Lorenzo Serafinelli
Una nuova puntata della 9/11 Tort Litigation Saga: In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, Case no. 1:03-md-01570 (S.D.N.Y. Aug. 28, 2025)
Con il provvedimento emanato il 28 agosto 2025 nella controversia In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001 (Case no. 1:03-md-01570), la Corte Federale per il Distretto Sud di New York ha stabilito la sussistenza della giurisdizione statunitense relativamente a domande di risarcimento (in tort) formulate da alcune compagnie assicurative e da alcune famiglie delle vittime degli attentati dell’11 settembre nei confronti del Governo dell’Arabia Saudita per i danni cagionati.
Si tratta dell’ennesimo capitolo della lunga (quasi dickensiana) – e nota – saga della tort litigation collegata agli attacchi terroristici alle Torri Gemelle, iniziata nel 2003, quando una decina di compagnie assicuratrici decisero di ricorrere in giudizio per rivalersi contro i responsabili degli attacchi terroristici stante la magnitudine dei risarcimenti pagati per i danni da essi provocati ai beni e alla vita dei loro assicurati. A queste ben presto si aggiunsero, in parallelo e in distretti diversi, migliaia di familiari delle vittime e dei sopravvissuti feriti, ritenendo di aver diritto a richiedere risarcimenti ulteriori rispetto agli indennizzi ottenuti attraverso il September 11th Victim Compensation Fund. Stante la comunanza delle questioni dedotte, tutte le cause sono state quindi riunite in un unico procedimento attraverso per l’effetto dell’istituto processuale della multidistrict litigation (28 U.S. Code § 1407) giustappunto presso la Corte Federale per il Distretto Sud di New York.
Di particolare rilievo per il provvedimento che qui si commenta è la circostanza che, tra le molteplici doglianze, figuravano istanze dirette a voler provare il ruolo attivo dell’Arabia Saudita, la quale avrebbe fornito assistenza ad alcuni dei dirottatori e dei cospiratori dell’11 settembre. In aggiunta, sempre secondo la medesima ricostruzione, lo sviluppo di Al Qaeda in una sofisticata organizzazione terroristica sarebbe stato alimentato principalmente attraverso il sostegno finanziario e operativo dato a certe organizzazioni, formalmente di beneficenza, istituite e finanziate dalla famiglia reale saudita.
Nel corso degli anni, complice pure la eco mediatica che ha attratto l’esistenza di un possibile legame tra l’Arabia Saudita e gli attentatori grazie a certe dichiarazioni rese da un ex membro di Al Qaeda, anche la litigation ha finito per concentrarsi su tale legame. L’obiettivo degli avvocati era strategicamente orientato a sfruttare la montante centralità dell’argomento nell’opinione pubblica onde mutare gli assetti normativi, nella ben nota ottica di regulation through (tort) litigation.
I tribunali statunitensi difatti avevano sempre dichiarato l’insussistenza della loro giurisdizione sulle pretese risarcitorie derivanti dall’11 settembre, argomentando nel senso che allo Stato straniero andava riconosciuta la piena immunità sulla base del Foreign Sovereign Immunities Act. Negli stessi termini si era pure espressa, nel 2015, la stessa Corte Federale per il Distretto Sud di New York. Con un provvedimento datato 29 settembre di quell’anno il giudice Daniels aveva stabilito che l’Arabia Saudita godeva dell’immunità, non rientrando i comportamenti addebitatile tra le eccezioni riconosciute dal Foreign Sovereign Immunities Act.
Si diceva della regulation through litigation: proprio l’abnormità delle vicende da cui i giudizi risarcitori sono scaturiti ha fatto sì che dopo l’ennesima pronuncia di insussistenza di giurisdizione si attivasse il Congresso con l’approvazione di una legge ad hoc con la quale consentire la proposizione di domande risarcitorie per i fatti del 9/11. Trattasi del Justice Against Sponsors of Terrorism Act, approvato nel 2016 con il totale appoggio bipartisan da parte delle forze parlamentari e nonostante il veto opposto dall’allora Presidente Obama.
Lo scopo della legge del 2016 era di restringere il perimetro dell’immunità degli enti sovrani stranieri, prevedendosi la giurisdizione del circuito federale su azioni civili intentate contro uno Stato straniero per danni a cose o persone verificatisi all’interno degli Stati Uniti a seguito di atti di terrorismo internazionale ovvero per il caso che un illecito civile sia commesso in qualsiasi luogo da un funzionario, agente o dipendente di uno Stato straniero nell’ambito delle sue funzioni. Così stabilendosi pure che un cittadino statunitense ha titolo a proporre un’azione risarcitoria contro uno Stato straniero per lesioni fisiche, morte o danni causati da un atto di terrorismo internazionale commesso da un’organizzazione terroristica designata (leggasi: Al Qaeda).
Ed è così, con un balzo decennale in avanti, che giungiamo al settembre 2025 e alla (nuova) pronuncia del giudice Daniels della Corte Federale del Distretto Sud di New York. Onde rientrare nel campo della eccezione di “recente” conio, i ricorrenti hanno tentato di dimostrare che due dei dirottatori dell’11 settembre, al tempo del loro arrivo in California, avevano ricevuto assistenza da almeno un agente del governo saudita nell’ambito delle sue funzioni ufficiali. Nel provvedimento, in adesione a questa ricostruzione, si legge che un uomo legato al governo saudita, Omar al-Bayoumi, sembrava in effetti fungere da punto di contatto tra i dirottatori e molte altre persone che avevano prestato assistenza ai dirottatori in diversi momenti, e che una simile attività non poteva essere ricondotta alla professione dichiarata, i.e. contabile di una compagnia aerea saudita.
Essendo un provvedimento sulla giurisdizione, non vi è stato da parte del giudice l’accertamento pieno della colpevolezza dell’Arabia Saudita, piuttosto si è ritenuto – in base al canone della preponderance of the evidence – che esista una qualche connessione tra al-Bayoumi e l’Arabia Saudita, da un lato, e l’assistenza dal primo assicurata ai dirottatori nella ricerca di un appartamento e nell’inserimento in alcuni contesti sociali. Il tutto sulla scorta della considerazione per cui al-Bayoumi pare aver fatto molto di più di quanto farebbe ordinariamente un addetto contabile o un tecnico informatico. Da qui pure l’inferenza per cui il coinvolgimento con i dirottatori sarebbe sintomatico del suo ruolo attivo nel governo saudita.
Sebbene non vi sia una decisione ancora nel merito del coinvolgimento dell’Arabia Saudita negli attentati, il provvedimento commentato risulta essere cionondimeno di spiccata rilevanza nell’attuale quadro delle relazioni internazionali statunitensi. L’Arabia Saudita costituisce – infatti – il principale alleato in Medio Oriente, come pure testimoniato da ultimo dall’impegno, assunto nel maggio di quest’anno, del Presidente Donald Trump di investire 600 miliardi di dollari in territorio saudita. Non solo: la decisione assume una posizione parzialmente contrastante con il rapporto confezionato dalla 9/11 Commission, che non aveva ravvisato elementi sul coinvolgimento diretto dell’Arabia Saudita, benché non avesse escluso il ruolo individuale di alcuni suoi funzionari negli atti terroristici. Strizza, infatti, l’occhio alle tesi delle vittime, le quali – citando alcuni report federali declassificati negli anni scorsi – che sostengono che al-Bayoumi avesse legami forti con il governo della monarchia del Golfo e fosse accusato di aver prestato servizio come ufficiale dell’intelligence.
Per completezza, va segnalato come siano state invece escluse responsabilità della compagnia aerea che aveva assunto al-Bayoumi: con un provvedimento separato, la Corte Federale del Distretto Sud di New York ha infatti escluso la responsabilità della compagnia, ritenendo che essa non abbia partecipato a una cospirazione per il fatto di aver offerto ad al-Bayoumi un lavoro che si è rivelato poi essere di copertura.
È certo presto per dire quale sarà la sorte della controversia, non potendosi escludere un intervento muscolare da parte dell’Amministrazione Federale per ridimensionare la portata della vicenda. Vieppiù sulla scorta del fatto che il Dipartimento di Giustizia non ha ancora preso posizione sul tema. E, ancora, a cagione dell’alleanza tra Stati Uniti e Arabia Saudita.
Sia come sia, però, l’intreccio tra responsabilità extracontrattuale e dinamiche politiche, finanche relative alle relazioni internazionali, desta senz’altro interesse e riconferma un certo protagonismo dei tort di farsi fomiti di nuovi assetti regolatori. La breve panoramica tracciata, del resto, rappresenta un esempio paradigmatico della tort litigation come catalizzatore di nuove politiche pubbliche, così assumendo il ruolo di volano per lo sviluppo di nuove leggi e regolazioni. Ma non solo: le vicende legate agli strascichi negativi causati dagli atti di terrorismo confermano l’intrinseca capacità delle azioni risarcitorie di riorientare il discorso pubblico. In ottica controfattuale, la particolare attenzione mediatica per i legami tra l’Arabia Saudita e l’11 settembre, scarsamente considerati alla 9/11 Commission, difficilmente sarebbe stata così perdurante se nelle maglie dei tort non fossero state canalizzate, con convinzione, le prove della loro esistenza.
7 Ottobre 2025
Un Requiem per le Universal Injunction: Trump v. CASA
La Corte Suprema degli Stati Uniti, con la sentenza del 27 giugno 2025 in Trump et al. v. CASA et al., 606 U.S. __ (2025), adottata con la – oramai consueta – maggioranza di 6-3, si è pronunciata sul dibattuto tema del potere delle Corti federali di emettere universal injunction, ovverosia provvedimenti ingiuntivi di natura cautelare con efficacia ultra partes (meglio: erga omnes) e vincolanti su tutto il territorio della Nazione, assunti sulla base del Judiciary Act del 1789 e anche noti come national o nationwide, ovvero (per come stigmatizzate dal justice Neil Gorsuch) cosmic injunction.
La questione affrontata dai justice è occasionata da diverse iniziative giudiziali instaurate contro un provvedimento della seconda Amministrazione Trump teso a restringere le maglie del diritto di cittadinanza per nascita. Il 20 gennaio 2025, il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti ha emanato l’Executive Order no. 14160 intitolato “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”. Con questa misura ha inteso limitare l’acquisto della cittadinanza ius soli nei confronti di individui nati su suolo statunitense dopo il 19 febbraio 2025 i quali sono al momento della nascita: i. figli di madri soggiornanti illegalmente o temporaneamente nel Paese; e ii. se i loro padri non sono cittadini statunitensi o residenti legali permanenti. Per l’effetto, l’ordine esecutivo ha imposto alle agenzie federali di rivedere le loro policy e di emanare linee guida per darvi attuazione. La misura in questione ha operato una torsione restrittiva rispetto alla consolidata interpretazione attribuita al XIV emendamento, e della cittadinanza come diritto di nascita riconosciuto ai nati negli Stati Uniti indipendentemente dallo status dei propri genitori.
In reazione all’ordine esecutivo in alcune Corti federali del Maryland, del Massachusetts e di Washington D.C. sono stati promossi ricorsi sia da parte di alcuni Stati sia da parte di associazioni (in particolare, la Citizens Assisting and Sheltering the Abused, Inc. – CASA, da cui giustappunto Trump v. CASA) e individui che si ritenevano lesi dal provvedimento. I ricorrenti hanno sostenuto che l’ordine violava sia la Costituzione sia l’Immigration and Nationality Act. Tutte e tre le Corti adite hanno emesso una universal injunction, in via di urgenza, precludendo agli ufficiali dell’Amministrazione di dare seguito ai comandi di Trump su tutto il territorio della Federazione.
L’Amministrazione ha quindi fatto appello in tutti e tre gli Stati menzionati contro le injunction, richiedendone la sospensione, ma senza successo. Da qui il ricorso riunito contro le tre sentenze di appello proposto dinanzi alla Corte Suprema, la quale – senza conoscere e decidere del merito delle lamentate violazioni costituzionali e statutarie perpetrate dall’ordine di Trump – ha parzialmente accolto le doglianze governative. In dettaglio, l’opinione di maggioranza, a firma di Barrett, ha decretato la sospensione parziale delle ingiunzioni impugnate poiché queste sono più ampie di quanto necessario per assicurare una tutela completa (complete relief) a ciascuna parte attrice dotata di legittimazione attiva. Più precisamente, ha escluso che con il Judiciary Act del 1789 (segnatamente, §11, 1 Stat. 78) si sia voluto conferire, per il sol fatto che la disciplina menzionata attribuisce alle Corti federali la giurisdizione su tutte le controversie in equity, alle medesime Corti il potere di inibitoria universale, di talché esse disporrebbero di un potere di scrutinio generalizzato sulle azioni dell’esecutivo.
La ratio decidendi adottata riposa su un assunto originalista, suffragato da una certa giurisprudenza della medesima Corte Suprema a mente della quale i giudici federali possono emettere solo quei rimedi tradizionalmente contemplati dalla prassi delle corti di equity nel momento della nascita della Federazione (in particolare, v. Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. v. Alliance Bond Fund, Inc., 527 U.S. 308, 319 (1999)).
Un simile test storico non sarebbe rispettato dalle universal injunction in virtù della decisiva considerazione per cui, da un lato, i Bill of Peace delle corti di equity inglesi emanavano provvedimenti ingiuntivi in favore di gruppi dispersi, ma solo a condizione che tra loro fossero omogenei e di ridotta dimensione, dall’altro, le universal injunction sono apparse per la prima volta nel XX secolo, più precisamente a partire dal 1963, con ciò confermandosi la loro origine successiva al momento fondativo della Nazione.
Nel solco tracciato dal ragionamento, l’opinione di maggioranza conclude nel senso che una tutela completa nei confronti dei ricorrenti è già rappresentata da ingiunzioni a beneficio dei figli degli stessi ricorrenti. Allo specchio, non è necessario che tale beneficio venga esteso universalmente a tutti i soggetti potenzialmente incisi affinché possa qualificarsi come effettivo. Viene invece lasciato inevaso l’interrogativo circa le ingiunzioni universali richieste dagli Stati: la Corte rinvia, difatti, ai giudici di grado inferiore lo stabilire se provvedimenti con portata più ridotta siano o meno idonei ad apprestare una tutela completa, come ad esempio il divieto di applicazione entro il territorio degli Stati ricorrenti dell’ordine esecutivo. La maggioranza dei justice ha dato dunque ragione a coloro i quali ravvisavano nelle universal injunction un viatico con cui un singolo giudice delle Corti inferiori – selezionato ad arte dai ricorrenti – avrebbe potuto confezionare, senza un accertamento pieno, una regola uguale e contraria a quella voluta dal ramo esecutivo.
Secondo l’opinione di maggioranza, peraltro, esisterebbero percorsi alternativi egualmente satisfattivi: si menzionano espressamente le misure ingiuntive collegate alla proposizione di una class action (Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure). In effetti, pochi giorni dopo la pronuncia della Corte Suprema, la American Civil Liberties Union ha lanciato, insieme ad altre associazioni, un’azione di classe di portata nazionale proprio contro l’Executive Order di Trump. Che, tuttavia, la class action possa essere uno strumento equivalente alle universal injunction rimane tutto da verificare. A tacere dei costi e delle strettoie procedurali che nel corso del tempo hanno depotenziato notevolmente lo strumento in questione, va dato rilievo di un certo scetticismo da parte della Corte Suprema nei suoi confronti. Nell’opinione concorrente del giudice Alito, con adesione di Thomas, è stato posto in evidenza come la decisione in Trump v. CASA sarebbe destinata ad avere poco valore se i tribunali distrettuali federali non si dovessero attenere rigorosamente alle norme federali, specie quelle relativamente alla certificazione della classe e al third-party standing. Le parole di Alito riflettono un generale disfavore dei giudici conservatori verso l’azione di classe, quantunque ad oggi il malumore non si sia tradotto (ancora) in azioni concrete di segno limitativo. Thomas ha rimarcato il concetto nella propria opinione concorrente, a cui ha prestato adesione Gorsuch, sottolineando come il principio del complete relief non possa costituire la base per ricreare, surrettiziamente e sotto mentite spoglie, formule rimediali analoghe alla universal injunction. Portata alle logiche conseguenze, la precisazione di Thomas sembra alludere a un eventuale intervento della Corte proprio sull’azione di classe lì dove questa dovesse essere impiegata per aggirare Trump v. CASA.
Al di fuori del decisum della Corte è rimasto l’Administrative Procedure Act (APA). In effetti, nell’opinion of the Court, si legge che nulla di quanto affrontato nella controversia in oggetto tocchi la distinta questione rispetto al se la disciplina richiamata autorizzi le corti federali ad annullare i provvedimenti dell’Amministrazione federale e delle sue ramificazioni. Ma vi è di più: nell’opinione concorrente redatta da Kavanaugh si instradano i potenziali ricorrenti contro provvedimenti dell’esecutivo proprio lungo la via dell’APA, invitandoli a richiedere l’annullamento in forza di tale disciplina delle misure reputate lesive (5 U. S. C. §706(2)).
Va posto in risalto come la maggioranza dei giudici, servendosi di un’interpretazione rigorosa del materiale normativo, della storia e della tradizione, abbia inteso rimarcare i confini della separazione dei poteri, sterilizzando l’attivismo giudiziario e il tentativo di utilizzare le Corti federali per arginare l’aggressività delle politiche trumpiane. Insomma, in linea con lo spirito della Corte all’epoca della controrivoluzione conservatrice, il problema non è se qualcosa vada fatto, ma chi abbia il potere di agire. Sono proprio queste, invece, le preoccupazioni della minoranza liberal in Corte, la quale ha denunciato una pericolosa deriva da piano inclinato nell’impossibilità dei giudici federali di farsi argine alle azioni dell’esecutivo.
Sotomayor ha redatto un’opinione dissenziente, condivisa da Kagan e Jackson, dove si sostiene che le universal injunction avrebbero invece radici profonde nell’esperienza giuridica statunitense, e che la loro dichiarata incompatibilità con il Judiciary Act varrà a limitare il godimento pieno di un fascio potenzialmente ampio di diritti da parte di coloro i quali non agiscano in giudizio, di cui la cittadinanza costituisce solo un primo paradigmatico esempio. Ancor più netta nel giudizio è stata la giudice Jackson nella sua opinione dissenziente separata, dove si legge che la decisione della Corte costituisce una minaccia esistenziale allo Stato di diritto, e che essa crea un sistema a due livelli, discriminando tra chi ha i mezzi economici per poter intentare causa e chi no. Il tutto, aggiungiamo noi, in un contesto, quello statunitense, dove il costo dei servizi legali è in continua crescita e non è previsto il gratuito patrocinio nelle cause civili. L’opinione dissenziente di Jackson ha innescato una – particolarmente aspra – reazione della giudice Barrett, che ha replicato che a doversi attenere alla rule of law sarebbe per prima la Jackson, rispettando la legge e non condannando «an imperial executive while embracing an imperial judiciary».
Per quanto Trump v. CASA abbia generato un certo allarmismo, e per quanto sia indubbio che essa favorisca notevolmente le azioni del Governo, è bene sottolineare come la Corte Suprema non abbia lasciato in nessun modo intendere di voler contrarre il sindacato giurisdizionale sugli atti di quest’ultimo. Resta intatto, in altre parole, il diritto all’impugnazione e l’eventualità di dolersi della incostituzionalità degli atti assunti a partire dal primo grado sino alla Corte Suprema. Se proprio, l’impatto maggiore della sentenza si apprezzerà nel breve periodo. 22 Stati federati hanno infatti con successo impugnato l’ordine esecutivo, ottenendo una sospensione della sua efficacia nelle rispettive giurisdizioni. Si tratta di provvedimenti non pregiudicati dalla pronuncia del 27 giugno, in quanto non estesi su tutto il territorio nazionale e dunque non qualificabili come universal injunction. Così potrebbe delinearsi uno scenario a patchwork in cui in alcuni Stati i bambini nati, a prescindere dallo status dei loro genitori, saranno cittadini statunitensi, mentre in altri no. Una simile frammentazione sarebbe tuttavia solo temporanea, poiché è in prospettiva verosimile che alcuni dei casi sulla birthright citizenship arriveranno in Corte Suprema, la quale a quel punto stabilirà la costituzionalità o meno della scelta di Trump di introdurre limiti allo ius soli.
15 Luglio 2025
Nasce “Carnets de Voyage”, un podcast di interviste sul diritto comparato
Carnets de voyage. Conversazioni sul diritto comparato e i suoi esploratori è un podcast scritto da Tommaso Amico di Meane e Lorenzo Serafinelli, per mettere in dialogo generazioni diverse di comparatisti. La prima puntata, con Barbara Pozzo, è uscita il 15 dicembre 2023. Ogni mese una nuova puntata, quella di gennaio sarà con Sabino Cassese. Il podcast si può ascoltare gratuitamente su Spotify accedendo qui.

Il progetto
Carnets de voyage – Conversazioni sul diritto comparato e i suoi esploratori è un podcast di interviste lunghe che utilizza la comparazione giuridica per addentrarsi in uno degli ambiti meno raccontati del mondo accademico. Quello, cioè, dove trova spazio la descrizione non solo degli entusiasmi, degli obiettivi e delle passioni di coloro che si occupano di ricerca, ma anche dei loro dubbi, dei momenti di difficoltà, e dei ripensamenti che inevitabilmente caratterizzano questo tipo di percorsi, ma di cui raramente si parla. Proviamo a svelare, dunque, il lato meno visibile e maggiormente intimo della ricerca, dove le traiettorie scientifiche si intrecciano con quelle personali; e lo facciamo andando con questo podcast a comporre idealmente una serie di “diari di viaggio” (carnets de voyage) dove si affastellano ricordi, sorprese, incontri, delusioni e aneddoti, raccontati da alcuni dei protagonisti del diritto comparato odierno, ossia da coloro che tra i giuristi sono considerati gli esploratori per eccellenza. Tutto questo ci restituisce un quadro estremamente vitale e pulsante della nostra disciplina, trasformandosi nell’occasione, ci auguriamo, per avvicinare i giovani, contribuendo ad alimentare i momenti di dialogo e reciproco arricchimento tra generazioni diverse.
Alle origini dei carnets de voyage
La pratica dei carnets de voyage si diffonde sul finire dell’Ottocento, quando, cioè, la borghesia europea inizia ad avere accesso sistematico alle zone più remote del mondo. Quello che fino ad allora era stato un privilegio per pochi (essenzialmente missionari, soldati e marinai), infatti, diventa una prospettiva concreta per diversi viaggiatori, nel solco delle prospettive commerciali legate alla seconda rivoluzione industriale e delle innovazioni che attraversano il sistema dei trasporti. La comunicazione via mare, ad esempio, in pochi anni passa dalla navigazione a vela a quella a vapore. Mentre la rete ferroviaria mondiale nel solo decennio 1850-1860 triplica la propria dimensione, toccando in modo significativo anche America Latina, Asia meridionale e Australia. E così, un numero imprecisato di funzionari coloniali, studiosi, commercianti, artisti, collezionisti e avventurieri iniziano a solcare come mai prima di allora le terre e i mari verso l’Africa, il Medio Oriente, l’Asia e l’Oceania. Alcuni di loro prendono l’abitudine di annotare durante il viaggio i propri pensieri, a volte solo qualche breve aforisma, o lo stralcio di una conversazione. I più creativi aggiungono bozzetti a matita, disegni, acquarelli, o incollano nelle pagine piccoli oggetti: i petali di un fiore, un brandello di un tessuto, i grani di una spezia. Nascono così i carnets de voyage, delle sorte di “archivi delle sensazioni” del viaggiatore provate nell’incontro con l’altro. Variegati collage personali, in quanto tali unici e irripetibili, cui attingere al ritorno dal viaggio magari per approfondire alcuni spunti; o per intavolare conversazioni nei salotti e nelle università europee; o anche solo per ravvivare i ricordi personali, richiamando le emozioni del proprio vissuto da esploratore. Quello che inizia a diffondersi è un vero e proprio genere letterario che, senza alcuna regola formale prestabilita, combina disegno, poesia, ricerca antropologica, letteratura. Tra i cosiddetti “carnettisti” ci sono personalità come Gauguin, Van Gogh o Le Corbusier; ma anche e forse soprattutto una miriade di viaggiatori sconosciuti, i quali più o meno consapevolmente si cimentano in questa forma di espressione, d’arte e in qualche modo anche di ricerca sociale.
Gli obiettivi dei “nostri” carnets de voyage
Tra i viaggiatori che in quest’ultimo scorcio dell’Ottocento scelgono destinazioni per loro inusuali o “esotiche” ci sono anche diversi studiosi di quello che di lì a breve (in occasione del noto Congresso Internazionale di Diritto comparato di Parigi del 1900) verrà battezzato come “diritto comparato”. Si tratta di una disciplina ancora nella sua fase embrionale e che riceve notevole impulso dalle straordinarie possibilità economiche, di trasporto e di comunicazione cui abbiamo accennato, le quali contribuiscono in definitiva a cambiare la percezione del mondo e dei suoi limiti geografici. Non ci è dato sapere se tra i “carnettisti” di quel periodo vi siano stati anche degli studiosi di comparazione giuridica. Ciò che tuttavia con questo podcast abbiamo provato a comporre idealmente sono dei carnets de voyage della comparazione giuridica odierna, le cui “pagine” contengono pensieri, spunti e frammenti in grado di offrirci un ritratto vivace e autentico di cosa significhi essere comparatisti. Abbiamo pertanto preso un microfono e siamo andati ad incontrare alcuni dei protagonisti, con l’obiettivo di metterci in contatto con la parte meno conosciuta e più personale, a tratti intima, della loro ricerca. Li abbiamo intervistati all’interno dei loro ambienti, nelle stanze dove sono abituati a ritirarsi per leggere, scrivere e rielaborare i propri pensieri. Abbiamo conversato accanto alle loro scrivanie, immersi tra le carte, gli appunti, i post-it colorati e l’odore dei libri. Parlando dei loro luoghi e delle abitudini di ricerca, delle loro passioni, del rapporto con gli studenti e di quello con i loro maestri. Con l’obiettivo di apprendere le motivazioni, le realizzazioni e le scoperte più inattese dei loro percorsi accademici, dei loro viaggi reali e metaforici. Ma anche di conoscere i loro momenti di difficoltà, le contraddizioni, le occasioni perse e i dubbi che inevitabilmente si affastellano nella vita di ciascuno studioso. Abbiamo provato a svelare, cioè, quello che solitamente non dicono le pagine di una pubblicazione o le relazioni di un convegno, e che riguarda la dimensione più viscerale della ricerca. Ben sapendo come a volte siano le conversazioni informali, gli incontri, le confidenze... le parole ascoltate (a volte anche più di quelle lette) a segnare la traiettoria della nostra ricerca.
Il podcast come strumento addizionale e non convenzionale di ricerca scientifica
Lo strumento maggiormente appropriato per questo tipo di progettualità ci è istintivamente sembrato quello del podcast, per la sua capacità di raccontare storie. Si tratta di uno strumento in questo senso ancora inesplorato dal diritto comparato, e che ci ha permesso di apprezzare ogni minima sfumatura dei racconti di questi esploratori del diritto, percependo le vibrazioni dei loro racconti e al contempo creando occasione per un dialogo quanto mai prezioso tra generazioni diverse di comparatisti. Tutto questo ci offre un ritratto in qualche modo “tridimensionale” della comparazione giuridica e dei suoi protagonisti, che non ha alcuna ambizione di sostituire la centralità degli strumenti pedagogici tradizionali, ma che al contempo non esclude la possibilità di integrare quelle esperienze sollecitando diversamente l’immaginazione di chi si approccia alla comparazione. Anche in questo modo è possibile contribuire alla consapevolezza forse soprattutto dei giovani comparatisti, al loro senso di appartenenza alla comunità dei viaggiatori per antonomasia tra i giuristi, potendo eccezionalmente attraverso questo podcast “sfogliare” alcune delle pagine dei loro preziosi carnets de voyage. D’altra parte, una disciplina che si dichiara per innata vocazione “sovversiva” non può probabilmente fare altro dal continuare ad attualizzare la sua originaria promessa di cambiamento, che oggi passa forse anche dallo sperimentare nuovi modi di raccontare i suoi protagonisti, e dunque di raccontarsi.
21 Dicembre 2023
“La questione non è se qualcosa vada fatto, ma chi abbia il potere di agire” Biden et al. v. Nebraska e lo Student Loan Forgiveness Plan di Biden
Uno dei nodi centrali riguardanti il sistema dell’istruzione negli Stati Uniti è notoriamente quello dei costi associati alla frequenza dei corsi di studio. La scelta, adottata con l’Higher Education Act del 1965 dall’allora Presidente Kennedy in favore di un modello di mercato è stata additata negli anni come fattore di disparità e di diseguaglianze su basi economiche. La problematica dei costi ha poi suscitato un clamore mediatico significativo specie con riguardo alla legal education: a séguito della crisi del 2007, l’insoddisfazione nei confronti di tali meccanismi ha attratto l’attenzione delle principali testate giornalistiche del Paese, e ciò anche sulla scorta di un movimento “populista” autodefinitosi Law School Scam Blog. Se ne è occupato, tra gli altri, il New York Times, con un exposé emblematicamente intitolato Is Law School a Losing Game? Il giornalista David Seagal denunciava come la contrazione del mercato dei servizi legali rendesse impossibile per molti giovani diplomati alle law school onorare i debiti contratti per la loro frequenza. Le denunce hanno sollecitato anche l’accademia statunitense, che si è attivata con dei post su alcuni blog, il più significativo di tutti quello di Brian Z. Tamanaha, Wake Up, Fellow Law Professors, to the Casualties of Our Enterprise, cui è seguita una disamina scientifica cui ha dato l’abbrivio sempre Tamanaha con il suo libro Failing Law Schools.
Quando la crisi economica stava lentamente allentando la morsa, e il dibattito sul punto affievolendosi, la pandemia da Covid-19 ha rinfocolato il discorso pubblico contro The Debt Trap nel suo complesso. L’allora segretario dell’istruzione dell’Amministrazione Trump, Betsy DeVos, ha introdotto sia una moratoria per il pagamento delle rate dei prestiti federali sia una sospensione del maturamento degli interessi associati loro. Per far ciò, la DeVos era ricorsa all’HEROES Act, approvato all’indomani degli attentati dell’11 settembre, che conferisce al segretario all’istruzione il potere di contrastare un’emergenza nazionale con la modifica delle disposizioni in materia di prestiti (§1098bb(a)(1)).
In linea di continuità, il 24 agosto 2022, assolvendo a un impegno assunto in campagna elettorale, il Presidente Biden ha annunciato il proprio piano per rendere definitiva la cancellazione fino a 20.000 dollari dei prestiti accesi dagli studenti. Il programma era rivolto a una platea ampia, stante le maglie larghe dei requisiti per poter accedere al programma in questione: uno stanziamento di 400 miliardi di dollari di cui avrebbero beneficiato 43 milioni di statunitensi, la metà dei quali avrebbe visto estinto totalmente il proprio debito residuo. Prevedibilmente, il provvedimento ha creato una significativa spaccatura nel Paese, che si è tradotta nell’adozione di iniziative giudiziali in ottica eminentemente contromaggioritaria. Dopo che i giudici federali del Texas e del Missouri hanno sospeso il programma lo scorso anno, l’Amministrazione federale si è rivolta alla Corte suprema, chiedendo l’intervento dei giudici affinché l’operatività del piano venisse assicurata su tutto il territorio del Paese.
Tuttavia, con una decisione resa 6-3 nel caso Biden, President of the United States et al. v. Nebraska et al., 600 U.S. ___ (2023), la Corte suprema ha stabilito che l’Amministrazione ha ecceduto i propri poteri con l’approvazione del programma di rimessione dei debiti contratti dagli studenti, violando l’HEROES Act. L’opinione di maggioranza è stata redatta dal Chief Justice Roberts. L’opinione di minoranza, scritta dalla giudice Kagan, ha riunito le altre due liberal della Corte, Sotomayor e Jackson.
Il caso originava dall’azione intrapresa dai procuratori generali di sei Stati repubblicani e da due individui i quali avevano chiesto, e ottenuto, che i giudici annullassero il piano di Biden, in quanto da considerarsi in difformità con le prescrizioni contenute nell’HEROES Act e in altre leggi federali.
Prima di poter decidere il merito della controversia, i justice hanno dovuto stabilire se gli attori fossero legittimati ad agire potendo vantare un danno diretto. A ben guardare, il tema della legittimazione aveva già formato oggetto di una decisione adottata poco prima di quella in commento: in questo arresto, la soluzione che i giudici avevano fornito, all’unanimità, era che due studenti debitori che agivano uti singuli difettavano di standing (Department of Education et al. v. Brown et al., 600 U.S. ___ (2023)).
Al contrario, e operando un distinguishing derivante dalla peculiare condizione dei fatti posti a base della controversia, la Corte d’Appello per l’8° Circuito si era espressa nel senso che il Missouri avesse standing poiché ha creato e controlla la Missouri Higher Education Loan Authority (“MOHELA”), uno dei maggiori fornitori e detentori di prestiti agli studenti del Paese. L’entrata in vigore del programma sarebbe costata alla MOHELA fino a 44 milioni di dollari all’anno, limitando la sua capacità di contribuire ai programmi di istruzione superiore dello Stato. La Corte suprema ha condiviso tale opzione ricostruttiva: Roberts ha argomentato nel senso che il Missouri ha creato l’authority per aiutare i residenti dello Stato a ottenere prestiti per pagare l’università. L’operatività del programma di riduzione del debito, si legge nella opinione di maggioranza, contrarrebbe le entrate della MOHELA, così andando a compromettere i suoi sforzi per supportare gli studenti universitari del Missouri, il che si tradurrebbe fatalmente in un danno diretto a quest’ultimo.
Diametralmente opposte le posizioni dell’opinione di minoranza. Qui si legge che la Corte non avrebbe dovuto entrare nel merito delle richieste degli Stati perché nessuno di essi era legittimato. Difatti, la tesi della legittimazione ad agire mediata del Missouri in ragione della presenza della MOHELA, a detta delle tre giudici dissenzienti, prova troppo. Seguendo il percorso argomentativo della Corte, non si vede perché non sia stata l’authority del Missouri ad agire in giudizio, dato che è essa, e non anche lo Stato, a risultare incisa direttamente dalla misura di Biden.
Ad ogni modo, avendo stabilito che il Missouri (e dunque anche gli altri Stati) fosse legittimato, la Corte ha affrontato il nucleo della materia del contendere: ovverosia, la conformità del programma di riduzione del debito con la legge federale. La maggioranza dei justice ha accolto le tesi degli Stati: il Congresso, nell’impiegare il termine “modificare” (“modify”) nell’HEROES Act con riferimento ai poteri attribuiti al segretario dell’istruzione, avrebbe inteso limitare il potere a “modesti aggiustamenti e aggiunte alle disposizioni esistenti”, e non anche a vere e proprie trasformazioni. Ha sottolineato Roberts come invece Biden ha creato “un programma di condono dei prestiti nuovo e fondamentalmente diverso”. Metaforicamente, il piano “modifica” le leggi e i regolamenti sui prestiti agli studenti “nello stesso modo in cui la Rivoluzione francese ha ‘modificato’ lo status della nobiltà ... abolendola e soppiantandola con un regime completamente nuovo”. Vieppiù in considerazione del fatto che in una guisa coincidente alla ratio decidendi di West Virginia v. EPA, 597 U.S. ___ (2022) dove la Corte ha sottratto all’Environmental Protection Agency i poteri regolatori in materia di emissioni di gas climalteranti, anche in Biden v. Nebraska i giudici hanno adottato un approccio esautorante nei confronti dell’administrative power. Facendo ricorso alla Major Questions Doctrine, per cui l’interpretazione delle leggi deve muovere dalla presunzione dell’assenza di delega al Governo di legiferare su questioni di primaria rilevanza per il Paese, la decisione ha ritenuto l’Amministrazione sprovvista del necessario regulatory power. Come icasticamente affermato da Roberts nella sua opinion, “la questione non è se qualcosa vada fatto, ma chi abbia il potere di agire”.
È di tutta evidenza che la Major Questions Doctrine è stata qui usata dalla Corte a mo’ di strumento testualista e originalista nella convinzione, già plasticamente affermata in NYSRP et al. v. Bruen et al., 597 U.S. ___ (2022), che le origini sono un inizio che spiega. Che l’originalismo sia ispiratore è testimoniato dalle argomentazioni contenute nell’opinione concorrente della Barrett: la doctrine dovrebbe guidare i giudici a ricercare “l’interpretazione più naturale del testo”, usando il buon senso per capire se una questione avrebbe voluto essere dal Congresso delegata a un’agenzia amministrativa. Qui, ha proseguito la Barrett, sembra che l’Amministrazione Biden “sia andata ben oltre ciò che il Congresso avrebbe potuto ragionevolmente intendere di aver concesso” con l’HEROES Act.
Di tutt’altro tenore è l’opinion di minoranza, dove Kagan ha sostenuto che il piano di riduzione del debito rientri a pieno nelle facoltà riconosciute al segretario dell’istruzione, titolare di un ampio potere di fronte a un’emergenza nazionale, potendo anche incidere sulle regole in materia di estinzione dei prestiti. Viene sferzata un’aspra critica alla maggioranza dei justice, accusati di aver frammentato e svuotato di contenuto l’HEROES Act, privando l’Amministrazione di qualsivoglia possibilità di intervento. Kagan ha anche preso di mira l’invocazione della Major Questions Doctrine in quanto tradisce le preoccupazioni della Corte sull’esercizio dell’administrative power e perché finisce con il neutralizzare la stessa giurisprudenza della Corte suprema elaborata in materia di delega del Congresso all’Amministrazione. Problema questo non solo per la governance, ma anche per la stessa democrazia: difatti, così la Corte assurge ad “arbitro – anzi, ad artefice – della politica nazionale”.
In una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca il giorno stesso della pubblicazione della sentenza, Biden ha definito errata la decisione e lanciato un nuovo piano per fronteggiare il problema degli student loan, eloquentemente denominato Saving on a Valuable Education (“SAVE”).
18 Luglio 2023
