Il controllo giurisdizionale sulle misure europee di contrasto alla proliferazione nucleare in Iran (II)

Così come la sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2011, T‑562/10, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, sulla quale ci si è già soffermati, anche la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, causa C‑72/11, Afrasiabi e a. si inserisce nel filone delle decisioni attraverso cui è garantito il sindacato giurisdizionale (in questo caso non ai fini del controllo di validità, ma a fini interpretativi, su rinvio pregiudiziale ad opera di un giudice tedesco) sulle misure restrittive adottate a livello europeo nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Se in precedenti vicende – in particolare nel celebre caso Kadi – i giudici comunitari erano intervenuti, con decisioni di grandissima importanza a livello generale, sulle misure adottate nell’ambito della lotta contro il terrorismo internazionale legato a Osama bin Laden, qui (come pure nel caso HTTS) sono invece prese in considerazione misure adottate allo scopo di esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentino un rischio di proliferazione e alle attività di sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.


La sentenza Afrasiabi si inserisce dunque in un contesto normativo differente rispetto a quello proprio della vicenda Kadi, e delle altre vicende “parallele”, ma ad esso molto simile, e anzi sostanzialmente coincidente, sotto il profilo “strutturale”: anche qui, infatti, alla base delle misure prese a livello europeo vi è una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza ai sensi dell’art. 41 del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Si tratta, in specie, della risoluzione 1737 (2006), nella quale si afferma, tra l’altro, che «l’Iran deve sospendere senza ulteriori dilazioni le sue attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione», e, per quanto qui più interessa, che «tutti gli Stati dovranno congelare i fondi, le risorse finanziarie ed economiche ubicati nel loro territorio alla data di adozione della presente risoluzione o in un momento successivo, che siano di proprietà o sotto il controllo delle persone o entità di cui all’allegato, nonché quelli di altre persone o entità che il Consiglio o il Comitato [per le sanzioni] considerano come coinvolte, direttamente associate o che sostengono attività nucleari dell’Iran che presentano un rischio di proliferazione e lo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da loro detenute o controllate, anche con mezzi illeciti»; e, inoltre, che «tutti gli Stati dovranno impegnarsi per impedire che i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche siano resi disponibili dai loro cittadini o da qualsiasi persona o entità che si trovi all’interno dei loro territori o vengano utilizzati a vantaggio di tali persone o entità».
Secondo uno schema ormai collaudato, a questa risoluzione il Consiglio dell’Unione europea ha dato primariamente attuazione con una posizione comune (27 febbraio 2007, 2007/140/PESC); e, sul fondamento di tale posizione comune – considerato che le relative misure restrittive «rientrano nell’ambito di applicazione del trattato istitutivo della Comunità europea», sicché «la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri» – è stato adottato il regolamento n. 423/2007, ai sensi del quale, «[n]essun fondo o risorsa economica [per “risorse economiche” dovendosi intendere “le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi”] è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di [indicati negli allegati] o utilizzato a loro beneficio» (art. 7, n. 3),  ed è altresì «vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure» restrittive previste (art. 7, n. 4; corsivi aggiunti, qui come in seguito, per attirare l’attenzione sui passaggi oggetto di interpretazione nella sentenza in esame). I divieti posti – si precisa espressamente nel regolamento – «non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti».
A tutti gli Stati membri si impone l’obbligo di introdurre sanzioni (che dovranno essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”) per le violazioni del regolamento in questione, e in genere di adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Successivi provvedimenti adottati a livello europeo hanno confermato le varie prescrizioni qui illustrate.

Su tali basi, per quanto qui interessa, la Germania ha introdotto, per le ipotesi di violazione delle citate prescrizioni, sanzioni di carattere penale (previste dall’art. 34 della legge sul commercio estero: Außenwirtschaftsgesetz).
E in questo quadro, il giudice del rinvio – chiamato a pronunciarsi appunto in un procedimento penale per possibile violazione dei vincoli previsti dal regolamento n. 423/2007 (per aver gli imputati fornito un contributo alla fornitura e all’installazione, in Iran, di un forno di sinterizzazione per ceramica proveniente dalla Germania) – solleva una serie di dubbi sull’interpretazione da dare all’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento n. 423/2007.
In primo luogo, alla Corte di giustizia si chiede «[s]e, ai fini della messa a disposizione ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento (…) n. 423/2007, sia necessario che la risorsa economica possa essere utilizzata immediatamente, dalla persona/dall’entità iscritta sull’elenco, per ottenere fondi o servizi» o «[s]e invece l’art. 7, n. 3, del regolamento (…) n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che rientra nel divieto di messa a disposizione indiretta anche la fornitura e l’installazione presso un terzo in Iran di una risorsa economica funzionale, ma non ancora utilizzabile (nella fattispecie, un forno sottovuoto) con il quale tale terzo intenda successivamente avviare la produzione di beni per una delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi citati negli allegati IV e V del regolamento».
In secondo luogo, si chiede «[s]e l’art. 7, n. 4, del regolamento (…) n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che può sussistere elusione unicamente se l’autore adegua formalmente – seppure solo in apparenza – il suo comportamento ai divieti di cui all’art. 7, nn. 1‑3, del regolamento (…) n. 423/2007, in modo tale che anche secondo la più ampia interpretazione possibile esso non rientri più nell’ambito di applicazione delle norme che sanciscono il divieto, e se quindi gli elementi costitutivi dei divieti di elusione e di messa a disposizione si escludano a vicenda» o «se, piuttosto, l’art. 7, n. 4, del regolamento (…) n. 423/2007 costituisca una clausola residuale alla quale ricondurre qualsiasi comportamento che in definitiva sia volto a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona o di un’entità iscritta nell’elenco»; nel caso la soluzione corretta sia la prima ipotizzata, si chiede «se un comportamento che non rientri (ancora) nel divieto della messa a disposizione (indiretta) possa comunque costituire un’elusione ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007».
Infine, si chiede se «l’elemento soggettivo “consapevolmente e deliberatamente” di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento (…) n. 423/2007 richieda da un lato la conoscenza effettiva di un’azione avente l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di mettere a disposizione una risorsa, ma anche, d’altro lato, un elemento aggiuntivo relativo alla volontà, quanto meno nel senso che l’autore della violazione accetti in ogni caso la possibilità di eludere il divieto», oppure «se lo scopo dell’autore debba proprio essere quello di eludere il divieto, agendo pertanto intenzionalmente», o, ancora,  «se invece non occorra la consapevolezza di aggirare il divieto, ma sia sufficiente ritenere che l’autore dell’infrazione ritenga possibile l’elusione del divieto e la accetti» (a giustificazione di tali dubbi il giudice del rinvio segnala che, nel diritto penale tedesco, l’elemento della volontà implica necessariamente quello della conoscenza, di modo che il termine «consapevolmente» non avrebbe un significato autonomo rispetto al termine «deliberatamente», sicché «l’elusione dovrebbe essere perseguibile quando avviene consapevolmente o deliberatamente»).

A fronte di tali quesiti, il giudice dell’Unione fornisce un primo importante chiarimento generale precisando, in via preliminare, che i passaggi del regolamento n. 423/2007 interessati dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, cioè quelli di cui all’art. 7 nn. 3 e 4, prevedono due diverse e autonome misure di divieto, giacché il n. 3 vieta di mettere a disposizione (direttamente o indirettamente) delle persone, delle entità o degli organi di cui agli allegati  del regolamento fondi o risorse economiche (nonché di utilizzarli a loro beneficio), laddove invece il n. 4 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, in particolare, la misura di divieto di cui al n. 3. Dunque, «[c]iascuna di tali misure ha una portata propria nel senso che la trasgressione di una di esse può, come tale, servire da fondamento autonomo per l’imposizione di sanzioni, anche penali, sulla base del diritto nazionale applicabile». Dallo stesso regolamento n. 423/2007 – e in specie dal suo art. 12, n. 2, dal quale emerge l’elemento soggettivo di una responsabilità, eventualmente penale, in caso di violazione della misura di divieto di cui all’art. 7, n. 3 – si ricava che «il legislatore dell’Unione delinea la violazione di tale misura come una violazione autonoma rispetto a quella corrispondente a una violazione della misura di divieto di cui all’art. 7, n. 4». Sul punto si tornerà oltre.

Quanto alla prima questione, la Corte – dopo aver constatato che «un forno di sinterizzazione quale quello di cui trattasi nella causa principale costituisce un’“attività”, ai sensi della definizione della nozione di “risorse economiche” formulata in senso molto ampio» dal regolamento n. 423/2007 (che, come si è ricordato, riconduce a tale nozione «le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi») – sottolinea anzitutto che il divieto di messa a disposizione di cui all’art. 7, n. 3 del regolamento «è espresso in termini di particolare ampiezza, come testimonia l’uso delle locuzioni “direttamente o indirettamente”», e la stessa espressione “messa a disposizione” ha «un’accezione ampia, che non si riferisce ad una specifica qualificazione giuridica, ma ricomprende ogni atto il cui compimento sia necessario per consentire a una persona di ottenere il potere di disporre del bene di cui trattasi»  (si richiamano per analogia, a questi riguardi, le sentenze 11 ottobre 2007, causa C‑117/06, punti 50 e 51, e 29 giugno 2010, causa C‑550/09, punti 66 e 67). Ne discende che in linea di principio gli atti consistenti, con partenza da uno Stato membro, nella fornitura e nell’installazione in Iran, a favore di una persona, di un bene quale quello di cui trattasi nella causa principale, al pari degli atti relativi, in particolare, alla preparazione e al monitoraggio della fornitura o dell’installazione di tale bene o anche all’organizzazione di contatti tra gli interessati, possono rientrare nella nozione di «messa a disposizione», ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
Ora, il problema al quale il giudice del rinvio fa riferimento nella sua questione pregiudiziale riguarda la situazione in cui una risorsa economica, quale un forno di sinterizzazione, sia stata fornita e installata in Iran, teoricamente in grado di funzionare, ma di fatto non ancora utilizzabile (e ciò in quanto – come ricordato al punto 25 della sentenza – non sarebbe stato fornito ai destinatari del forno il software necessario per mettere in funzione il forno).
Ai fini della soluzione di tale problema la Corte di giustizia compie un passaggio metodologicamente significativo, sottolineando che il regolamento di cui si tratta è volto all’attuazione della posizione comune 2007/140/PESC, a sua volta adottata al fine di realizzare nell’Unione europea gli obiettivi della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sicché è al testo e all’oggetto di questa risoluzione – quale risultante anche dai suoi “considerando” – che occorre in ultima analisi rivolgere l’attenzione ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 423/2007, che dovrà dunque prendere le mosse dal dato «inequivocabile che le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran hanno una vocazione preventiva nel senso che esse mirano a evitare il “rischio di proliferazione” nucleare in tale Stato»: dunque, «[c]onformemente all’economia e alla finalità generali della normativa tanto internazionale quanto dell’Unione nella quale si inserisce l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, l’esistenza di un siffatto rischio deve essere valutata al momento del compimento degli atti di cui trattasi»: circostanza quest’ultima – si noti – di valenza in sé e per sé potenzialmente garantistica, escludendo in ogni caso che l’esistenza del rischio in questione possa ricavarsi da elementi sopravvenuti rispetto al momento della condotta dell’agente (e dunque, per ciò stesso, non conoscibili da parte di quest’ultimo, allontanandosi così, già sotto il profilo “materiale” della fattispecie, la possibilità di configurare una responsabilità di natura oggettiva).
Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte afferma che, «[t]enuto conto del fatto che una risorsa [tale ai sensi della pregnante definizione del regolamento n. 423/2007], in una situazione come quella di cui alla causa principale, implica, di per sé stessa, un rischio di sviamento a sostegno della proliferazione nucleare in Iran», non risulta necessario, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 3, che tale risorsa sia «immediatamente utilizzabile a partire dal compimento dell’atto in questione» (cioè a partire dal momento della messa a disposizione): la circostanza che il forno, una volta installato in Iran, non fosse ancora pronto all’impiego, non può dunque, «di per sé, indurre ad escludere l’esistenza di una messa a disposizione di una risorsa economica», ai sensi delle pertinenti norme del regolamento n. 423/2007.
Quanto poi al fatto che il nome del destinatario immediato della fornitura non figurasse negli allegati del citato regolamento, su ciò si fa prevalere – o meglio, si afferma che deve prevalere (ove provata) – la circostanza che costui avrebbe agito per conto di un’entità invece citata in uno di tali allegati, derivandone una situazione di “messa a disposizione indiretta” rilevante ai sensi dell’art. 7 n. 3 del regolamento, e dunque anche ai fini delle sanzioni che il diritto nazionale applicabile associa alla trasgressione di tale divieto. Qualora cioè, in concreto, il destinatario «abbia agito a nome, sotto il controllo o la direzione del SHIG e abbia inteso sfruttare il bene di cui trattasi in favore di quest’ultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, detto giudice potrebbe legittimamente concludere per l’esistenza di una messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007». Più in generale, aggiunge la Corte, «tanto l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 423/2007 quanto la necessità di assicurare l’effetto utile del citato regolamento nella lotta contro la proliferazione nucleare in Iran impongono di includere nell’ambito del divieto previsto all’art. 7, n. 3, di detto regolamento, l’insieme delle persone coinvolte in atti vietati da tale disposizione».
Significativamente, però (ed è questo uno dei passaggi della sentenza che sembrano meritare maggiore attenzione nella prospettiva “costituzionale” della tutela dei diritti fondamentali), la Corte – quasi a mitigare i rischi insiti in tale approccio “onnicomprensivo” (e potenzialmente indiscriminato, e dunque discriminante) – conclude la trattazione relativa a questa prima questione ricordando che il regolamento n. 423 «non attribuisce “alcun genere” di responsabilità, ivi compresa, quindi, [quella] di natura penale, alle persone che non sapevano e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato il divieto di messa a disposizione previsto all’art. 7, n. 3, del citato regolamento»: pertanto, spetterà «al giudice del rinvio valutare se, al momento del compimento degli atti oggetto della causa principale, ciascun imputato sapeva o, almeno, avrebbe dovuto ragionevolmente sospettare che tali atti sarebbero stati contrari a un siffatto divieto».
La risposta alla prima questione interpretativa sollevata dal giudice tedesco è dunque che «l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all’installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all’impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati
;IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato».

Con la seconda questione, come si è visto, il giudice del rinvio chiedeva se gli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3 e gli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 4, si escludano a vicenda «nel senso che un atto rientra nel divieto di elusione contenuto in quest’ultima disposizione soltanto qualora esso non rientri, per la sua apparenza formale, nell’ambito del divieto di cui al citato art. 7, n. 3», o se invece il citato divieto di elusione «comprenda qualsiasi azione che in definitiva sia volta a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona, di un’entità o di un organismo indicati da tale regolamento».
Sviluppando quanto già anticipato nei passaggi precedentemente riportati, la Corte osserva anzitutto, al riguardo, che l’art. 7, n. 4, menzionando le attività aventi l’obiettivo o il risultato di «eludere», direttamente o indirettamente, in particolare, la misura di divieto di cui al n. 3 dello stesso art. 7, si riferisce «alle attività che hanno per obiettivo o per risultato di sottrarre il loro autore all’applicazione della citata misura di divieto» (si richiamano per analogia le sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, punto 13; 10 gennaio 1985, causa 229/83, punto 27, e 5 ottobre 1994, causa C‑23/93, punto 21): attività da ritenersi necessariamente «diverse dagli atti che violerebbero formalmente il divieto di messa a disposizione di cui al citato n. 3», e ciò in quanto – afferma la Corte – solo una lettura del genere (secondo la quale l’art. 7, n. 4 «si riferisce ad attività che non potrebbero essere percepite come atti di messa a disposizione vietati dall’art. 7, n. 3»), è idonea a garantire alla disposizione dell’art. 7, n. 3 «un effetto utile e una portata autonoma rispetto alla seconda nel contesto della lotta contro la proliferazione nucleare in Iran». Si conferma dunque l’impostazione appoggiata anche dalla Commissione e dai governi francese e italiano, intervenuti nel giudizio, secondo cui il divieto di cui all’art. 7, n. 4 deve essere inteso come comprendente «le attività che, sulla base di elementi oggettivi, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento (…), sembrano avere nondimeno, in quanto tali o a causa della loro eventuale connessione con altre attività, per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito dal citato art. 7, n. 3».

Quanto infine alla terza questione – con la quale il giudice del rinvio sostanzialmente chiedeva precisazioni in merito al significato dei (e al rapporto tra i) termini «consapevolmente» e «deliberatamente» utilizzati nell’art. 7, n. 4 (cioè appunto nella norma, sulla quale ci si è appena soffermati, contenente il “divieto di elusione” del divieto, per così dire “primario”, di cui all’art. 7, n. 3) – la Corte ribadisce anzitutto in via generale (alla stregua di una giurisprudenza costante, seguita anche nella sentenza 18 ottobre 2011, causa C‑34/10, Brüstle, e ivi fatta oggetto di richiami più puntuali) che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, sempre che questa non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, allo scopo appunto di garantire un’applicazione uniforme di tale diritto.
Nello specifico, la Corte chiarisce che «l’utilizzo della congiunzione coordinante “e” nella citata disposizione dimostra in modo inequivocabile il carattere cumulativo degli elementi corrispondenti, rispettivamente, ai termini “consapevolmente” e “deliberatamente”». È questo, può notarsi, un ulteriore elemento di interesse della decisione nella prospettiva della tutela dei diritti, in quanto l’aver “rinforzato” (o meglio, deve forse dirsi, il non aver indebolito se non in parte: v. oltre) l’elemento soggettivo dell’illecito rappresenta un importante elemento di garanzia verso possibili abusi o errori nell’applicazione dei divieti e delle connesse sanzioni (abusi ed errori che certamente sarebbero stati meno improbabili ove si fosse accolta l’ipotesi prospettata dal giudice del rinvio per cui «l’elusione dovrebbe essere perseguibile quando avviene consapevolmente o deliberatamente»). I termini «consapevolmente» e «deliberatamente» implicano dunque, secondo quanto confermato dalla Corte, sia l’elemento della conoscenza, sia l’elemento della volontà.
A quest’ultimo riguardo, il giudice del rinvio si chiedeva, più specificamente, «se il termine “deliberatamente” significhi “intenzionalmente”, di modo che il divieto di elusione riguarderebbe soltanto i comportamenti che l’autore adotta sapendo con certezza che essi hanno per obiettivo o per risultato l’elusione dei divieti di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, oppure se tale termine ricomprenda più ampiamente qualsiasi azione con riferimento alla quale l’autore ritiene possibile e accetta la possibilità che essa miri ad ottenere o provochi un’elusione del divieto di messa a disposizione».
In proposito, si segnala che tanto la versione inglese quanto la versione tedesca della norma di cui si tratta tenderebbero ad avvalorare la prima interpretazione, giacché esse utilizzano, rispettivamente, le espressioni «intentionally» e «absichtlich».
La Corte, al contrario (“riallargando” sotto questo profilo la portata soggettiva del divieto), afferma che i due elementi cumulativi della conoscenza e della volontà non solo sussistono «quando la persona che partecipa a un’attività di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 persegue deliberatamente l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di elusione connesso a tale attività», ma «ricorrono altresì quando la persona in questione ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità».

La seconda e la terza questione sollevata dal giudice tedesco sono così risolte, per un primo verso, nel senso che l’art. 7, n. 4 del regolamento n. 423/2007 «comprende le attività che, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest’ultima disposizione»; per un secondo verso, nel senso che «i termini “consapevolmente” e “deliberatamente” comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un’attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilità».

Nel complesso, la decisione appare come un contributo giurisprudenziale – al contempo di chiarificazione e di garanzia (dell’efficacia delle misure ma anche della loro corretta applicazione, nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti) – “equilibrato”, dal quale emerge ancora una volta l’importanza (e l’insostituibilità) del ruolo del giudice di Lussemburgo: non soltanto ai fini del controllo di validità di provvedimenti di particolare delicatezza quali le misure restrittive adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, ma anche ai fini dell’interpretazione dei medesimi, rappresentando del resto l’interpretazione, come è noto, il primo e assai efficace strumento per prevenire possibili lesioni di diritti e principi superiori, in ambito europeo come in ambito nazionale.