Miriana Lanotte
Giudici non indipendenti, sentenze inesistenti: note a margine della sentenza AW «T»
L’interminabile saga sul (difficoltoso) ripristino dell’indipendenza dei giudici in Polonia si arricchisce di un nuovo tassello volto a chiarire le “sorti” delle decisioni emesse dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte Suprema, considerata un giudice non indipendente tanto dalla Corte di giustizia – a partire dalla sentenza W.Z. e, da ultimo, nella pronuncia Commissione c. Polonia – quanto dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo – nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia.
Il 4 settembre 2025 la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza relativa alla causa C-225/22, ha affermato che le disposizioni nazionali non possono costringere i tribunali a conformarsi alle decisioni di organi la cui indipendenza è in dubbio, stabilendo così che le decisioni nazionali emesse da questi ultimi sono da considerarsi inesistenti.
La controversia trae origine da un ricorso presentato nel 2004 dalla società AW «T» contro B.O. e le società «R» S.A. e «K» S.A., accusate di violare la normativa polacca in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale mediante la commercializzazione di riviste di cruciverba. Dopo diverse fasi di giudizio, la causa si era conclusa nel 2010 con una decisione definitiva della Corte d’appello di Cracovia che aveva confermato, in sostanza, il divieto parziale imposto in primo grado alla vendita di alcune riviste specifiche.
Molti anni dopo, nel 2020, il procuratore generale dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche ha presentato un ricorso straordinario – rimedio introdotto con la riforma giudiziaria del 2017 – a favore della società «R» S.A., chiedendo l’annullamento della sentenza d’appello del 2006. Il 20 ottobre 2021, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche ha accolto il ricorso, annullato la sentenza e rinviato la causa per un nuovo esame alla Corte d’appello di Cracovia.
Quest’ultima ha deciso di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per chiedere l’interpretazione, oltre che del principio del primato, anche degli artt. 2, 4, par. 3, 6, par. 3, 19, par. 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in avanti Carta) e con l’art. 267 TFUE. Nella domanda pregiudiziale il giudice del rinvio ha sottolineato che i cinque giudici che avevano pronunciato la sentenza del 2021 erano stati nominati il 10 ottobre 2018 (con delibera n. 331/2018 del Consiglio nazionale della magistratura polacco – KRS), in violazione di una misura sospensiva disposta dalla Corte suprema amministrativa polacca che (con ordinanza del 27 settembre 2018) aveva sospeso l’esecutività della delibera del KRS. Di conseguenza, tali nomine risultavano viziate e il collegio che aveva emesso la sentenza del 2021 non poteva essere considerato un giudice regolarmente costituito. A ciò, il giudice a quo ha aggiunto che il Tribunale costituzionale polacco aveva affermato che i giudici ordinari non possono valutare la legittimità delle nomine dei propri colleghi o degli organi giurisdizionali superiori. La legislazione nazionale, in particolare l’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, vieta espressamente tale valutazione e prevede sanzioni disciplinari severe (tra cui il trasferimento o la revoca dall’incarico) per chi la effettui. Inoltre, come evidenziato dalla parte AW «T», il ricorso straordinario da parte della Sezione di controllo era stato proposto quattordici anni dopo una decisione passata in giudicato, in contrasto con il principio di certezza del diritto.
In questo contesto, la Corte d’appello di Cracovia ha sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali volte a stabilire se il diritto dell’Unione europea: i) consenta a un giudice nazionale di disapplicare una decisione della Corte costituzionale che gli vieta di verificare la regolarità della nomina dei giudici; ii) osti a norme nazionali che proibiscono tale verifica e prevedono sanzioni disciplinari per i giudici che la effettuano; iii) consenta ad un giudice ordinario di non ritenersi vincolato da una decisione emessa da un organo di ultima istanza composto da giudici nominati in violazione della legge, quando tale decisione annulla una sentenza definitiva; iv) e, in caso di risposta affermativa alla terza questione, se tali decisioni debbano essere considerate giuridicamente inesistenti o esistenti, ma da disapplicare.
La Corte di giustizia, dopo aver ricordato che gli Stati membri, nel disciplinare l’organizzazione della magistratura, sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 19 TUE – che impone di garantire una tutela giurisdizionale effettiva – (parr. 43-47), dedica una parte consistente della motivazione alla situazione specifica della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.
Essa richiama, in particolare, quanto già affermato nella causa L.G.v. KRS, dove aveva rilevato che taluni elementi sistemici e circostanziali, legati soprattutto alla procedura di nomina dei giudici tramite il nuovo KRS, facevano sorgere seri dubbi sull’indipendenza della Sezione. In quel contesto, la Corte aveva già concluso che il giudice interessato non soddisfaceva più i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, e dunque non costituiva una “giurisdizione” ai sensi dell’art. 267 TFUE (par. 50). Tale circostanza viene espressamente riconfermata nel caso di specie, visto che le considerazioni fatte in quella occasione «valgono in modo identico, per tutti i giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche nominati nelle stesse circostanze» (par. 51).
A fronte di ciò, la Corte afferma che un giudice nazionale non può essere obbligato – e, oltretutto, sanzionato in caso di inadempimento dell’obbligo – a conformarsi a una decisione pronunciata da un collegio giudicante che non rispetta i requisiti di indipendenza e imparzialità (par. 63). Ciò, oltre ad essere contrario agli artt. 19 TUE e 47 della Carta (parr. 59-61), viola il principio del primato del diritto dell’Unione, che impone infatti a tutti gli organi dello Stato, inclusi i giudici, di disapplicare qualsiasi disposizione o giurisprudenza nazionale che ostacoli l’effettiva tutela giurisdizionale garantita dal diritto dell’Unione, anche se tali norme hanno rango costituzionale. Ne consegue, posto che il diritto dell’Unione prevale sulle decisioni delle Corti costituzionali nazionali, che un giudice ordinario può disapplicare una sentenza costituzionale contraria al diritto dell’Unione, come già stabilito nella sentenza RS (par. 61).
Per quanto riguarda le conseguenze concrete di tali principi, la Corte di giustizia, in maniera più netta rispetto alle conclusioni dell’AG – che aveva sostenuto che le decisioni della Sezione «dovrebbero, come minimo, essere disapplicate» (par. 75) –, chiarisce che, in presenza di una decisione giurisdizionale emessa da un organo che non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità, il giudice nazionale deve considerare tale decisione priva di effetti giuridici (parr. 69 e 70). Ciò anche quando si tratti di una sentenza definitiva, posto che il principio di certezza del diritto e dell’autorità di cosa giudicata non possono essere invocati per impedire l’attuazione del primato del diritto dell’Unione (par. 68).
Il punto centrale della sentenza in commento, che rappresenta un importante sviluppo della precedente giurisprudenza sul tema della Rule of Law Backsliding nel contesto polacco, è sicuramente l’uso della categoria giuridica dell’inesistenza di decisioni nazionali passate in giudicato.
In primo luogo, l’inesistenza giuridica di una decisione sembra configurarsi come la conseguenza naturale del venir meno dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge del giudice nazionale. Se tali condizioni non sono più soddisfatte, allora vengono meno tanto le premesse per qualificare quel collegio o quel giudice come “tribunale” o “giudice” ai sensi del diritto dell’Unione, quanto la possibilità che le decisioni adottate da questi ultimi possano produrre effetti giuridici nell’ordinamento dell’Unione. In tal modo, la Corte rafforza il valore strutturale del principio di indipendenza giudiziaria, elevandolo a condizione imprescindibile di validità dell’attività giurisdizionale.
Dopo aver riconosciuto, nella sentenza Land Hessen, la natura polifunzionale dell’indipendenza – intesa al contempo come requisito strutturale dell’organizzazione della magistratura (ai sensi dell’art. 19 TUE), diritto fondamentale del singolo a una tutela giurisdizionale effettiva (ex art. 47 Carta) e principio che concretizza il valore dello Stato di diritto (in virtù dell’art. 2 TUE) – e dopo aver tentato (non sempre con successo) di difenderla attraverso l’uso degli strumenti giurisdizionali tradizionali, la Corte di giustizia introduce il rimedio dell’inesistenza. Tale rimedio mira a limitare o, meglio, neutralizzare i “danni” derivanti dal deterioramento del valore della Rule of Law, preservando al contempo la coerenza complessiva dell’ordinamento dell’Unione.
In secondo luogo, la pronuncia AW «T» rappresenta un’evoluzione rilevante di quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza W.Z. – prima occasione in cui viene utilizzata l’inesistenza come categoria giuridica nel contesto della protezione dei valori – nella misura in cui precisa e al tempo stesso amplia la portata della categoria dell’inesistenza, rendendola uno strumento di garanzia dell’effettività del primato del diritto dell’Unione. Nella pronuncia W.Ż., la Corte di giustizia aveva configurato l’inesistenza come un rimedio eccezionale, attivabile solo quando la violazione dei requisiti di indipendenza e di precostituzione per legge del giudice si rendeva indispensabile per garantire il primato e l’effettività del diritto dell’Unione. La sentenza AW «T», invece, sembra trasformare l’inesistenza da categoria straordinaria a meccanismo sistemico di salvaguardia del primato del diritto dell’Unione. L’inesistenza non costituisce più una facoltà valutativa del giudice nazionale, ma un obbligo positivo del giudice comune di considerare la decisione emessa da un giudice non indipendente tamquam non esset.
In terzo luogo, la sentenza in commento si pone in rapporto di complementarità con la pronuncia L.G. v KRS. Se in quest’ultimo caso la Corte ha escluso che un organo composto (anche solo in parte) da giudici nominati in violazione dell’art. 19 TUE potesse qualificarsi come “giurisdizione” ai sensi dell’art. 267 TFUE, precludendogli così l’accesso al dialogo pregiudiziale; nella sentenza AW «T», la Corte completa il quadro, fornendo, questa volta, al giudice nazionale il rimedio interno necessario a bloccare gli effetti delle decisioni provenienti da organi privi dei requisiti di indipendenza e imparzialità. In tal modo, le due sentenze tentano uno “scacco matto” al giudice non indipendente: da un lato, l’organo non indipendente è escluso dal circuito del rinvio pregiudiziale, non potendo più interagire con la Corte di giustizia; dall’altro, è privato di efficacia all’interno dell’ordinamento nazionale, poiché le sue decisioni devono essere considerate giuridicamente inesistenti dagli altri giudici.
Interessante è la reazione che questa sentenza ha suscitato nei giudici nazionali, (ri) aprendo un conflitto all’interno della magistratura polacca. Da un lato, la Corte suprema polacca – Sezione Lavoro e Previdenza sociale (formata da un collegio di 7 giudici) ha adottato una risoluzione (III PZP 1/25) con cui ha fatto proprie le conclusioni della Corte di giustizia, ritenendo che le sentenze emesse dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche con la partecipazione di almeno un giudice nominato su raccomandazione del KRS devono essere considerate inesistenti. Dall’altro lato, invece, siffatta risoluzione è stata duramente criticata attraverso un comunicato della Corte Suprema, in cui si è sostenuto che i sette giudici avrebbero ecceduto le proprie competenze, pronunciandosi su questioni di natura costituzionale estranee alla domanda originaria. Il comunicato accusa i giudici di assumere il ruolo di “creatori del diritto”, in violazione della legge e di addivenire ad una conclusione “assurda”.
Tale contrasto interno dimostra che la crisi del sistema giudiziario ha compromesso in modo significativo la tenuta dello Stato di diritto. Sebbene all’indomani delle elezioni politiche di Donald Tusk fossero state formulate “promesse” di ripristino dell’indipendenza giudiziaria – circostanza che ha indotto (prematuramente) la Commissione ad approvare comunque il PNRR polacco, a ritirare la proposta ai sensi dell’art. 7 TUE e a continuare a non applicare il regolamento condizionalità nei confronti della Polonia – tale prospettiva appare, ancora oggi, largamente illusoria, come del resto confermato dall’ultimo Rule of Law Report.
5 Novembre 2025
