Il problema dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche nella sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili

1.Il 9 settembre 2021 le Sezioni unite civili della Cassazione hanno annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia, sei anni prima, aveva confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta al docente di un istituto professionale per aver sistematicamente rimosso il crocifisso durante le proprie lezioni, in violazione di una delibera del Consiglio di classe e delle conformi disposizioni del dirigente scolastico. La pronuncia restituisce attualità alla questione dell’ammissibilità dei simboli religiosi negli edifici pubblici, a dieci anni dalla seconda sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi (cfr. ampiamente Licastro).
Rispetto all’ordinanza di rimessione, la pronuncia in esame mostra una maggiore sensibilità per il fattore religioso. Anzitutto, essa interpreta evolutivamente il regio decreto n. 965/1924, che testualmente prevede l’esposizione del crocifisso negli «Istituti di istruzione media», riconoscendone l’applicabilità alle odierne scuole secondarie di II grado (§ 11.2). In secondo luogo, a differenza di quanto prospettato dalla Sezione Lavoro, il Collegio esclude che il crocifisso leda la libertà d’insegnamento e di religione dei docenti, osservando che la relativa ostensione non esprime alcun «vincolo conformativo» sui contenuti delle lezioni (§ 28.1, VIII cpv.), né obbliga a prestarvi considerazione (§ 28.3). Per altro verso, il carattere «essenzialmente passivo» del simbolo, già affermato dalla Corte edu con riferimento agli studenti (Lautsi II, § 72), renderebbe lo stesso compatibile con la libertà di coscienza degli operatori scolastici non credenti (§ 14.4, IV cpv.).
Tali enunciati appaiono senz’altro condivisibili, così come i richiami alla costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. concorrono a delineare un modello di laicità che è stata definita «positiva», perché intesa «non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa», bensì come neutralità ed imparzialità di esso verso ciascuna confessione, a tutela del «pluralismo» e della «massima espansione della libertà di tutti» (§ 13.1, che riprende la sent. C. cost. 7 marzo 2017, n. 67, § 2.1; in dottrina, v. per tutti Barbera).
Meno condivisibile appare, invece, il merito della decisione, secondo la quale le disposizioni sull’ostensione del crocifisso sarebbero compatibili con i principi costituzionali di laicità e di non discriminazione solo se interpretate nel senso di lasciare ciascuna comunità scolastica libera di procedervi, oppure no. In caso di divergenze, inoltre, sarebbe compito del dirigente adottare un «accomodamento ragionevole» (§ 19 ss.).

2.La tesi appena richiamata suscita perplessità sotto molteplici profili. In primo luogo, essa non sembra del tutto fedele alle premesse. E infatti, se si assume che il crocifisso sia un simbolo passivo ed inidoneo ad ingenerare un’indebita «compenetrazione» tra Cattolicesimo e insegnamento, e che ciò valga sia per gli studenti che per il personale scolastico, non si comprende nella percezione di quali soggetti, logicamente distinti da questi, potrebbe concretamente configurarsi l’asserita compromissione della laicità. Lo stesso si dica della possibilità di ravvisare una discriminazione giuridicamente rilevante, malgrado l’acclarata non lesività del fattore (il crocifisso, appunto) che ne sarebbe la causa.
Per altro verso, la Corte non pare soffermarsi abbastanza sull’alto valore riconosciuto dal Costituente alla dimensione religiosa dell’individuo, per come esso emerge sia dalla presenza, nel Testo fondamentale, di ben quattro disposizioni ad hoc (artt. 7, 8, 19, 20), sia dalla formale equiparazione, all’art. 4 Cost., di chi contribuisce al progresso della società dal punto di vista «materiale» a chi lo promuova su quello «spirituale».
In terzo luogo, la pronuncia tende a trasporre nell’ordinamento italiano schemi giuridici ad esso estranei, in difetto di solidi appigli normativi. Anzitutto, essa presenta un’assonanza con quella laïcité de combat che, com’è noto, storicamente caratterizza l’esperienza francese, giusta l’espresso richiamo contenuto nell’art. 1 della relativa Costituzione (cfr. Consorti). È vero, infatti, che la Corte non esclude del tutto l’ostensione del crocifisso, come farebbero, invece, i Giudici d’Oltralpe, ma è, altresì, vero che essa ne subordina stabilità ed effettività al raggiungimento di un accordo tra tutti i membri della comunità scolastica, con risvolti pratici non troppo lontani – sembra – da ciò che si verificherebbe se il simbolo fosse espressamente vietato. Si pensi p. es. allo spostamento del simbolo su pareti laterali e meno visibili, ovvero alla sua rimozione durante tutte le lezioni tenute da docenti non cristiani, che le stesse Sezioni Unite si spingono a ipotizzare (§ 22).
Ancor più evidente è il parallelismo tra il ruolo di mediazione che la sentenza attribuisce al dirigente scolastico e quello rivestito da tale figura nella Legge sull’istruzione della Baviera (BayEUG, 31 maggio 2000), a norma della quale «se l’affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all’istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole» e, in subordine, provvede egli stesso a stabilire una «regola per il caso singolo che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni» (art. 7, § 3). Senonché, mentre nell’ordinamento bavarese – come si è appena evidenziato – il potere in questione trova un puntuale fondamento di diritto positivo, lo stesso non può dirsi nel caso italiano, col risultato di aprire la strada ad impugnazioni per mancato rispetto del principio di legalità (specie sostanziale, stante l’opportunità di limitare la discrezionalità amministrativa su un bilanciamento tanto delicato).

3.Sempre in chiave comparatistica, utili spunti di decisione avrebbero potuto trarsi dalla giurisprudenza della Corte Suprema statunitense sui limiti all’ammissibilità dei simboli religiosi negli edifici scolastici e, più in generale, negli spazi pubblici. In particolare, giova richiamare la sentenza American Legion del 2019, concernente la rimozione – avversata dai ricorrenti – della Bladensburg Peace Cross, monumento in forma di croce latina eretto nel 1925 per commemorare alcuni cittadini del Maryland caduti nella Prima guerra mondiale. La pronuncia, pur tenendo in debito conto il principio di laicità dello Stato, consacrato nella c.d. establishment clause del I emendamento, conclude che nel caso di specie esso non può considerarsi leso dal manufatto. Secondo i Giudici, infatti, gli stringenti criteri giurisprudenziali del c.d. Lemon test (perseguimento di uno scopo laico; non coinvolgimento dello Stato in questioni religiose; non favoreggiamento o penalizzazione, anche solo apparenti, di uno specifico credo) sarebbero inapplicabili ai simboli la cui ostensione si protragga per periodi di tempo notevolmente lunghi, poiché proprio tale circostanza ne muterebbe il significato, caricandolo di riflessi tradizionali e storico-identitari. Di conseguenza, un eventuale intervento ablatorio sarebbe percepito non tanto come ripristino di una neutralità violata, quanto piuttosto come offesa verso determinate comunità. Il I emendamento troverebbe, cioè, attuazione sul piano letterale, ma ne resterebbe tradita la ratio storica, di tutela della coesione sociale e delle minoranze.
Il principio che emerge dalla summenzionata sentenza, secondo cui il contrasto tra simbolo religioso e laicità va apprezzato in concreto, appare decisivo ai fini delle presenti riflessioni. Alla stregua della summenzionata Peace Cross, infatti, la figura del Cristo sulle pareti degli istituti scolastici italiani ha una portata identitaria e, come riconosciuto sia dalla Corte edu (Lautsi II, § 68) che dal Consiglio di Stato (parere n. 63/1988), rientra nel «patrimonio storico» della Nazione; patrimonio che, com’è noto, il Costituente ha voluto espressamente tutelare, all’art. 9 Cost. Invero, deve convenirsi con la sentenza in commento sul fatto che il principio di laicità impedisce di elevare la croce a simbolo della Repubblica (§ 11.9), ma le stesse Sezioni Unite sembrano riconoscere che essa riveste un certo rilievo sul piano metagiuridico, ossia storico e culturale (§ 29). E poiché tale rilievo, nel contesto italiano, appartiene, per l’appunto, al solo crocifisso, ne deriva che la disparità di trattamento rispetto alle altre confessioni, insita nella relativa ostensione in via esclusiva, non dovrebbe considerarsi irragionevole. Per la medesima ragione, il disagio eventualmente sofferto da studenti e operatori scolastici non credenti ben potrebbe inquadrarsi nell’ampio dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.
Potrebbe obiettarsi che la croce ha, comunque, un significato intrinsecamente religioso. Ciò è vero ma, lungi dal minarne la legittimità, in tutte le scuole a maggioranza cristiana tende, piuttosto, a rafforzarla, stante la libertà di manifestare la propria fede sancita dall’art. 19 Cost. In tale prospettiva si profila, tutt’al più, la necessità di tener conto degli orientamenti spirituali di eventuali minoranze, alle quali dovrà, pertanto, consentirsi l’affissione “anche” dei relativi simboli (cfr. Ciancio), compresi quelli riconducibili ad ateismo e agnosticismo.

4.La ricostruzione testé proposta, benché diversa da quella adottata dalla sentenza, appare in linea sia con le relative premesse sia con la disciplina europea sul divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro. L’art. 2, § 2 della direttiva 2000/78/CE, e, sul piano interno, l’art. 2, co. 1 decreto legislativo n. 216/2003, definiscono discriminatoria l’inflizione di uno «svantaggio» a chi professi «una determinata religione o ideologia», mentre nel caso in esame ad essere, per così dire, colpita dall’ostensione del simbolo cristiano è una categoria di individui ampia ed eterogenea (atei, agnostici, fedeli di altre religioni). Inoltre, tali disposizioni tollerano le «disparità di trattamento […] indirettamente discriminatorie» ogniqualvolta esse si giustifichino col perseguimento di «finalità legittime». Finalità tra le quali la preservazione di un fattore identitario, come per l’appunto il crocifisso, sembra senz’altro collocabile, anche in ragione del margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nazionale dalla Corte di giustizia nella sentenza WABE (§ 86 ss.), proprio in materia di simboli religiosi.