Una nuova puntata della 9/11 Tort Litigation Saga: In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, Case no. 1:03-md-01570 (S.D.N.Y. Aug. 28, 2025)

Con il provvedimento emanato il 28 agosto 2025 nella controversia In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001 (Case no. 1:03-md-01570), la Corte Federale per il Distretto Sud di New York ha stabilito la sussistenza della giurisdizione statunitense relativamente a domande di risarcimento (in tort) formulate da alcune compagnie assicurative e da alcune famiglie delle vittime degli attentati dell’11 settembre nei confronti del Governo dell’Arabia Saudita per i danni cagionati.
Si tratta dell’ennesimo capitolo della lunga (quasi dickensiana) – e nota – saga della tort litigation collegata agli attacchi terroristici alle Torri Gemelle, iniziata nel 2003, quando una decina di compagnie assicuratrici decisero di ricorrere in giudizio per rivalersi contro i responsabili degli attacchi terroristici stante la magnitudine dei risarcimenti pagati per i danni da essi provocati ai beni e alla vita dei loro assicurati. A queste ben presto si aggiunsero, in parallelo e in distretti diversi, migliaia di familiari delle vittime e dei sopravvissuti feriti, ritenendo di aver diritto a richiedere risarcimenti ulteriori rispetto agli indennizzi ottenuti attraverso il September 11th Victim Compensation Fund. Stante la comunanza delle questioni dedotte, tutte le cause sono state quindi riunite in un unico procedimento attraverso per l’effetto dell’istituto processuale della multidistrict litigation (28 U.S. Code § 1407) giustappunto presso la Corte Federale per il Distretto Sud di New York.
Di particolare rilievo per il provvedimento che qui si commenta è la circostanza che, tra le molteplici doglianze, figuravano istanze dirette a voler provare il ruolo attivo dell’Arabia Saudita, la quale avrebbe fornito assistenza ad alcuni dei dirottatori e dei cospiratori dell’11 settembre. In aggiunta, sempre secondo la medesima ricostruzione, lo sviluppo di Al Qaeda in una sofisticata organizzazione terroristica sarebbe stato alimentato principalmente attraverso il sostegno finanziario e operativo dato a certe organizzazioni, formalmente di beneficenza, istituite e finanziate dalla famiglia reale saudita.
Nel corso degli anni, complice pure la eco mediatica che ha attratto l’esistenza di un possibile legame tra l’Arabia Saudita e gli attentatori grazie a certe dichiarazioni rese da un ex membro di Al Qaeda, anche la litigation ha finito per concentrarsi su tale legame. L’obiettivo degli avvocati era strategicamente orientato a sfruttare la montante centralità dell’argomento nell’opinione pubblica onde mutare gli assetti normativi, nella ben nota ottica di regulation through (tort) litigation.
I tribunali statunitensi difatti avevano sempre dichiarato l’insussistenza della loro giurisdizione sulle pretese risarcitorie derivanti dall’11 settembre, argomentando nel senso che allo Stato straniero andava riconosciuta la piena immunità sulla base del Foreign Sovereign Immunities Act. Negli stessi termini si era pure espressa, nel 2015, la stessa Corte Federale per il Distretto Sud di New York. Con un provvedimento datato 29 settembre di quell’anno il giudice Daniels aveva stabilito che l’Arabia Saudita godeva dell’immunità, non rientrando i comportamenti addebitatile tra le eccezioni riconosciute dal Foreign Sovereign Immunities Act.
Si diceva della regulation through litigation: proprio l’abnormità delle vicende da cui i giudizi risarcitori sono scaturiti ha fatto sì che dopo l’ennesima pronuncia di insussistenza di giurisdizione si attivasse il Congresso con l’approvazione di una legge ad hoc con la quale consentire la proposizione di domande risarcitorie per i fatti del 9/11. Trattasi del Justice Against Sponsors of Terrorism Act, approvato nel 2016 con il totale appoggio bipartisan da parte delle forze parlamentari e nonostante il veto opposto dall’allora Presidente Obama.
Lo scopo della legge del 2016 era di restringere il perimetro dell’immunità degli enti sovrani stranieri, prevedendosi la giurisdizione del circuito federale su azioni civili intentate contro uno Stato straniero per danni a cose o persone verificatisi all’interno degli Stati Uniti a seguito di atti di terrorismo internazionale ovvero per il caso che un illecito civile sia commesso in qualsiasi luogo da un funzionario, agente o dipendente di uno Stato straniero nell’ambito delle sue funzioni. Così stabilendosi pure che un cittadino statunitense ha titolo a proporre un’azione risarcitoria contro uno Stato straniero per lesioni fisiche, morte o danni causati da un atto di terrorismo internazionale commesso da un’organizzazione terroristica designata (leggasi: Al Qaeda).
Ed è così, con un balzo decennale in avanti, che giungiamo al settembre 2025 e alla (nuova) pronuncia del giudice Daniels della Corte Federale del Distretto Sud di New York. Onde rientrare nel campo della eccezione di “recente” conio, i ricorrenti hanno tentato di dimostrare che due dei dirottatori dell’11 settembre, al tempo del loro arrivo in California, avevano ricevuto assistenza da almeno un agente del governo saudita nell’ambito delle sue funzioni ufficiali. Nel provvedimento, in adesione a questa ricostruzione, si legge che un uomo legato al governo saudita, Omar al-Bayoumi, sembrava in effetti fungere da punto di contatto tra i dirottatori e molte altre persone che avevano prestato assistenza ai dirottatori in diversi momenti, e che una simile attività non poteva essere ricondotta alla professione dichiarata, i.e. contabile di una compagnia aerea saudita.
Essendo un provvedimento sulla giurisdizione, non vi è stato da parte del giudice l’accertamento pieno della colpevolezza dell’Arabia Saudita, piuttosto si è ritenuto – in base al canone della preponderance of the evidence – che esista una qualche connessione tra al-Bayoumi e l’Arabia Saudita, da un lato, e l’assistenza dal primo assicurata ai dirottatori nella ricerca di un appartamento e nell’inserimento in alcuni contesti sociali. Il tutto sulla scorta della considerazione per cui al-Bayoumi pare aver fatto molto di più di quanto farebbe ordinariamente un addetto contabile o un tecnico informatico. Da qui pure l’inferenza per cui il coinvolgimento con i dirottatori sarebbe sintomatico del suo ruolo attivo nel governo saudita.
Sebbene non vi sia una decisione ancora nel merito del coinvolgimento dell’Arabia Saudita negli attentati, il provvedimento commentato risulta essere cionondimeno di spiccata rilevanza nell’attuale quadro delle relazioni internazionali statunitensi. L’Arabia Saudita costituisce – infatti – il principale alleato in Medio Oriente, come pure testimoniato da ultimo dall’impegno, assunto nel maggio di quest’anno, del Presidente Donald Trump di investire 600 miliardi di dollari in territorio saudita. Non solo: la decisione assume una posizione parzialmente contrastante con il rapporto confezionato dalla 9/11 Commission, che non aveva ravvisato elementi sul coinvolgimento diretto dell’Arabia Saudita, benché non avesse escluso il ruolo individuale di alcuni suoi funzionari negli atti terroristici. Strizza, infatti, l’occhio alle tesi delle vittime, le quali – citando alcuni report federali declassificati negli anni scorsi – che sostengono che al-Bayoumi avesse legami forti con il governo della monarchia del Golfo e fosse accusato di aver prestato servizio come ufficiale dell’intelligence.
Per completezza, va segnalato come siano state invece escluse responsabilità della compagnia aerea che aveva assunto al-Bayoumi: con un provvedimento separato, la Corte Federale del Distretto Sud di New York ha infatti escluso la responsabilità della compagnia, ritenendo che essa non abbia partecipato a una cospirazione per il fatto di aver offerto ad al-Bayoumi un lavoro che si è rivelato poi essere di copertura.
È certo presto per dire quale sarà la sorte della controversia, non potendosi escludere un intervento muscolare da parte dell’Amministrazione Federale per ridimensionare la portata della vicenda. Vieppiù sulla scorta del fatto che il Dipartimento di Giustizia non ha ancora preso posizione sul tema. E, ancora, a cagione dell’alleanza tra Stati Uniti e Arabia Saudita.
Sia come sia, però, l’intreccio tra responsabilità extracontrattuale e dinamiche politiche, finanche relative alle relazioni internazionali, desta senz’altro interesse e riconferma un certo protagonismo dei tort di farsi fomiti di nuovi assetti regolatori. La breve panoramica tracciata, del resto, rappresenta un esempio paradigmatico della tort litigation come catalizzatore di nuove politiche pubbliche, così assumendo il ruolo di volano per lo sviluppo di nuove leggi e regolazioni. Ma non solo: le vicende legate agli strascichi negativi causati dagli atti di terrorismo confermano l’intrinseca capacità delle azioni risarcitorie di riorientare il discorso pubblico. In ottica controfattuale, la particolare attenzione mediatica per i legami tra l’Arabia Saudita e l’11 settembre, scarsamente considerati alla 9/11 Commission, difficilmente sarebbe stata così perdurante se nelle maglie dei tort non fossero state canalizzate, con convinzione, le prove della loro esistenza.