Gerarchia fra Corte di Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla ricerca dei “confini” fra le Carte dei diritti dopo la sentenza Åklagaren (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10).

INDICE

1.La Carta di Nizza-Strasburgo ed i suoi confini.

2.Alla ricerca dei confini fra Carta di Nizza-Strasburgo  e CEDU.

  1. I rapporti fra diritti fondamentali, attirati nel gorgo “Carta di Nizza-Strasburgo / CEDU”.
  2. Il giudice nazionale, un po’ doganiere, un po’ ariete, alla ricerca dei confini.

 

 

1.La Carta di Nizza-Strasburgo ed i suoi confini.

La sentenza Åklagaren resa il 26 febbraio scorso dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia[1] consente di offrire qualche breve flash su un tema cruciale, qual è  quello della portata della Carta dei diritti fondamentali varata a Nizza e modificata a Strasburgo. E non solo.

Tale decisione, infatti, finisce con l’occuparsi di un fascio di questioni tutte quante inscindibilmente collegate alla prima

In termini semplici, ci si chiede se le tutele offerte dalla Carta dei diritti fondamentali abbiano valenza limitata all’ambito del diritto dell’Unione europea, ovvero se le stesse possano trovare giuridico rilievo anche nei  rapporti e controversie nelle quali non si applica, direttamente o indirettamente, il diritto UE.

A tale quesito la Corte di Giustizia ha fin qui dato risposta univoca, evidenziando che la Carta non trova applicazione quando il diritto UE non entra in gioco. Si tratta di una posizione che costituisce naturale prosecuzione di quell’indirizzo, pure patrocinato dai giudici di Lussemburgo, rivolto a “confinare” l’incidenza del diritto comunitario rispetto alla controversia posta al vaglio del giudice nazionale. Escludendone la rilevanza al di fuori delle competenze riservata al diritto UE[2].

Sulla base di questo indirizzo si è quindi ritenuto che riconoscere, per la regolamentazione di una vicenda interna non direttamente regolata dal diritto dell’Unione europea, l’efficacia precettiva di un diritto fondamentale garantito dalla Carta di Nizza-Strasburgo (o ritenuto principio generale dalla Corte di Giustizia) potrebbe costituire operazione culturalmente commendevole, ma giuridicamente poco persuasiva- ancorchè ventilata autorevolmente in dottrina[3]– dovendo essa “fare i  conti” con le disposizioni della Carta di Nizza(art.6, art.51)  e dei Trattati UE che si fondano sulla competenza dell’Unione e che, come ricorda la Corte di Giustizia, non possono andare “oltre” i confini ivi fissati.

Nemmeno la Carta di Nizza sembra essere in grado  di modificare i confini del diritto dell’Unione[4], avuto anche riguardo al contenuto dell’art.5 par.2 del TUE come modificato per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.- e ancor di più al contenuto dell’art. 6 par.1 TUE, – Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.- e par. 2-L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati-.

Sul punto, la Corte di Giustizia, fondandosi sulla portata dell’art.51 della Carta[5], ha espresso il proprio avviso[6], ancorchè sulla questione, per come emerso all’interno della stessa Corte di Giustizia, non si escludeva che potessero emerge soluzioni diverse.

Ora, dopo che anche la Commissione europea, nel tracciare, all’interno della Comunicazione “Strategia per una più efficace applicazione della Carta dei diritti fondamentali”, le linee di implementazione della tutela dei diritti fondamentali sulla base della Carta di Nizza – Strasburgo, ha inteso sottolineare che  il proprio intervento sarebbe stato limitato ai casi di applicazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati Membri in modo incompatibile con la Carta[7], lasciando intendere  che  un’attitudine della Carta di Nizza – Strasburgo a divenire strumento generale di tutela dei diritti fondamentali sarebbe ostacolata dalle competenze, comunque limitate dell’Unione Europea- anche se in via di notevole espansione- giunge la sentenza Åklagaren della Grande Camera che si inserisce pienamente nel solco del precedente orientamento.

Nel caso concreto un pescatore svedese aveva omesso di dichiarare il proprio reddito e le autorità nazionali avevano dapprima applicato delle sanzioni fiscali per l’omesso versamento dell’IVA  sottoponendo, successivamente, lo stesso contribuente a procedimento penale per frode fiscale.

La Corte di Giustizia era stata chiamata dal giudice nazionale a chiarire se ed in che misura rispetto al diritto interno la duplice sottoposizione del contribuente a sanzioni amministrative e penali fosse compatibile con il principio del ne bis in idem  sancito dall’art.50 della Carta di Nizza-Strasburgo.

Benchè l’Avvocato Generale Villalòn, nelle conclusioni depositate il 12 giugno 2012, avesse prospettato l’incompetenza della Corte di Giustizia a rispondere ai quesiti pregiudiziali in relazione alla ritenuta non inerenza della questione al diritto dell’Unione, la Corte ha ritenuto di potere rispondere ai quesiti pregiudiziali.

Il ragionamento della Corte muove dalla riconosciuta rilevanza della condotta del contribuente rispetto alla disciplina dell’IVA che trova espressa regolamentazione all’interno dell’UE.

La Corte, tuttavia, proprio in relazione all’articolata opinione espressa dall’Avvocato Generale in via subordinata in ordine alle singole questioni pregiudiziali, approfondisce il proprio ragionamento.

Se, infatti, non poteva disconoscersi che l’apparato sanzionatorio regolato dallo Stato per impedire comportamenti violativi della disciplina in tema di IVA rientrava nella competenza degli Stati nazionali, lo stesso si inseriva comunque nell’ambito della necessità di reprimere le frodi in danno degli interessi dell’Unione stessa, destinataria del gettito di tale tributo[8].

Per tale ragione, secondo la Corte, la previsione di sovrattasse e procedimenti penali per frode fiscale costituiscono un’attuazione della disciplina in tema di IVA. La circostanza che le normative nazionali che fungono da base a tali sovrattasse e procedimenti penali non siano state adottate per trasporre la direttiva 2006/112 non incide sulla “inerenza” della questione all’ambito del diritto UE <<dal momento che la loro applicazione mira a sanzionare una violazione delle disposizioni della direttiva summenzionata e pertanto ad attuare l’obbligo, imposto dal Trattato agli Stati membri, di sanzionare in modo effettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione.>>-p.28 sent.cit.-

I superiori argomenti, come si diceva, appaiono rilevanti in quanto l’Avvocato Generale aveva sostenuto che la disciplina europea in materia di IVA non aveva affatto espropriato i singoli Stati dal potere di sanzionare, vuoi a livello amministrativo, vuoi a livello penale, i comportamenti violativi delle regole in materia fiscale.

Anzi, secondo l’AG, lo Stato rimaneva saldamente investito delle questioni relative all’apparato sanzionatorio in materia, per nulla affidato all’UE, non potendosi ritenere che la legislazione interna fosse legata a quella sovranazionale da un nesso di causalità, piuttosto intravedendosi un rapporto di mera occasionalità. Il che, nella visione dell’AG, avrebbe consentito a ciascuno Stato di discostarsi, in tutto i in parte del regime introdotto al livello UE in tema di ne bis in idem, in definitiva così riconoscendo ai singoli Stati di approntare una disciplina conforme ai principi fondamentali di matrice interna, rimanendo così sullo sfondo il paradigma rappresentato dalla Carta di Nizza-Strasburgo.

La diversità di approccio fra la Corte di Giustizia e l’Avvocato Generale non è privo di rilievo.

Ed infatti, l’applicabilità della Carta di Nizza e della disciplina in tema di ne bis in idem poneva, sottotraccia, la questione dell’eventuale differente regime interno previsto sulla questione della ammissibilità, a fronte di un contegno evasivo del contribuente,  di una duplice reazione dello Stato sul versante delle sanzioni fiscali e su quello penale.

La Corte è ben consapevole del problema e lo affronta usando una formula lessicale prudente ed apparentemente non traumatica.

I giudici europei, infatti, non dicono “si applica la Carta di Nizza in forza del primato”, preferendo affermare che “…quando un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione[9].

Si tratta di una formulazione che intende, nella sostanza, riconoscere agli Stati la piena competenza sull’adozione di  misure di contrasto ai fenomeni di evasione e di misurare gli effetti sulla base dei principi fondamentali in esso tutelati ma che, al contempo, proprio per il concorrente interesse dell’Unione alle politiche fiscali (in tema di imposte dirette), consente tale controllo fintanto che la stessa non incida, riducendoli, sui livelli di tutela previsti dalla Carta.

In definitiva, la Corte intende affermare il primato del diritto dell’Unione anche nella disciplina dei diritti fondamentali allorchè entra in gioco il diritto dell’UE.

Se, in altri contesti, la stessa Corte aveva riconosciuto l’autonomia dei singoli Stati ad offrire standard di tutela dei diritti fondamentali  anche più elevati di quelli offerti a livello UE-si pensi, al caso Omega[10]– la Corte crea qui una “scala” fra gli standard di tutela che, nel caso concreto, la porta a posporre l’apparato di tutela interno, dando priorità a quello dell’Unione che viene evocato attraverso l’utilizzazione di espressioni quali “primato, unità ed effettività”, idonei a chiudere in modo radicale ogni spiraglio alla possibilità di espansione a livelli più elevati di tutela (nazionali).

Posizione, questa, che fa il paio con quella assunta nel caso Melloni e sulla quale occorrerà riflettere con più calma.

Resta il fatto che, secondo la Corte, il test al quale è chiamato il giudice nazionale rimane duplice, dovendo questi considerare tanto lo standard di tutela dei diritti fondamentali di matrice interna che quello sovranazionale. Chiarisce, così, la Corte al punto 36 che “…Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri, se occorra procedere ad un esame del cumulo di sanzioni tributarie e penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard nazionali ai sensi del punto 29 della presente sentenza, circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard, a condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.”

Ciò sembra voler significare che il giudice nazionale potrebbe anche giungere a non applicare la sanzione penale, ove l’ordinamento interno  offra all’imputato una garanzia del ne bis in idem più accentuata di quella garantita dalla Carta, ma ciò potrà accadere “purchè” l’apparato sanzionatorio applicato in via amministrativa sia caratterizzato da adeguatezza, dissuasività, effettività e proporzionalità.

 

  1. Alla ricerca dei confini fra Carta di Nizza-Strasburgo e CEDU.

Chi legge potrebbe pensare che la rilevanza della sentenza qui esaminata si risolva nei principi appena riassunti.

In realtà, la Corte è stata chiamata ad affrontare alter due questioni. Il giudice remittente aveva infatti posto il problema della definizione dei contenuti del divieto del ne bis in idem come sancito dall’art.50 della Carta di Nizza ma anche dall’art.4 del Protocollo n.7 alla CEDU.

I dubbi del remittente nascevano dalla possibilità che, secondo una prassi giurisprudenziale interna,  nell’ordinamento svedese il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno contrastante con la CEDU o con il diritto UE, a  condizione che risulti un «chiaro fondamento» alla necessità di disapplicare  vuoi nella CEDU che  nel diritto dell’Unione.

La Corte affronta la questione esaminando separatamente la portata della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da quella della Carta di Nizza –Strasburgo.

Per la prima la Corte ribadisce che la CEDU non fa parte del diritto dell’Unione europea, al cui interno essa può operare in forza degli art.6 par.3 del TUE e dell’art.53 par.3 della Carta di Nizza-Strasburgo. Scontato, in questa direzione, il rinvio al contenuto della  sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, punto 62 che, tuttavia, non rimane mero rinvio per relationem[11].

Tale ultima decisione non aveva, infatti, brillato per chiarezza, laddove aveva ritenuto, nel dispositivo, che “Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.”

Non erano mancate, infatti, in dottrina autorevoli voci favorevoli a  trovare nella sentenza appena ricordata una conferma del fatto che il diritto UE non consente la disapplicazione della norma interna contrastante con la CEDU, con ciò in definitiva, cercandosi un argomento ulteriore di conferma in ordine alla “bontà” della soluzione offerta dalle sentenze gemelle al tema dei rapporti fra CEDU e sistema interno ed all’impossibilità di utilizzare in tale ambito il meccanismo della disapplicazione.

Tale opinione  si è cercato per tempo di contestare[12], anche perché la Corte di Giustizia si e’ sempre  occupata della Cedu come serbatoio di diritti ora formalmente riconosciuto anche dall’art.6 TFUE, ma non poteva dir nulla sui rapporti Cedu ordinamenti-nazionali che, come ha di recentemente magistralmente evidenziato Antonio Ruggeri, trovano regolamentazione affatto armonizzata.

La decisione in rassegna ha confermato quanto appena espresso, chiarendo l’impossibilità di trarre dal diritto UE regole operative rispetto ai rapporti fra sistemi interni e CEDU.

Si è così chiarito,  nel dispositivo, che …      Il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale” .

 

 

 

  1. I rapporti fra diritti fondamentali, attirati nel gorgo “Carta di Nizza-Strasburgo / CEDU”.

Passando ad esaminare  le  questioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, la Corte di Giustizia ribadisce che il giudice nazionale non può essere impedito nel proprio ruolo di garante primo della tutela dei diritti offerta a livello dell’Unione, di guise che non è possibile subordinare il potere di disapplicazione del diritto interno contrastante con quello UE alla previa adozione di una legislazione nazionale o al previo controllo di costituzionalità. Per tale motivo, conclude la Corte, il diritto UE “…osta a una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima.”

Occorre infine passare all’esame dell’ultima questione, correlate alla portata del divieto di ne bis in idem come garantito dall’art.50 della Carta.

In realtà, dopo avere ritenuto che la controversia “ineriva” al diritto UE, il punto sembrava di agevole soluzione, apparendo ferma la Corte di Giustizia nel ritenere che tale divieto non impedisce la contemporanea (recte, concorrente) attivazione  di misure sanzionatore amministrative e penali. In questo senso, infatti i paragrafi 32/36 sono di agevole lettura, riproponendo un quadro di principi elaborate dalla stessa Corte in passato.

Ma il punto è che la Corte ha omesso di affrontare un ulteriore punto, ancora una volta nodale,  sul quale si era diffuso, in modo articolato, l’Avvocato generale, appunto rappresentato dai rapporti fra Carta di Nizza-Strasburgo e tutela offerta al corrispondente diritto fondamentale nell’ambito della CEDU.

L’Avvocato generale, infatti, aveva sottolineato, sul punto, lo “stacco” fra tutela convenzionale  come prevista dall’art.4 Prot.n.7 alla CEDU  e tutela offerta dalla Carta di Nizza, ritenendo che la giurisprudenza di Strasburgo, dopo un iniziale oscillamento, aveva ormai raggiunto delle conclusioni recentemente ribadite  dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel la sentenza emanata nell’ambito della causa Zolotukhin c. Russia, ove si era “ statuito con chiarezza che l’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU deve essere interpretato nel senso che vieta qualsiasi imputazione per una seconda infrazione, qualora quest’ultima si fondi su fatti identici o sostanzialmente uguali a quelli sui quali è stata basata un’altra infrazione”- p.77 Concl., cit.-.

Orbene, l’Avvocato Generale aveva giustamente colto la delicatezza del problema, una volta che  l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, stabilisce che i diritti riconosciuti da quest’ultima, qualora corrispondano a quelli garantiti dalla CEDU, avranno «il significato e la portata (…) uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione».

Come, dunque, conciliare la diversità di tutele offerta ai due livelli?

L’Avvocato generale offriva una possibile chiave di lettura, favorevole a garantire alla Carta una interpretazione autonoma che potesse così svincolarla dalla giurisprudenza della Corte dei diritti umani. Ciò l’AG fa evidenziando che la materia trovava soluzioni diverse all’interno dei singoli Stati, alcuni dei quali avevano da tempo improntato i singoli ordinamenti ad una duplicità di risposte sanzionatorie, tali da far ritenere che tale duplicità  potrebbe  essere considerata “perfino una tradizione costituzionale comune agli Stati membri.”  In questa direzione vi era, poi, anche la mancata ratifica, da parte di alcuni dei Paesi contraenti, del Protocollo n.7 alla CEDU e la mancata estensione dei negoziati sull’adesione dell’UE alla CEDU , ai protocolli annessi alla CEDU.

Per tale motivo l’Avvocato Generale concludeva nel senso che “l’articolo 50 della Carta esiga un’interpretazione parzialmente autonoma . Evidentemente si deve tenere conto dello stato attuale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma la soglia di tutela cui deve attenersi la nostra giurisdizione deve essere frutto di un’interpretazione indipendente e fondata esclusivamente sul tenore e sulla portata del citato articolo 50.”

Orbene, colpisce che tale questione non sia stata ex professo esaminata dalla Corte di Giustizia, la quale, però, nei fatti, ha ritenuto di non sentirsi vincolata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale non ha fatto cenno alcuno, affermando che il parametro rilevante era rappresentato unicamente  dall’art.50 della Carta.

Questa prevalenza, tuttavia, assume tratti peculiari se si considera che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta  consente alla stessa di concedere una protezione più estesa di quella garantita dal corrispondente diritto della Convenzione, ma non il contrario!

Non si può, sul punto, non cogliere la scelta della Corte di lasciare sullo sfondo la questione dei rapporti fra le tutele offerte dalla Carta e dalla CEDU.

Il che, d’altra parte, contrasta nettamente con la posizione che la Corte ha nella medesima occasione invece espresso, in modo fermo, rispetto al tema dei rapporti fra diritti fondamentali di matrice interna e di origine UE.

Il fatto che siano “in corso” le procedure di adesione dell’UE alla CEDU  consente, probabilmente, di spiegare tale atteggiamento di prudenza che, a conti fatti, non ha comunque impedito alla Corte di affermare il “primato” della Carta di Nizza sulla tutela offerta dalla CEDU.

 

  1. Il giudice nazionale, un po’ doganiere, un po’ ariete, alla ricerca dei confini.

La sentenza qui esaminata  offre, ancora una volta, piana dimostrazione di quanto il tema dei confini fra le tutele costituisca una delle questioni alle quali l’operatore del diritto e, soprattutto, il giudice nazionale non può sfuggire.

Quando si discute di “confini” il pensiero, si è visto sopra,  corre al tema dell’estensione dell’efficacia del diritto comunitario rispetto al diritto interno e della  stessa Carta di Nizza–Strasburgo[13]. Ma non solo.

Si pensi  alla ricerca di una linea di demarcazione fra sindacato accentrato — di costituzionalità e convenzionalità — e sindacato diffuso del giudice comune[14] e, ancora, alla caduta dei confini territoriali per spiegare il fenomeno della globalizzazione del diritto, sui quali tanto hanno scritto Sabino Cassese e Maria Rosaria Ferrarese, a livello interno. Ciò che finisce per evocare il rapporto fra giudice e legge e, più in generale, quello degli ambiti dell’interpretazione delle norme interne e sovranazionali[15] che, proprio in relazione alla tutela multilivello, disegnano questioni nuove, tutt’altro che agevoli da dipanare[16]. Basti, in proposito, pensare al fascio di questioni che si agitano attorno al tema dei “confini” dei- e fra i –  giudicati nazionali e sovranazionali che continuano ad agitare le acque delle Corti supreme tanto sul versante penalistico[17] che su quello civilistico[18].

Talaltra, si è marcato il concetto dei confini rispetto alla delimitazione dei diritti fondamentali ed alle limitazioni che pure gli strumenti internazionali prevedono, senza i quali è praticamente impossibile determinare il contenuto del bene protetto.

Ed è sempre guardando ai confini che si è discusso del rapporto fra enunciato normativo — che riconosce i diritti fondamentali — scarno, statico — ed attività di interpretazione — dinamica, del giudice. Ma si è altresì constatato il work in progress sui “confini” fra le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, i quali pure saranno segnati in occasione dell’adesione dell’Ue alla CEDU.

Si è dunque sperimentato che, a fronte di posizioni nettamente portate ad enfatizzare il tema dei confini, in modo da chiudere le porte alla trasmigrazione delle fonti — nazionali e non — e dei diritti viventi, altre se ne contrappongono, di segno diametralmente opposto, nettamente orientati  verso una prospettiva tutta rivolta ad aumentare i livelli di protezione dei diritti ed a fare dell’interprete il “giudice dei tre cappelli”[19].

Si è già visto che il tema dei confini appare parecchio accentuato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nel suo ruolo di guardiana dei confini dell’Unione europea, soprattutto insistendo sulla portata dell’art. 51 della Carta di Nizza, non ha inteso discostarsi dalla sua tradizionale giurisprudenza in tema di rilevanza del diritto eurounitario.

Per altro verso, si assiste ad un moto tumultuoso, tutto rivolto a creare delle fessure rispetto agli argini comunque evocati dalle Corti rispetto alle ricadute prodotte dalle fonti e dal diritto vivente esterni. Le sentenze gemelle del 2007 ne sono autentica e rilevante testimonianza, si potrebbe dire nel bene e nel male.

E con specifico riferimento al ruolo della Carta di Nizza, in epoca più recente, Cass.n.5770/2010 e Cass. n. 2352/2010 hanno, a loro volta, evocato il diritto alla dignità umana tutelato dall’art.1 della Carta di Nizza–Strasburgo all’interno di procedimenti relativi ad azioni di risarcimento del danno non patrimoniale, nel primo caso ricomprendendo tale “super valore” attraverso l’art.2 Cost. e nel secondo addirittura imponendo al giudice l’obbligo di ispirarsi «anche ai principi di cui all’art.1 della Carta che regola il valore della dignità umana(che include anche la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà». Anzi, in questo caso, il giudice di legittimità ha ritenuto di dovere affrontare la portata “retroattiva” della Carta di Nizza, fino al punto di riconoscere che «la filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo».

Orbene, l’uso della Carta di Nizza al di fuori dei “confini” del diritto dell’Unione europea, se per un verso evidenzia l’eccentricità dei riferimenti[20], per altro verso sembra direttamente correlato «alla sfera della cultura sociale diffusa e quindi ai valori generalmente sentititi e non alla sfera delle fonti in senso formale»[21].

In definitiva, può riconoscersi che il valore della Carta di Nizza può essere triplice–vincolante, interpretativo e “argomentativo”. Le quante volte la Carta di Nizza, fuori dal campo di operatività suo proprio — che si parametra in funzione dell’estensione del diritto dell’Unione europea o, se si vuole, della “inerenza” a questo della materia esaminata— viene evocata con forza giuridicamente vincolante o addirittura come parametro che il giudice del rinvio deve tenere in considerazione, si corre concretamente il rischio di fornire agli euroscettici delle frecce pericolose da usare per depotenziare la portata — sicuramente elevata — della Carta negli ambiti che sicuramente ad essa pertengono.

La prudenza, allora, diventa sinonimo di lungimiranza e di rigore tecnico–scientifico, capace di resistere, alla lunga, a certe accuse striscianti.

Sembra, allora, ineccepibile l’iter argomentativo di Cass.pen.4 gennaio 2011 n. 7 che, nel richiamare in materia di fonoregistrazioni, il principio del rispetto della vita privata e familiare di cui all’art.7 della Carta di Nizza, ha cura di chiarire che la stessa, ancorché non applicabile, ex art. 51 della stessa Carta, al caso in esame in quanto non si controverte di una norma dell’Unione o di una disposizione nazionale che abbia con la prima una qualche connessione, “attesta sul piano generale che ci troviamo in presenza di valori e principi considerati comuni agli stati membri, certamente rilevanti sul piano argomentativo ed orientativo.”

Ciò consente, in definitiva, di scindere  il piano dell’efficacia diretta  della Carta che la Corte di Giustizia sembra avere delineato in via definitiva, dal “ruolo” della Carta come strumento propulsivo di protezione dei diritti, rispetto al quale la stessa non può operare in posizione di “primato” come invece la Corte di Giustizia riconosce nelle ipotesi di efficacia diretta, ma esercita –recte, può e deve esercitare- una “forza propulsiva” che gioca alla pari con quella delle altre Carte dei diritti fondamentali.

Certo, sembra oltremodo difficile individuare, all’interno della decisione in esame,  la “stella polare” da seguire nell’ambito dei rapporti fra le Carte dei diritti fondamentali. Ma c’è, forse da chiedersi se mai le Corti potranno individuare con matematica certezza dei meccanismi di prevalenza, equivalenza o subordinazione fra le Carte ovvero se l’epoca che già si affaccia sarà quella della costruzione, caso per caso, di un sistema policentrico nel quale l’unica granitica certezza sembra rappresentata dal ruolo affidato al giudiziario.

In conclusione,  non può che ribadirsi che la Costituzione, la Carta di Nizza e la CEDU, senza differenza alcuna, offrono al giudice nazionale strumenti di straordinaria forza ed efficacia che si intersecano sempre di più, a dimostrazione del duplice processo di costituzionalizzazione del diritto internazionale e di internazionalizzazione dei diritti costituzionali.

Quel che sembra, allora, necessario ed ineludibile, è che il giudice sappia che tali strumenti sono complessi ed articolati, spesso (ma non sempre) pienamente sovrapponibili quanto ad ambito di operatività.

Ma sembra altrettanto chiaro che la conoscenza dei confini, lungi dal costituire il capolinea dei diritti, rappresenta piuttosto il punto di partenza per un’analisi ancora più raffinata e non meno rilevante ai fini del raggiungimento di un più alto grado di tutela dei diritti fondamentali.

Il nuovo ordine giuridico si alimenta, così,  incessantemente ed in moto quasi perpetuo, di pronunzie e decisioni di Corti nazionali e sovranazionali, tanto che è oggi obiettivamente difficile individuare un “confine” fra ciò che è riservato al giudice nazionale e ciò che spetta ai giudici stranieri e/o sovranazionali.

Su questo confine (come sugli altri) emerge la figura del giudice che, a chi scrive, appare contemporaneamente incarnare quella di integerrimo doganiere e di indomito ariete volta a volta capace  di (recte, tenuto ad) individuare  con precisione la linea di demarcazione dei diritti ma, anche, di superare, grazie alla vantaggiosa posizione di “custode” quei medesimi confini.

Questo ordine giuridico risulta, così, volta per volta fissato dai Giudici, interni e sovranazionali, attraverso un’opera di complessa ricostruzione, caso per caso, delle vicende concrete. Il che costituisce riprova evidente della crisi  del concetto tradizionale di “certezza del diritto”, a tutto favore del canone delle “certezze –alia effettività – dei diritti”[22].

Questo consente, forse, di fornire qualche embrionale risposta a chi ha in modo netto rappresentato l’esigenza di “ripristinare i confini” tradizionali per evitare il caos[23].

Saranno, dunque, i “circuiti delle Corti costituzionali”[24], il “dialogo” fra i giudici nazionali e non, della Corte di Giustizia e delle Corti sovranazionali, ma anche l’incontro della decisione giudiziaria con la società che la accoglie e con gli studiosi che vi si accostano, a costituire una valvola di sicurezza affinché l’agire giudiziario non trasmodi nell’arbitrio e si ponga al servizio dei diritti.

E se, nel romanzo del diritto del compianto  Dworkin (Law’s Empire), il giudice si colloca tra molti capitoli già scritti ed un nuovo capitolo da scrivere, le nuove righe che egli è chiamato a comporre non sono certo interamente scoperte, né totalmente inventate; esse, piuttosto, appaiono quale frutto di un’attività di ricostruzione di un sistema composito, nel quale quello stesso giudice è chiamato a svolgere un’opera che, ben lungi dal risolversi in un’attività meccanica, finisce con l’esaltare la motivazione della decisione, la sua logicità e controllabilità e, in definitiva, la capacità persuasiva delle argomentazioni volta per volta utilizzate.

[1] Per un primo commento alla sentenza v.Fontanelli, Fransson and the application of the EU Charter of Fundamental Rights to State measures – nothing new under the sun of Luxembourg, in questa rivista on line.

[2] Il tema è stato affrontato da tempo risalente in numerose sentenze della Corte di Giustizia-Corte giust.,13 giugno 1996, n, C-144/95 Jean-Louis Maurin; Corte giust.,29 maggio 1997, n. C-299/95 Kremzow; Corte giust., 24 giugno 2004, n. C‑328/04 Attila Vajnai; Corte giust.18 dicembre 1997, n. C-309/96,  Daniele Annibaldi c sindaco del Comune di Guidonia e Presidente Regione Lazio.

[3] Secondo Sorrentino- I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona(Considerazioni preliminari), in Corr. giur., 2010, 2,148- proprio l’impianto della Carta di Nizza – Strasburgo, l’impianto della Carta di Nizza – Strasburgo  dimostrerebbe “la sua attitudine a costituire punto di riferimento dei diritti umani anche al di là del raggio d’azione dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, il diritto alla vita, il divieto della pena di morte, il divieto della tortura, ecc. non riguardano, infatti, specificamente il diritto dell’Unione, le cui competenze non toccano tali beni, ma gli Stati che ne fanno parte e, soprattutto, quelli che aspirano a divenirne membri (in quanto il mancato rispetto di tali diritti diverrebbe elemento ostativo alla loro adesione), onde la Carta si presenta come una sorta di sintesi di valori costituzionali comuni cui l’Unione fa riferimento, anche al di là dell’esercizio delle sue competenze. V. anche Bronzini, I diritti fondamentali nell’ordinamento integrato. Il ruolo della Corte di Giustizia, Relazione svolta all’incontro di studio organizzato dal CSM in Roma nei 1-3 febbraio 2010 su I diritti fondamentali nell’ordinamento, in www.csm.it, pag.10 del paper; id., ancorpiù di recente ed in modo ampio, Il plusvalore giuridico della Carta di Nizza, in Il  diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di Cosio e Foglia, Milano, 2013, 111 ss., ove pure si trova una completa indicazione della dottrina favorevole alla estensione del valore della Carta di Nizza.  Cfr., ancora, in modo davvero intenso, Ruggeri, Corti costituzionale e corti europee, cit.-pag.33 datt.-:”…L’impianto dello studio e le verifiche in esso condotte portano a dire che la logica di una rigida separazione degli ordinamenti (e, per ciò pure, delle sfere di competenza delle relative Corti) non ha ormai più alcun senso, se mai ne ha avuto. È vero che gli stessi ordinamenti parrebbero accreditarla; e basti solo pensare alla perdurante vigenza del principio di attribuzione in ordine ai riparti di materie e funzioni tra Unione e Stati, come pure – per ciò che specificamente attiene alla salvaguardia dei diritti – al principio secondo cui la stessa Carta dei diritti dell’Unione dichiara di poter valere unicamente negli ambiti materiali di competenza dell’Unione stessa. E, tuttavia, l’esperienza ormai insegna che separare a colpi di accetta gli ambiti stessi è impresa vana, i rapporti piuttosto essendo governati da canoni volti a renderne quanto più possibile duttile lo svolgimento e mobili i confini dei campi.”

 

[4] Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro presentate il 30 settembre 2009 nella causa C-135/08, Janko Rottmann, p.10: «…anche se una situazione è riconducibile a una materia rientrante nella competenza degli Stati membri, essa è compresa nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto comunitario allorché comporta un elemento di estraneità, vale a dire una dimensione transfrontaliera. Infatti, solo una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un unico Stato membro costituisce una situazione puramente interna». Analogamente Corte giust. 2 marzo 2010, n. C-135/08, Rottmann, p.41. Il punto è colto in modo altrettanto chiaro da Cass.17 marzo 2009 n. 6441, ove si esclude che in tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, la nozione di “familiare” ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, possa desumersi dagli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo o dall’art. 9 della Carta di Nizza-Strasburgo, non trattandosi di materia disciplinata dal diritto comunitario.

[5]Cfr. Spiegazioni della Carta di Nizza sub art.51 e 52.

[6]Cfr. Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano, che, nell’affermare che il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario, affermava testualmente che  nemmeno la Carta di Nizza può modificare la natura puramente interna della questione (p.29 ss): «…Neppure il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali può venire a sostegno di una conclusione diretta a far entrare il presente procedimento nella sfera di applicazione del diritto comunitario. A tal riguardo basta sottolineare che, conformemente all’art. 51, n. 2, di detta Carta, quest’ultima non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità europea e per l’Unione, né modifica le competenze nonché i compiti definiti nei Trattati.» Conf. Corte giust. 26 marzo 2009, causa C-535/08, Pignataro; Corte Giust., 3 ottobre 2008 , causa C-287/08, Crocefissa Savia; Corte. Giust., 23 settembre 2008, causa C-427/06, Birgit Bartsch. V., anche di recente, sia pure in una prospettiva aperta, le citate Conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston nella causa C-34/09, Ruiz Zumbrano, p.156: “…  Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile invocare i diritti fondamentali dell’Unione europea solo quando il provvedimento contestato ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni sono pertanto soggetti ad una valutazione quanto al loro rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione. Lo stesso vale per gli atti degli Stati membri emanati nell’esecuzione di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione o, più in generale, che ricadono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Si tratta di un aspetto ovviamente delicato, poiché riconduce la tutela dei diritti fondamentali dell’Unione nell’ambito di ciascuno Stato membro, dove coesiste assieme ai livelli di tutela dei diritti fondamentali sanciti dal diritto nazionale o dalla CEDU. I problemi che conseguentemente derivano riguardo alla sovrapposizione tra livelli di tutela in forza dei diversi sistemi (diritto dell’Unione, diritto costituzionale nazionale e CEDU) e il livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dall’Unione europea sono ben noti  …”. In Corte Giust. 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, J. McB., il giudice di Lussemburgo, dovendo accertare se un padre naturale che secondo la legislazione irlandese non ha diritti di custodia sul figlio (ma può chiederli al giudice) aveva dato luogo a gravi condotte, lesive dell’interesse del minore e dei diritti alla vita privata e familiare, premetteva che i diritti tutelati da tali disposizioni sono rilevanti ed applicabili ad una vicenda nella quale entrava in gioco il Reg. CE n. 2201/2003. Nel prendere in considerazione gli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza la Corte ha richiamato l’art. 51 par. 1 e 2 della Carta di Nizza–Strasburgo, escludendo un’interpretazione del Reg. n. 2201/2003 CE che riconosca autonomamente, rispetto alla legislazione nazionale, un diritto di custodia automatico del padre naturale. Ad opinare in questo modo si violerebbe l’art. 51 par.1 e par. 2 della Carta, andando oltre l’ambito riservato in via esclusiva alle legislazioni nazionali: v. p.51 sent.: “… le disposizioni della Carta si applicano, ai termini del suo art. 51, n. 1, agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del n. 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, «né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati». Così, la Corte è chiamata ad interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite.”; Corte Giust. 12 novembre 2010, causa C‑339/10, Asparuhov Estov e a., p.12 e ss:”… per quanto riguarda la presente controversia, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» e che, in forza dell’art. 6, n. 1, TUE, che attribuisce alla Carta efficacia vincolante, e come risulta dalla dichiarazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, essa non crea alcuna nuova competenza per l’Unione, né ne modifica le competenze. Peraltro, risulta da costante giurisprudenza che le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri in tutti i casi in cui essi sono chiamati ad applicare il diritto dell’Unione e che essi sono tenuti, con ogni mezzo, a non disattenderle …). Poiché la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che la decisione del Ministerski savet na Republika Bulgaria del 16 dicembre 2009 costituisca una misura di attuazione del diritto dell’Unione o che essa presenti altri elementi di collegamento con quest’ultimo, la competenza della Corte a risolvere la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non sussiste.”; Corte Giust. 1° marzo 2011, causa C‑457/09, Chartry, p.25:”… sebbene il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall’art. 6, n. 1, della CEDU, cui fa riferimento il giudice del rinvio, costituisca un principio generale del diritto dell’Unione … e sia stato riaffermato dall’art. 47 della Carta, nondimeno la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l’oggetto della causa principale presenti una connessione con il diritto dell’Unione. La causa principale, in cui un cittadino belga si oppone allo Stato belga in merito alla tassazione di attività esercitate nel territorio di tale Stato membro, non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsivoglia delle situazioni previste dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi o dei capitali. Inoltre, detta controversia non verte sull’applicazione di misure nazionali mediante le quali lo Stato membro interessato dia attuazione al diritto dell’Unione. Ne consegue che la competenza della Corte per risolvere la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta dimostrata.”;Corte Giust. 15 novembre 2011, causa C‑256/11, Dereci e a., p.71 ss.:”… occorre ricordare che le disposizioni della Carta si applicano, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della medesima, agli Stati membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del n. 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze riconosciute a quest’ultima (v. sentenze McB., cit., punto 51, nonché 15 settembre 2011, cause riunite C‑483/09 e C 1/10, Gueye e Salmerón Sánchez, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69). Pertanto, nel caso di specie, qualora il giudice del rinvio ritenga che, alla luce delle circostanze delle cause principali, le posizioni dei ricorrenti nelle cause principali siano soggette al diritto dell’Unione, esso dovrà valutare se il diniego del diritto di soggiorno di questi ultimi nelle cause principali leda il diritto al rispetto della vita privata e familiare, previsto dall’art. 7 della Carta. Viceversa, qualora ritenga che dette posizioni non rientrino nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, esso dovrà condurre un siffatto esame alla luce dell’art. 8, n. 1, della CEDU.  Difatti, occorre ricordare che tutti gli Stati membri hanno aderito alla CEDU, la quale consacra, nel suo art. 8, il diritto al rispetto della vita privata e familiare. In tal contesto, sulla base dell’art. 92, n. 1 del regolamento di procedura, va constatato che la Corte è manifestamente incompetente a risolvere le questioni presentate dal Varhoven administrativen sad.”

[7] Commissione europea, Communication from the Commission, Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union, 19 ottobre 2010: “…Article 51(1) of the Charter also stipulates that the Charter applies to the Member States only when they are implementing Union law. It does not apply in situations where there is no link with Union law. The binding legal force conferred on the Charter by the Lisbon Treaty has not changed this situation; the Treaty explicitly states that the provisions of the Charter do not extend the powers of the Union as defined in the Treaties… The Charter does not apply where there are breaches of fundamental rights with no connection to Union law. Member States have their own systems to protect fundamental rights through their national courts and the Charter does not replace them. It is therefore up to the national courts to ensure compliance with fundamental rights and up to the Member States to take the necessary measures in accordance with their national laws and international obligations. In such situations, the Commission does not have the power to intervene as guardian of the Treaties”. L’unica apertura, blanda, verso un’applicazione ampia della Carta che  sembra concedere ai singoli Stati è quella relativa all’individuazione dei casi in cui può ritenersi esistente un nesso di collegamento fra diritto interno e diritto eurounitario- p.1. 3. 3-:”… The Commission may only intervene if the situation in question relates to Union law. The factor connecting it with Union law will depend on the actual situation in question”.

[8] V. p.26 sent. cit.: “…l’articolo 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, li obbliga ad adottare le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, SGS Belgium e a., C‑367/09, Racc. pag. I‑10761, punti 40‑42). Orbene, poiché le risorse proprie dell’Unione comprendono in particolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17), le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell’Unione, sussiste quindi un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Germania, C‑539/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72).

[9] La Corte richiama, come precedente conforme, Corte Giust., 26 febbraio 2013,causa  C‑399/11, Melloni, p.60, che merita un esame a sé e non può essere qui presa in diretta considerazione.

[10] Conti, La dignita’ umana dinanzi alla corte di giustizia, in Corr.giur.,  2005, f.4; Tancredi, La tutela dei diritti fondamentali «assoluti» in Europa: «It’s all balancing», in Ragion pratica, 2007, 383 ss.; id., L’emersione dei diritti fondamentali «assoluti» nella giurisprudenza comunitaria , in Riv. Dir. inter., 2006, 692;

[11] Su tale ultima pronunzia v. Ruggeri, La Corte di giustizia marca la distanza tra il diritto dell’Unione e la CEDU e offre un puntello alla giurisprudenza costituzionale in tema di (non) applicazione diretta della Convenzione (a margine di Corte giust., Grande Sez., 24 aprile 2012), in www.diritticomparati.it

[12] sia consentito il rinvio a Conti, CEDU, Costituzione e diritti fondamentali. Una partita da giocare alla pari, in Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di Cosio e Foglia, Milano, 2013, 241 ss.

[13] A.Barbera, Corte costituzionale e giudici di fronte ai vincoli comunitari: … una ridefinizione dei confini?, in  www.forumcostituzionale.it.

ridefinizione dei confini?, in  www.forumcostituzionale.it; Nascimbene, I confini del diritto dell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona , Intervento orale svolto in occasione dell’incontro di studio organizzato dal CSM su “La Corte di Giustizia e il giudice” Roma, 14–16 luglio 2010. Il testo della relazione  è reperibile sul sito www.csm.it.

[14] E’ netta, infatti, l’esigenza di impedire l’interpretazione costituzionalmente orientata quando l’univoco tenore della norma si ponga in contrasto con il canone costituzionale, esso segnando “il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale” — cfr. Corte cost. n. 26/2010-. Anche Corte cost. n. 219/2008 ha  insistito sul dato testuale  per ritenere  che «tale circostanza segna il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale».

[15] Da ultimo v. il saggio di  Piccone, L’interpretazione conforme nell’ordinamento integrato, in Il  diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di Cosio e Foglia, cit., 277 ss.

[16] V., volendo, Conti, La Convenzione dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011,183 ss.

[17] Il pensiero corre non solo al caso Dorigo ed alla sentenza 113/2009 della Corte costituzionale, ma anche alle più recenti prese di posizione delle Sezioni Unite (ord.19 aprile /10 settembre 2012 n.34472) in ordine agli effetti che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Scoppola c.Italia -17 settembre 2009, ric. 10249/03- può produrre su procedimenti definiti in Italia con sentenza passata in giudicato- v.Viganò, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l’adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola, in www.penalecontemporaneo.it-.

[18] Sia consentito il rinvio a Conti, CEDU, Costituzione e diritti fondamentali. Una partita da giocare alla pari,  cit.,216 ss.

[19] Conti, La Convenzione dei diritti dell’uomo, cit. 292 ss.

[20]  Salvato, I diritti fondamentali nelle fonti interne ed “esterne”: tutela e compiti del giudice  comune, Relazione tenuta all’incontro di studio organizzato dal CSM in Roma, 22–24 novembre 2010, sul tema “Sulle fonti normative e giurisprudenziali del diritto dell’Unione europea”, in www.csm.it, p.25 del dattiloscritto.

[21] A. Gambaro, La circolazione degli argomenti legali: uso del metodo comparativo e riferimento ai modelli interpretativi stranieri nelle sentenze dei giudici nazionali , Relazione svolta all’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma sul tema “I giudici e la globalizzazione: il dialogo tra le corti nazionali e sopranazionali” , in www. csm.it , p. 16 del dattiloscritto.

[22] Ruggeri, Una inammissibilità accertata ma non dichiarata, ovverosia l’errore processuale scusabile della parte, in quanto indotto dallo stesso … giudice (a prima lettura di Corte cost. n. 142 del 2012), in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, Torino, 2013,  300; id., L’“intensità” del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell’affermazione della Costituzione come “sistema”, in http://www.giurcost.org/studi/ruggeri24.pdf, pag.14 dattiloscritto.

[23] Vincenti, Diritti senza identità, Bari, 2007, 145 ss.-

[24] R. Caponi, Dialogo fra Corti nazionali e corti internazionali, in Libro dell’anno del diritto Treccani, marzo 2013; id. Democrazia, integrazione europea, circuiti delle Corti Costituzionali dopo (dopo il Lissabon–urteil), Riv. it. dir. pubb. com., 2010, 404; Ferrarese, Diritto sconfinato, Roma-Bari, 2007, 121 ss.-

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