Federico Nania
La derogabilità/disapplicazione del diritto ad essere riconosciuti con il proprio “certificated sex” in una recente pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito
Con sentenza resa in data 16 aprile 2025 nel giudizio UKSC/2024/0042 For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers, la Corte Suprema del Regno Unito si è espressa con riguardo al significato giuridico della nozione “sex” che identifica una delle protected characteristics tutelate dall’Equality Act 2010 (da qui anche EA). Si tratta di una decisione assai articolata (oltre 260 paragrafi) nella quale la Corte analizza l’evoluzione della common law britannica - dal punto di vista tanto normativo quanto giurisprudenziale - in materia di gender reassignment (par. 54 ss.).
La questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava nello specifico una legge scozzese - il Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act 2018 – la quale poneva un “gender representation objective” per i boards delle public authorities della Nation consistente nel fatto che almeno la metà dei non-executive members fosse costituito da “women” (sez. 1 par. 1). A tale scopo, si specificava alla sezione 2 che il termine “woman” avrebbe dovuto includere “a person who has the protected characteristic of gender reassignment (within the meaning of section 7 of the Equality Act 2010) if, and only if, the person is living as a woman and is proposing to undergo, is undergoing or has undergone a process (or part of a process) for the purpose of becoming female”. Di talché, facendo applicazione di tale previsione, anche i “transsexuals living as women” avrebbero avuto il diritto di essere ricompresi nella suddetta percentuale del 50%. In accoglimento di un primo ricorso promosso dall’associazione For Women Scotland avverso la legge, la Inner House della Court of Session scozzese riconosceva la violazione del riparto di competenze legislative tra Scozia e Regno Unito in materia di “equal opportunities”, essendo precluso al Parlamento di Holyrood di alterare la distinzione cristallizzata nell’Equality Act britannico tra gli strumenti di garanzia previsti per le donne (sulla base della protected characteristic del “sex” di cui alla sezione 11 dell’EA) e quelli assegnati alle transsexuals persons (sulla base della protected characteristic di “gender reassignment” di cui alla sezione 7) . A seguire, il governo della Nation adottava una statutory guidance nella quale veniva specificato che ai fini della legge dovessero essere considerate “women” almeno le donne trans cui fosse stato rilasciato un full gender recognition certificate (vedi infra) attestante l’acquisizione del genere/sesso femminile.
Con l’appeal dinanzi alla UKSC la menzionata associazione impugnava anche la statutory guidance adducendo che una siffatta interpretazione fosse unlawful in quanto fondata su un’accezione della parola “sex” non corrispondente a quella di “biological sex” che sarebbe stata accolta dall’Equality Act.
È da ricordare che la questione della corretta interpretazione delle disposizioni dell’EA in materia di protected characteristics of sex e di gender reassignment era stata oggetto di attenzione da parte della UK Equality and Human Rights Commission (ossia l’Autorità nazionale per i diritti umani del Regno Unito) sin dallo statement del 4 aprile 2022. In tale documento la Commissione – dopo aver riconosciuto che il termine “sex” utilizzato dalla legge “is understood as binary – being male or female – with a person’s legal sex being determined by what is recorded on their birth certificate, based on biological sex” - precisava pur tuttavia che una donna trans in possesso di un gender recognition certificate attestante l’appartenenza al genere femminile avrebbe dovuto considerarsi ai fini dell’EA quale “woman”. Tale impostazione ermeneutica veniva peraltro ribadita in sede di giudizio dinanzi alla UKSC nel quale la Commissione - intervenendo quale amicus curiae - presentava proprie osservazioni scritte in difesa di tale tesi (par. 33).
Per meglio chiarire i termini della questione giuridica sottoposta alla Corte, è necessario richiamare la disposizione di cui alla sezione 9 del Gender Recognition Act 2004 (GRA) la quale stabilisce al par. 1 che “where a full gender recognition certificate is issued to a person, the person’s gender becomes for all purposes the acquired gender (so that, if the acquired gender is the male gender, the person’s sex becomes that of a man and, if it is the female gender, the person’s sex becomes that of a woman)”: come si vede, si tratta del riconoscimento dell’acquisizione del nuovo sesso a favore delle persone trans titolari del gender recognition certificate. Non di meno, viene precisato nella medesima sezione (par. 3) che “subsection (1) is subject to provision made by this Act or any other enactment or any subordinate legislation”: il che significa stabilire la derogabilità dell’anzidetta regola di piena equiparazione da parte di eventuali altre disposizioni normative di rango primario (ovvero anche di rango secondario) come sarebbe accaduto con l’EA il quale, come detto, avrebbe accolto l’accezione esclusivamente biologica di “sesso”.
Diversamente, facendo leva sul principio generale del riconoscimento, il governo scozzese argomentava in giudizio nel senso che – ai fini dell’Equality Act – la definizione di sesso non fosse da interpretarsi come limitata al “biological sex” ma andasse estesa anche al “certificated sex”, così da ricomprendere nell’ambito della definizione di “women” anche coloro che avessero ottenuto il certificato di riconoscimento di genere femminile alle condizioni e con le modalità previste dal GRA. Sicché, la legge approvata dal Parlamento di Holyrood - sulla base di quanto previsto dalla sezione L2 della Schedule 5 dello Scotland Act - avrebbe correttamente considerato le donne trans in possesso del suddetto certificato a tutti gli effetti quali “women”, in forza appunto del combinato disposto della sezione 11 dell’Equality Act e della sezione 9 par. 1 del Gender Recognition Act.
Al contrario, la Corte Suprema, mediante decisione espressa all’unanimità, ha escluso la possibilità di estendere la definizione di “sex” anche all’ipotesi del “certificated sex” nei termini supra descritti.
Tale ricostruzione viene in particolare fatta derivare dalla lettura di diverse disposizioni dell’EA (sezioni 7, 11, 12, 13, 17, 18 et al.; par. 166 e ss.) che – nell’opinione della Corte – varrebbero a dimostrare l’intenzione del legislatore di distinguere “men” e “women” esclusivamente sulla base del sesso biologico, argomentando altresì piuttosto contraddittoriamente che “the mere fact that the word “biological” is absent from the EA 2010 definition of “sex” is not by itself indicative of Parliament’s intention that a “certificated sex” meaning is intended” (par. 158).
Appare singolare l’argomento di rinforzo adoperato dalla Corte secondo il quale una diversa interpretazione dell’EA, intesa ad ampliarne la portata fino a ricomprendere il “certificated sex”, avrebbe avuto una controindicazione nel fatto che si sarebbe venuta a creare – in violazione del principio di equal treatment – una discriminazione tra coloro che fossero in possesso della certificazione di gender reassignment e coloro che ne fossero ancora privi (il che avrebbe creato “two sub-groups within those who share the protected characteristic of gender reassignment, giving trans persons who possess a GRC greater rights than those who do not”; par. 265, punto xii. A. Sperti, 2025).
Non è possibile in questa sede dare conto dell’impatto della decisione sulle tematiche di genere nel Regno Unito (M. Beury, L. Holzer, 2025) ma sono almeno da evidenziare i maggiori profili di interesse dal punto di vista della concezione dei diritti e dei loro strumenti di garanzia nel quadro del sistema britannico delle fonti normative.
In particolare, merita di essere preso in considerazione il passaggio della decisione relativo alla disapplication del GRA ad opera dell’Equality Act nella parte che qui interessa. A tale riguardo, la Corte osserva che la disciplina dettata dal GRA con riferimento all’affermazione di genere femminile o maschile “certificata” ed alla conseguente identificazione quale “woman” o “man” non configura un “basic tenet of the common law” né mette capo alla enucleazione di “constitutional rights” (par. 102); per cui l’intento di procedere alla disapplicazione di detta disciplina non deve per forza esprimersi – come per gli statutes di rango costituzionale - mediante express words o per necessary implication, essendo sufficiente che “the terms, context and purpose of the relevant enactment show that it does, because of a clear incompatibility or because its provisions are rendered incoherent or unworkable by the application of the rule in section 9(1)” (par. 156).
In definitiva, la Corte ha sposato una linea interpretativa che sembra muoversi in controtendenza rispetto ai più recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di riconoscimento dell'identità di genere (P. Mezzanotte, 2024). In particolare laddove si esclude che anche l’ottenimento di una certificazione comprovante il cambiamento di genere/sesso possa di per sé comportare la piena acquisizione dello status legale (nel caso di specie) femminile, il quale dovrebbe rimanere legato, almeno a determinati fini individuati dalla legge, a un dato biologico originario (anche qualificabile come “sex at birth”) come tale immutabile (R. Mullins, 2025; G. Giorgini Pignatiello, 2025).
Con l’ulteriore conseguenza che in questa prospettiva il diritto ad essere riconosciuto (A. Schillaci, 2018) con il sesso corrispondente al genere acquisito non risulta ascrivibile alla categoria dei constitutional rights, restando così privo delle garanzie proprie dei diritti di rango costituzionale, prima tra tutte quella della resistenza alla deroga/disapplicazione anche in modalità implicita. Seppure, come specificato nella decisione, l’esito ricostruttivo raggiunto non comporterebbe ricadute negative sui diritti delle persone trans (in possesso o meno della certificazione) le quali in via più generale possono comunque avvalersi delle norme dell’Equality Act nel caso di direct/indirect discrimination nonché di harassment (I. Bertini, 2025).
Non a caso la Corte ha ritenuto di dover marginalizzare la posizione della Equality and Human Rights Commission ribadendo che - nonostante il mandato della Commissione ed i poteri ad essa riconosciuti nell’ambito della difesa dei diritti umani - “it is not for the EHRC to determine the meaning of sex in the EA 2010. That is for the courts to do” (par. 247). Così come non si è mancato di imputare alla Corte (C. Wigley, 2025) di aver trascurato nella sentenza in commento l’obbligo - di cui alla sezione 3 dello Human Rights Act - di interpretare la legislazione nazionale “so for as possible” in maniera compatibile con i diritti convenzionali e con la loro applicazione da parte della Corte Edu.
18 Novembre 2025
Le National Human Rights Institutions nel prisma della protezione dei diritti umani: un confronto tra Regno Unito e Paesi Bassi
The article compares two National Human Rights Institutions created on the basis of the Paris principles - the UK Equality and Human Rights Commission and the Netherlands Institute for Human Rights - focusing on their legal mandates, powers, and activities. Particular attention is devoted to the promotional role these institutions are meant to fulfil in advancing equality and human rights, and to the key differences between the two models.
It is also discussed - even through the analysis of some practices - if these kinds of bodies, acting beyond traditional powers and especially judiciary power, may play a relevant role in protecting rights and equality in modern democracies as fourth branch’s institutions.
2 Luglio 2025
Garanzie formali ed indipendenza sostanziale delle corti nell’esperienza britannica
In the English common law system, separation of powers is understood very differently from Continental Europe. Indeed, constitutional evolution in Continental Europe has been marked by the emergence of a rigid model of division of the legislative, executive and judicial powers. In England, on the other hand, the rule of law has contributed to making the system more “fluid”, without triggering a real delimitation of the spheres of public power. Having in mind this, the Constitutional Reform Act contains a number of rules aiming to entrench the independence of the judiciary. This reform was strongly influenced by European principles, most of all by Art. 6 ECHR requirements and by some judgments of the European Court of Human Rights.
5 Febbraio 2019
