Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia: oltre il pregiudizio, l’imparzialità e il buon andamento?

La Corte europea dei diritti dell’uomo lo scorso 11 giugno ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea (divieto di discriminazione), in riferimento all’articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione), nonché dell’articolo 1, Prot. 1, a riguardo dei diritti patrimoniali della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Tale pronuncia ha ad oggetto il trattamento che l’Italia ha riservato alla Congregazione suddetta, negandole l’approvazione legislativa dell’intesa raggiunta, pur trovandosi in una posizione comparabile a quella di altre confessioni religiose stipulanti. Le doglianze della parte ricorrente riguardavano, in special modo, gli effetti della mancata sanzione legislativa dell’intesa conclusa nel 2007 e, tra essi, primariamente il non poter così accedere al sistema di finanziamento statale delle confessioni religiose. Come si vedrà, il governo italiano obiettava circa profili sostanziali della professione di fede e dei precetti pratici della Congregazione, adducendoli pertanto quali cause dell’inerzia dell’esecutivo. Non è necessario qui ricordare analiticamente come invero le intese coi Testimoni di Geova siano state due (una del 2000 e una, appunto, del 2007), la seconda delle quali sostanziale riproduzione della prima, al netto del cambio di valuta corrente e di disciplina legislativa in materia di leva obbligatoria. La Corte non omette di considerare gli argomenti addotti davanti ad essa dal governo, oltre che ricorrenti nel dibattito dottrinale, per giustificare l'approccio seguito nei confronti della Congregazione. I precetti religiosi che i Testimoni di Geova seguono in ragione della loro scelta di fede appaiono in effetti problematici in un ordinamento costituzionale liberal-democratico. Tra essi, particolare rilievo hanno avuto il divieto e il rifiuto delle emotrasfusioni, nonché la posizione rigidamente ostile al servizio militare. Potrebbe, d’altra parte, aggiungersi come la teologia geovita tenda a guardare con sfiducia alla procedura elettorale e al diritto di voto e a proporre, nel suo concreto proselitismo, modelli comportamentali piuttosto rigidi e obbliganti, lasciando poco spazio alla possibilità di una differente interpretazione individuale del fedele. E altrettanto bene valuta il collegio giudicante nel considerare tali obiezioni, però, in quanto fondamentalmente pretestuose. Nei testi di intesa conclusi nel 2000 e nel 2007 non vi è traccia di alcuna disciplina concessiva su tali punti negoziata tra le due parti. E, del resto, è inevitabile che il credo possa proiettarsi in una condizione di tensione, se non quando di aperto conflitto, rispetto alla generalità degli obblighi politici. Rilevare tale discrasia non può divenire automaticamente la causa oggettiva per irrogare un trattamento deteriore nei confronti degli appartenenti a quel culto. Una valutazione del genere è tipica di forme di Stato e di governo che non accettano il pluralismo culturale e confessionale. In tali casi, si ammettono le libertà associative in materia religiosa soltanto all'interno di una stretta conformazione a criteri, comportamenti e valori della morale dominante. Nel delicato equilibrio tra valorizzazione delle istanze particolari e garanzia universale dei diritti, trova ragion d'essere proprio un meccanismo di regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose quale quello originariamente approntato dal Costituente. E questa appare in fondo la ratio di ogni legislazione speciale di contenuto derogatorio: assorbire il principio di opposizione nell'ammissibilità dell'eccezione. Si tratta a ben vedere di questioni di specifica delicatezza, che invero non riguardano soltanto i Testimoni di Geova o la loro presunta incompatibilità radicale con un ordinamento democratico. Ancor più non venivano minimamente affrontate né, come ricordato, nei testi di intesa, né in altri atti del procedimento contenzioso.
Stabilire se debba essere approvata in legge un’intesa raggiunta tra lo Stato italiano e la Congregazione dei Testimoni di Geova, o decidere se il trattamento riservatole da uno Stato firmatario della Convenzione europea sia discriminatorio o meno, non è uno scrutinio di merito sul subsistema confessionale di giustizia interna. A tali fini non mette conto né stabilire l’armonizzabilità dei precetti geoviti a criteri di morale comune o di costumi generalmente condivisi, né all’opposto configurare la confessione come minoranza perseguitata. È innegabile che possano esservi pregiudizi culturali nei confronti dei Testimoni di Geova, sovente anche da parte di confessioni, Chiese e movimenti religiosi cristiani, che perlopiù non riconoscono tale qualificazione in capo a quella Congregazione. Sul piano teologico, se si considera l’afferenza al credo niceno-costantinopolitano quale parametro per individuare l’appartenenza cristiana di un dato culto o di una determinata associazione, il rilievo potrebbe essere persino fondato. Non può tuttavia diventare questo il criterio discretivo nell’esercizio dei poteri dello Stato, in un sistema non confessionista. Per altro verso, la Corte di Strasburgo sembra valutare la questione con particolare concretezza, sovente estranea al dibattito teorico sulla situazione soggettiva di cui sarebbe titolare la confessione religiosa nel diritto italiano, sia nella fase delle trattative sia nello iato intercorrente tra la stipulazione dell’intesa e la sua sanzione legislativa. Si ammette, piuttosto, con tutta chiarezza che i Testimoni di Geova sarebbero direttamente penalizzati, nel fattivo esercizio della loro libertà di culto, dal mancato accesso al sistema di finanziamento diretto alle confessioni religiose, rappresentato dalla devoluzione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Fuori da considerazioni meramente idealistiche sul riconoscimento del diritto di libertà religiosa, anche tale conclusione appare di precipua significatività. Organizzare il radicamento territoriale, predisporre un ruolo di ministri, garantire continuità alle attività associative degli enti, costruire o rilevare edifici da destinare al culto … non sono, né possono essere, attività non onerose. E la confessione religiosa non è affatto costretta a rinunciare al finanziamento per dimostrare l’opportunità dell’intesa da convenire o la legittimità della legge che la approvi. La libertà religiosa, come tutte le libertà civili, trova primaria attuazione nella rimozione delle ingerenze pubbliche; è sempre più evidente, tuttavia, che il suo concreto azionarsi non possa prescindere da disponibilità patrimoniali e risorse concrete.
L'operato della Corte di Strasburgo ha nei decenni riscontrato limiti operativi sostanzialmente connessi alla (tenue) precettività diretta dei suoi pronunciamenti e alla (palese) carenza di strumenti volti a secondarne l'esecutività e l'esigibilità.
Siffatte critiche di merito restano intatte, perché interrogano in ultima analisi i rapporti tra le giurisdizioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali e l'implementazione puntuale del principio di effettività.
D'altra parte, le giurisdizioni apicali degli Stati componenti il Consiglio d'Europa hanno nello stesso periodo maturato una cognizione non transitoria della giurisprudenza di Strasburgo, all'insegna di quel "dialogo tra le Corti" che, seppure spesso sulla carta, incisivamente interroga la tutela multilivello dei diritti.
Per tali ragioni, il recente decisum sul trattamento dei Testimoni di Geova in Italia appare realmente costituire una sfida costruttiva ai limiti palesatisi in materia di politica ecclesiastica. Non solo potrà avere riverberi di natura sostanziale sull'operato delle Corti interne (non esclusivamente in funzione di richiamo giurisprudenziale), ma ben più impegnativamente rinvia a una considerazione di impianto sul contributo dei poteri dello Stato all'attuazione della libertà religiosa.
In tale processo, la dottrina giuridica nel sistema costituzionale ha concentrato i propri sforzi lungo due direttrici importanti, ma sin qui non sempre producenti. In primo luogo ha registrato le difficoltà, i rischi di omologazione e l’eccessiva stringatezza delle soluzioni legislative approntate nel meccanismo di regolazione bilaterale di cui all’articolo 8, comma III, della Costituzione. Tali insoddisfazioni hanno consequenzialmente determinato una vasta attività di studio volta al superamento della disciplina precostituzionale sui culti ammessi. Il tema deve apparire meritorio, poiché si tratta di una normativa che proiettava alcuni limiti dell’ordinamento statutario liberale (ridotto pluralismo e ideologia del controllo governativo) nel sistema, più marcatamente accentrato, dello Stato corporativo. Il risultato complessivo comprensibilmente non appare coerente a Costituzione. Considerando però la sentenza di condanna della Corte di Strasburgo e, invero, la sua consolidata giurisprudenza in materia di trattamento delle confessioni religiose, un’ulteriore lacuna legislativa si rivela più penetrante e problematica. Non esiste un meccanismo procedurale, trasparente e legiferato, di apertura, conduzione e conclusione delle trattative tra Stato e rappresentanze confessionali. Ciò dilata l’alveo della discrezionalità politica sino a integrare i profili discriminatori oggi sanzionati. L’imparzialità nell’esercizio dei poteri, sulla base di una procedimentalizzazione essenziale e non farraginosa, potrebbe effettivamente divenire garanzia di buon andamento per lo Stato-apparato, nei suoi rapporti coi corpi intermedi di interesse religioso. L’assenza di senso della responsabilità da parte della politica, largamente trasversale, sovente utilizza la proceduralizzazione per rendere meno visibili i propri limiti e le proprie ideologie di intervento. E spetta all’interprete adoperare il prisma della garanzia formale de iure condendo quale istanza di eguale libertà e non come dispositivo di mantenimento del quieta non movere et mota quietare.
La pronuncia in commento, di là dall'attribuzione ad essa di una carica monitoria e di quale natura, spinge il sistema a debellare non più i residui di particolarismo para-confessionale, bensì i pregiudizi ideologici delle dinamiche esecutive, nella tutela delle situazioni giuridiche protette.