Pena di morte in Israele: da residuo giuridico a strumento politico
L’approvazione, in data 30 marzo — alla vigilia di Pesach— di una nuova legge in materia di pena capitale (Death Penalty for Terrorists Law, 5786–2026) non si esaurisce in una modifica del diritto penale nello Stato di Israele, né può essere letta come un episodio contingente, ma rappresenta piuttosto un momento rivelatore di una più ampia trasformazione dell’assetto costituzionale israeliano. Per coglierne appieno la portata, occorre muovere da un dato preliminare spesso trascurato nel dibattito pubblico internazionale. La pena di morte non è mai stata formalmente espunta dall’ordinamento israeliano, ma ha conosciuto un processo di progressiva marginalizzazione, frutto di interventi legislativi e prassi applicative che hanno dato luogo a una moratoria sostanzialmente stabile, senza tuttavia sfociare in una compiuta abolizione. È proprio la rottura di questo equilibrio — più politico e costituzionale che strettamente normativo — a conferire alla recente legge un significato che eccede di gran lunga il suo contenuto testuale.
Sin dalla fondazione dello Stato nel 1948, il diritto israeliano ha mantenuto la possibilità teorica di irrogare la pena capitale in relazione a specifiche categorie di reati, in particolare quelli qualificabili come crimini contro l’umanità, crimini di guerra o delitti contro il popolo ebraico. Tuttavia, già nel 1954, il legislatore israeliano ha proceduto all’abolizione della pena di morte per i reati comuni commessi in tempo di pace, segnando un passaggio decisivo verso un modello restrittivo e sostanzialmente abolizionista. Nonostante ciò, alcune disposizioni residuali hanno continuato a consentire, almeno sul piano formale, il ricorso alla pena capitale in circostanze eccezionali, inclusi determinati contesti disciplinati dalla legge marziale.
La storia applicativa di tali disposizioni è estremamente limitata. Dalla nascita dello Stato di Israele, soltanto due esecuzioni sono state effettivamente portate a compimento. La prima risale al 1948 e riguarda il caso di Meir Tobianski, ufficiale dell’esercito israeliano accusato — erroneamente, come accertato successivamente — di spionaggio e giustiziato per tradimento. La sua riabilitazione postuma costituisce ancora oggi un monito emblematico sui rischi irreversibili connessi all’applicazione della pena capitale. La seconda esecuzione, ben più nota, è quella di Adolf Eichmann nel 1962, a seguito di un processo celebrato a Gerusalemme che ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giustizia penale internazionale del dopoguerra. A partire da tale momento, la pena di morte è rimasta confinata a un ambito puramente teorico, non trovando più applicazione concreta. Questa situazione di “sospensione di fatto” ha contribuito a consolidare l’immagine di Israele come ordinamento sostanzialmente abolizionista, pur in assenza di un’esplicita eliminazione normativa della sanzione capitale. È proprio su questo sfondo che deve essere collocata la recente iniziativa legislativa, la quale non introduce ex novo la pena di morte, ma ne amplia significativamente l’ambito applicativo, incidendo profondamente sull’equilibrio tra sicurezza e diritti fondamentali.
Il disegno di legge approvato dalla Knesset è stato promosso da esponenti del partito di estrema destra Otzma Yehudit, guidato da Itamar Ben Gvir, con il sostegno determinante dei deputati del Likud del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del partito conservatore dell’opposizione Yisrael Beitenu. A favore del provvedimento, approvato in prima lettura già l’11 novembre 2025 e dalla National Security Committee il 25 marzo, si sono inoltre espressi Shas, partito ultraortodosso di origine sefardi e misrahì, i partiti della destra radicale religiosa Religious Zionism, guidato da Bezalel Smotrich e Noam, guidato da Avi Maoz, e la formazione di centro-destra New Hope di Gideon Sa’ar, delineando così il sostegno pressoché compatto dell’intera coalizione di governo. Il provvedimento è stato approvato con 62 voti favorevoli su 120, a fronte di 47 voti contrari, evidenziando tuttavia una maggioranza dai numeri esigui e non priva di fratture interne. Particolarmente significativa, sotto questo profilo, è stata la posizione assunta da una parte del partito ultraortodosso United Torah Judaism, alcuni dei cui membri (afferenti alla fazione di Agudat Israel) hanno scelto di non sostenere il disegno di legge. Tale defezione non ha tuttavia compromesso l’esito della votazione, grazie al sostegno offerto dal partito russofono di destra Yisrael Beitenu, formazione collocata all’opposizione ma allineata, su questo specifico tema, alle posizioni della maggioranza. Tale dinamica, comune nell’ordinamento, evidenzia chiaramente la natura trasversale dei profili identitari e partitici nel sistema politico israeliano, capaci di ridefinire più o meno temporaneamente le linee di frattura tradizionali o formali.
Dal punto di vista contenutistico, è essenziale osservare – in via preliminare – che la legge introduce una disciplina articolata su due distinti binari, corrispondenti ai due sistemi giuridici operanti sotto il controllo israeliano: da un lato, il sistema dei tribunali civili che opera all’interno dello stato di Israele; dall’altro, quello dei tribunali militari attivi nei Territori Palestinesi Occupati, in particolare in Cisgiordania. Tale dualismo giurisdizionale costituisce uno degli aspetti più controversi della normativa, in quanto riflette e al contempo rafforza una differenziazione strutturale tra le popolazioni soggette al controllo israeliano. Va ricordato infatti che i cittadini israeliani risultano esplicitamente esclusi dalla giurisdizione dei tribunali militari, la quale si applica esclusivamente ai palestinesi residenti nei territori occupati. I coloni israeliani, pur vivendo negli stessi territori, continuano a essere sottoposti alla giurisdizione dei tribunali civili. Questa differenziazione giuridica solleva evidenti questioni di compatibilità con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione su base etnica o nazionale.
Nel contesto del sistema giudiziario civile, la legge prevede l’introduzione della pena di morte per l’uccisione intenzionale di una persona qualora essa sia finalizzata a “negare l’esistenza dello Stato di Israele” (art.6 del testo di legge). Si tratta di una formulazione inedita nel diritto penale israeliano, che introduce un filtro ideologico quale elemento costitutivo del reato: l’“intento di negare l’esistenza dello Stato” opera infatti come criterio selettivo, idoneo a circoscrivere l’ambito applicativo della norma in modo tale da colpire, in realtà, solo cittadini non di religione ebraica, rendendo strutturalmente asimmetrica l’applicazione della pena capitale. A questo si aggiungono le perplessità legate all’ampio margine di discrezionalità derivante da una definizione dai contorni decisamente vaghi – negare l’esistenza dello Stato di Israele – e dall’applicazione difficilmente circostanziabile. La norma stabilisce inoltre che l’esecuzione debba avvenire mediante impiccagione e introduce una serie di restrizioni procedurali, tra cui la limitazione dell’accesso all’assistenza legale e alle visite familiari, nonché una riduzione delle forme di controllo esterno.
Ancora più incisive appaiono le disposizioni relative ai tribunali militari operanti nei territori occupati. In tale ambito, la legge impone la pena di morte per omicidi qualificati come atti di terrorismo secondo la legislazione israeliana (cioè in base alla Counter-Terrorism Law, 5776-2016), anche in assenza di una specifica richiesta da parte dell’accusa. La disciplina introduce una pena capitale sostanzialmente quasi-obbligatoria: la morte diviene la sanzione ordinaria, mentre l’ergastolo è relegato a eccezione residuale, subordinata alla sussistenza di “ragioni speciali” – peraltro non definite chiaramente nel testo – con una drastica alterazione della struttura stessa della decisione giudiziale. Inoltre, la normativa vieta espressamente la commutazione della pena e stabilisce un termine accelerato di 90 giorni per l’esecuzione.
Ulteriori modifiche incidono sulle garanzie processuali. Viene eliminato il requisito dell’unanimità dei giudici per l’irrogazione della pena capitale, sostituito da una maggioranza semplice, e vengono significativamente limitate le possibilità di appello. Parallelamente, si abbassa il requisito di grado per i giudici militari e si revoca al comandante militare il potere di concedere la grazia o di commutare la pena. Tali interventi, considerati nel loro complesso, delineano un sistema caratterizzato da una marcata accelerazione procedurale e da una riduzione delle garanzie difensive.
La stessa definizione normativa adottata esclude ogni considerazione relativa a omicidi commessi dai coloni, circoscrivendo di fatto l’ambito applicativo della sanzione capitale ai soli autori palestinesi. Tale asimmetria, che trova riscontro anche nelle dichiarazioni esplicite dei promotori del testo nel corso del procedimento legislativo, è stata oggetto di forti critiche da parte di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui B’Tselem, la quale ha evidenziato come i procedimenti dinanzi ai tribunali militari presentino un tasso di condanna estremamente elevato, pari a circa il 96%, spesso basato su confessioni ottenute in condizioni di coercizione. In tale contesto, l’introduzione della pena capitale assume una portata particolarmente critica: il rischio che condanne a morte vengano pronunciate sulla base di prove estorte mediante pratiche coercitive o trattamenti inumani trasforma la sanzione in un dispositivo potenzialmente arbitrario e irreversibile.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la mancata applicazione retroattiva della legge. Essa non si estende ai presunti responsabili degli attacchi del 7 ottobre, sebbene sia stato prospettato un disegno di legge separato — noto come “Prosecution of Participants in the October 7 Massacre Events Bill” (approvato in prima lettura il 13 gennaio) — volto a istituire un tribunale speciale incaricato di giudicare tali fatti e potenzialmente autorizzato a infliggere la pena capitale. Tale iniziativa, se approvata, potrebbe ulteriormente ampliare il ricorso alla pena di morte, consolidando una tendenza già evidenziata dalla normativa in esame.
Le criticità della legge emergono con particolare evidenza alla luce del diritto internazionale. In primo luogo, la previsione secondo cui il Ministro della Difesa debba impartire direttive al comandante militare nei territori occupati solleva questioni di compatibilità con il diritto dell’occupazione. Ai sensi dell’art.43 del Regolamento dell’Aia del 1907, infatti, il comandante militare rappresenta l’autorità sovrana nei territori occupati ed è titolare dei poteri di governo. L’interferenza della Knesset in tale ambito può essere interpretata come una violazione del principio di separazione tra ordinamento interno e regime di occupazione, nonché come un passo verso una forma di annessione de facto. Inoltre, l’art. 64 della Quarta Convenzione di Ginevra impone all’autorità occupante l’obbligo di preservare, per quanto possibile, l’ordinamento giuridico preesistente nei territori occupati. La modifica delle regole processuali e sostanziali operata dalla legge appare difficilmente conciliabile con tale obbligo. La revoca del potere di grazia e di commutazione della pena contrasta altresì con gli standard internazionali in materia di diritti umani, in particolare con l’interpretazione dell’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, come chiarita dal General Comment n. 36 del 2018, secondo cui qualsiasi violazione delle garanzie del giusto processo rende la pena di morte intrinsecamente arbitraria e dunque illegittima. In presenza di un sistema processuale caratterizzato da gravi deficit di tutela, l’irrogazione della pena capitale risulta pertanto incompatibile con gli obblighi internazionali dello Stato. Ancora più problematico è il profilo della discriminazione. L’applicazione selettiva della pena di morte ai soli palestinesi, attraverso il sistema dei tribunali militari, si pone in tensione con i trattati internazionali che vietano la discriminazione razziale e l’istituzione di sistemi giuridici differenziati. Tale configurazione normativa rischia di configurare una violazione sistemica del principio di uguaglianza, compromettendo la legittimità complessiva dell’intervento legislativo.
Le reazioni alla legge sono state immediate, diffuse e fortemente polarizzate, sia sul piano interno sia su quello internazionale. Diversi partiti di opposizione, tra cui Yesh Atid guidato da Yair Lapid, nonché la lista Hadash–Ta’al e il Democrats Party, hanno annunciato l’intenzione di impugnare la normativa dinanzi alla High Court of Justice. A tali iniziative si sono affiancate quelle di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui ACRI, Adalah e Rabbis for Human Rights, il cui ricorso è stato presentato congiuntamente a molte altre realtà sociali e politiche. Le associazioni hanno promosso ricorsi ufficiali evidenziando profili di incostituzionalità e di incompatibilità con gli obblighi internazionali di Israele e hanno chiesto alla Corte non solo di annullare integralmente la legge, ma anche, in via separata, di dichiararne l’inapplicabilità nei territori della Cisgiordania per le ragioni già richiamate. In molte delle suddette impugnazioni è presente, inoltre, una richiesta cautelare urgente, volta a impedire che tali modifiche entrino in vigore prima della decisione della Corte, segnalando così il rischio di effetti irreversibili nel breve termine. Nel merito, i ricorrenti sostengono che la legge determini una grave violazione dei diritti alla vita, alla dignità, all’uguaglianza e al giusto processo, senza soddisfare gli standard costituzionali richiesti.
Il contenzioso costituzionale che si preannuncia appare destinato a sollevare questioni di fondamentale importanza, relative non solo alla compatibilità della legge con i principi fondamentali dell’ordinamento israeliano, ma anche al ruolo della giurisdizione nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. Ancora più significativamente, la recente approvazione del testo si presta, in questa prospettiva, a essere letta in chiave sineddotica, come una vera e propria “parte per il tutto”, ossia come un indice rivelatore di una più ampia e ormai conclamata degenerazione costituzionale nell’ordinamento di Israele. La portata della riforma, e in particolare il suo impianto duale, non può essere pienamente compresa se isolata dal contesto sistemico entro cui si colloca, segnato da un progressivo e sempre più esplicito indebolimento dei poteri contromaggioritari. In tale quadro si inseriscono, in modo coerente e non episodico, i reiterati tentativi di riforma della Corte Suprema di Israele, le iniziative volte alla rimozione della Procuratrice generale, il licenziamento del capo dello Shin Bet Ronen Bar e gli attacchi sistematici rivolti all’avvocatura militare degli ultimi mesi: tutti elementi che, unitamente alla nuova disciplina sulla pena capitale, delineano una traiettoria di trasformazione costituzionale di segno regressivo o – come affermato in altra sede – un processo di “de-costituzionalismo a tappe”. Non si tratta, pertanto, “esclusivamente” di una modifica legislativa intrinsecamente crudele, che istituisce un sistema giuridico duale e discriminatorio fondato su basi etniche, aggravando forme già esistenti di segregazione, ma dell’ennesima manifestazione di una crisi costituzionale senza precedenti, non più carsica o latente, bensì apertamente dichiarata e rivendicata nello spazio pubblico e politico. In tale contesto, il prevedibile intervento della High Court of Justice — verosimilmente destinato a maturare entro i mesi estivi — rischia di esacerbare ulteriormente il clima politico in vista delle elezioni di novembre, offrendo alle forze della destra radicale nuovi argomenti per alimentare una retorica di delegittimazione del potere giudiziario e per radicalizzare il conflitto tra una concezione puramente maggioritaria della democrazia e una visione costituzionale fondata su limiti, garanzie e diritti. In questo senso, la legge sulla pena di morte diviene una lente privilegiata attraverso cui osservare e sintetizzare dinamiche più profonde di erosione democratica: essa non rappresenta un’anomalia isolata, ma un tassello coerente di un processo più ampio, nel quale la progressiva compressione delle garanzie e la ridefinizione degli equilibri tra i poteri si alimentano reciprocamente. In questa prospettiva, una lettura sistematica e sistemica di fenomeni apparentemente distinti appare in realtà imprescindibile: la stessa occupazione di territori palestinesi non può più essere interpretata come una deviazione patologica rispetto a un modello costituzionale altrimenti in salute, bensì come espressione – e al tempo stesso meccanismo acceleratore – di una degenerazione interna che negli ultimi anni si è fatta sempre più evidente e strutturale, fino a mettere in discussione i presupposti stessi della tenuta costituzionale dell’ordinamento.
