Un Requiem per le Universal Injunction: Trump v. CASA

La Corte Suprema degli Stati Uniti, con la sentenza del 27 giugno 2025 in Trump et al. v. CASA et al., 606 U.S. __ (2025), adottata con la – oramai consueta – maggioranza di 6-3, si è pronunciata sul dibattuto tema del potere delle Corti federali di emettere universal injunction, ovverosia provvedimenti ingiuntivi di natura cautelare con efficacia ultra partes (meglio: erga omnes) e vincolanti su tutto il territorio della Nazione, assunti sulla base del Judiciary Act del 1789 e anche noti come national o nationwide, ovvero (per come stigmatizzate dal justice Neil Gorsuch) cosmic injunction.
La questione affrontata dai justice è occasionata da diverse iniziative giudiziali instaurate contro un provvedimento della seconda Amministrazione Trump teso a restringere le maglie del diritto di cittadinanza per nascita. Il 20 gennaio 2025, il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti ha emanato l’Executive Order no. 14160 intitolato “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”. Con questa misura ha inteso limitare l’acquisto della cittadinanza ius soli nei confronti di individui nati su suolo statunitense dopo il 19 febbraio 2025 i quali sono al momento della nascita: i. figli di madri soggiornanti illegalmente o temporaneamente nel Paese; e ii. se i loro padri non sono cittadini statunitensi o residenti legali permanenti. Per l’effetto, l’ordine esecutivo ha imposto alle agenzie federali di rivedere le loro policy e di emanare linee guida per darvi attuazione. La misura in questione ha operato una torsione restrittiva rispetto alla consolidata interpretazione attribuita al XIV emendamento, e della cittadinanza come diritto di nascita riconosciuto ai nati negli Stati Uniti indipendentemente dallo status dei propri genitori.
In reazione all’ordine esecutivo in alcune Corti federali del Maryland, del Massachusetts e di Washington D.C. sono stati promossi ricorsi sia da parte di alcuni Stati sia da parte di associazioni (in particolare, la Citizens Assisting and Sheltering the Abused, Inc. – CASA, da cui giustappunto Trump v. CASA) e individui che si ritenevano lesi dal provvedimento. I ricorrenti hanno sostenuto che l’ordine violava sia la Costituzione sia l’Immigration and Nationality Act. Tutte e tre le Corti adite hanno emesso una universal injunction, in via di urgenza, precludendo agli ufficiali dell’Amministrazione di dare seguito ai comandi di Trump su tutto il territorio della Federazione.
L’Amministrazione ha quindi fatto appello in tutti e tre gli Stati menzionati contro le injunction, richiedendone la sospensione, ma senza successo. Da qui il ricorso riunito contro le tre sentenze di appello proposto dinanzi alla Corte Suprema, la quale – senza conoscere e decidere del merito delle lamentate violazioni costituzionali e statutarie perpetrate dall’ordine di Trump – ha parzialmente accolto le doglianze governative. In dettaglio, l’opinione di maggioranza, a firma di Barrett, ha decretato la sospensione parziale delle ingiunzioni impugnate poiché queste sono più ampie di quanto necessario per assicurare una tutela completa (complete relief) a ciascuna parte attrice dotata di legittimazione attiva. Più precisamente, ha escluso che con il Judiciary Act del 1789 (segnatamente, §11, 1 Stat. 78) si sia voluto conferire, per il sol fatto che la disciplina menzionata attribuisce alle Corti federali la giurisdizione su tutte le controversie in equity, alle medesime Corti il potere di inibitoria universale, di talché esse disporrebbero di un potere di scrutinio generalizzato sulle azioni dell’esecutivo.
La ratio decidendi adottata riposa su un assunto originalista, suffragato da una certa giurisprudenza della medesima Corte Suprema a mente della quale i giudici federali possono emettere solo quei rimedi tradizionalmente contemplati dalla prassi delle corti di equity nel momento della nascita della Federazione (in particolare, v. Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. v. Alliance Bond Fund, Inc., 527 U.S. 308, 319 (1999)).
Un simile test storico non sarebbe rispettato dalle universal injunction in virtù della decisiva considerazione per cui, da un lato, i Bill of Peace delle corti di equity inglesi emanavano provvedimenti ingiuntivi in favore di gruppi dispersi, ma solo a condizione che tra loro fossero omogenei e di ridotta dimensione, dall’altro, le universal injunction sono apparse per la prima volta nel XX secolo, più precisamente a partire dal 1963, con ciò confermandosi la loro origine successiva al momento fondativo della Nazione.
Nel solco tracciato dal ragionamento, l’opinione di maggioranza conclude nel senso che una tutela completa nei confronti dei ricorrenti è già rappresentata da ingiunzioni a beneficio dei figli degli stessi ricorrenti. Allo specchio, non è necessario che tale beneficio venga esteso universalmente a tutti i soggetti potenzialmente incisi affinché possa qualificarsi come effettivo. Viene invece lasciato inevaso l’interrogativo circa le ingiunzioni universali richieste dagli Stati: la Corte rinvia, difatti, ai giudici di grado inferiore lo stabilire se provvedimenti con portata più ridotta siano o meno idonei ad apprestare una tutela completa, come ad esempio il divieto di applicazione entro il territorio degli Stati ricorrenti dell’ordine esecutivo. La maggioranza dei justice ha dato dunque ragione a coloro i quali ravvisavano nelle universal injunction un viatico con cui un singolo giudice delle Corti inferiori – selezionato ad arte dai ricorrenti – avrebbe potuto confezionare, senza un accertamento pieno, una regola uguale e contraria a quella voluta dal ramo esecutivo.
Secondo l’opinione di maggioranza, peraltro, esisterebbero percorsi alternativi egualmente satisfattivi: si menzionano espressamente le misure ingiuntive collegate alla proposizione di una class action (Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure). In effetti, pochi giorni dopo la pronuncia della Corte Suprema, la American Civil Liberties Union ha lanciato, insieme ad altre associazioni, un’azione di classe di portata nazionale proprio contro l’Executive Order di Trump. Che, tuttavia, la class action possa essere uno strumento equivalente alle universal injunction rimane tutto da verificare. A tacere dei costi e delle strettoie procedurali che nel corso del tempo hanno depotenziato notevolmente lo strumento in questione, va dato rilievo di un certo scetticismo da parte della Corte Suprema nei suoi confronti. Nell’opinione concorrente del giudice Alito, con adesione di Thomas, è stato posto in evidenza come la decisione in Trump v. CASA sarebbe destinata ad avere poco valore se i tribunali distrettuali federali non si dovessero  attenere rigorosamente alle norme federali, specie quelle relativamente alla certificazione della classe e al third-party standing. Le parole di Alito riflettono un generale disfavore dei giudici conservatori verso l’azione di classe, quantunque ad oggi il malumore non si sia tradotto (ancora) in azioni concrete di segno limitativo. Thomas ha rimarcato il concetto nella propria opinione concorrente, a cui ha prestato adesione Gorsuch, sottolineando come il principio del complete relief non possa costituire la base per ricreare, surrettiziamente e sotto mentite spoglie, formule rimediali analoghe alla universal injunction. Portata alle logiche conseguenze, la precisazione di Thomas sembra alludere a un eventuale intervento della Corte proprio sull’azione di classe lì dove questa dovesse essere impiegata per aggirare Trump v. CASA.
Al di fuori del decisum della Corte è rimasto l’Administrative Procedure Act (APA). In effetti, nell’opinion of the Court, si legge che nulla di quanto affrontato nella controversia in oggetto tocchi la distinta questione rispetto al se la disciplina richiamata autorizzi le corti federali ad annullare i provvedimenti dell’Amministrazione federale e delle sue ramificazioni. Ma vi è di più: nell’opinione concorrente redatta da Kavanaugh si instradano i potenziali ricorrenti contro provvedimenti dell’esecutivo proprio lungo la via dell’APA, invitandoli a richiedere l’annullamento in forza di tale disciplina delle misure reputate lesive (5 U. S. C. §706(2)).
Va posto in risalto come la maggioranza dei giudici, servendosi di un’interpretazione rigorosa del materiale normativo, della storia e della tradizione, abbia inteso rimarcare i confini della separazione dei poteri, sterilizzando l’attivismo giudiziario e il tentativo di utilizzare le Corti federali per arginare l’aggressività delle politiche trumpiane. Insomma, in linea con lo spirito della Corte all’epoca della controrivoluzione conservatrice, il problema non è se qualcosa vada fatto, ma chi abbia il potere di agire. Sono proprio queste, invece, le preoccupazioni della minoranza liberal in Corte, la quale ha denunciato una pericolosa deriva da piano inclinato nell’impossibilità dei giudici federali di farsi argine alle azioni dell’esecutivo.
Sotomayor ha redatto un’opinione dissenziente, condivisa da Kagan e Jackson, dove si sostiene che le universal injunction avrebbero invece radici profonde nell’esperienza giuridica statunitense, e che la loro dichiarata incompatibilità con il Judiciary Act varrà a limitare il godimento pieno di un fascio potenzialmente ampio di diritti da parte di coloro i quali non agiscano in giudizio, di cui la cittadinanza costituisce solo un primo paradigmatico esempio. Ancor più netta nel giudizio è stata la giudice Jackson nella sua opinione dissenziente separata, dove si legge che la decisione della Corte costituisce una minaccia esistenziale allo Stato di diritto, e che essa crea un sistema a due livelli, discriminando tra chi ha i mezzi economici per poter intentare causa e chi no. Il tutto, aggiungiamo noi, in un contesto, quello statunitense, dove il costo dei servizi legali è in continua crescita e non è previsto il gratuito patrocinio nelle cause civili. L’opinione dissenziente di Jackson ha innescato una – particolarmente aspra – reazione della giudice Barrett, che ha replicato che a doversi attenere alla rule of law sarebbe per prima la Jackson, rispettando la legge e non condannando «an imperial executive while embracing an imperial judiciary».
Per quanto Trump v. CASA abbia generato un certo allarmismo, e per quanto sia indubbio che essa favorisca notevolmente le azioni del Governo, è bene sottolineare come la Corte Suprema non abbia lasciato in nessun modo intendere di voler contrarre il sindacato giurisdizionale sugli atti di quest’ultimo. Resta intatto, in altre parole, il diritto all’impugnazione e l’eventualità di dolersi della incostituzionalità degli atti assunti a partire dal primo grado sino alla Corte Suprema. Se proprio, l’impatto maggiore della sentenza si apprezzerà nel breve periodo. 22 Stati federati hanno infatti con successo impugnato l’ordine esecutivo, ottenendo una sospensione della sua efficacia nelle rispettive giurisdizioni. Si tratta di provvedimenti non pregiudicati dalla pronuncia del 27 giugno, in quanto non estesi su tutto il territorio nazionale e dunque non qualificabili come universal injunction. Così potrebbe delinearsi uno scenario a patchwork in cui in alcuni Stati i bambini nati, a prescindere dallo status dei loro genitori, saranno cittadini statunitensi, mentre in altri no. Una simile frammentazione sarebbe tuttavia solo temporanea, poiché è in prospettiva verosimile che alcuni dei casi sulla birthright citizenship arriveranno in Corte Suprema, la quale a quel punto stabilirà la costituzionalità o meno della scelta di Trump di introdurre limiti allo ius soli.