Giustizia climatica: per chi? Le future generazioni nel parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sul cambiamento climatico

Il 23 luglio 2025 la Corte internazionale di giustizia (CIG, la Corte) ha reso all’unanimità il suo parere consultivo concernente gli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, già accolto come “pathbreaking” non solo in quanto “the most significant development” dagli accordi di Parigi, ma anche quale momento di “great reset” per orientare qualsiasi futura iniziativa in materia climatica. La Corte era stata chiamata a chiarire quali fossero gli obblighi in capo agli Stati, alla luce del diritto internazionale, in relazione alle attività che incidono negativamente sul sistema climatico e quali fossero le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione di tali obblighi.
Come è noto, la richiesta era stata avanzata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 77/276 del 29 marzo 2023, su iniziativa di Vanuatu e di altri piccoli Stati insulari, i quali lamentavano l’inadeguatezza degli impegni assunti nei trattati climatici a fronte delle conseguenze particolarmente gravi da essi subite, quali l’innalzamento del livello del mare e l’aumento degli eventi meteorologici estremi. Secondo tali Stati, il diritto internazionale già contiene obblighi generali di prevenzione e di cooperazione, ma la loro applicazione risulta spesso disattesa; un parere della Corte avrebbe potuto pertanto conferire maggiore certezza e autorità giuridica a tali obblighi.
Numerosi commentatori hanno già analizzato il parere, in particolare soffermandosi su taluni sviluppi cruciali su cui lo stesso sembra aver fatto chiarezza, tra cui il (primo) riconoscimento di un diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come diritto umano autonomo; l’identificazione della natura erga omnes dei rilevanti obblighi ambientali; l’estesa trattazione dell’interazione delle fonti del diritto internazionale che disciplinano il cambiamento climatico; l’essenziale contributo alla definizione del contenuto del diritto alla vita (para. 378). Non sono tuttavia mancate riflessioni meno entusiaste sul parere, volte o a criticarne specifiche omissioni su questioni quali l’accesso equo all’energia e il limite massimo di temperatura da contenere entro i 2 gradi centigradi o a sottolinearne spazi di ambiguità con riferimento al concetto di statualità o delle responsabilità storiche.
In tale contributo, ci si soffermerà su un aspetto meno analizzato, relativo al concetto di “interessi delle future generazioni”, oggetto di crescente attenzione nell’ambito della giurisprudenza degli organi giurisdizionali sia nazionali che (quasi)giurisdizionali internazionali (Gradoni-Mantovani, Ippolito-Santarelli, La Manna, Nolan), della politica, nonché della letteratura accademica costituzionalistica (Bartolucci, Bifulco, D’Aloia) e internazionalistica (Abate, Frulli, Scovazzi) relativa alla giustizia climatica. Muovendo dall’incontrovertibile premessa secondo cui bambini e generazioni future subiranno le maggiori conseguenze delle sfide di “civilizational proportions” poste dal cambiamento climatico, l’esigenza di distribuire in modo equo i costi e gli oneri tra le generazioni presenti e future sembra doversi porre quale questione essenziale nell’affrontare il tema oggetto della pronuncia consultiva. In tale sede, si analizzerà l’approccio assunto dal parere consultivo rispetto alla natura e al ruolo del concetto di “interessi delle future generazioni”, e con esso la nozione di equità intergenerazionale, alla luce della precedente giurisprudenza della Corte in materia climatica e non. Ci si domanderà innanzitutto se, ed eventualmente in che termini, il parere del 2025 costituisca o meno un avanzamento sul tema rispetto ai precedenti provvedimenti giurisdizionali decisori e consultivi della CIG. Si traccerà poi qualche considerazione rispetto all’eventuale rilevanza giuridica assunta dagli “interessi delle future generazioni” a seguito del parere consultivo in oggetto. Ciò permetterà di valutare innanzitutto se la Corte si sia interrogata sulla natura del concetto, se si sia spinta a definirlo giuridicamente e se lo abbia utilizzato al fine di ricostruire specifici obblighi giuridici in capo agli Stati. Infine, l’analisi appare fondamentale per delineare il potenziale evolutivo del concetto nell’ordinamento internazionale.
Nella questione sottoposta alla Corte si chiedeva espressamente di chiarire – nella domanda (a) – gli obblighi “di garantire la protezione del sistema climatico […] per le generazioni presenti e future” e – nella domanda (b)(ii) – le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione di tali obblighi rispetto “ai popoli e agli individui della presente e delle future generazioni” (traduzione ed enfasi dell’autore). Ebbene, come si vedrà, le 133 pagine di parere non contengono che riferimenti en passant alle future generazioni, mostrando una generale mancanza di volontà da parte della Corte di affrontare il tema “in a meaningful way”. Ciò appare singolare, dato che la richiesta dell’Assemblea Generale era formulata nel senso di contenere ben due menzioni espresse alle future generazioni.
Al fine di meglio inquadrare il contesto nel quale il parere consultivo si inserisce rispetto al valore del concetto di “interessi delle future generazioni”, appare opportuno richiamare preliminarmente la precedente giurisprudenza della Corte. In effetti, questa non contiene che tre riferimenti espliciti alle future generazioni. Ciò non deve sorprendere, dato il limitato numero di contenziosi internazionali con elementi di diritto dell’ambiente giunti dinanzi alla stessa. Il parere consultivo del 1996 sulla liceità delle armi nucleari comprende il citatissimo passaggio secondo cui l’ambiente, lungi dall’essere un’astrazione, “represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn” (para. 29). Da ciò ne discende che le considerazioni relative ai rischi per le generazioni presenti e le future devono informare qualsiasi attività dello Stato. Nella celebre sentenza nel caso progetto Gabčíkovo-Nagymaros, la Corte compie un ulteriore passo in avanti, nel senso di richiamare il concetto di future generazioni non tanto come criterio che deve informare l’attività economica degli Stati, quanto piuttosto per sottolineare l’orizzonte ultimo entro cui nuovi standard e nuove norme ambientali sono stati sviluppati (para. 140). Infine, nella sentenza nel caso relativo alla Caccia alla balena nell’Antartico, viene citata la Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene (1946), che, nel perseguire l’obiettivo di garantire la conservazione di tutte le specie di balene, consentendone al contempo uno sfruttamento sostenibile, riconosce “l’interesse delle nazioni del mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dagli stock di balene” (para. 1, preambolo). Nel complesso, in questi precedenti la Corte non sembra aver riconosciuto valore normativo ai concetti di interessi delle future generazioni ed equità intergenerazionale. Ciò appare coerente con il mancato apprezzamento della natura consuetudinaria del principio di sviluppo sostenibile – di cui l’equità intergenerazionale è considerata una componente – nella consapevolezza che lo stesso sia in qualche modo il valore ultimo nell’applicazione di altri principi pienamente riconosciuti, quale il principio di prevenzione. In generale, in materia ambientale e climatica, la Corte sembra restia al riconoscimento del carattere normativo di principi generali qualora gli stessi siano comunque l’orizzonte valoriale a cui tendono principi di diritto ambientale di solida natura consuetudinaria.
Nella pronuncia consultiva del 2025 la Corte dedica la specifica sezione (d) all’equità intergenerazionale. La scelta costituisce già un avanzamento rispetto ai suoi precedenti. Eppure, essa appare maggiormente dettata dal fatto che – come esordisce la Corte stessa – molti partecipanti al procedimento “invoked intergenerational equity”, formulando “different understandings of the concept” (para. 155), piuttosto che da una reale determinazione della Corte a valorizzare il concetto. La Corte si premura innanzitutto di trovare un ancoraggio normativo all’equità intergenerazionale, richiamando due accordi di natura pattizia che l’hanno espressamente accolta, segnatamente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che all’Articolo 3, paragrafo 1 stabilisce che “[t]he Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity” e il preambolo dell’Accordo di Parigi. Sarebbe stato significativo se la Corte avesse citato altresì i Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations, uno strumento giuridicamente non vincolante la cui menzione in tale contesto avrebbe sottolineato il progressivo sviluppo di standards che tengono conto degli interessi delle future generazioni. Ma sono i due paragrafi successivi a costituire il passaggio più rilevante. Qualificando l’equità intergenerazionale come “an expression of the idea that present generations are trustees of humanity” (para. 156), la Corte sembra avvicinarsi a quelle elaborazioni dottrinali più innovative che, facendo leva sulla nozione di trustee intergenerazionale, tendono a configurare obblighi giuridicamente vincolanti anche nei confronti di individui non ancora in essere, così da garantire che il pianeta venga trasmesso in condizioni almeno non deteriori rispetto a quelle attuali. A tale precisazione non si accompagnano ulteriori specificazioni circa eventuali fondamenti positivi derivanti dal concetto. La portata attuale del concetto di equità intergenerazionale è svelata nel passaggio ancora successivo, laddove la Corte la definisce come “a manifestation of equity in the general sense and thus shares its legal significance as a guide for the interpretation of applicable rules” (para. 157). Tale affermazione si presta ad almeno un paio di considerazioni. Innanzitutto, per la prima volta il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite riconosce espressamente una dimensione intergenerazionale al principio di equità. Se è vero che la Corte non si spinge ad analizzare criticamente la relazione tra le forme di equità – intra-generazionale e intergenerazionale – tuttavia appare chiaro che esse costituiscono dimensioni complementari. In secondo luogo, viene specificato il ruolo del concetto di equità intergenerazionale quale criterio interpretativo che integra il diritto positivo esistente. Seppur in uno stile retorico e piuttosto essenziale, l’equità intergenerazionale conquista uno spazio proprio in materia. Finora letta come componente dello sviluppo sostenibile, essa va ora, almeno in linea teorica, a rafforzare tutti i principi in materia di cambiamento climatico. Considerazioni di equità intergenerazionale devono pertanto esser contemplate ogniqualvolta “States contemplate, decide on and implement policies and measures in fulfilment of their obligations under the relevant treaties and customary international law” (para. 157). Gli ulteriori riferimenti agli interessi delle future generazioni o all’equità intergenerazionale consistono in sporadici richiami alla precedente giurisprudenza della Corte.
Pur senza aderire all’idea di una “trilogy” che rischia di appiattire il peculiare rilievo della pronuncia della CIG, quest’ultima va tuttavia letta congiuntamente ad altri due storici pareri consultivi resi sul tema nell’ultimo anno da altri due preminenti tribunali internazionali, il Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS), adito dalla Commissione dei piccoli Stati insulari, e la Corte interamericana dei diritti umani, su richiesta congiunta di Cile e Colombia. Mentre il primo accenna alle future generazioni solo citando il summenzionato paragrafo 29 del parere consultivo della CIG del 1996 sulla liceità delle armi nucleari, per definire “un ambiente marino”, la Corte interamericana fa ampio uso dei concetti di “interessi delle future generazioni” ed “equità intergenerazionale”. In particolare, alle future generazioni sembra esser attribuita soggettività giuridica (para. 311), in linea con le formulazioni dottrinali imperniate su una dimensione intertemporale dell’universalità dei diritti umani, ed è assegnato il ruolo di componente essenziale del diritto a un ambiente sano (para. 302). Inoltre viene stabilito che l’equità intergenerazionale, espressamente definita un principio, richiede agli Stati “to actively contribute through the creation of environmental policies” (para. 128). Se, da un lato, è difficilmente confutabile il ruolo preminente del concetto di future generazioni nella pronuncia della Corte interamericana rispetto a quello occupato nel parere consultivo della CIG, occorre nondimeno segnalare che gli avanzamenti in capo alla prima vanno ricondotti, almeno in parte, alle differenze strutturali dei rispettivi procedimenti, in termini di basi giuridiche su cui sono avviati, tipologia di attori e rimedi previsti.
Difficile dire se, oltre che “a victory for our planet”, la pronuncia consultiva della CIG sul cambiamento climatico costituisca anche una vittoria per le future generazioni. Certamente il richiamo all’equità intergenerazionale dimostra che la Corte ha inteso inquadrare la questione climatica non solo, in un’ottica orizzontale, tra gli interessi collettivi dell’intera Comunità internazionale a tutela di valori universali, bensì anche entro una dimensione temporale che necessariamente supera considerazioni fattuali di breve termine. In questo modo, almeno in via di principio, l’equità intergenerazionale dovrebbe consolidare la portata vincolante degli obblighi internazionali in materia di cambiamento climatico. Ogni impegno assunto dagli Stati va dunque interpretato nel senso di optare per la soluzione più orientata al futuro. La dimensione temporale futura non impone responsabilità dirette nel presente, ma diviene, quantomeno, il presupposto essenziale per la corretta applicazione degli obblighi positivi esistenti in materia ambientale.