Le norme fondamentali dei Trattati prevalgono sul regime proprietario degli Stati membri

Il 22 ottobre scorso la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la sentenza concernente le cause riunite Staat der Nederlanden c. Essent NV (C-105/12), c. Essent Nederland BV (C-105/12), c. Eneco Holding NV (C-106/12) e c. Delta NV (C-107/12).

Presupposto delle controversie è rappresentato dal c.d. ‘unbundling’ delle reti energetiche imposto dalla dir. 2003/54/CE e dalla dir. 2009/72/CE che hanno disposto in ambito europeo la separazione della proprietà e gestione della rete distributiva di energia elettrica dalla prestazione del servizio di fornitura della medesima.

Nello specifico le controversie sono sorte in ragione delle previsioni in forza delle quali in Olanda sono – in estrema sintesi – vietati la proprietà privata delle e l’investimento privato nelle reti distributive dell’energia (c.d. ‘divieto di privatizzazione’). Rispetto a tali previsioni alcune società private (anche non olandesi) prestatrici dei servizi di fornitura di energia elettrica hanno lamentato la violazione dell’art. 63 del TFUE in materia di libera circolazione dei capitali.

La rilevanza della sentenza in questione nasce dalla circostanza che il governo olandese ha difeso la scelta legislativa nazionale invocando l’art. 345 del TFUE in cui è affermato che «i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».

Questo articolo del TFUE (da sempre presente nei Trattati) è stato oggetto di lunghi dibattiti in ambito accademico e la recente sentenza arreca importanti chiarimenti al riguardo.

In via preliminare i giudici di Lussemburgo affermano che l’art. 345 del TFUE è espressione del ‘principio di neutralità’ dei Trattati in relazione ai regimi di proprietà negli Stati membri (par. 29), sicchè gli stessi non impediscono né operazioni di nazionalizzazione, né operazioni di privatizzazione delle imprese (par. 30).

Tuttavia, con passaggio fondamentale rispetto al passato, la Corte europea afferma che il ‘principio di neutralità’ di cui all’art. 345 del TFUE non sottrae i regimi di proprietà degli Stati membri alle norme fondamentali dei Trattati, fra cui il divieto di discriminazione, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali (par. 36).

La Corte di giustizia ha così valutato il ‘divieto di privatizzazione’ previsto nell’ordinamento olandese alla luce dell’art. 63 del TFUE e ne ha sancito la contrarietà rispetto a tale ultima disposizione, pur non escludendo che gli obiettivi sottesi alla scelta del legislatore nazionale rispetto al regime di proprietà adottato possano essere presi in considerazione quali motivi imperativi di interesse generale per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali.

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