Alessandra Di Martino
Ancora sull’efficacia della CEDU nel diritto interno: il BVerfG e la “detenzione di sicurezza”
A partire dalla fine del 2009, com’è noto, la Corte costituzionale italiana ha accolto una serie di questioni in materia di diritto processuale penale alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 6 CEDU, talora ponendo fine ad un contrasto tra i giudici di legittimità (sent. n. 317/2009, sulla restituzione del contumace nel termine di cui all’art. 175, comma 2 c.p.p., qualora l’impugnazione sia già stata proposta dal difensore d’ufficio), talaltra superando una propria pregressa giurisprudenza (sent. n. 93/2010 e 80/2011 sullo svolgimento in udienza pubblica del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione), talaltra ancora negando efficacia preclusiva inter partes ad una propria pronuncia di rigetto emessa nello stesso grado di giudizio (sent. n. 113/2011, che fa seguito alla sent. n. 129/2008, sulla revisione/riapertura dei procedimenti penali in caso di accertamento, da parte della Corte EDU, di “prova iniqua” – si tratta del caso Dorigo).
Per contro, più rare, nel medesimo settore, sono state le decisioni del Tribunale costituzionale federale tedesco dopo la delineazione del rapporto tra ordinamento interno e CEDU avvenuta con il Gorgülü-Beschluß (BVerfGE, 111, 307, del 14 ottobre 2004): lo stesso Gorgülü-Beschluß ed il Caroline-Urteil (BVerfGE 120, 180, del 26 febbraio 2008) – i casi finora più significativi – hanno riguardato rispettivamente il diritto di famiglia e il conflitto tra libertà di opinione e privacy, ossia quelle che il BVerfG definisce “relazioni multipolari di diritti fondamentali”. Ad un primo sguardo, pertanto, la sentenza emessa dal Tribunale costituzionale federale tedesco lo scorso 4 maggio 2011 (2 BvR 2365/09; 2 BvR 740/10; 2 BvR 2333/08; 2 BvR 1152/10; 2 BvR 571/10), segnalata qui brevemente, si distingue anzitutto per l’ambito materiale investito – quello, appunto, penal-processuale – e la relativa implicazione in merito al giudizio di bilanciamento, che si svolge non già tra due diritti confliggenti, bensì tra una libertà individuale e l’interesse generale (nella fattispecie, quello alla prevenzione dei reati).
26 Maggio 2011
Servizi di comunicazione e misure antiterrorismo in parziale attuazione di direttiva comunitaria: il BVerfG dichiara la nullità della conservazione “in blocco” e della trasmissione dei dati di traffico
In seguito alla proposizione di ben 34.000 ricorsi diretti, con una sentenza resa il 2 marzo 2010 (BVerfG, sentenza 2 marzo 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08) il BVerfG ha dichiarato nulli, per violazione della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 10 GG), i §§ 113a, 113b della legge sulle telecomunicazioni (TKG) e 100g del codice di procedura penale (StPO), introdotti dalla legge 21 dicembre 2007 “sulla nuova regolazione della sorveglianza nelle telecomunicazioni ed altre misure istruttorie effettuate segretamente, e sull’attuazione della direttiva 2006/24/CE”.
29 Maggio 2010
