L’utero come res pubblica – alcune riflessioni sulla tutela della salute sessuale e riproduttiva nel processo di ripristino dello Stato di diritto in Ungheria

1. “La politica ha violentato la professione medica.” – con queste parole fortissime Zsolt Hegedűs, candidato a dirigere il nuovo ministero della salute ungherese, ha replicato alle domande postegli dal comitato parlamentare riguardo al c.d. decreto sul battito fetale, promettendo di rivederlo una volta nominato per la posizione. Introdotta nel 2022, la norma presa di mira impone alle donne di ascoltare i segni vitali (tipicamente il battito cardiaco) del feto prima di prendere una decisione sull’aborto. Affiancato da altre norme limitative della salute sessuale e riproduttiva, il decreto mette in luce una dimensione meno esplorata della deriva illiberale-populista-autoritaria in cui l’Ungheria si era scivolata dal 2010 in poi. Dopo la schiacciante vittoria del partito TISZA (Tisztelet és Szabadság = Rispetto e Libertà) alle elezioni parlamentari dello scorso 12 aprile, autorevole dottrina costituzionalista e giuscomparatista si è lanciata ad analizzare le probabilità del ripristino dello Stato di diritto in Ungheria (si veda il dibattito su Verfassungsblog e altri commenti qui e qui).
Perciò, questo commento si pone l’obiettivo di approfondire le restrizioni e discriminazioni in materia di salute sessuale e riproduttiva nel contesto di erosione delle garanzie di diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto. A tal fine, la salute sessuale e riproduttiva viene concettualizzata quale stato di benessere completo con due dimensioni interconnesse: la salute sessuale riguarda il benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione alla sessualità, mentre la salute riproduttiva comprende la capability di riprodursi, la libertà di prendere decisioni informate, libere e responsabili e, a tal fine, l’accesso a una gamma di informazioni, beni, strutture e servizi. Si sostiene che la salute sessuale e riproduttiva sia oggetto di tutela di vari diritti fondamentali da proteggere in un sistema democratico che fanno parte essenziale della Rule of Law, sicché l’analisi dei processi di erosione e di ripristino non può prescindere da una prospettiva olistica. In base a tali premesse, il commento si concentra sui profili critici della Legge Fondamentale e le principali limitazioni e discriminazioni introdotte nel periodo 2010-2026. La parte conclusiva riflette sull’effettività della tutela della salute sessuale e riproduttiva nel processo di ripristino in base agli standard inter- e sovranazionali.

2. La dottrina costituzionalista e giuscomparatista ha ampiamente indagato i processi di erosione delle garanzie democratiche e dello Stato di diritto in diversi contesti nazionali. Tra di essi, l’Ungheria è diventata uno dei casi studio della c.d. Rule of law backsliding, ma solo pochi si sono occupati delle limitazioni alla salute sessuale e riproduttiva, rilevando che la crisi della democrazia e dello Stato di diritto non è un fenomeno neutrale dal punto di vista gender. Al contrario, nell’ideologia illiberale-populista su cui si appoggia la (stra)grande maggioranza dei casi nazionali, la “questione gender” assume una spiccata importanza, riflettuta nel ruolo centrale conferito alle donne, esaltate quali “garanti” del futuro del “Popolo”, e alle persone LGBTIQ, quali invece viste come “fonti di minaccia” alla sopravvivenza della comunità. Nell’ottica di tale ideologia, dunque, la salute sessuale e riproduttiva cessa di essere una questione privata e diventa un bene pubblico.
Diverse riforme della Legge Fondamentale magiara si approcciano alla “questione gender” da un’ottica prettamente illiberale-populista. Approvata a dicembre 2020, la nona revisione ha inserito nel primo comma dell’articolo L) che “[l]’Ungheria tutela l’istituzione del matrimonio quale comunità di vita stabilita tra uomo e donna sulla base di una decisione volontaria e la famiglia quale fondamento per la sopravvivenza della nazione. Il rapporto familiare si basa sul matrimonio e sul nesso genitore-figlio. La madre è donna, il padre è uomo.” L’articolo XVI sul diritto fondamentale del minore alla protezione è stato integrato dall’obbligo dello Stato di tutelare il diritto del minore all’autodeterminazione conforme al genere di nascita e di garantire un’istruzione che rispecchi i valori fondati sull’identità costituzionale della patria e sulla cultura cristiana. Approvata ad aprile 2025, la quindicesima revisione ha apportato un’ulteriore modifica all’articolo L), inserendo che “[l]’essere umano è uomo o donna. La madre è donna, il padre è uomo.” Al di là di incidere una visione tradizionale della famiglia nei fondamenti dell’ordinamento giuridico, salta all’occhio l’ordine scelto (uomo-donna) giustificato con quello della Creazione ma invertito nei rapporti genitoriali per rafforzare il ruolo chiave che la carta costituzionale conferisce alle donne (ossia quello materno).

3. Gli emendamenti della Legge Fondamentale hanno fornito le linee guida per rimodellare il resto dell’ordinamento giuridico. Uno dei “campi di battaglia” è stata la legge anti-LGBTIQ, dichiarata incompatibile con il diritto dell’Ue dalla Corte di Giustizia in base all’applicazione autonoma dei valori fondanti dell’Ue. La legge LXXIX del 2021 equipara l’omosessualità (e qualsiasi altra forma di identità di genere e orientamento sessuale al di fuori dello schema etero-normativo) alla pedofilia, introducendo una serie di limitazioni e censure. La misura qui rilevante riguarda l’accesso all’informazione; la legge proibisce l’educazione sessuale nelle scuole pubbliche facendo richiamo ai diritti dei minori alla vita privata, all’autodeterminazione e alla libertà di espressione ma di fatto violando il loro diritto all’accesso a informazione scientificamente corretta. Rispetto allo scandalo che la suddetta legge ha suscitato a livello domestico e internazionale, le altre restrizioni e discriminazioni sono rimaste in una zona grigia. Segue una breve rassegna delle principali misure.
Nel 2013 sono state modificate alcune disposizioni della legge CLIV del 1997 sulla sanità pubblica relative alle forme di sterilizzazione. Nello specifico, la riforma dell’articolo 187 ha condizionato la sterilizzazione volontaria all’esclusiva finalità di pianificazione familiare, restringendo la categoria di beneficiari alle persone (di qualsiasi genere) di età superiore ai 40 anni o a coloro che hanno tre figli biologici. Al contrario, l’articolo 187/B tuttora prevede la sterilizzazione forzata di persone senza capacità giuridica in età fertile (attenzione, non età maggiore). E mentre 14 Stati membri dell’Ue permettono la sterilizzazione forzata di persone con disabilità, l’Ungheria rimane uno dei tre Paesi (a fianco della Repubblica Ceca e del Portogallo) in cui la sterilizzazione forzata di minori con disabilità rimane lecita.
Un altro ambito riguarda la gestione dei centri di fecondazione assistita: nel 2019 il governo ha annunciato la statalizzazione di sei centri privati, rendendo gratuiti gli esami, i trattamenti e i farmaci. Nel 2021 è stato creato il Laboratorio Nazionale di Riproduzione Umana con un sostegno pubblico di 2,5 miliardi di fiorini (circa 7,2 milioni di euro) al fine di aiutare le coppie in difficoltà. Infine, con la legge CI del 2021 si è concluso il processo di statalizzazione dei centri privati, giustificato con “la necessità dell’intervento statale per affrontare le sfide demografiche.” Nel 2022 le ultime due cliniche hanno chiuso le porte e mentre i trattamenti sono in teoria gratuiti, la realtà è tutt’altro che rosea: il settore, come l’intero sistema sanitario, è marcato da una forte carenza di specialisti e dalla scarsità di fondi, per cui tante coppie decidono di avvalersi dei servizi più facilmente accessibili nei Paesi della regione.
Infine, qualche parola sull’aborto. La sua regolazione non ha percorso una traiettoria simile a quella della Polonia o degli Stati Uniti; l’accesso è rimasto legale fino alla dodicesima o, in casi eccezionali, fino alla ventiquattresima settimana della gravidanza a condizione di due consultazioni mediche. Perciò, il decreto 29/2022 (IX.12) del Ministro degli Affari Interni (nel periodo orbaniano l’organo competente anche in materia di educazione e sanità pubblica) ha suscitato grande clamore: adottato senza consultazioni previe con gli specialisti e senza dibattito pubblico, il decreto impone agli ostetrici e ginecologi di registrare che i segni vitali fetali sono stati presentati alle loro pazienti in modo chiaramente identificabile prima dell’interruzione di gravidanza. Mentre la riforma non ha influenzato notevolmente il numero degli aborti (il che solleva dei dubbi circa l’utilità della medesima), è fortemente problematica dato che incide drasticamente sul diritto delle donne di prendere decisioni libere e autonome.
In sintesi, ciò che si evince dalla rassegna è un intreccio di molteplici profili fortemente limitativi e discriminatori che svuotano l’effettiva tutela della salute sessuale e riproduttiva.

4. Quale futuro, dunque, per il decreto sul battito fetale? – alla luce del recente cambio di marcia nel sistema politico ungherese, la parte conclusiva cerca di individuare i principali standard inter- e sovranazionali e alcune proposte di riforma che potrebbero guidare l’azione del nuovo Parlamento, dominato dalla maggioranza costituzionale del partito TISZA. Divise in interventi rapidi e misure approvate in una fase successiva, le proposte riguardano i dettati costituzionali e le altre norme analizzati di sopra.
Il punto di partenza è il riconoscimento della salute sessuale e riproduttiva quale diritto fondamentale autonomo strettamente interconnesso con altri diritti. A tal fine, un solido quadro è stabilito dai Patti internazionali gemelli del 1966, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, integrati a livello regionale dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Convenzione di Oviedo, la Convenzione di Istanbul, e la Carta Ue dei diritti fondamentali. Il punto focale di tale cornice è il principio di non-discriminazione, che esige l’abolizione di leggi e pratiche sociali discriminatorie, tra cui la sterilizzazione forzata di certi gruppi sociali, norme e prassi che criminalizzano l’aborto o comunque severamente limitano l’accesso all’interruzione di gravidanza e altre forme di contraccezione.
A livello costituzionale, l’idea di abrogare la Legge Fondamentale in due fasi risulta una soluzione adeguata che persegue una doppia finalità, ovvero quella di rimuovere prontamente gli elementi più critici per poi avviare un processo che rispetti le garanzie del costituzionalismo moderno. Conformemente, in una prima fase vanno tolti i riferimenti alla concezione patriarcale di famiglia e alla divisione dei ruoli di genere previsti dall’articolo L) e all’identità costituzionale e alla cultura cristiana come basi dell’educazione del minore inseriti nell’articolo XVI. A lungo termine il nuovo processo costituente deve garantire l’attivo coinvolgimento di molteplici attori, tra cui la società civile, l’intera comunità educante e i rappresentanti delle minoranze storiche. In tale ottica, l’attività consultoria di organi inter- e sovranazionali deve accompagnare il processo al fine di adottare una carta che rispecchi fedelmente un insieme di valori che siano propri della comunità politica domestica e al contempo in armonia con i valori del costituzionalismo europeo.
La revisione costituzionale deve essere accompagnata dal rimodellamento del resto dell’ordinamento giuridico. La pronta ratifica della Convenzione di Istanbul simbolizzerebbe l’avvento di una nuova epoca e guiderebbe l’adozione di misure volte a promuovere sia la parità di genere che il trattamento egalitario di tutte le persone. In una prima fase vanno abrogati il decreto sul battito fetale e la legge anti-LGBTIQ, nonché l’articolo 187/B della legge CLIV del 1997 sulla sanità pubblica che permette la sterilizzazione forzata di persone senza capacità giuridica. Per quanto riguarda l’accesso alla sterilizzazione volontaria, la finalità e il requisito di avere tre figli biologici vanno rimossi in quanto criteri fortemente discriminatori non solo nei confronti di chi non ha figli ma anche nei confronti dei genitori adottivi. Il criterio di età (ben superiore alla maggiore età) va rivisto in quanto non passa il vaglio della proporzionalità, interferendo in modo arbitrario nell’esercizio del diritto alla vita privata e familiare e del diritto di prendere una decisione libera, autonoma e responsabile riguardo alla propria salute sessuale e riproduttiva. In una fase successiva, l’educazione sessuale conforme alle diverse fasce di età andrebbe reinserita nel curriculum scolastico. Inoltre, si deve migliorare la disponibilità, l’accessibilità e la qualità di trattamenti di fecondazione assistita (anche in strutture private) e altri interventi di salute sessuale e riproduttiva nel contesto della riforma della sanità pubblica. Infine, ogni azione deve fare parte integrante del quadro più ampio per garantire coerenza tra i singoli provvedimenti e dell’intero processo di ripristino.
Che queste proposte siano effettivamente fattibili dipende dalla volontà del nuovo potere che deve innanzitutto tenere presente il compito da eseguire per cui ha ricevuto la fiducia di circa 3,5 milioni di elettori. Un compito che non si esaurisce nello smantellamento del precedente regime ma che deve mirare a ripristinare pienamente la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto in Ungheria. Altrimenti, si rischia di perdere la fiducia anticipata il 12 aprile.