La nuova Costituzione tunisina, la Costituzione del popolo

Con l’approvazione della nuova Costituzione il 26 gennaio 2014, la Tunisia ha raggiunto un primo importante risultato nell’ambito di quel movimento di protesta conosciuto come “primavera araba”, che grazie alle rivolte del 2010-2011 ha posto fine al regime autocratico di Zine El Abdine Ben Ali. Il cammino è stato lungo e non privo di ostacoli: il clima politico è stato spesso teso fino a culminare in atti di violenza, quale gli omicidi dell’avvocato e politico tunisino Chokri Belaid, assassinato nel febbraio 2013, e di Mohamed Brahmi, leader del partito di opposizione della sinistra tunisina Corrente popolare, membro dell’Assemblea costituente e fervente critico del partito al potere Ennahda, assassinato a Tunisi nel luglio dello stesso anno. Questi eventi hanno inevitabilmente inciso anche sul processo costituente avviato in seguito alla rivolta, che ha subito una sospensione ad agosto 2013. Ciononostante, le forze politiche elette all’interno dell’Assemblée Nationale Constituante (ANC) si sono dimostrate in grado di superare l’impasse, riuscendo ad approvare in tempi relativamente brevi e con ampio consenso (200 voti favorevoli, 4 astenuti e 12 voti contrari) la nuova Costituzione tunisina. Nel giugno del 2013 una bozza del testo costituzionale era stata sottoposta all’esame della Commissione di Venezia il cui parere è stato tenuto in profonda considerazione dai costituenti.


La Costituzione si compone di 149 articoli, organizzati in 10 capitoli e preceduti da un preambolo che richiama l’origine rivoluzionaria del testo ed esprime i valori su cui si fonda il nuovo ordinamento costituzionale: fra questi si evidenziano, in particolare, l’appartenenza identitaria all’Islam e il rispetto dei principi cardine del costituzionalismo democratico, quali l’uguaglianza tra i cittadini, la separazione dei poteri, la sovranità popolare e la tutela dei diritti umani. La convivenza dell’Islam con i principi liberal-democratici viene rimarcata anche nelle prime due disposizioni costituzionali: secondo l’art. 1, infatti, «La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l’Islam, la sua lingua l’arabo e il suo regime la Repubblica», mentre l’art. 2  sancisce che «La Tunisia è uno Stato civile basato sulla cittadinanza, la volontà popolare e lo Stato di diritto».

Fin dall’incipit, la Costituzione mostra quindi di accostare a principi che costituiscono l’acquis del costituzionalismo contemporaneo disposizioni che rispondono al contesto culturale, storico e religioso del Paese, riguardanti nello specifico la religione islamica. La questione religiosa ha rappresentato, infatti, uno dei principali motivi di scontro tra le forze politiche in seno all’Assemblea, un fenomeno che si spiega col ruolo determinate assunto dal partito islamista Ennahda nel processo di transizione. Forte della maggioranza relativa ottenuta nelle elezioni democratiche dell’ottobre 2011, Ennahda ha tentato in un primo tempo di imporre la “sua Costituzione”, promuovendo anche il riconoscimento della Sharī‛a come fonte del diritto; tuttavia, in seguito alla persistente opposizione delle forze laiche del Paese, Ennahda ha accettato di dialogare con le altre formazioni partitiche, rinunciando alle sue posizioni più estremiste.

Passando ad un rapido esame del contenuto della Costituzione, il testo contiene un catalogo dei diritti particolarmente avanzato, dal momento che include tutte le quattro generazioni di diritti: accanto a quelli civili, politici e sociali, classicamente presenti nelle Costituzioni post-seconda guerra mondiale (come il principio di uguaglianza uomo-donna, la libertà di d’opinione, pensiero, espressione, informazione e pubblicazione, il diritto di voto, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, etc.), il testo prevede infatti anche alcuni nuovi diritti (ad esempio, il diritto d’accesso all’informazione, il diritto all’acqua, il diritto all’ambiente e i diritti dei disabili).

Per quanto riguarda la forma di governo, la nuova Costituzione prevede un sistema semi-presidenziale, risultante da un compromesso: Ennahda propendeva infatti per un assetto parlamentare, principalmente sulla base di un calcolo politico relativo alla possibilità di ottenere un’ampia maggioranza nelle consultazioni elettorali, mentre le forze politiche laiche preferivano l’istituzione di una forma di governo presidenziale, nell’ottica di avere un Presidente della Repubblica capace di controbilanciare la forza politica del partito islamico. La previsione normativa di un esecutivo dualista – costituito da un Governo presieduto da un Primo ministro e dal Presidente della Repubblica (art. 71) – rappresenta quindi una scelta adottata per mediare fra questi due orientamenti. Il potere legislativo è invece assegnato dalla Costituzione all’Assemblea dei rappresentanti del popolo, eletta a «suffragio universale, libero, segreto, diretto, onesto e trasparente, conformemente a quanto stabilito dalla legge elettorale» (art. 55).

Dal punto di vista giurisdizionale, la novità maggiore del nuovo testo è rappresentata dalla previsione normativa di una Corte costituzionale che eserciterà un controllo di costituzionalità degli atti normativi, sia a priori che a posteriori (art. 120). La Carta costituzionale prevede anche l’istituzione di alcune autorità indipendenti incaricate di occuparsi di determinate questioni specifiche, come i diritti umani o l’informazione audiovisiva. I membri di questi organi saranno eletti dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo e contribuiranno al consolidamento dei principi costituzionali.

I costituenti hanno inoltre dedicato un intero capitolo, il VII (artt.131- 142), agli enti locali. Lo spazio attribuito al decentramento nel nuovo testo costituzionale rappresenta un segno di forte rottura con la precedente Costituzione del 1959, la quale esauriva il tema in un solo articolo. Tale attenzione riflette la consapevolezza del profondo nesso tra democrazia e decentramento e risponde alla volontà di risolvere i problemi derivanti dai forti squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese e al desiderio di creare una democrazia stabile.

La Costituzione prevede anche un procedimento aggravato per la revisione costituzionale, elemento questo che rivela ancora una volta come il nuovo testo costituzionale possieda gli elementi tipici degli Stati costituzionali di diritto.

La Carta si chiude con le disposizioni transitorie che fanno riferimento all’entrata in vigore delle disposizioni costituzionali. Nello specifico, si prevede che alcune leggi emanate dall’ANC durante il periodo di transizione (l’organo detiene infatti anche il potere legislativo ad interim) rimangano in vigore fino all’elezione sia dell’Assemblea dei rappresentanti, con conseguente formazione del Governo, che del Presidente della Repubblica. Fra queste leggi si segnalano in particolare la legge organica relativa all’organizzazione provvisoria dei poteri pubblici, emanata il 16 dicembre 2011, e le altre disposizioni riguardanti la medesima materia, necessarie per il funzionamento dello Stato.

Per quanto riguarda i principali organi giurisdizionali, la Costituzione prevede che il Consiglio superiore della Magistratura e la Corte costituzionale siano istituiti rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno dalle elezioni politiche. Nel periodo transitorio che intercorre tra l’adozione della Costituzione e l’entrata in funzione della Corte costituzionale, la Carta fondamentale stabilisce che il controllo di costituzionalità dei progetti di legge sia esercitato da un’autorità provvisoria, composta dal primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Presidente del Tribunale amministrativo, dal primo Presidente della Corte dei conti e da tre membri laici nominati rispettivamente dal Presidente dell’Assemblea costituente, dal Presidente della Repubblica e dal Capo di Governo; tale autorità dovrà essere creata nei tre mesi successivi alla promulgazione della Costituzione.

Uno dei punti di maggiore novità e rilevanza della nuova Costituzione tunisina è rappresentato dal fatto che l’intero processo costituente è stato accompagnato da un forte desiderio di partecipazione popolare, costituendo il culmine della c.d. “rivoluzione dei gelsomini” che ha rappresentato il momento di avvio della democratizzazione tunisina. Malgrado alcuni limiti, l’elaborazione della Costituzione si è rivelata un’esperienza partecipata, sia grazie all’apertura di canali di informazione e dialogo su internet, che a momenti di confronto vis à vis tra deputati ed eletti. La società civile ha giocato un ruolo particolarmente attivo e senza il suo supporto probabilmente le forze politiche non sarebbero state in grado di raggiungere il risultato conseguito con la nuova Costituzione. Attraverso l’osservazione vigile del processo e l’attività di stimolo esercitata da singoli e gruppi organizzati, è stato possibile superare la grave situazione di impasse dovuta agli episodi di violenza politica avvenuti nel corso del 2012 e del 2013.

L’approvazione della nuova Costituzione non rappresenta però la tappa finale del processo di transizione costituzionale: ora si apre la difficile fase dell’attuazione delle norme programmatiche e del consolidamento dei principi costituzionali. Sarà necessario un certo periodo di attesa per valutare l’effettività del nuovo testo costituzionale, ma per il momento non si può ignorare che un piccolo Paese della sponda sud del Mediterraneo ha attirato su di sé l’attenzione del mondo intero, per le capacità dimostrate nell’intraprendere un difficile percorso di democratizzazione e nel porre le fondamenta di un nuovo ordinamento costituzionale.