Bonzano ed altri c. Italia: l’adozione in casi particolari al vaglio della Corte di Strasburgo

Con la decisione Bonzano ed altri contro Italia dello scorso 22 giugno (App. no. 10810/20), la Corte EDU ha dichiarato inammissibili tre ricorsi che avevano ad oggetto il rifiuto delle autorità italiane di trascrivere l’atto di nascita del minore nato all’estero attraverso il ricorso alla gestazione per altri (GPA). La Corte di Strasburgo ha infatti escluso la violazione lamentata dai ricorrenti - tre coppie omosessuali maschili e i rispettivi figli – del proprio diritto alla vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU. Lo Stato, secondo la Corte, avrebbe agito all’interno del margine d’apprezzamento riservatogli dalla Convenzione. Questa decisione, per quanto succinta, risulta comunque interessante sotto almeno due profili. Da un lato, infatti, offre un compendio degli ormai consolidati principi che emergono dalla giurisprudenza dalla Corte sul tema della GPA e, dall’altro, ha consentito alla Corte di valutare, alla luce di quegli stessi principi, l’adeguatezza dell’adozione in casi particolari come strumento alternativo alla trascrizione.

1. La giurisprudenza sul tema
Sin dalla nota decisione sul caso Mennesson contro Francia la Corte ha stabilito che il mancato riconoscimento dello status filiationis costituito all’estero costituisce un’ingerenza dello Stato nel diritto alla vita privata e familiare dei ricorrenti (Mennesson c. France, App. no 65192/11, §§ 46 e 96). La Corte, però, ha da subito precisato che se, dal punto di vista degli adulti, entra in gioco solo il diritto alla vita familiare, dal punto di vista del minore, sia il diritto alla vita privata che il diritto alla vita familiare subiscono l’impatto della condotta dello Stato. Lo status filiationis costituisce, infatti, un elemento essenziale dell’identità della persona e dunque, deve essere considerato parte integrante della sua vita privata ex articolo 8 CEDU. Per questa ragione il mancato riconoscimento dello status acquisito all’estero lascia il minore nato da GPA in una situazione di incertezza giuridica che ha dirette conseguenze negative sul suo diritto alla vita privata. Quindi dal momento che la condotta dello Stato ha implicazioni sull’identità del minore, l’altrimenti ampio margine di apprezzamento lasciato agli Stati nelle decisioni relative alla GPA - dovuto dalla mancanza di consenso tra gli Stati – viene ristretto.
Valutata quindi l’applicabilità dell’articolo 8 nel caso in esame, i giudici di Strasburgo hanno ribadito i parametri di valutazione per stabilire se la condotta dello Stato configuri o meno una violazione dei diritti fondamentali del minore. Dal momento che lo Stato italiano permette la trascrizione parziale dell’atto di nascita per quanto riguarda il rapporto con il genitore biologico, la Corte si è concentrata sugli effetti del rifiuto limitatamente al rapporto con il genitore intenzionale. In primo luogo, perché tale rapporto possa essere tutelato ai sensi dell’articolo 8, è necessario accertarsi che sussistano dei legami familiari tra il minore e il genitore intenzionale tali che il rapporto tra i due rientri nella nozione di vita familiare così come elaborata dalla giurisprudenza della Corte (Mennesson § 44; Valdís Fjölnisdóttir and Others v. Iceland, App. no. 71552/17, § 56). In mancanza di una un’effettiva comunione di vita familiare, infatti, la Corte esclude che  possa formarsi un rapporto meritevole di tutela (Paradiso and Campanelli c. Italia [GC], App. no. 25358/12, § 140). Se l’esito dell’accertamento è positivo, la tutela accordata al diritto alla vita privata secondo l’articolo 8 esige il riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale da parte degli ordinamenti nazionali. Come già stabilito dalla Grande Camera nell’Avis consultatif - richiesto dalla Francia avvalendosi del Protocollo 16 della CEDU – il diritto alla vita privata del minore non obbliga gli ordinamenti nazionali alla trascrizione dell’atto di nascita estero (Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, P16-2018-001, 10 Aprile 2019). In quella sede la Corte ha precisato che è conforme alla Convenzione e al superiore interesse del minore il ricorso a qualunque istituto scelto dal legislatore nazionale, fintantoché la procedura prevista dal diritto interno per ottenere il riconoscimento dello status  assicuri “l’effectivité et la célérité” dell’attuazione del diritto del minore (Avis consultatif, P16-2018-001, §44 -46).

2. Adozione in casi particolari al vaglio della CEDU
Alla luce di quanto brevemente riportato, la Corte ha quindi esaminato la soluzione proposta dallo Stato italiano alla luce della più recente e rilevante giurisprudenza italiana sul tema. In prima battuta, la Corte ha chiarito che attraverso il rifiuto della trascrizione dell’atto di nascita straniero l’Italia persegue uno scopo legittimo, ovvero, la tutela dei minori e dei loro diritti messi a rischio dalla GPA – pratica vietata in Italia poiché ritenuta lesiva della dignità della donna (Cassazione civile Sezioni Unite, n. 12193/2019). La contrarietà all’ordine pubblico della GPA giustifica, dunque, questa misura che, ciò non di meno, influisce negativamente sull’esercizio della vita privata e familiare dei ricorrenti (Corte Costituzionale, n. 31/2021). Le autorità italiane, però, consapevoli della necessità di non lasciare privo di riconoscimento il rapporto tra genitore intenzionale e minore permettono che tale scopo sia raggiunto attraverso lo strumento dell’adozione in casi particolari (art. 44(2) legge 4 maggio 1983, n. 184). La Corte valuta positivamente l’estensione giurisprudenziale di questo istituto, originariamente previsto per altre categorie di minori, ai bambini nati all’estero da GPA. Gli interventi della Corte di Cassazione prima - permettendo l’accesso a questo particolare tipo di adozione anche al partner omosessuale del genitore biologico (C. Cass. SSUU, n. 12193/2019) - e della Corte Costituzionale poi – dichiarando incostituzionale la norma relativa alla mancanza di costituzione del rapporto di parentela con la famiglia dell’adottante (Corte Costituzionale, n. 79/2022) – hanno segnato l’evoluzione di questo istituto nel solco del principio di uguaglianza e non discriminazione. Per queste ragioni, la Corte di Strasburgo ha concluso che l’adozione in casi particolari rappresenta la giusta soluzione di compromesso tra lo scopo legittimo di disincentivazione del ricorso alla GPA e la necessità di tutela del diritto alla vita privata e familiare del minore nato da GPA (Cassazione civile Sezioni Unite, n. 38162/2022).
Ecco, dunque, che la decisione Bonzano ed altri contro Italia corrobora la posizione delle Sezioni Unite della Cassazione che, sin dal 2019, avevano sostenuto la conformità dell’adozione in casi particolari ai principi espressi dalla Corte EDU nell’Avis consultatif. Anzi, a maggior ragione, si può dire che l’adozione in casi particolari abbia trovato il favore della Corte di Strasburgo anche al di fuori dell’ipotesi della GPA. Nella stessa giornata del 22 Giugno, infatti, la Corte ha emesso un’altra decisione di inammissibilità, Nuti ed altri contro Italia (App. no. 47998/20 e 23142/21), relativa a tre ricorsi proposti in merito alla impossibilità di costituzione del rapporto di filiazione con la madre d’intenzione del minore nato in Italia da PMA praticata all’estero da coppie omosessuali femminili. Anche in questo secondo caso l’adozione in casi particolari è stata ritenuta dalla Corte di Strasburgo un idoneo strumento alternativo della iscrizione della seconda madre nell’atto di nascita. Alla luce delle più recenti decisioni della Corte EDU, si può supporre, però, che abbia avuto grande peso nella decisione della Corte la sentenza 79/2022 della Corte Costituzionale che ha quasi del tutto appianato le differenze tra gli effetti di questo tipo di adozione e della adozione piena. Fino a questo momento, infatti, la Corte di Strasburgo si è espressa favorevolmente solo nei confronti di strumenti di diritto interno alternativi alla trascrizione che garantiscono gli stessi effetti dell’adozione piena (D. c. France, App. no. 11288/18; D.B. et autres c. Suisse, App. no. 58817/15 e 58252/15). Una decisione come, per esempio, K.K. and Others v. Denmark (App. no. su cui E. Baiocco in questo blog) in cui la corte ha cassato la scelta della Danimarca di assicurare la responsabilità genitoriale alla madre intenzionale attraverso l’affidamento dei figli nati da GPA perché lasciava i minori in una posizione di “legal uncertainty regarding their identity within society”, fa pensare che la Corte EDU non avrebbe accolto con altrettanto favore l’adozione in casi particolare quando questa non permetteva la costituzione del rapporto di parentela con la famiglia dell’adottante.