Alice Facente
La crisi polacca “nel labirinto”: tra impasse nel processo di ripristino dello Stato di diritto e strappi dell’ordine costituzionale
1. Nella sera del 30 ottobre 2026 il Tribunale costituzionale polacco (Trybunał Konstytucyjny, TK) si è trovato al centro di una crisi istituzionale senza precedenti. Attraverso due provvedimenti, Anna Korwin-Piotrowska, giudice eletta dal Sejm il 13 marzo 2026, ha disposto la sospensione dalle funzioni del presidente Bogdan Święczkowski e del vicepresidente Bartłomiej Sochański, per la durata di un mese. Contestualmente, ha assunto le funzioni di presidente in quanto giudice con la maggiore anzianità di servizio, in base alla legge del 2016 sull’organizzazione del Tribunale Costituzionale.
A giustificare la decisione, secondo i provvedimenti, vi sarebbe la necessità di ristabilire il corretto funzionamento del TK. Sono indicate, in particolare, la mancata convocazione dell’Assemblea generale dei giudici per l’approvazione del progetto di bilancio per il 2027, la formazione arbitraria dei collegi e l’esclusione dall’attività giudiziaria dei nuovi giudici eletti dal Sejm (su cui v. infra, § 4), in violazione della misura provvisoria adottata dalla Corte EDU il 5 maggio 2026, che ordinava alla Polonia di garantire che le autorità competenti si astenessero dall’ostacolare l’assunzione e l’esercizio delle funzioni giudiziarie presso il TK da parte dei giudici ricorrenti.
La controversa base giuridica invocata da Korwin-Piotrowska è l’art. 130 della Legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari, che consente al Ministro della Giustizia o al presidente del Tribunale di sospendere immediatamente un giudice dalle funzioni, fino all’adozione di una decisione da parte dell’organo disciplinare e, in ogni caso, per non più di un mese, qualora lo richiedano la “tutela del prestigio dell’organo giudiziario o rilevanti esigenze di servizio”. Secondo l’interpretazione sostenuta da Korwin-Piotrowska, la norma sarebbe applicabile anche al Tribunale costituzionale in virtù dei rinvii normativi contenuti nella Legge sullo status dei giudici costituzionali.
La crescente tensione istituzionale ha comportato anche il coinvolgimento delle forze di polizia, che nella notte del 30 ottobre hanno presidiato l’area circostante la sede del Tribunale, dove si erano radunati manifestanti contrari alla sospensione di Święczkowski. Tra questi figuravano esponenti del partito Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), assieme al leader Jarosław Kaczyński (che ha definito la vicenda un “colpo di stato”), ai quali si sono successivamente uniti altri esponenti delle forze di opposizione, tra cui Grzegorz Braun e Sławomir Mentzen. Secondo le ricostruzioni disponibili, inoltre, a Święczkowski sarebbe stato impedito l’accesso al Tribunale. Anche il Presidente della Repubblica Karol Nawrock, in volo verso il Senegal al momento dello scoppio delle tensioni, si è recato presso la sede del TK, accedendovi nonostante l’opposizione di alcuni giudici e accusando Tusk di “violazione dell’ordine costituzionale”. Parallelamente, il Ministro della Giustizia e Procuratore generale Waldemar Żurek ha annunciato cinque richieste di revoca dell’immunità, quattro nei confronti di Święczkowski e una di Sochański.
Al momento in cui si scrive la situazione è in costante evoluzione. Anna Korwin-Piotrowska ha convocato per il 3 novembre l’Assemblea generale dei giudici del Tribunale, al fine di approvare il progetto di bilancio per il 2027. Święczkowski, tuttavia, ne contesta radicalmente la posizione. Poco dopo la pubblicazione dei provvedimenti di Korwin-Piotrowska, sull’account del Tribunale, riconducibile alla presidenza di Święczkowski, è apparso infatti un post che denunciava un’illecita appropriazione del sito del Tribunale, affermando che le cariche di presidente e vicepresidente continuano ad essere ricoperte rispettivamente da Święczkowski e Sochański e che Korwin-Piotrowska non riveste la qualifica di giudice del Tribunale. Nel suo discorso alla nazione, Tusk ha condannato gli “episodi scandalosi” avvenuti presso il Tribunale, ribadendo però che la calma non può essere ristabilita cedendo all’illegalità, escludendo soluzioni di compromesso. Ha sostenuto, inoltre, che i nuovi giudici eletti dal Sejm legalmente in carica sono stati ostacolati dal rifiuto del Presidente Nawrocki di ricevere il giuramento e dall’opposizione del presidente del Tribunale. Sulla vicenda si è anche espresso un portavoce della Commissione europea, secondo il quale alle autorità pubbliche spetta garantire il corretto funzionamento della Corte costituzionale polacca, in conformità alla Costituzione e nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Gli eventi del 30 ottobre si presentano, tuttavia, come il culmine di una profonda crisi costituzionale che affonda le proprie radici nel 2015 e a cui il governo Tusk ha tentato di far fronte sin dal suo insediamento nel dicembre 2023. Il presente contributo intende, dunque, ricostruire i tentativi di riforma avviati dall’esecutivo a partire dall’Action Plan del febbraio 2024, concentrandosi sugli interventi relativi al TK e al Consiglio nazionale della magistratura (KRS) e dando conto, in questa prospettiva, delle questioni che hanno condotto allo scontro del 30 ottobre.
2.Il problema del ripristino della legalità costituzionale in ordinamenti segnati da anni di erosione democratica (c.d. democratic o rule of law backsliding) è ormai da tempo tornato al centro del dibattito costituzionale polacco, così come da ultimo ha assunto una rinnovata centralità in Ungheria a seguito della vittoria del partito Tisza nelle elezioni del 12 aprile 2026. Ci si chiede, in particolare, se e in che misura sia possibile ricostruire lo Stato di diritto in un ordinamento i cui principali organi di garanzia costituzionale sono stati privati dei requisiti di indipendenza e imparzialità (v. qui e qui).
La Polonia ha intrapreso questo percorso oltre due anni prima dell’Ungheria, con la differenza significativa che la nuova maggioranza polacca non ha dovuto confrontarsi con modifiche formali alla Costituzione. Dal 2015, infatti, i governi guidati dal partito PiS, dopo aver ottenuto un controllo capillare sulla composizione del TK (grazie a una combinazione tra la strategia del “court packing” e la naturale scadenza dei mandati dei giudici precedenti), hanno introdotto una serie di riforme dell’ordinamento giudiziario, compromettendone gravemente l’indipendenza (v. qui). Ciò ha contribuito a inasprire i rapporti con l’Unione europea, come dimostrano le oltre 50 sentenze della CGUE e le oltre 20 della Corte EDU in tema di rule of law.
Fin dal suo insediamento nel dicembre 2023, dunque, il governo guidato da Donald Tusk ha posto il ripristino dello Stato di diritto al centro del proprio indirizzo politico. Eletto sulla base di un programma europeista fortemente critico nei confronti delle riforme introdotte dal precedente esecutivo, il governo Tusk è sostenuto da una coalizione di tre forze: Coalizione civica, Terza via e Nuova sinistra. Pur disponendo della maggioranza assoluta dei seggi parlamentari (248 su 460, circa il 54%), la coalizione non raggiunge le soglie necessarie per operare una revisione della Costituzione (due terzi), né per superare i veti del Presidente (tre quinti). Inoltre, la vittoria alle presidenziali del 2025 di Karol Nawrocki, candidato sostenuto dal PiS, non ha contribuito a sbloccare la situazione. Egli ha infatti proseguito (e per certi versi intensificato) la linea ostruzionistica del suo predecessore Andrzej Duda, vanificando in questo modo qualsiasi tentativo promosso dall’attuale esecutivo.
Nonostante le evidenti difficoltà derivanti da un simile assetto, in attuazione del suo programma, principalmente al fine di ridurre il tasso di conflittualità con l’Unione europea, già il 20 febbraio 2024 il Ministro della Giustizia Adam Bodnar ha presentato a Bruxelles un piano di riforme (c.d. Action Plan) riguardante gli organi giudiziari maggiormente colpiti dalle riforme PiS. Sulla scia di tale impegno, la Commissione europea ha ritirato la proposta motivata con cui nel 2017 aveva avviato la procedura ex art. 7 TUE, ritenendo che non vi fosse più un “chiaro rischio di grave violazione dello Stato di diritto” in Polonia. Inevitabilmente, tuttavia, sul piano interno tale programma è rimasto in larga parte inattuato, dovendosi scontrare, come già accennato, con i veti del Presidente della Repubblica e con i rinvii preventivi al Tribunale costituzionale (composto da giudici eletti dalla precedente maggioranza).
3. Il Tribunale costituzionale è stato al centro, come noto, di aspre polemiche, ponendosi più volte in diretto conflitto anche con la CGUE. La vicenda risale al 2015 e riguarda, tra l’altro, la nomina irregolare di tre giudici (ritenuta incostituzionale dallo stesso TK, K34/15) e della presidente (v. Sadurski). Sul punto si era già pronunciata la Corte EDU nella sentenza Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, con la quale, per la prima volta, i giudici di Strasburgo hanno sanzionato l’illegittima composizione di una Corte costituzionale di uno Stato membro dell’Unione europea (v. qui).
La riforma dell’organo, fortemente voluta dal governo Tusk, si è tuttavia rivelata politicamente impraticabile. Il pacchetto di riforme, presentato il 4 marzo 2024 dal Ministro Bodnar e composto da due progetti di legge ordinaria e da una proposta di revisione costituzionale, prevedeva l’annullamento di tutte le sentenze adottate con la partecipazione dei tre giudici nominati irregolarmente nel 2015 e il rinnovo in blocco dell’intero collegio di 15 giudici. Quest’ultima misura, peraltro, è stata accolta criticamente dalla Commissione di Venezia (CV), che l’ha ritenuta incompatibile con il principio di inamovibilità dei giudici legittimamente nominati. Sulla base di una risoluzione del Sejm del 6 marzo 2024, inoltre, il governo ha cessato di pubblicare le sentenze del Tribunale e ne contesta la legittimità. Le due leggi ordinarie sono state poi rinviate al TK dal Presidente Duda e, successivamente, dichiarate incostituzionali. Da ultimo, nel dicembre 2025 la CGUE, con la sentenza Commissione c. Polonia riguardante le sentenze del 14 luglio 2021 (P 7/20) e del 7 ottobre 2021 (K 3/21) con cui il TK aveva messo in discussione, tra l’altro, il primato del diritto dell’Unione, ha dichiarato che il Tribunale polacco non soddisfa i requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
4. A distanza di oltre dieci anni dalla crisi del 2015, si è recentemente riproposta la questione delle nomine dei giudici costituzionali e dell’efficacia giuridica dell’atto di giuramento (su cui v. il recente Parere della CV). Ai sensi dell’art. 194 Cost., i giudici del Tribunale costituzionale (15) sono eletti individualmente dal Sejm (la Camera bassa del Parlamento) per un mandato di nove anni non rinnovabile; il regolamento del Sejm stabilisce che l’elezione debba avvenire a maggioranza assoluta dei voti. In aggiunta, ai sensi dell’art. 4, co. 1 della legge sullo status dei giudici del Tribunale costituzionale, il giudice eletto presta giuramento innanzi al Presidente della Repubblica. Come stabilito dal TK nella sentenza K 34/15 del 3 dicembre 2015, il giuramento è un atto meramente formale e il Capo dello Stato è tenuto a riceverlo “immediatamente”. Nella recente sentenza K 3/26 del 12 maggio 2026, tuttavia, il Tribunale ha escluso il carattere assoluto di tale obbligo. La ricezione del giuramento rientrerebbe dunque tra i poteri discrezionali del Presidente, il quale, in quanto garante della Costituzione (art. 126, co. 1-3, Cost.), può astenersi in presenza di una situazione straordinaria, oggettiva e inequivoca (v. qui).
La sentenza K 3/26 ha di fatto legittimato ex post il rifiuto, da parte del Presidente Nawrocki, di ricevere il giuramento di due (su sei) nuovi giudici eletti dal Sejm nel marzo 2026, tra cui anche Anna Korwin-Piotrowska. In una conferenza stampa, il capo di gabinetto del Presidente ha motivato la decisione osservando, da un lato, che dall’inizio del mandato presidenziale si erano resi vacanti soltanto due seggi (con una implicita condanna sul ritardo del Sejm nel rinnovo delle cariche) e, dall’altro, che il giuramento di due giudici consentiva di raggiungere il numero minimo richiesto per la valida costituzione del collegio in seduta plenaria. I restanti quattro hanno dunque prestato giuramento in Parlamento in assenza del Presidente della Repubblica e innanzi a un notaio, trasmettendone copia autenticata alla Cancelleria presidenziale. Il presidente del Tribunale ha, tuttavia, rifiutato di ammetterli all’esercizio delle funzioni. Da ultimo, l’elezione nel settembre 2026 di un ulteriore giudice, Maciej Berek, fino ad agosto ministro nel Governo Tusk, ha generato tensioni (anche all’interno della stessa coalizione) e ha incontrato l’opposizione di Nawrocki, secondo il quale Berek non avrebbe dimostrato di possedere il requisito legale di almeno dieci anni di esperienza professionale giuridica. Anche Berek, che ha giurato in Parlamento il 14 ottobre in assenza del Presidente, non è stato tuttora ammesso all’esercizio delle funzioni giudiziarie.
5. Un ulteriore nodo centrale nel processo di ripristino dello Stato di diritto in Polonia riguarda il Consiglio nazionale della magistratura (KRS), organo preposto alla nomina dei giudici. A seguito di una riforma introdotta dal PiS, ad oggi la totalità dei componenti togati è eletta dal Sejm anziché dai giudici stessi, previsione che non offre all’organo sufficienti garanzie di indipendenza (v., tra le altre, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia). Anche in questo caso, la via di una riforma tramite legislazione ordinaria ha incontrato ostacoli quanto alla sua attuazione.
La riforma approvata dal Sejm nel 2024, volta a ripristinare l’elezione dei membri togati da parte dei giudici, è stata infatti dichiarata incostituzionale dal TK. Il nuovo progetto (c.d. UPRO4), approvato dal Parlamento nel gennaio 2026, non è invece entrato in vigore a causa del veto presidenziale. Nell’impossibilità di modificare la legge e in vista della scadenza dei membri in carica, la maggioranza ha agito praeter legem. Con una risoluzione, il Sejm si è infatti impegnato a tener conto di una graduatoria di candidati stilata dai giudici stessi, sulla base di consultazioni informali non previste dalla legge. Queste, svoltesi nell’aprile 2026, hanno registrato un elevato sostegno ai candidati appoggiati dalle associazioni giudiziarie più impegnate nella difesa dell’indipendenza della magistratura, tra cui Iustitia e Themis. Sulla base di questi risultati, e nonostante un provvedimento cautelare del Tribunale costituzionale, il 15 maggio il Sejm ha eletto i quindici componenti togati con 235 voti favorevoli e 18 contrari, ben oltre la maggioranza dei tre quinti richiesta, scegliendone 13 tra quelli emersi dalle consultazioni e 2 su indicazione dell’opposizione. Sebbene la legittimità della procedura resti contestata, per la prima volta dal 2018 la maggioranza del Consiglio è, di fatto, espressione della magistratura.
La ricomposizione del KRS è poi strettamente legata al problema della definizione dello status dei c.d. neo-giudici (nominati su proposta del KRS riformato a partire dal 2018), che secondo i dati riportati dalla stessa Corte di giustizia sono oltre 3.000, pari a circa il 30% dei giudici polacchi. A tal fine il governo ha presentato nel dicembre 2025 un progetto di legge, tuttora in discussione e oggetto di un parere urgente della Commissione di Venezia. Il progetto priva di efficacia giuridica le delibere del KRS adottate tra il 2018 e il 2025, escluse quelle relative ai giudici di primo incarico, che quindi resterebbero in carica. Chi era già giudice tornerebbe a esercitare le proprie funzioni nel tribunale di provenienza, mentre coloro che provengono da altre professioni giuridiche potrebbero rientrare nella professione precedente oppure assumere il ruolo di assistente giudiziario con funzioni referendarie. Le sentenze emesse con la partecipazione dei “neo-giudici” resterebbero invece valide, con il riconoscimento alle parti di un diritto limitato di riapertura del processo.
È proprio l’efficacia di queste decisioni a costituire uno dei profili più delicati, come dimostra il caso di Sąd Rejonowy w Giżycku. Nel gennaio 2026 il Tribunale distrettuale di Giżycko ha infatti rifiutato di procedere alla divisione dei beni di una coppia divorziata da circa due anni, in quanto la sentenza di divorzio (ormai definitiva) era stata emessa con la partecipazione di un “neo-giudice” e dunque ritenuta inesistente ex officio. Sebbene tale orientamento non possa dirsi attualmente maggioritario, il caso consente di sottolineare uno degli aspetti centrali da tenere in considerazione in un processo di ripristino dello Stato di diritto, ovvero la tutela del legittimo affidamento delle parti. A ciò si collega la necessità di una giurisprudenza sovranazionale chiara ed omogenea, che offra ai giudici nazionali criteri univoci di orientamento e non sia essa stessa fonte di ambiguità (sulla vicenda, v. questo contributo).
6. In conclusione, a quasi tre anni dall’insediamento del governo Tusk, il programma, che pure ha ottenuto la fiducia e il riconoscimento delle istituzioni europee, resta in larga parte inattuato. In questo quadro, la strategia polarizzante che l’attuale maggioranza continua ad adottare e la priorità accordata alla resa dei conti con il passato rischiano di allontanare ulteriormente quel compromesso tra vertici politici e comunità giudiziaria su cui la ricostruzione dello Stato di diritto deve poggiare, oltre ad alimentare ulteriormente la sfiducia dei cittadini nei confronti del sistema giudiziario. Gli eventi del 30 ottobre difficilmente possono considerarsi un passo avanti in tale direzione. Al contrario, rischiano di consolidare un pericoloso dualismo istituzionale, che si riflette anche nella frattura interna alla stessa comunità giudiziaria. Se da una parte quattro ex presidenti del Tribunale costituzionale, in una dichiarazione congiunta, hanno ritenuto l’operato dei nuovi giudici come l’unica via per “porre fine alla crisi costituzionale e restituire il Tribunale alla società”, sette giudici del Tribunale costituzionale hanno denunciato l’intervento come completamente illegale. Al di là delle contrapposte interpretazioni della vicenda, ciò che emerge con particolare evidenza è la gravità di una crisi che investe ormai l’intero ordine costituzionale, mettendo in discussione, in particolare, l’autorità e la legittimità del Tribunale costituzionale, presupposti necessari affinché esso possa esercitare pienamente il proprio ruolo di garante della Costituzione in uno Stato costituzionale di diritto.
3 Novembre 2026
