Nuova Costituzione ungherese adottata e promulgata

Si è concluso la fase di redazione della nuova Costituzione ungherese. (Del processo di redazione e per un introduzione ai fatti antecedenti vedi qui e qui.) Lunedì 19 aprile il parlamento ungherese, con 262 voti a favore e 44 contro (e un’astensione), ha approvato un nuovo testo costituzionale. Il parlamento ungherese non è composto, però, di soli 307 membri. Altri 79 deputati, tutti membri dell’opposizione, non si sono presentati per la votazione. I 44 voti contrari sono stati espressi dai deputati del partito di destra Jobbik, facenti parte dell’opposizione, mentre gli assenti erano i deputati socialisti (del partito MSZP) e liberali (del partito LMP). Il Presidente della Repubblica Pál Schmitt ha firmato la Costituzione il giorno di Pasquetta, il 25 aprile. La scelta del giorno non è stata casuale. Vuole simboleggiare la rinascita del paese.

La nuova Costituzione esprime chiaramente i valori cardini del governo di centrodestra. Nel Preambolo fa esplicito riferimento al cristianesimo, e recita: “Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nella preservazione della nazione. Rispettiamo le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro paese.” Nell’articolo II si legge che “la vita del feto è protetta dal momento del concepimento”. Tuttavia, il governo ha dichiarato di non voler modificare la legge sull’aborto attualmente vigente. Sarà da vedere, però, se la Corte costituzionale cambierà orientamento in conseguenza della nuova disposizione. L’articolo L definisce il matrimonio come unione tra uomo e donna e prevede la protezione della famiglia “come la base per la sopravvivenza della nazione”. La nuova Costituzione, inoltre, rinomina alcune istituzioni attribuendo loro la vecchia denominazione presocialista. Così la Corte suprema sarà nuovamente chiamata Kúria (articolo 25).

Il testo è composto di 105 articoli e usa una numerazione insolita. Le tre parti della Costituzione hanno numerazioni diverse. Gli articoli della prima parte sulle fondamenta sono segnati da una lettera (da A a T), la seconda parte sui diritti e doveri (intitolata „Libertà e responsabilità”) porta numeri romani (da I a XXXI) e, infine, la terza parte sull’organizzazione dello stato ha numeri arabi (da 1 a 54).

E’ una novità da molti criticata che cambia la denominazione ufficiale del paese, che da Repubblica Ungherese diventa semplicemente „Ungheria”. Si tratta soltanto di un dato formale però. Basta leggere il secondo articolo (articolo B) della Costituzione che, nel secondo comma, stabilisce che „la forma di stato dell’Ungheria è una repubblica”. Il terzo comma poi recita che „fonte del potere pubblico è il popolo”. Non solo la forma di stato, ma neanche la forma di governo viene cambiata, che rimane sempre parlamentare.

Oltre alla definizione del matrimonio e la protezione del feto dal momento del concepimento, ci sono numerose altre novità nella parte sui diritti e doveri. Viene fatto esplicito riferimento all’ergastolo effettivo (cioè a vita, senza possibilità di sconti) che potrà essere comminato soltanto per reati dolosi violenti (articolo IV). L’articolo V, quarto comma, prevede il diritto alla compensazione di chi è stato privato della propria libertà senza giustificato motivo o illegittimamente. Nella disposizione sul principio di uguaglianza (articolo XV) tra le basi di discriminazione viene inclusa anche la disabilità, e l’ultimo comma estende il dovere dello stato alla protezione degli anziani (oltre che dei bambini, delle donne e delle persone disabili). La riforma del sistema pensionistico già adottata l’anno scorso viene introdotta nella Costituzione che prevede un sistema statale unico (articolo XIX). Cambia la formulazione dei diritti sociali. In virtù del terzo comma dello stesso articolo „la legge può determinare la natura e la misura dei provvedimenti sociali adeguandoli all’utilità per la comunità delle attività svolte dalla persona”. E’ una novità anche l’introduzione del dovere di „contribuire alla crescita della comunità con attività lavorative secondo le proprie capacità e possibilità” subito dopo la disposizione che sancisce il diritto al lavoro (articolo XII). E’ stato tra le dichiarate priorità dei redattori della Costituzione bilanciare la presenza dei diritti e dei doveri nella carta fondamentale. Per portare un altro esempio, il quarto comma dell’articolo XIV stabilisce che „i figli maggiorenni sono tenuti a prendersi cura di genitori bisognosi”.

Diverse questioni sono lasciate al legislatore che dovrà adottare, con una maggioranza dei due terzi, delle leggi organiche (nella dicitura ungherese sarkalatos törvény) per attuare numerose disposizioni costituzionali. In tal modo, saranno regolati da leggi organiche il sistema pensionistico, il sistema tributario, la tutela del patrimonio nazionale, la tutela delle famiglie, il sistema elettorale, le incompatibilità dei deputati parlamentari, la Banca Centrale Nazionale, la Corte costituzionale, il funzionamento dei partiti, e così via.

Per quanto riguarda il sistema di giustizia costituzionale, la nuova Costituzione limita l’accesso alla Corte costituzionale, in quanto non esisterà più l’actio popularis con cui chiunque, anche senza interesse personale, poteva rivolgersi alla Corte contro qualsiasi atto legislativo o sublegislativo che riteneva contrario alla Costituzione. Il controllo astratto successivo potrà essere esercitato soltanto su richiesta del governo, di un quarto dei membri del parlamento e dell’ombudsman (articolo 24, secondo comma, lettera e). Allo stesso tempo la possibilità di chiedere il controllo preventivo di una legge viene estesa anche al parlamento (fino ad ora concessa soltanto al Presidente della Repubblica), il quale potrà inviare un disegno di legge alla Corte costituzionale prima del voto finale su richiesta del proponente dello stesso, del governo o del Presidente della Camera (il parlamento ungherese è unicamerale). Viene introdotto, inoltre, il ricorso costituzionale di tipo tedesco, che prima esisteva solo in una forma atipica, in quanto poteva essere presentato contro una decisione giudiziale o amministrativa solo in quanto contraria a una disposizione costituzionale. Dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione, invece, il ricorso costituzionale potrà essere presentato anche contro la decisione giudiziale o amministrativa in quanto tale, se si ritene che questa violi la carta fondamentale. E’ una disposizione alquanto singolare la norma contenuta nel quarto comma dell’articolo 37, la quale limita il controllo di costituzionalità della legge finanziaria e delle leggi tributarie da parte della Corte costituzionale finché il debito statale superi la metà del PIL. Rimane però in ogni caso la possibilità di dichiarare l’incostituzionalità di tali leggi per violazione di determinati diritti (dignità umana, diritto alla vita, protezione dei dati personali, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché i diritti legati alla cittadinanza).
Cambia anche la composizione della Corte costituzionale. Il numero dei giudici costituzionali da undici viene portato a quindici, e la loro durata di mandato è aumentata da nove a dodici anni.

La nuova Costituzione entrerà in vigore il 1 gennaio 2012. Per il testo completo (per ora disponibile solo in ungherese) vedi: http://www.mkogy.hu/irom39/02627/02627-0187.pdf.