luogo sicuro (si menzionava il par. 1.3.2). Ebbene, nel caso in esame, si poneva l’accento sul profilo relativo all’inosservanza da parte del comandante della nave soccorritrice delle indicazioni fornite dal pertinente centro libico per il soccorso marittimo, responsabile per l’area ove si è svolta l’operazione di soccorso. Si poneva all’attenzione la validità della zona SAR libica e la (conseguente) legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica (peraltro, trasmessi attraverso una comunicazione via mail inviata dalla guardia costiera libica). Il giudice di Brindisi, richiamava, in prosieguo, ulteriori “strumenti” giuridici afferenti alla disciplina marittima – anche le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, la Risoluzione MSC.167(78) del 2004 (si menzionava il par. 2.5) – al fine di fornire una corretta interpretazione del contenuto sul c.d. luogo sicuro di sbarco delle persone soccorse (sul luogo sicuro di sbarco, v. F. Mussi, cit., p. 50 ss., F. De Vittor, cit., p. 90 ss., in argomento, di interesse, S. Trevisanut, 2012, p. 60 ss., nonché i profili esaminati da F.R. Partipilo, p. 113 ss., e da E. Papastavridis, p. 85 ss.); inoltre, la rassegna giuridica operata dal Tribunale di Brindisi proseguiva con la menzione di significativa giurisprudenza interna, la nota sentenza sul caso Asso 28 (la sentenza della Corte di Cassazione, n. 4557/2024, in merito, v. P. Serrao D’Aquino, ivi la sentenza; per taluni rilievi critici sulla sentenza, v. A. Maneggia, p. 21 ss.), oltreché di autorevoli prese di posizioni dell’UNHCR e dell’OIM (e di taluni report), nell’intendimento di smentire l’affermazione di considerare la Libia un luogo sicuro di sbarco.
Tale intento, risultava, al contempo, “corroborato” dal richiamo di fonti internazionali ed euro-unitarie in materia di tutela dei diritti umani, ossia, sul principio di non-respingimento (art. 33 della Conv. di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati), sul divieto di tortura, sul divieto di espulsione/espulsione collettiva (art. 4 Protocollo n. 4 della CEDU, art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), ovviamente una serie di fonti, rectius di disposizioni, che mal si conciliano con la legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica.
4. La rassegna giuridica operata dal giudice di Brindisi avrebbe potuto richiamare (ad adiuvandum) un confacente “strumento” del diritto dell’Unione europea, allo scopo di rafforzare il quadro giuridico d’insieme, ossia, richiamare il regolamento (UE) 656/2014. Tale regolamento contempla molteplici aspetti di interesse, specie la sicurezza in mare (art. 3), la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento (art. 4), le situazioni di ricerca e soccorso (art. 9) e lo sbarco (art. 10) (secondo la dottrina, tale regolamento ha codificato – anche – l’obbligo di salvaguardia della vita umana in mare, cfr. D. Vitiello, 2020, p. 49, nota 227; da ultimo, sul regolamento (UE) 656/2014, v. E. Papastavridis, cit., p. 78 ss.), profili che avrebbero potuto (comunque) giovare a rafforzare (appunto) il quadro giuridico d’insieme.
Peraltro, il quadro delineato dal giudice di Brindisi riguardo la validità della zona SAR libica e la (conseguente) legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica, avrebbe potuto far presente (ancora ad adiuvandum), rectius “utilizzare” in qualche misura, in chiave ricostruttiva, un datato documento, ossia, la Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sulla gestione dei flussi di migranti e sulla salvaguardia di vite umane nel Mediterraneo centrale, ove, da un certo punto di vista (verosimilmente, in senso sfavorevole) è stata posta all’attenzione l’attività di Search and Rescue delle ONG nel Mediterraneo centrale, con riferimento all’area operativa (attività di ricerca e soccorso condotta dalle ONG in prossimità delle coste libiche…), nonché è stata attirata l’attenzione sull’intendimento, ovviamente all’epoca, di costruire adeguate capacità della Guardia costiera libica attraverso l’ausilio della nostra Guardia costiera, supporto teso alla definizione dell’area SAR libica nonché all’istituzione del centro nazionale di coordinamento libico del soccorso in mare (cfr. doc. JOIN(2017) 4 final, del 25 gennaio 2017, p. 6 e p. 8; sul doc., v. i miei rilievi in Brevi spunti “intorno” al piano d’azione della Commissione per il sostegno all’Italia nella gestione dei flussi migratori). Si discute di un doc. rectius di un piano d’azione che ha suscitato (ovviamente, all’epoca) più che perplessità da parte di due autorevoli United Nations Human Rights experts, F. González Morales e N. Melzer (cfr. il seguente comunicato stampa: EU ‘trying to move border to Libya’ using policy that breaches rights – UN experts. Moving Europe’s borders, 17 agosto 2017), sia per quanto concerne la definizione, l’istituzione dell’area SAR libica, sia per quanto riguarda la violazione dei diritti umani («The EU’s proposed new action plan, including a code of conduct for organizations operating rescue boats, threatens life and breaches international standards by condemning people to face further human rights violations in Libya»).
5. Da menzionare, inoltre, taluni particolari, ossia che nel corso dell’udienza (appunto del 21 maggio 2025, v. il video dell’udienza, ruolo n. 2, ordinanza n. 205/2024, v., rispettivamente, da 35:25, da 27:07, da 37:52, da 36:34, in video e verbali di udienze in www.cortecostituzionale.it) l’Avv. Belluccio (anche per ONG SOS Méditerranée France ossia la nave Ocean Viking) ha avuto modo di precisare il contenuto della mail (v. supra) quindi l’ordine impartito all’imbarcazione Ocean Viking, ossia di «abbandonare, abbandonare l’area delle operazioni di soccorso», dunque di lasciare nelle mani della guardia costiera libica l’operazione di “salvataggio” – invero operazioni di intercettazione in mare e ritorno in Libia con (il rischio di subire) violazioni di diritti umani fondamentali secondo l’Avv. Belluccio, «violazioni denunciate anche nell’ambito di questo giudizio da Human Rights Watch e dall’European Center for Constitutional and Human Rights con i loro atti», ossia le opinioni amici curiae accolte dalla Corte costituzionale –, nonché ha avuto modo di richiamare, evidenziare il contenuto della regola 34 del Cap. V della Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (Conv. SOLAS) che «espressamente prevede, che nessuno possa ostacolare o limitare il comandante dal prendere o eseguire qualsiasi decisione che secondo il suo giudizio professionale sia necessaria per la sicurezza della vita in mare» al fine di smentire, contestare – ovviamente nel caso in esame – l’assunto secondo cui «le indicazioni di una autorità SAR in acque internazionali possano risultare vincolanti dunque determinare l’illiceità della condotta del comandante che quelle indicazioni appunto non rispetti» (sulla suddetta regola 34, v., da ultimo, F. De Vittor, cit., p. 67).
6. La pronuncia della Corte costituzionale depositata l’8 luglio 2025 (n. 101/2025) ha (purtroppo) ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte (invero il team legale di SOS Méditerranée France ha dichiarato che restano aperte questioni di legittimità costituzionale…). Tuttavia, la pronuncia presenta taluni profili da non trascurare.
La pronuncia presenta interesse non solo per il profilo che attiene la legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica, ma anche (rectius specie) per i principi espressi (ivi contenuti) in tema di obbligo di soccorso in mare, individuazione del luogo sicuro di sbarco e tutela dei diritti umani (in argomento, v. ancora il comunicato del team legale di SOS Méditerranée France).
La Corte, per quanto riguarda il primo profilo, ritiene opportuno verificare la rispondenza legale dell’ordine/degli ordini impartiti dall’autorità. Più in particolare, secondo la Corte (par. 13.5), occorre che le richieste e le indicazioni «siano legalmente date e siano conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti il soccorso in mare»; occorre parimenti un «provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale».
Per quanto concerne i principi espressi in tema di obbligo di soccorso in mare, individuazione del luogo sicuro di sbarco e tutela dei diritti umani, la Corte procede (nella formulazione di tali principi) attraverso una sorta di “percorso” giuridico che passa in rassegna le pertinenti disposizioni internazionali afferenti al diritto del mare e alla tutela dei diritti umani (par. 19 e ss.). Si richiamano infatti una serie di disposizioni “ispirate”, “caratterizzate”, “conformate” alla salvaguardia della vita umana in mare (ad es., il par. 2.1.10. della Conv. SAR, l’art. 98 par. 1 della Conv. UNCLOS, la regola 34 del Cap. V della Conv. SOLAS, il par. 34.1. della Risoluzione del Maritime Safety Committee MSC.153(78) del 2004), una serie di disposizioni sul luogo sicuro di sbarco (in modo particolare, i contenuti delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, la Risoluzione MSC.167(78) del 2004, si richiamano anche il par. 5.1.6., il par. 6.12.) e sulla tutela dei diritti umani (l’art. 33 della Conv. di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, l’art. 3 della CEDU; invero la rassegna giuridica include anche pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione).
Si tratta di una pronuncia che (comunque) pare, prima facie, arricchire il “panorama” della giurisprudenza nazionale sul contenuto della nozione di luogo sicuro di sbarco (nel quadro dell’obbligo di soccorso in mare), da intendere quale correlata agli obblighi di non-respingimento derivanti tanto dalla Conv. di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati che dai trattati in materia di tutela dei diritti umani (su tale giurisprudenza v. F. Mussi, cit., p. 266 ss., specie p. 270 ss.; l’ed. digitale del vol. di F. Mussi, disponibile in open access).
“Per incidens”: si discute di profili (appunto) da non trascurare, in tempi in cui la protezione dei diritti umani, il rispetto del principio di non-respingimento, appaiono… “affievoliti” (si allude alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso S.S. e altri c. Italia, in merito v., ASGI, V. Moreno-Lax, T. Spijkerboer).
