La legge francese sull’aide à mourir supera il vaglio del Conseil constitutionnel
Con decisione n. 2026-910 DC del 14 agosto 2026, il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla legge relativa al droit à l’aide à mourir, di cui si è dato conto in una precedente occasione.
Il testo, deferito da cinque saisines – una del Primo ministro Sébastien Lecornu, una del Presidente del Senato Gérard Larcher, una di oltre sessanta senatori di Les Républicains, una di oltre sessanta deputati di destra e di centro e una di oltre sessanta deputati del Rassemblement National –, è stato dichiarato conforme a Costituzione, giacché all’esito del vaglio del Conseil nessuna disposizione è stata censurata.
Sicché, il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge il 18 agosto 2026, accogliendo la decisione con favore e definendola il coronamento di “un débat démocratique exemplaire”.
Prima di soffermarsi sulla decisione, si ritiene doveroso dar conto dell’ampiezza del fronte di censura su cui si sono basate le saisines, che alcuni giornali hanno definito particolarmente ampio anche per la presenza, tra i ricorrenti, del Presidente del Senato e, caso ancora più raro, del Primo ministro in carica. La memoria più corposa, di quasi cinquanta pagine e sottoscritta da oltre sessanta deputati su iniziativa di Patrick Hetzel, ha investito l’intero impianto della legge: dall’espressione stessa di “fin de vie” nel titolo del nuovo capitolo del Code de la santé publique – giudicata imprecisa, giacché un paziente “in fase avanzata” di una patologia cronica non è detto sia realmente prossimo alla morte –, fino al regime delle assicurazioni-decesso e alla presa in carico da parte della sécurité sociale.
La saisine del gruppo Rassemblement National, che ha inaugurato con una citazione di Camus – “mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde” –, ha contestato al legislatore di non aver mai utilizzato, nel testo della legge, le parole “suicidio” ed “eutanasia”.
Peraltro, alcuni ricorrenti hanno allegato alle saisines dati statistici a sostegno delle proprie posizioni. La platea potenzialmente eleggibile è stata stimata nell’ordine del milione di persone, sulla base di un raffronto con l’esperienza belga, ove circa un quinto delle eutanasie riguarderebbe pazienti non in fase terminale in senso stretto.
Inoltre, sul piano dei principi, in tutte le saisines i diversi ricorrenti hanno denunciato l’inadeguatezza del termine di riflessione (“délai de rétractation”) di due giorni, ritenendolo non solo insufficiente a garantire una decisione realmente libera e consapevole, ma anche lesivo del principio di dignità della persona umana.
Nella memoria sottoscritta da oltre sessanta senatori, invece, si è insistito in particolare sull’imprecisione dei criteri medici di accesso. Difatti, la nozione di “fase avanzata” – definita dalla legge come l’ingresso in un “processo irreversibile” che aggrava lo stato di salute e ne pregiudica la qualità della vita – non corrisponderebbe a una soglia medica oggettivabile in modo uniforme, sì da ricomprendere, secondo le stime allegate alla saisine, patologie a esito fatale anche a distanza di anni; analogamente, la “sofferenza insopportabile secondo la persona” sarebbe una nozione puramente soggettiva, priva di riscontro clinico.
Sul piano procedurale, nella stessa saisine i ricorrenti hanno anche richiamato alcune legislazioni straniere per contestare la brevità del termine di riflessione di due giorni: il Canada prevede un termine minimo di novanta giorni quando la morte naturale non sia ragionevolmente prevedibile, l’Austria richiede dodici settimane (riducibili a due in casi eccezionali legati allo stato di salute), e la Spagna impone più settimane tra domande successive e controlli esterni.
Rispetto a un fronte di censura così esteso, la risposta del Conseil è stata di segno nettamente opposto. I membri di Palais Royal hanno constatato anzitutto che, adottando queste disposizioni, il legislatore ha inteso garantire la libertà personale. A loro avviso, l’istituzione di un diritto all’aiuto a morire, a determinate condizioni, contribuisce ad attuare il diritto di ogni persona ad avere un fine vita dignitoso. Da questa premessa ne discende una seconda, di metodo che, ad avviso di chi scrive, è particolarmente significativa: richiamando la propria giurisprudenza costante in materia di “questioni di società” – già emersa nella decisione del 2 giugno 2017 sull’arresto dei trattamenti e in quella del 10 novembre 2022 sulle direttive anticipate –, il Conseil ha ribadito di non disporre di un potere generale di apprezzamento assimilabile a quello del Parlamento. In ragione di ciò, non può sostituire la propria valutazione a quella del legislatore quanto alle condizioni di accesso all’aiuto a morire, purché l’esercizio di tale diritto riposi su una volontà libera e consapevole e sia assistito da garanzie adeguate.
Sulla base di queste motivazioni, il Conseil ha respinto in blocco le censure relative alla definizione del diritto, alla causa di esenzione dalla responsabilità penale e alle condizioni di accesso di cui agli articoli 2 e 4, così come quelle relative alla procedura di cui agli articoli 5 e 6.
Parimenti, il Conseil ha dichiarato conforme a Costituzione la limitazione dei ricorsi giurisdizionali ai soli richiedenti (articolo 12), respingendo sia l’istanza di competenza del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo, sia la richiesta di legittimare i familiari a contestare la decisione favorevole del medico. Ha inoltre confermato la conformità del controllo e della valutazione a posteriori del dispositivo (articolo 15), della presa in carico da parte dell’assicurazione (articolo 17) e del regime dei contratti di assicurazione-decesso (articolo 18), respingendo, su quest’ultimo punto, la censura per presunta discriminazione rispetto al trattamento riservato al suicidio.
La conformità non è tuttavia integrale nel senso più stretto del termine, giacché il Conseil ha accompagnato la propria decisione con tre riserve d’interpretazione, che meritano ciascuna un cenno.
La prima riguarda la posizione dei majeurs protégés. Pur riconoscendo che il legislatore ha corredato la procedura di garanzie specifiche in loro favore, il Conseil ha precisato che il medico chiamato a decidere sulla richiesta di un maggiorenne protetto deve “tenere conto”, nella propria decisione, delle osservazioni raccolte presso il soggetto incaricato della misura di protezione. Si tratta di una consultazione qualificata, non di un consenso né tantomeno di un diritto di veto (§121). Vale la pena notare che questa riserva non nasce dal nulla giacché, nelle proprie osservazioni del 30 luglio 2026, lo stesso Governo aveva riconosciuto che le garanzie d’informazione previste in favore dei majeurs protégés fossero insufficienti a soddisfare le esigenze costituzionali derivanti dalla loro particolare situazione di vulnerabilità. Si tratta di un’ammissione su cui i deputati ricorrenti, nella replica del 6 agosto, avevano insistito per chiederne la censura piena, e non una semplice riserva interpretativa. Il Conseil ha optato per una soluzione di compromesso, trasformando così un’ammissione governativa di incostituzionalità in un correttivo interpretativo.
La seconda riserva, invece, investe direttamente il punto su cui, come si è anticipato, il dibattito parlamentare aveva già mostrato incrinature. Il riferimento va alla clausola di coscienza di cui all’articolo 14. La legge, nella sua formulazione letterale, non menzionava espressamente i farmacisti tra i titolari della clausola.
Il Conseil ha dapprima ritenuto che la mancata estensione della clausola a psicologi e operatori dei servizi sociosanitari non violi la loro libertà di coscienza – non essendo essi tenuti a partecipare alla riunione del collegio pluriprofessionale, il loro concorso alla procedura non è ritenuto sufficientemente diretto –, per poi giungere a una conclusione opposta per i farmacisti delle farmacie ospedaliere e di quelle designate alla fornitura della sostanza letale.
La preparazione e la consegna del prodotto letale, ha osservato la decisione, “è suscettibile di urtare le convinzioni personali” di chi vi provvede, e pertanto, pena la violazione della libertà di coscienza garantita dall’articolo 10 della Dichiarazione del 1789, anche questa categoria professionale non può essere obbligata a partecipare alla procedura (§166). Il punto non era scontato. Già il Conseil d’État, nel proprio parere del 2024 sul progetto di legge, aveva escluso che la preparazione e la consegna della sostanza letale concorressero in modo sufficientemente diretto all’aiuto a morire, sì da giustificare un’estensione della clausola ai farmacisti; il diritto comparato, del resto, mostra soluzioni differenziate, giacché Belgio e Paesi Bassi escludono qualunque obbligo di cooperazione per i farmacisti pur senza istituire, in senso proprio, una “clause de conscience”, mentre Spagna e Lussemburgo la riconoscono espressamente a tutti i professionisti sanitari direttamente coinvolti nella procedura.
La terza riserva, infine, è quella di più ampio respiro sistematico, e riguarda l’obbligo – imposto dal medesimo articolo 14 a ogni struttura sanitaria o sociosanitaria – di consentire l’intervento dei professionisti disponibili e la presenza dei familiari. Il Conseil ha precisato che il responsabile di un ente privato può rifiutare che la procedura si svolga nei propri locali, quando essa sia “manifestamente contraria alle missioni statutarie o al progetto dell’ente” – una condizione che, nella sostanza, riguarda gli enti di ispirazione confessionale –, e purché altre strutture della zona siano in grado di rispondere al bisogno locale, formula ripresa testualmente dall’articolo L2212-8 del Code de la santé publique in materia di interruzione volontaria di gravidanza (§188). Il fondamento addotto dal Conseil non è, si badi, una libertà di coscienza collettiva – espressamente esclusa –, bensì la libertà di associazione e la libertà d’impresa.
Merita di essere ricordato che una soluzione di questo tipo era già stata proposta, e poi abbandonata, nel corso della navette: un emendamento n°12 rect. quater, adottato al Senato in prima lettura il 22 gennaio 2026, prevedeva infatti che l’ente potesse rifiutare la procedura quando incompatibile con il proprio progetto istituzionale, purché la persona fosse orientata verso una struttura alternativa individuata dall’autorità sanitaria territorialmente competente – un meccanismo non dissimile, nella sostanza, da quello poi introdotto dal Conseil in via di riserva interpretativa. Il testo definitivamente approvato dall’Assemblée nationale non aveva ripreso tale soluzione, optando per l’obbligo generalizzato di accoglienza poi corretto dalla decisione del 14 agosto.
Ad avviso di chi scrive, il contrasto tra l’ampiezza del fronte di censura e la portata circoscritta della decisione conferma, nella sostanza, la valutazione già espressa in questa sede: le censure di carattere strutturale – intelligibilità della legge, incompetenza negativa, dignità della persona, principio di fraternità – non hanno trovato accoglimento, in linea con il consolidato self-restraint che il Conseil riserva al legislatore sulle questioni di società. Merita, tuttavia, una precisazione la sorte della clausola di coscienza, che nella valutazione originaria di chi scrive era stata accostata a una censura di politica legislativa dalle prospettive di accoglimento incerte. Sul punto specifico dei farmacisti la riserva è stata accolta, sia pure attraverso un’estensione mirata della clausola individuale, e non attraverso il riconoscimento di una clausola collettiva o istituzionale, che il Conseil ha escluso in modo netto. È proprio questa distinzione a rendere la terza riserva – quella sulla cosiddetta “clausola di stabilimento” – la più problematica delle tre. Fondata su un parametro, la libertà di associazione e d’impresa, che la dottrina ha già segnalato come distante dal precedente in materia di IVG del 2001, ove il Conseil aveva negato la possibilità per un capo servizio ospedaliero di opporre un’obiezione di coscienza collettiva alla pratica dell’interruzione di gravidanza.
Se ne trae un’indicazione non irrilevante, giacché, anche in un sistema che afferma con nettezza la natura individuale della libertà di coscienza, il confine tra riserva interpretativa e riscrittura del testo legislativo può rivelarsi, nei fatti, assai meno netto di quanto la giurisprudenza costituzionale francese abbia sempre sostenuto.
La legge – già promulgata il 18 agosto 2026 e pubblicata sul Journal officiel il giorno seguente – è pienamente efficace sin d’ora e le tre riserve d’interpretazione ne accompagneranno l’applicazione sin dal primo giorno. Sarà la prassi applicativa, nei mesi a venire, a mostrare se questi correttivi bastino a colmare le lacune che avevano indotto il fronte dei ricorrenti a adire il giudice costituzionale.
