Il divieto francese dei social network ai minorenni al vaglio del Conseil constitutionnel

Il 14 agosto 2026 il Conseil constitutionnel francese ha dichiarato la “non conformité partielle” alla Costituzione dell’articolo 1 della legge volta a proteggere i minori dai rischi connessi all’utilizzo dei social network. La disposizione vietava, in linea di principio, l’accesso ai servizi di social network ai minori di quindici anni, salvo alcune eccezioni limitate.
La decisione n. 2026-911 DC si fonda su due profili. Il primo riguarda la libertà di espressione e di comunicazione garantita dall’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Il Conseil, pur riconoscendo che la protezione dei minori dai rischi associati a determinati servizi online può giustificare restrizioni all’accesso, ritiene sproporzionato un divieto applicabile indistintamente a tutti i minori di quindici anni e a una categoria molto ampia di servizi. Il secondo profilo concerne il diritto al rispetto della vita privata: poiché la soglia di età deve essere resa effettiva mediante un meccanismo di verifica, il legislatore avrebbe dovuto determinarne condizioni e limiti.
Sono questi profili, più che la sola individuazione di una soglia anagrafica, a rendere il caso francese utile per una riflessione ulteriore su cui si appunta il presente commento.

1. L’articolo 1 sottoposto al Conseil avrebbe inserito nella legge del 21 giugno 2004 una nuova sezione dedicata alla «Protection des mineurs en ligne»: ivi si stabiliva che l’accesso a un servizio di social network online fornito da una piattaforma online fosse, in linea di principio, vietato ai minori di quindici anni.
La prima premessa del ragionamento del Conseil riguarda la natura della libertà incisa. Richiamando l’articolo 11 della Dichiarazione del 1789 (§6), la decisione riprende la propria giurisprudenza secondo cui, considerato il ruolo assunto dai servizi di comunicazione al pubblico online nella partecipazione alla vita democratica e nell’espressione di idee e opinioni, la libertà di comunicazione comprende anche la libertà di accedere a tali servizi e di esprimersi attraverso di essi. La titolarità della libertà non viene esclusa in ragione della minore età. Di conseguenza, la preclusione dell’accesso costituisce una limitazione di una libertà costituzionalmente protetta.
La finalità perseguita dal legislatore viene però riconosciuta come costituzionalmente legittima (in part., §10). In questo senso, il Conseil richiama i rischi derivanti da alcune funzionalità dei social network, con riferimento a “dipendenza, isolamento ed esposizione alla pornografia, alle molestie o alle frodi” (§10). Ciò che la Corte, dunque, censura concerne la proporzionalità della misura prescelta dal legislatore. Secondo la formula utilizzata dal Conseil, le limitazioni alla libertà di espressione e comunicazione devono essere “nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi” (§18). Difatti, la disciplina in esame avrebbe trovato applicazione a qualsiasi piattaforma rientrante nella definizione legislativa richiamata dall’articolo 6 della legge del 2004, purché consentisse agli utenti di connettersi, comunicare, condividere contenuti e scoprire altri utenti o contenuti. Il legislatore non aveva subordinato il divieto alla presenza di particolari funzionalità, alla natura dei contenuti, all’intensità dei rischi o all’insufficienza delle protezioni predisposte dalla piattaforma. Le eccezioni previste per enciclopedie, repertori educativi o scientifici e alcuni progetti open source lasciavano inoltre assoggettati alla restrizione servizi collaborativi, applicazioni di comunicazione, alcuni giochi e reti collegate ad attività educative (§12).
Ne conseguiva, dunque, che, al parere del Conseil, la restrizione avrebbe potuto applicarsi anche a servizi rispetto ai quali i rischi per la salute o la sicurezza dei minori non risultavano stabiliti. La categoria normativa impiegata dal legislatore era quindi più ampia del rischio invocato a giustificazione della misura.
Il secondo difetto riguarda i destinatari della norma: come si è anticipato, la legge assoggettava allo stesso regime tutti i minori di quindici anni. Ciò che la Corte sottolinea, in particolar modo, non è soltanto l’indiscriminato fattore dell’età, quanto piuttosto la lesione rispetto all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di coloro che dovrebbero vigilare in primo luogo sulla salute del minore “debitamente informati dei rischi potenziali e delle garanzie offerte dai servizi interessati” (§15).
In ultima istanza, il legislatore non poteva privare i minori dell’accesso a numerosi servizi di comunicazione online “sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à ces services” (§17). Su questi argomenti, il Conseil ha stabilito che la misura eccede quindi quanto richiesto dalla finalità protettiva e viola la libertà di espressione e comunicazione, specialmente perché un divieto destinato agli under 15 implica necessariamente che ogni persona che intenda accedere ai servizi interessati, compresi gli adulti, debba provare la propria età, con la conseguenza che una misura rivolta a una classe di minori richiede un’infrastruttura di controllo che interessa una platea molto più ampia.
La legge non stabiliva le condizioni e i limiti entro i quali l’età avrebbe dovuto essere accertata. Il Conseil ritiene quindi mancanti le garanzie legislative necessarie ad assicurare il rispetto della vita privata. Pertanto, una legge che dovesse prevedere un sistema di age verification dovrebbe disciplinare una componente tecnica dalla quale dipende direttamente l’intensità dell’interferenza sui diritti dei minori.

2. Il Conseil constitutionnel, secondo le sue competenze ex art. 61 Cost., non si pone il problema della compatibilità della disciplina censurata con il diritto dell’Unione. La questione è però tutt’altro che esterna al caso francese, come mostra la stessa reazione dell’esecutivo alla decisione. Il 14 agosto, poche ore dopo la pronuncia, l’Élysée ha incaricato il Primo ministro di predisporre una nuova formulazione che tenga conto tanto della decisione del Conseil quanto del “cadre européen”, mantenendo l’obiettivo di approvare la riforma entro la primavera del 2027. Con una lettera del 29 agosto indirizzata a Ursula von der Leyen, Macron ha poi chiesto che alla nuova iniziativa nazionale si accompagni un intervento europeo volto ad armonizzare il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni; la proposta comprende anche sistemi di verifica dell’età rispettosi della vita privata, l’intervento sulle funzionalità suscettibili di favorire forme di dipendenza e standard di sicurezza applicabili per default.
La censura costituzionale non ha quindi determinato l’abbandono, dal punto di vista del metodo di policy making, della soglia dell’età, ma ha reso più evidente il problema della sua collocazione entro la disciplina europea dei servizi digitali.
Difatti, sul piano del diritto eurounitario, la questione è oggetto, quanto meno, del Digital Services Act, che disciplina espressamente la protezione dei minori nell’articolo 28, che impone alle piattaforme accessibili ai minori misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione. Il regolamento non fissa tuttavia un’età minima europea per l’accesso ai social network. Il punto è stato, altresì, oggetto dell’indagine in corso condotta dalla Commissione europea contro Meta e contro TikTok, sempre nell’ambito del DSA (si vedano A. Palumbo e J. Morgan, 2026).
A ciò si aggiungano anche le Linee Guida adottate dalla Commissione a luglio 2025 sull’articolo 28, che, in principio, contemplano l’esistenza di normative nazionali che prevedano soglie di età e indicano criteri per l’age assurance, anche aprendo alla possibilità di applicare come limitazioni quelle previste dalle leggi nazionali per la somministrazione di particolari prodotti come alcol e sigarette.
Peraltro, il diritto europeo conosce già tecniche diverse di regolazione in funzione dell’età.
Nel settore audiovisivo, l’articolo 6a della direttiva AVMS richiede che i contenuti suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano resi disponibili in condizioni tali da impedirne normalmente l’accesso ai minori. In tal senso, l’articolo 28b segue una logica analoga per le piattaforme di condivisione video, contemplando sistemi di verifica dell’età e parental controls.
Per i videogiochi, invece, non esiste una soglia generale fissata dal diritto dell’Unione. PEGI classifica i singoli prodotti in funzione dei contenuti e dell’età ritenuta appropriata, mentre gli eventuali effetti vincolanti sulla vendita o sull’accesso dipendono dalle discipline nazionali. Anche qui la protezione passa anzitutto dalla qualificazione del prodotto, non dall’esclusione generalizzata dell’utente da un’intera categoria di servizi.
I modelli non sono sovrapponibili ai social network, anche per il diverso rilievo di questi ultimi nell’esercizio della libertà di comunicazione. Mostrano però che l’età può servire a classificare un contenuto, limitare una funzione o differenziare un’esperienza, senza tradursi necessariamente nell’esclusione da un’intera categoria di servizi.
È su questo sfondo che acquista rilievo l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, anche nota come Direttiva e-Commerce. Nelle materie comprese nell’“ambito regolamentato”, il sistema assegna un ruolo centrale allo Stato membro di stabilimento e limita le restrizioni imposte dallo Stato di destinazione. La protezione dei minori può giustificare una deroga; proprio perché la deroga incide sulla libera prestazione dei servizi, essa resta soggetta a condizioni sostanziali e procedurali.
La Grande Sezione lo ha chiarito nella sentenza WebGroup Czech Republic e NKL Associates, pronunciata dalla Corte di Giustizia il 16 giugno 2026, ancora una volta a proposito della verifica dell’età per l’accesso a siti pornografici. La Corte ha confermato che simili obblighi rientrano nell’ambito regolamentato della Direttiva e-commerce, e che uno Stato diverso da quello di stabilimento può adottare misure dirette a proteggere i minori (§94 della sentenza della CGUE) purché ricorrano le condizioni dell’articolo 3 (§97 della sentenza della CGUE). La sentenza non decide la questione delle soglie di accesso ai social network, chiarisce però una premessa utile anche per il caso francese: la protezione dei minori può giustificare una restrizione nazionale, senza sottrarre quella restrizione alle regole del mercato interno quando essa incide su servizi prestati da un altro Stato membro.

3. La Francia non costituisce un esperimento isolato. La Commissione europea ha recentemente annunciato un c.d. Kids Act, ossia una proposta di regolamento con cui si imporrebbe un divieto di accesso ai social media per i minori di 13 anni, con un alleggerimento del medesimo divieto per i minori di 15 anni per account controllati dai genitori tra i 13 e i 14 anni.
Anche nei singoli Stati membri, misure simili sono state oggetto di discussione.  Grecia e Spagna hanno vagliato l’introduzione di soglie rispettivamente di quindici e sedici anni, mentre in Belgio la Comunità fiamminga ha notificato nell’aprile 2026 un progetto più selettivo, nel quale la soglia dei tredici anni si applica soltanto ai servizi individuati sulla base dei rischi connessi alle loro caratteristiche e al loro design. Fuori dall’Unione, il tema è stato oggetto in Australia di un divieto di accesso ai social media ai minori di sedici anni, e negli Stati Uniti di un settlement concluso nell’agosto 2026 tra Meta e una vasta coalizione di Attorneys General. In quel caso, è stata stabilita, secondo quanto riportato dalla stessa Meta, l’introduzione di limiti temporali, restrizioni notturne e scolastiche, modifiche alle notifiche e ulteriori misure di age assurance e parental control.
Inoltre, la decisione francese offre un termine di confronto particolarmente utile, specie per il dibattito italiano, nel quale sono attualmente all’esame del Parlamento diverse proposte relative all’accesso dei minori ai social network e alla verifica dell’età (trattasi dei progetti di legge A.S. n. 1136, A.S. n. 1859, A.C. n. 2777). Un progetto già notificato alla Commissione europea prevede, in particolare, l’accesso ai servizi di social media e alle piattaforme di condivisione video soltanto dopo il compimento dei quindici anni; ulteriori proposte presentate nel 2026 intervengono sul medesimo problema.
A ciò si aggiunga che l’articolo 13-bis del decreto-legge n. 123 del 2023 aveva imposto ai gestori di siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici l’obbligo di accertare la maggiore età degli utenti. AGCOM ne ha definito le modalità tecniche con la delibera n. 96/25/CONS. Il regime, che interessava sia i provider stabiliti in Italia sia, a determinate condizioni, quelli stabiliti in altri Stati membri, è stato oggetto di un giudizio proposto da Aylo Freesites Ltd, società stabilita a Cipro e gestore, tra gli altri, di Pornhub, YouPorn e RedTube. Con la sentenza n. 6283 del 7 aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato parzialmente la delibera AGCOM nella parte relativa alla sua applicazione automatica ai provider stabiliti in altri Stati membri.
Il TAR ha stabilito che il vizio della delibera risiedeva nel mancato rispetto dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva e-commerce. Prima di estendere la misura a un prestatore stabilito in un altro Stato membro, l’autorità italiana avrebbe dovuto interpellare lo Stato di origine e notificare alla Commissione e a quello Stato l’intenzione di adottare la misura. L’inserimento del provider in una lista nazionale non poteva sostituire tale procedura. Il TAR ha inoltre respinto la tesi secondo cui la piena armonizzazione operata dal DSA impedirebbe qualsiasi disciplina nazionale transitoria in materia di age assurance.
Ebbene, oltre alla ‘legittimità’ della norma, un altro passaggio della decisione del Conseil, relativo all’autorità parentale, merita particolare attenzione. Il Conseil considera rilevante, nel giudizio di proporzionalità, che la legge non permettesse ai titolari dell’autorità parentale, adeguatamente informati sui rischi e sulle garanzie del servizio, di revocare o circoscrivere il divieto oppure di autorizzare l’accesso a determinati servizi (§ 15). La responsabilità genitoriale entra quindi nella costruzione della misura come elemento attraverso il quale evitare che una soglia uniforme elimini ogni valutazione della situazione concreta del minore.
Un eventuale recepimento di questa soluzione in Italia richiederebbe, tuttavia, qualche precisazione. La responsabilità genitoriale, nel nostro ordinamento, non configura una sfera di discrezionalità dei genitori opponibile all’interesse del figlio. La Corte costituzionale ha ricondotto il principio del preminente interesse del minore agli artt. 30 e 31 Cost., chiarendo che esso deve ricevere considerazione primaria anche nelle decisioni legislative che riguardano i minori (Corte Cost., sent. n. 102/2020, §4.1). Più recentemente, la stessa Corte ha letto il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale come espressione dell’abbandono di una concezione fondata sull’esercizio di un potere sul minore, in favore di una funzione “che il genitore svolge nell’interesse di un altro (il minore) e per il quale è chiamato a rispondere” (Corte Cost., sent. n. 71/2024, §6.2). L’art. 316 c.c. dispone inoltre che la responsabilità sia esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Nell’ambito della protezione dei dati personali vi è già un’applicazione significativa di questi principi. Rispetto alla pubblicazione online delle immagini di un minore infraquattordicenne, il Garante ha ripetutamente affermato, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, la necessità del consenso preventivo di entrambi i genitori. La soluzione è particolarmente interessante perché riguarda proprio i social network, ma da una prospettiva opposta: non l’accesso del minore alla piattaforma, bensì l’esposizione del minore prodotta dall’attività dei genitori.
Il confronto suggerisce, pertanto, che l’introduzione di una soglia accompagnata da una generica clausola di autorizzazione parentale lascerebbe irrisolte alcune questioni essenziali. Occorrerebbe stabilire quale rilievo attribuire all’accordo dei genitori, come tenere conto della progressiva capacità del minore e soprattutto quale sia l’oggetto dell’autorizzazione: l’accesso all’intero servizio oppure soltanto a determinate funzionalità. Quest’ultima distinzione appare tanto più necessaria perché i rischi richiamati dalla legislazione francese – dipendenza, isolamento, esposizione a contenuti o interazioni dannose – non presentano la medesima intensità in tutti i servizi né dipendono necessariamente dal semplice possesso di un account.
La comparazione con altre esperienze normative e, in particolare, con l’Italia permette quindi di precisare uno dei problemi lasciati aperti dalla decisione francese: quale rilievo debba assumere la responsabilità genitoriale. Se, da un lato, come si è visto, è elemento imprescindibile per considerare il best interest del minore, dall’altro non pare una soluzione praticabile orizzontalmente in tutti i casi, e pare piuttosto tradursi in una soluzione “pilatiana” della questione. Anche per questa ragione, un eventuale intervento europeo non dovrebbe esaurirsi nell’armonizzazione dell’età di accesso, né nell’introduzione di una generica clausola di consenso parentale. La disciplina dovrebbe piuttosto definire con maggiore precisione quando la restrizione debba riguardare l’intero servizio e quando possa essere riferita a singole funzionalità, quale rilievo attribuire alla responsabilità genitoriale e quali verifiche possano ragionevolmente essere poste a carico dei prestatori. È su questa articolazione, più che sulla sola individuazione della soglia anagrafica, che si misura la proporzionalità di una disciplina europea dell’accesso dei minori ai servizi digitali. Non resta, quindi, che osservare i lavori che riguarderanno il Kids Act.