Milano-Cortina 2026. Lo sportwashing della repressione

La conferma della presenza in Italia di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’arrivo della Lakhwiya (forza di sicurezza qatariota) e l’inquietante ombra dei Pasdaran iraniani durante i XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 non sono notizie da sminuire alla stregua di dettagli organizzativi. Si tratta di scelte che interrogano la coerenza tra i valori proclamati dal Movimento Olimpico e le pratiche adottate dagli Stati che ospitano Olimpiadi e Paralimpiadi.
Dopo le feroci critiche globali al modello Qatar dei Mondiali FIFA 2022, dove lo sport è stato utilizzato per occultare violazioni sistemiche dei diritti civili e dei diritti umani (tale da spingere il Parlamento europeo a prendere posizione con una risoluzione del 24 novembre 2022), l’Italia rischia di inaugurare un processo speculare e, persino, più subdolo. Più subdolo poiché, se è vero che i Giochi olimpici vengono sempre organizzati nell’ambito di un progetto di affermazione di un Paese sulla scena internazionale (v. L. Ravenel, 2011) – facendosi promotori di un messaggio prettamente geopolitico –, ciò finora è rientrato nel c.d. soft power, cioè nella capacità di ostentare la propria egemonia con mezzi diversi da quelli militari e paramilitari (cfr. J. S. Nye, 1990). L’inserimento, anche solo simbolico o cooperativo, di tali apparati nel contesto olimpico produce invece un (inedito) effetto che può essere descritto, in termini giuridico-politici, come una forma di sportwashing della repressione.
Diversamente dal modello classico di sportwashing – in cui regimi autoritari utilizzano i grandi eventi sportivi per attenuare e “ripulire” la percezione internazionale delle proprie violazioni dei diritti umani (cfr., in generale, A. Busacca, 2025) – si assiste qui a un processo più complesso, ove il prestigio dell’evento olimpico viene impiegato per “normalizzare” e legittimare milizie straniere e apparati paramilitari controversi, che spesso operano fuori dallo stato di diritto.
Eppure, notoriamente, i valori cui si ispirano i Giochi sono sanciti nella Carta Olimpica, ispirata ad alcune regole scritte da Pierre de Coubertin nel 1899, che certo non è un manifesto privo di effetti giuridici (oltre che etici). È l’atto fondamentale dell’Olympic Movement e definisce un perimetro normativo preciso: lo sport come diritto umano, l’accesso non discriminatorio alla pratica sportiva, la promozione della dignità della persona e dell’amicizia tra i popoli. Basti leggere un passaggio del secondo principio fondamentale della Carta Olimpica: «The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious development of humankind, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity».
Questi principi costituiscono le condizioni di legittimazione degli eventi olimpici e degli attori che vi partecipano. Nel diritto sportivo contemporaneo, infatti, la Carta Olimpica opera come una fonte “costituzionale” (v. L. Melica, 2022): non vincola come un trattato internazionale ma, attraverso l’adesione al Movimento Olimpico, impegna contrattualmente organizzatori, Federazioni sportive, Stati. Organizzare e partecipare ai Giochi olimpici e paralimpici significa accettarne i principi, incluso il rispetto dei diritti umani come criterio guida delle scelte logistiche, anche in materia di sicurezza.
È in questo quadro normativo e valoriale che la presenza di ICE e di Lakhwiya a Milano-Cortina pone un problema di non poco momento. Non tanto per una questione di competenze formali – l’ordine pubblico resta affidato alle autorità italiane – quanto per il significato che tali agenzie portano con sé.
ICE, in particolare, non è un apparato qualsiasi, essendo la sua identità pubblica indissolubilmente legata alle politiche statunitensi di enforcement migratorio. Organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, hanno documentato negli anni gravi violazioni, morti in custodia e condizioni disumane nei centri di detenzione, arrivando a chiedere al Congresso degli USA il taglio dei finanziamenti all’agenzia per l’incapacità di operare nel rispetto dello stato di diritto. Questo è un dato non ideologico, fattuale e pubblicamente accertato. Nonché confermato, purtroppo, dalle uccisioni di Renee Nicole Good e di Alex Pretti a Minneapolis, due cittadini statunitensi e non “bersagli” tipici delle operazioni migratorie (a dimostrazione che l’ICE è, oggi più che mai, un apparato che agisce fuori controllo: v. E. Grande, 2026).
Trasportare, anche solo per «supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante», la presenza dell’ICE dentro le Olimpiadi e le Paralimpiadi produce allora un cortocircuito, dato che la Carta Olimpica chiede che i Giochi siano spazio di apertura e di fiducia, non un’estensione delle frontiere e delle logiche di controllo che segnano il nostro tempo.
Invitare l’ICE sotto i riflettori dei cinque cerchi, invero, significa tentare di ripulire una reputazione compromessa da anni di abusi sui migranti (e attualmente altresì sui cittadini statunitensi), ammantandola di una patina di “servizio d’ordine” internazionale. È un paradosso inaccettabile, dato che si usa la celebrazione dell’integrazione per legittimare chi, per missione istituzionale, pratica la separazione e il respingimento. In questo modo, il campo di gara smette di essere uno spazio di confronto e diventa un palcoscenico per la riabilitazione di apparati che dovrebbero essere oggetto di inchiesta, non di ospitalità.
Peraltro, il caso ICE non è isolato. Il dibattito pubblico (come anticipato) ha ipotizzato, seppure in forma polemica e poi ridimensionata, la possibile presenza di apparati di sicurezza stranieri legati a Stati con sistemi politici autoritari o semi-autoritari, come i Pasdaran iraniani (evocando uno scenario che avrebbe rischiato di trasformare il territorio italiano in una zona franca anche per corpi militari che il nostro stesso Ministero degli Esteri ha proposto di inserire nelle liste delle organizzazioni terroristiche per la brutale repressione dei diritti umani in Iran). Al di là delle smentite ufficiali, il solo fatto che una simile ipotesi sia stata formulata in sede parlamentare dall’On. Balboni è indicativo di uno slittamento concettuale rilevante, che ci racconta di uno spazio olimpico che viene pensato e “normalizzato” come luogo potenzialmente aperto alla cooperazione con apparati militari o paramilitari, purché funzionali alla “sicurezza” delle delegazioni. Analogamente, la cooperazione con la forza di sicurezza d’élite del Qatar, Stato che oltretutto non partecipa con propri atleti ai Giochi (sic!), presentata come supporto tecnico-organizzativo, richiama – come detto – l’esperienza di un Paese che ha recentemente ospitato un grande evento sportivo globale in un contesto segnato da diffuse critiche in materia di diritti umani.
Questo slittamento, nondimeno, è rilevante anche dal punto di vista geopolitico, giacché lo sport perde la funzione di spazio simbolico “terzo”, capace di sospendere – in virtù del principio di neutralità politica nello sport (cfr. L. Santoro, 2022) – le logiche dei blocchi e della sicurezza, e diventa un moltiplicatore dell’ordine internazionale fondato sul controllo. Così facendo, lo stesso Movimento Olimpico rischia di allinearsi all’agenda di una potenza dominante, rinunciando alla sua pretesa universalistica. Ne deriva anche un effetto di lungo periodo: l’Occidente indebolisce la propria autorità normativa quando invoca i diritti umani nello sport, se tollera che il prestigio dei Giochi venga impiegato per legittimare apparati accusati di violarli.
Parallelamente, le critiche sino a ieri rivolte a Qatar (v. S. Jain, 2021), Cina (v. Jean-Loup Chappelet, 2022) o Russia (cfr. S. Bastianon, 2023) diventano più fragili se il prestigio olimpico viene usato ugualmente per legittimare apparati repressivi “amici” (per quanto, questo doppio standard è già emerso, in seno al Comitato Olimpico Internazionale (cfr. M. Schubert, 2024), ai Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 quando, nonostante l’accertato massacro in corso a Gaza, si è permessa la partecipazione sotto la propria bandiera agli atleti di Israele, negata invece a quelli di Russia e Bielorussia per la guerra in Ucraina).
I diritti umani, d’altra parte, ci insegnano che la legittimità non si esaurisce nella legalità formale. Conta altresì la coerenza e la proporzione fra mezzi e fini. Un apparato di sicurezza può essere necessario nei grandi eventi sportivi, ma non qualsiasi modello di sicurezza è compatibile con questo specifico contesto. La Carta Olimpica chiede, non retoricamente, che Olimpiadi e Paralimpiadi siano spazi di incontro, non un’estensione delle frontiere; luoghi in cui la mobilità delle persone è tutelata, non “sospettata”; un tempo separato dalla logica dell’emergenza permanente.
C’è, poi, una questione più profonda e “interna”. L’impiego di tali apparati risulta difficilmente conciliabile con il nuovo 7° comma dell’Art. 33 della Costituzione italiana, che riconosce all’attività sportiva il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico della persona (sia consentito il rinvio a M. Di Masi, 2023; cfr. anche L. Ferrara, 2023). Elevando l’attività sportiva a rango costituzionale, la Repubblica impone che anche la cornice olimpica sia uno spazio di tutela della dignità della persona, incompatibile con la normalizzazione di logiche repressive o di controllo migratorio. In questo senso, la sicurezza non può diventare un pretesto per violare quel mandato civile e formativo che la nostra Carta fondamentale oggi protegge esplicitamente. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi non sono, in definitiva, una frontiera da presidiare, ma un movimento da custodire. Quando la sicurezza ne cambia il significato, il problema non è organizzativo, bensì politico, giuridico e, in ultima analisi, intimamente democratico.
Nessuno chiede ingenuità. Certamente lo Stato italiano conserva il potere di negare l’ingresso a funzionari stranieri ritenuti “non grati”, qualora li consideri una possibile minaccia per l’ordine pubblico, sia per comportamenti pregressi sia per il rischio di tensioni, proteste o incidenti sul proprio territorio. La prassi internazionale è piuttosto consolidata: la responsabilità della sicurezza dei Giochi grava sullo Stato ospitante, che ne mantiene il pieno comando operativo. Eventuali funzionari stranieri (liaison officers) possono essere ammessi solo con il consenso preventivo delle autorità nazionali e agiscono comunque in posizione subordinata, senza poteri autonomi di polizia sul territorio. Ergo, l’Italia avrebbe potuto fare leva sulla propria sovranità in materia di ordine pubblico e sicurezza, negando l’autorizzazione all’ingresso o all’operatività sul territorio di apparati stranieri non necessari, senza incidere sulla partecipazione degli atleti e delle atlete.
In definitiva, si chiede proporzione, trasparenza, fedeltà ai principi dichiarati. Se la Costituzione italiana tutela determinati valori dell’attività sportiva e se la Carta Olimpica afferma che lo sport è un diritto umano (vedi il quarto principio fondamentale dell’Olimpismo «The practice of sport is a human right. Every individual must have access to the practice of sport, without discrimination of any kind in respect of internationally recognised human rights within the remit of the Olympic Movement. The Olympic spirit requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play»), allora anche la sua cornice organizzativa deve parlare il linguaggio dei diritti umani (cfr. A. Di Marco, 2022) e del primato della dignità della persona, senza ombre.
Altrimenti le Olimpiadi e le Paralimpiadi possono portare sì grandi soddisfazioni economiche e reputazionali, ma perdono la loro ragione profondamente civile, abbracciando la visione che dello sport aveva nel 1945 George Orwell, secondo cui «Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting».