L’insostenibile leggerezza del margine di apprezzamento. Il problema dell’eutanasia davanti ai giudici di Strasburgo: in margine al caso Haas c. Svizzera

Al contrario di quanto avviene per i casi concernenti l’inizio della vita umana, le questioni proposte dinanzi ai giudici di Strasburgo aventi ad oggetto il tema dell’eutanasia sono sostanzialmente sporadiche. La Corte non ha mai preso una posizione netta a favore di determinate pratiche, anzi, assai spesso le argomentazioni da essa impiegate sembrano piuttosto volte ad eludere il merito delle questioni oggetto del giudizio, determinando così una serie di aporie sotto il profilo argomentativo che risaltano in maniera inequivocabile agli occhi dello studioso.

Ciò è riscontrabile sin dalla prima sentenza con cui i giudici di Strasburgo hanno risolto un problema che riguardava l’eutanasia passiva: si tratta del caso Widmer contro Svizzera (sentenza di ammissibilità del 24.08.1998, ric. n. 20527/92) con cui la Commissione dichiarò inammissibile la richiesta di un cittadino svizzero che chiedeva la condanna del suo paese proprio perché non prevedeva una disposizione penale specifica in tema di eutanasia passiva. Il ricorrente si lamentava, infatti, che la morte del padre, avvenuta in una clinica della cittadina di Gorgier (nel cantone di Neuchâtel), non fosse stata considerata una forma di eutanasia passiva dalle autorità elvetiche e si lamentava della mancanza di una specifica norma al riguardo, all’interno dell’ordinamento giuridico svizzero.

Un altro caso in cui la Corte ha deciso di non decidere, riguardava la vicenda di Ramón Sampedro, cittadino spagnolo tetraplegico da oltre vent’anni immobile in un letto (la cui storia è stata, tra l’altro, raccontata nel bellissimo film di Alejandro Amenabar, Il mare dentro) che attraverso il ricorso della cognata chiedeva alla Corte di Strasburgo il riconoscimento del proprio diritto a suicidarsi. Anche in questo caso (sentenza di ammissibilità del 26.10.2000, ric. n. 48335/99), la Corte dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la cognata di Sampedro non poteva sostituirsi a quest’ultimo in qualità di ricorrente, poiché “… le système de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention exclut les requêtes introduites par la voie de l’actio popularis. Les requêtes doivent donc être introduites par ou au nom des personnes se prétendant victimes d’une violation d’une ou de plusieurs dispositions de la Convention. […] Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit pouvoir démontrer qu’il a été directement affecté par la mesure incriminée”.

Ma il caso più famoso – ed anche più controverso – che è stato affrontato dalla Corte di Strasburgo in questo ambito, resta quello instaurato dalla signora Pretty nei confronti del Regno Unito (sentenza del 29.04.2002, ric. n. 2346/02): ad avviso di chi scrive, infatti, dalla lettura di questa importante sentenza emergono una serie di incongruenze logiche, sia sotto il profilo argomentativo, sia anche per quanto concerne le modalità decisionali della Corte tout court.

I fatti sono noti: Diane Pretty era una cittadina britannica nata nel 1958, in procinto di morire per una sclerosi laterale amiotrofica; la sua malattia era ad uno stadio avanzato e la donna era ormai paralizzata dal collo ai piedi, ma le sue facoltà cognitive non erano affatto menomate. Considerato che la fase terminale della malattia le avrebbe comportato una serie di sofferenze atroci, l’interessata chiedeva alla Corte di poter scegliere il momento e le modalità della sua morte: la signora Pretty, infatti, si trovava ad uno stadio talmente avanzato della sua malattia che non avrebbe potuto compiere questo gesto senza l’aiuto del marito.

L’articolo 2, § 1 della legge inglese del 1961 sul suicidio (il Suicide Act) però qualificava come reato il fatto di aiutare una persona a suicidarsi: la signora Pretty desiderava ottenere l’assistenza di suo marito per porre fine ai suoi giorni, ma il Director of Public Prosecutions da lei adito al fine di ottenere il riconoscimento legale della non incriminazione del coniuge, si rifiutò di accogliere la sua istanza. Giunta a Strasburgo, i giudici della Corte escludevano categoricamente – e in questo modo si ponevano in continuità rispetto alla loro precedente giurisprudenza -, che dall’articolo 2 della CEDU si potesse desumere un diritto a morire, né per mano di un terzo, né con l’aiuto della pubblica autorità. Per quanto riguardava, invece, la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, la questione era più complessa.
La ricorrente, infatti, sosteneva che l’articolo 8 della CEDU prevedesse un diritto all’autodeterminazione di ogni persona: tale diritto comporterebbe non solo quello di disporre del proprio corpo, ma implicherebbe anche il diritto di scegliere quando e come morire. Ne conseguiva, ad avviso della signora Pretty, che il rifiuto da parte delle autorità inglesi di aiutarla a morire ed il correlato divieto generale di suicidio assistito previsto dal Suicide Act avrebbe leso i diritti della ricorrente. A questo punto le argomentazioni dei giudici si facevano contraddittorie: essi da un lato riconoscevano che, nel caso di specie, era stato impedito alla signora Pretty di compiere una scelta libera e consapevole sul proprio corpo e sulla propria persona, al fine di evitare una morte indegna e dolorosa e, quindi, una violazione del diritto dell’interessata al rispetto della sua vita privata, ex articolo 8, primo paragrafo della CEDU.

Ciò nonostante, affermavano i giudici, bisognava verificare se una tale misura fosse comunque legittima, alla luce del secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione. La Corte riteneva che la natura generale del divieto di suicidio non fosse sproporzionata e che, a fronte di un margine di apprezzamento ampio in capo allo Stato, fosse comunque corretto applicare alla fattispecie concreta il Suicide Act che vietava al marito della ricorrente di aiutarla a suicidarsi.

La contraddizione, sotto il profilo giuridico – argomentativo, ad avviso di chi scrive, appare del tutto evidente: la norma inglese, infatti, si applica in ragione di un margine di apprezzamento assai ampio riconosciuto agli Stati membri del Consiglio d’Europa, per tutelare i c. d. “soggetti vulnerabili” e affinché non si verifichino degli abusi nei confronti di persone incapaci di intendere e di volere, persone che magari potrebbero essere istigate al suicidio da soggetti terzi (medici, amici, conoscenti o addirittura dai loro stessi famigliari). Ma, ed è questa la contraddizione, la Corte nel corso della sentenza riconosceva in più di una circostanza che la signora Pretty era assolutamente capace di intendere e di volere e che consapevolmente – senza essere stata indotta né dal marito, né di terzi – aveva chiesto alle autorità inglesi di aiutarla ad evitare una morte indegna.

Poiché la ratio legis del Suicide Act è quella di tutelare i soggetti vulnerabili da eventuali abusi nei confronti della loro persona, era evidente che la normativa inglese non si riferiva alla signora Pretty e, pertanto, non poteva applicarsi al suo caso, nonostante il margine di apprezzamento di cui godeva il Regno Unito fosse molto ampio. Pertanto, la Corte entrava in palese contraddizione con sé stessa: da un lato, infatti, riconosceva che c’era stata una violazione del primo paragrafo dell’articolo 8 della CEDU, dall’altro però riteneva che l’ingerenza dello Stato inglese nella vita privata della ricorrente fosse legittima perché, su questioni così complesse e delicate come quelle che riguardano la fine della vita umana, il margine di apprezzamento è molto ampio.

Le incongruenze della sentenza Pretty emergono con maggiore forza, anche alla luce di un recente caso deciso dalla Corte di Strasburgo (sentenza Haas contro Svizzera, ricorso n. 31322/2007, decisione del 20.01.2011) che forse non ha avuto l’attenzione che meritava, per lo meno da parte della dottrina italiana la cui attenzione è stata completamente assorbita dalla sentenza Lautsi della Grande Chambre.

Si tratta del caso di un cittadino svizzero, Ernst Haas, affetto da un grave disturbo bipolare da oltre un ventennio e che per questo motivo aveva provato a suicidarsi per ben due volte. Dopo essersi iscritto all’associazione elvetica “Dignitas” – che si prende cura delle persone che richiedono il suicidio assistito -, il signor Haas adisce la Corte di Strasburgo in quanto le autorità svizzere gli negavano la possibilità di ottenere la prescrizione di un medicinale (il sodio pentobarbital) che era necessario per porre fine alla sua vita. Ad avviso del ricorrente, infatti, il rifiuto dei medici alla richiesta di prescrizione e di somministrazione del farmaco in questione, anche in seguito ad un esame clinico delle sue capacità mentali che accertò l’impossibilità di esercitare opzioni terapeutiche alternative a curare la sua malattia, determinerebbe una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Rifacendosi agli argomenti utilizzati dal Tribunale federale svizzero per risolvere la controversia, la Corte afferma che in questo caso “L’objet de la controverse est ici de savoir si, en vertu de l’article 8, l’Etat doit faire en sorte que le requérant puisse obtenir du pentobarbital sodique sans ordonnance médicale, par dérogation à la législation, afin qu’il puisse mourir sans douleur et sans risque d’échec” e che a differenza del caso Pretty, “… le requérant allègue non seulement que sa vie est difficile et douloureuse, mais également que, s’il n’obtient pas la substance litigieuse, l’acte de suicide s’avérerait indigne. En outre, et toujours à la différence de l’affaire Pretty, le requérant ne peut pas véritablement être considéré comme une personne infirme, dans la mesure où il ne se trouve pas au stade terminal d’une maladie dégénérative incurable, qui l’empêcherait de se suicider”.

Sempre muovendo dall’interpretazione data dal Tribunale federale svizzero dell’articolo 2 della CEDU, la Corte afferma tuttavia che “… le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention oblige les Etats à mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l’intéressé. La Cour estime que l’exigence d’une ordonnance médicale, délivrée sur le fondement d’une expertise psychiatrique complète, est un moyen permettant de satisfaire à cette exigence. Cette solution correspond d’ailleurs à l’esprit de la Convention internationale sur les substances psychotropes et à celles adoptées dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe”.

Questo passaggio della sentenza risulta di grande interesse, perché la Corte muta la sua prospettiva rispetto al caso Pretty, in quanto non solo riconosce che il diritto di scegliere come e quando terminare la propria vita può essere desumibile dall’articolo 2 della Convenzione, ma stabilisce anche che grava in capo agli Stati l’obbligo di permettere l’assistenza al suicidio motivata da ragioni di dignità, individuando procedure medico – legali che, fermo restando l’accertamento della libera ed autonoma volontà del malato, consentano di rendere attuabile il suo diritto di morire mediante l’aiuto del terzo.

Ora, coerentemente con questi argomenti, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non si fosse verificata alcuna violazione dell’articolo 8 della CEDU, proprio perché il signor Haas non era assolutamente capace di intendere e di volere ed il fatto che nessun medico svizzero abbia redatto la ricetta per consentirgli di acquistare la medicina di cui aveva bisogno per morire, ne è la prova. Tuttavia, da questa sentenza della Corte si desume che la volontà di un malato di morire non può certo obbligare uno Stato a garantire il ricorso al suicidio assistito, mentre una volontà di morire basata sulla manifestazione di un pensiero libero ed autonomo, espresso da una persona assolutamente capace di intendere e di volere obbliga lo Stato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 8 della Convenzione, a far sì che soggetti terzi aiutino l’interessato a porre fine in maniera dignitosa alla propria esistenza.

A ben vedere, questo principio giuridico che si desume dalla sentenza Haas era esattamente la richiesta della signora Pretty che però la Corte di Strasburgo, nove anni prima, non aveva ritenuto di dover accogliere, limitandosi a risolvere la controversia alla luce dell’articolo 8, secondo paragrafo della CEDU. Certamente i giudici di Strasburgo hanno risolto in maniera corretta il caso Haas, ma proprio dalla lettura di questa sentenza giunge un’ulteriore conferma di quanto fosse assolutamente contraddittoria e illogica la sentenza Pretty.

In conclusione, si potrebbe affermare che, paradossalmente, se la signora Diane Pretty oggi fosse ancora viva – ed ancora capace di intendere e di volere – la Corte potrebbe darle ragione e consentire a suo marito di aiutarla a suicidarsi.
(Il preszente contributo anticipa una parte della relazione dell’autore al Seminario di studio su “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra effettività delle garanzie e rapporti tra ordinamenti”, che si terrà nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia il 17 novembre p.v. e il cui programma verrà reso noto a breve anche su diritticomparati.it)