La riforma del diritto contrattuale francese

In data 11 febbraio 2016 è stata pubblicata nel Journal Officiel della Repubblica Francese l’ Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations con la quale il Governo francese ha dato esecuzione alla Loi  n. 2015-177 del 16 febbraio 2015 che gli delegava il delicato compito di modernizzare e semplificare il diritto dei contratti, del regime generale e della prova delle obbligazioni. Tale riforma entrerà in vigore il 1 ottobre 2016 ed introduce alcune importanti novità per quanto concerne il diritto contrattuale.

Sotto il profilo formale, ma con rilevanti conseguenze sistematiche, cambia la collocazione e la redazione di numerose disposizioni, certamente più chiara ed accurata rispetto allo stile volutamente conciso e semplice, ma ormai datato, del Code Napoléon.

Sotto il profilo sostanziale, degna di nota è la scomparsa della nozione di “causa” del contratto che non figura più tra gli elementi essenziali del contratto previsti dal nuovo art. 1128 (già art. 1108). A ben vedere la scelta legislativa non è certamente quella di eliminare la funzione di controllo politico, economico e sociale attribuita a tale concetto dalla dottrina francese, ma piuttosto quella di spostare tale funzione su altre disposizioni. Ad esempio, dal combinato disposto dei nuovi articoli 1128, 1162 e 1169, sarà possibile far discendere l’invalidità del contratto ove questo abbia un oggetto illecito o una controprestazione vile (“illusoire et dérisoire”) ovvero abbia un fine (“but”) che contrasti con disposizioni legislative qualificate d’ordine pubblico.

Maggiore spazio è anche attribuito al principio della libertà contrattuale ed alla possibilità per le parti di derogare alle disposizioni di legge, fatte salve le disposizioni che “interessano l’ordine pubblico”, come previsto dal nuovo art. 1102.

In molti aspetti la riforma prende atto e codifica soluzioni giurisprudenziali da tempo acquisite, come il concetto di responsabilità precontrattuale ora sancito dall’art. 1112. Un’altra importante novità, anche questa in buona parte ispirata a soluzioni già riscontrate in giurisprudenza ma con alcuni elementi di novità, è rappresentata dall’introduzione di un obbligo generale di informazione ora previsto dall’ articolo 1112-1 secondo il quale una parte è tenuta a comunicare ogni informazione in suo possesso la cui importanza sia determinante ai fini del consenso dell’altra alla stipula del contratto. È inoltre espressamente previsto che dal mancato adempimento a tale dovere può derivare, oltre alla responsabilità precontrattuale della parte, anche l’annullamento del contratto da parte del giudice per errore o dolo ai sensi dell’art. 1130.

Una riforma particolarmente temuta, anche per le possibile ricadute in termini di contenzioso che avrebbe potuto generare, è la generalizzazione della disciplina delle clausole abusive nei contratti che non sarà più confinata ai rapporti tra professionisti e consumatori ovvero alle relazioni tra partner commerciali (artt. L. 132-1 del codice del consumo e L. 442-6 I, 2°, del codice del commercio). Tuttavia tale disciplina è limitata ai contratti per adesione.  Il nuovo articolo 1171 prevede, infatti, che “in un contratto per adesione, qualsivoglia clausola creante uno squilibrio significativo tra i diritti e le obbligazioni delle parti del contratto è ritenuta non scritta”, avendo cura di precisare però al successivo comma, che “la valutazione dello squilibrio significativo non attiene né all’oggetto principale del contratto né all’adeguatezza del prezzo rispetto alla controprestazione”. Il pensiero va subito al confronto con gli art. 1341 e 1342 del codice civile italiano.

Il concetto di violenza quale vizio della volontà viene esteso alla c.d. “violenza economica” che non richiede più uno stato di debolezza del contraente vittima della stessa. È però necessario a configurare tale fattispecie che il contraente vittima si trovi in uno stato di dipendenza rispetto all’altro ed al contempo che quest’ultimo abbia tratto dalla violenza un vantaggio eccessivo.

Addirittura “rivoluzionaria” è stata definita da alcuni commentatori la codificazione della c.d. dottrina dell’ “imprévision”. Rivoluzionaria perché, attenendosi costantemente ad un risalente principio affermato dalla Corte di Cassazione nel 1896 (c.d. sentenza del “Canal de Craponne”), la giurisprudenza francese aveva, infatti, fino ad oggi applicato in modo molto rigoroso il principio di irrevocabilità delle disposizioni contrattuali. Fondandosi sulla disposizione dell’art. 1134 che equipara al valore di legge gli accordi contrattuali, la giurisprudenza francese escludeva che i tribunali potessero prendere in considerazione il tempo e le circostanze mutate per modificare gli accordi che le parti hanno liberamente stabilito. In virtù del nuovo articolo 1195 sarà invece possibile per una parte, in presenza di imprevedibili circostanze che le rendano eccessivamente onerosa l’esecuzione del contratto, chiedere all’altra di rinegoziarne i termini e soprattutto, in caso di mancato accordo, chiedere congiuntamente che sia il giudice a rideterminare tale condizioni oppure ancora, anche a richiesta di una sola parte, chiedere al giudice di rivedere o risolvere il contratto stabilendone termini e condizioni. Con tale disposizione il diritto francese si allinea sul tema ai principali ordinamenti moderni che già da tempo avevano elaborato temperamenti al principio di immodificabilità dei contratti (cr. ad esempio la teoria dell’”hardship” elaborata negli ordinamento common law o la nozione dell’eccessiva onerosità sopravvenuta prevista dal diritto italiano).

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