Riforma costituzionale e linguaggio non discriminatorio. Una breve riflessione

(Il testo è una sintesi estrapolata dallo scritto intitolato “Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio”, in corso di pubblicazione in GenIUS. Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2016)

La legge di revisione costituzionale or ora approvata in prima lettura dal Parlamento italiano sollecita una breve riflessione sull’uso del linguaggio non discriminatorio negli atti giuridici.

Il tema offre varie angolature di analisi, in virtù dei molteplici legami che la linguistica intreccia col diritto, identificabili in special modo nelle sfere della semantica giuridica, della filosofia del diritto, della logica deontica, della giuscomparazione. I rapporti fra queste due discipline si innervano anche nell’universo dei diritti, a partire dalle teorie che fondano il costituzionalismo contemporaneo e dalle concezioni dell’eguaglianza. In questa prospettiva, una considerazione preliminare poggia sul piano semantico, ispirata da un dialogo fra Alice e Humpty Dumpty che compare nel racconto di Lewis Carrol Attraverso lo specchio. In un passaggio caro a linguisti e giuristi, ad Alice, che rimprovera a Humpty Dumpty l’attribuzione di un significato arbitrario a una parola, questi replica che «essa significa esattamente quello che decido io … né più né meno». E, di fronte alle proteste di Alice: «bisogna vedere se voi potete dare tanti significati diversi alle parole», Humpty Dumpty conclude: «bisogna vedere chi comanda… ecco tutto»[1]. In verità, di solito le parole non significano quello che ciascuno decide vogliano dire. Il loro contenuto è dato dall’uso che delle parole stesse si fa comunemente. Nella prospettiva di genere, studiare il linguaggio induce però a riflettere sull’ipotesi che Humpty Dumpty non abbia tutti i torti.

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Recensione a Carlos Ruiz Miguel, Constitucionalismo clásico y moderno. Desarrollo y desviaciones de los fundamentos de la teoría constitucional, Tribunal Constitucional del Perú, Centro de Estudios Constitucionales, Lima, 2013, pp. 1-406.

Il libro che si recensisce raccoglie alcuni saggi di Carlos Ruiz Miguel, cattedratico di diritto costituzionale nell’Università di Santiago de Compostela, pubblicati fra il 1994 e il 2012. Il fil rouge che lega le quattro parti del volume, ordinate in modo efficace, si trova nella verifica della validità dei principi classici del costituzionalismo alla luce degli sviluppi susseguitisi nell’alveo europeo. Evoluzioni e innovazioni, sia di singoli istituti sia di teorie dottrinali, offrono un quadro articolato di quelli che l’A. considera i successi e i fallimenti del costituzionalismo occidentale.

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Recensione a M. Goodwin, P. De Hert (eds), European Roma Integration Efforts – A Snapshot, Brussels University Press, Brussels, 2013, pp. 276

È di recente pubblicazione, nella serie monografica del Institute for European Studies presso la Vrije Universiteit Brussel, il volume “European Roma Integration Efforts – A Snapshot”, curato da Morag Goodwin e Paul De Hert ed edito da Brussels University Press. La collettanea raccoglie gli atti di un seminario di studi svoltosi nel 2012, al quale parteciparono studiosi provenienti da diversi paesi europei con l’intento di valutare i progressi fatti nell’ambito dell’integrazione dei rom.

Appare opportuno segnalare che, nell’ambito accademico e delle organizzazioni internazionali, il termine rom ha una portata omnicomprensiva, di categoria riferita a una pluralità di gruppi, per un totale di circa 10-12 milioni di persone sparse nel continente. Non si discorre quindi di un’unica minoranza, distinguibile per tratti etnici, culturali o linguistici. Rom quale etichetta generica comprende popoli sia di origine indiana che europea, nella stragrande maggioranza dei casi con uno stile di vita sedentario, mentre solo una ridottissima parte di essi è dedita all’itineranza. Ad accomunarli sono gli stereotipi negativi e le discriminazioni subite in qualsiasi ambito (lavorativo, educativo, sanitario, abitativo), tanto che i loro componenti rientrano nella categoria dei soggetti più svantaggiati d’Europa.

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Recensione a G. Sapir, D. Barak-Erez, A. Barak (eds.), Israeli Constitutional Law in the Making, Hart Publishing, Oxford - Portland, 2013, pp. 578.

È di recente pubblicazione, nella collana Hart Studies in Comparative Public Law, il volume “Israeli Constitutional Law in the Making”, curato da Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez e Aharon Barak. La collettanea raccoglie gli atti di un convegno internazionale svoltosi nel 2011, al quale parteciparono studiosi israeliani e stranieri con l’intento di esaminare i temi costituzionali più delicati dell’unico paese di impronta giuridica occidentale situato nell’area islamica del Medio Oriente. La pubblicazione è redatta in lingua inglese con il chiaro obiettivo, indicato dai tre curatori nell’introduzione, di rendere conoscibile questo singolare ordinamento a livello internazionale, trattando le questioni di maggiore complessità che fin qui ne hanno modellato la storia costituzionale. Se contributi sulle tematiche affrontate si possono trovare con relativa facilità in riviste specializzate e in miscellanee, per la sua ricchezza questa raccolta colma una lacuna nel settore.

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Recensione a Cinzia Piciocchi, La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana, CEDAM, Padova, 2013, pp. 278

Il fondamento e la garanzia della dignità umana costituiscono da sempre aspetti cruciali della riflessione giuridica. Nella vasta letteratura sul tema, il libro di Cinzia Piciocchi si segnala quale importante punto di riferimento per accostarsi, in un’ottica comparata ad ampio raggio, alla complessità di questo bene indeterminato e polisenso esaminando alcune problematiche intimamente legate alla condizione umana di cui la dignità è la rappresentazione giuridica.

L’Autrice muove dalla constatazione della duttilità del concetto. Volgendo lo sguardo al panorama costituzionale odierno si osserva difatti che i richiami alla dignità non sono univoci. Essi possono riferirsi ad ambiti diversi e svolgere funzioni differenti. In particolare, la dignità si configura sia come principio che come diritto. L’interrogativo che ne consegue è se tale bene abbia solo una valenza argomentativa o anche sostanziale, così dispiegando conseguenze rilevanti sui diritti fondamentali. La risposta si articola attraverso l’analisi di tre settori nei quali la dignità rappresenta un nucleo che non tollera negazione: libertà di manifestazione del pensiero, eguaglianza e tutela del corpo umano dopo la morte. La scelta ricade su tali ambiti in quanto accomunati dalla coesistenza di interessi di natura individuale e collettiva, avendo un pari intendimento di tutela contro la stigmatizzazione che lede la dignità della persona sia come singolo sia come appartenente a un gruppo.

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