Rodríguez Vera y otros vs. Colombia: critica a una ‘sentenza-modello’ della Corte Interamericana dei diritti dell’uomo

Con la recente sentenza Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia del 14 novembre 2014, la Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDU) si è pronunciata con riferimento ad una questione piuttosto delicata, non solo per lo Stato coinvolto, in considerazione della sua situazione storica, politica e sociale, ma specialmente per la rilevanza della questione della desaparición forzadas de personas nell’intero contesto latinoamericano. Nonostante la sua importanza, numerosi sono anche i punti critici della decisione.

Ma procediamo con ordine. Nel novembre del 1985, un gruppo di guerriglieri denominato M-19 occupò in forma violenta il Palacio de Justicia, sede della Corte Suprema di Giustizia e del Consiglio di Stato. A quest’azione armata, battezzata come “la toma del Palacio de Justicia”, fece poi seguito la reazione dell’esercito dello Stato, conosciuta a sua volta come “la retoma del Palacio de Justicia”, durante la quale dodici persone furono sequestrate e una di esse, un magistrato ausiliare del Consiglio di Stato, fu sottoposta a esecuzione extra giudiziale. Inoltre, furono commessi atti di tortura nei confronti di altre quattro persone e lo Stato colombiano fu accusato di non aver condotto delle indagini adeguate per accertare i fatti commessi.

Un primo aspetto critico della questione riguarda la natura indiziaria della sentenza. Mancando prove dirette sia per quanto riguarda l’ipotesi di sparizione forzata delle vittime, che la possibilità della loro morte all’interno del Palazzo di Giustizia, la Corte interamericana ha richiamato la sua costante giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Velasquez Rodríguez vs. Honduras [1998]), affermando che la difesa dello Stato non può fondarsi sull’impossibilità di raccogliere le prove quando è lo Stato che ha il controllo dei mezzi per far luce sui fatti successi sul suo territorio. Così, la Corte ha costruito la sua decisione sulla base di diversi indizi a sostegno dell’ipotesi della sparizione forzata di nove delle vittime, come ad esempio l’esistenza di un modus operandi tendente alla sparizione forzata di persone sospette di partecipare nella toma del Palazzo di Giustizia o di collaborare col gruppo M-19, presente nei casi di due delle vittime per i quali la Colombia accettò la responsabilità diretta della loro sparizione forzata. Partendo da questo indizio e valorizzando addizionalmente gli altri, si può dire che il giudice interamericano ha ribadito il proprio criterio secondo il quale la sparizione forzata dev’essere analizzata integralmente considerando il contesto, gli effetti permanenti nel tempo e tutte le sue complesse conseguenze.

Un altro punto critico riguarda l’assenza d’analisi dell’articolo XI della Convenzione interamericana sulla sparizione forzata delle persone (CISFP).

Quest’articolo contiene due norme: la prima dispone il diritto, per ogni persona privata della libertà, ad essere trattenuta in un luogo di detenzione ufficialmente riconosciuto e condotta dinanzi ad una autorità giudiziale competente senza ritardo; la seconda impone il dovere allo Stato di istituire e mantenere registri ufficiali dei detenuti e di metterli a disposizione dei loro familiari, degli avvocati e dei giudici. In modo analogo, l’articolo 7 della Convenzione americana sui diritti umani (Convenzione ADU) protegge la libertà e la sicurezza personale, indicando una serie di garanzie per la loro tutela.

Il giudice interamericano ha dichiarato la responsabilità dello Stato colombiano dato che le vittime che erano sopravvissute uscirono del Palazzo di Giustizia “accompagnate” da membri della forza pubblica e trasferite in un edificio dove erano state trattenute senza che la loro detenzione fosse registrata. Così, la Corte ha rinvenuto una violazione alla libertà personale protetta dall’articolo 7 della Convenzione ADU, mentre ha escluso la violazione dell’articolo XI della CISFP.

La decisione del Tribunale su quest’ultimo punto è difficilmente condivisibile: difatti, anche se l’articolo 7 della Convenzione americana è relativo alla detenzione e mancanza di registrazione delle vittime di atti contrari all’integrità personale, l’articolo XI della Convenzione interamericana sulla sparizione forzata rappresenta una lex specialis con riferimento alle vittime di sparizione forzata. Non si comprende dunque perché la Corte non ha analizzato questa situazione alla luce dell’articolo XI della CISFP, preferendo adottare il parametro di cui all’articolo 7 della CADU e procedendo all’analisi congiunta della mancanza dei registri di detenzione sia di tutti i sopravvissuti, che delle vittime di sparizione forzata, di quelle di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Un altro punto critico della sentenza commentata riguarda la violenza contro le donne; secondo la Corte interamericana, certe condotte alle quali fu sottoposta una delle vittime di tortura configurano violenza contro la donna (ad esempio, la minaccia di tagliare i capelli, essere ammanettata a un letto e circondata di uomini presumibilmente armati, o ricevere segni di disprezzo per un presunto stato di gravidanza). Non è chiaro, dunque, per quale motivo la Corte IDU non ha dichiarato la violazione dei doveri imposti in virtù dell’articolo 7 della Convenzione interamericana per prevenire, sanzionare e sradicare la violenza contro la donna (c.d. Convenzione di Belém do Pará), come già fatto in casi precedenti (ad esempio, in Rosendo Cantú y otra vs. México [2010]); questo articolo prevede, tra l’altro, l’obbligo per lo Stato di astenersi da qualsiasi azione o pratica di violenza contro le donne e di vigilare affinché le autorità, i loro funzionari, gli agenti e le istituzioni si comportino in conformità a tale obbligo. Sebbene nessuna delle parti denunciò la violazione di tale norma, la Corte avrebbe avuto la facoltà, derivata dal principio iura novit curia, di pronunciarsi sulla violazione di norme non invocate nei ricorsi. La scelta della Corte è ancora più incomprensibile alla luce del fatto che i giudici, appena due paragrafi prima, avevano utilizzato tale facoltà per dichiarare la violazione – anch’essa non censurata nei ricorsi – del diritto alla vita privata (art. 11, CADU) di una vittima che soffrì in quell’occasione violenza sessuale.

Il punto più controverso della sentenza riguarda però, probabilmente, il diritto alla verità. La Corte IDU ha costantemente considerato che il menzionato diritto nasce dal dovere dello Stato di chiarire i fatti e le corrispondenti responsabilità, attraverso le indagini e il processo, di cui agli articoli 8 e 25 della Convenzione americana. Anche se la Corte, in un’altra decisione, collegò il diritto alla verità all’articolo 13 della Convenzione ADU (diritto di accesso alle informazioni), nel caso in commento ha utilizzato il criterio ex articoli 8 e 25, secondo il quale tale diritto discende dall’obbligazione statale d’investigare e procedere.

La decisione di maggioranza si accompagna a tre voti concorrenti, i quali hanno sottolineato la necessità che la Corte interamericana riconosca un diritto autonomo a conoscere la verità. Essi affermano, infatti, che: a) il diritto alla verità è senza ombra di dubbio il fondamento dell’obbligazione d’indagare le gravi violazioni di diritti umani – e non viceversa -; e b) secondo le circostanze del caso, al diritto alla verità possono collegarsi altri diritti, come quello all’accesso all’informazione (art. 13) o all’integrità personale (art. 5), ed è per questo che quello non può restare sussunto necessariamente nell’analisi degli articoli 8 e 25 della CADU (diritto d’accesso alla giustizia).

La linea argomentativa tracciata dai tre giudici è condivisibile, poiché è proprio la Corte interamericana ad aver individuato, in passato, una relazione tra il diritto a conoscere la verità e altri diritti (ad esempio, i casi Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil [2010], e Gudiel Álvarez y otros (diario militar) vs. Guatemala [2012]).

Ciononostante, sembrerebbe necessario enfatizzare una distinzione importante che non è stata avvertita né nell’opinione maggioritaria, né nei voti concorrenti presenti nella sentenza: le obbligazioni statali derivate del diritto d’accesso alla giustizia, secondo la giurisprudenza della Corte, comprendono i doveri di investigare, identificare, processare, giudicare e, nel caso, sanzionare i responsabili, attività queste che rappresentano tutte delle obbligazioni di mezzo. Al contrario, il diritto alla verità esige risultati e non meramente mezzi, ovvero la conoscenza dei fatti accaduti in maniera chiara. Si deve distinguere, da una parte, la possibilità di conoscere la verità di quanto accaduto, e dall’altra, le investigazioni sulle responsabilità e il destino della vittima, in casi di sparizione forzata. Le investigazioni sono soltanto uno dei possibili mezzi per conoscere la verità, ma non l’unico: c’è, ad esempio, la possibilità di chiarire i fatti attraverso la creazione di una commissione della verità, che, in quanto apporto al chiarimento dei fatti, rappresenta una garanzia di tale diritto.

La decisione qui commentata è, senza dubbio, una sentenza molto importante della Corte interamericana, non soltanto perché è inserita in un momento particolare della storia colombiana che cerca una pace sociale attraverso un processo di giustizia transizionale. È anche una “sentenza modello” perché è elaborata come uno schema da seguire per le giurisdizioni nazionali dei paesi latinoamericani che affrontano gravi contesti di sparizioni forzate di persone.

Tuttavia, per la sua importanza, la sentenza dev’essere analizzata integralmente e se la Corte interamericana pretende fissare tutti gli standard applicabili ai casi di sparizione forzata, non si possono non segnalare criticamente le sue contradizioni e la mancanza di una motivazione sufficiente in aspetti rilevanti come quelli menzionati brevemente in questo testo.