Prima la natura. La svolta epistemologica nell’Opinione Consultiva n. 32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani
L’Opinione Consultiva n. 32/25 (OC-32/25), adottata dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani in tema di emergenza climatica e diritti umani, contiene novità significative sul fronte del rapporto fra diritto e leggi della natura.
La Corte non si è limitata a riconoscere che l’emergenza climatica consiste in una minaccia urgente e diretta per tutti i diritti umani, individuali e collettivi. Siffatta conclusione, per quanto importantissima, non avrebbe fatto altro che estendere all’emergenza climatica, nella sua qualità di minaccia appunto imminente e immanente, la narrazione tradizionale della tutela urgente dei diritti nel periculum.
I Giudici di San José, invece, vanno oltre. Grazie allo straordinario concorso di istituzioni scientifiche e universitarie di tutto il mondo (anche italiane), invitate a coadiuvare e discutere, in apposite udienze pubbliche, le complesse conoscenze scientifiche sottese alla decisione sull’emergenza climatica, essi hanno preso atto del primato indefettibile delle leggi della natura sull’esistenza umana. In questo modo, hanno optato per una svolta non meramente assiologica (di preferenza per un’etica “ecocentrica” in sostituzione di quella tradizionalmente “antropocentrica” del diritto ambientale), ma epistemologica, ossia di constatazione che, prima del diritto, altre regole devono essere conosciute e rispettate affinché i diritti permangano effettivi nel tempo: regole coincidenti con le leggi della natura che governano le minacciose emersioni trasformative del sistema climatico, in particolare la Thermal Inertia del riscaldamento globale e l’Environmental Filtering delle nicchie di sopravvivenza di tutte le specie viventi, umana inclusa.
Su queste leggi, poi, sono stati rifondati i canoni di applicazione del diritto internazionale dei diritti umani (da quello pro persona all’interesse superiore del minore, alla progressività delle tutele) e del diritto ambientale (precauzione, prevenzione, non regressione ambientale, equità intragenerazionale e intergenerazionale, “chi inquina paga”): tutti subordinati a un neo eletto “principio pro natura”.
È la prima volta che una Corte fa riferimento al “principio pro natura”. I precedenti giurisprudenziali, soprattutto latinoamericani, ci avevano abituato a ragionare del criterio ermeneutico “in dubio pro natura”, utilizzabile in presenza di «vacíos normativos o de dudas interpretativas» (su tale criterio, cfr. S. Baldin, S. De Vido, The in dubio pro natura principle). Quest’ultima declinazione, del resto, trovava legittimazione sia nel diritto ambientale positivo (a partire dall’Ecuador con l’art. 395 n. 4 della Costituzione del 2008 e l’art. 9 n. 5 del Codice Organico dell’Ambiente del 2017) sia in alcuni strumenti di soft law (come il Principio 5 della Dichiarazione Mondiale IUCN sullo Stato di diritto in materia ambientale del 2016), ispirando originali casi giudiziari in Ecuador (in particolare, nella controversia sul “Bosque Protector Los Cedros”, caso 1149-19-JP/20) e nel resto del continente (tra i tanti, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Messico), fino ad arrivare alla stessa Corte Interamericana in occasione della decisione sul caso “Abitanti di La Oroya contro Perù”, del 27 novembre 2023, dove si legge che esso «no es más que una derivación del desarrollo sostenible, en tanto se entienden los valores ambientales como soporte de la vida humana y la necesidad de armonizar el desarrollo social, económico y ecológico».
Senonché, nella lettura dell’Opinione Consultiva, “in dubio pro natura” e “pro natura” non risultano formule sinonime, per due ragioni:
– mentre la prima si applica solo ed esclusivamente alle disposizioni in “materia ambientale” (come prevede il citato art. 395 n. 4 della Cost. dell’Ecuador), con l’effetto di affidare alla discrezionalità dei formanti umani il compito della delimitazione dell’oggetto, la seconda fungerebbe da meta-criterio ordinatore dell’intero ordinamento giuridico, ben al di là di qualsivoglia confinamento materiale operato dal diritto stesso;
– mentre la prima funzionalizza la propria applicazione alla dimensione soggettiva del “dubbio” del soggetto interpretante, la seconda si emancipa dal soggetto in quanto criterio oggettivo e indisponibile di utilizzazione.
L’OC-32/25 non si sofferma a descrivere i dettagli di queste due differenze; li rende, però, deducibili dal collegamento effettuato fra “pro natura” e “pro persona”: persona e natura, invece di contrapporsi come “entità” (soggetto vs bene, soggetto vs. oggetto, umano vs. non umano, interessi vs. risorse), si compenetrano nella soggettività vivente del pianeta; assurgono a unità di dipendenza dal sistema climatico, sicché solo proteggendo quest’ultimo, secondo le leggi della natura individuate dalla scienza, si tutelano contemporaneamente diritti umani ed ecosistemi (come, del resto, richiesto sin dall’art. 2 della Convenzione Quadro ONU sul Cambiamento climatico del 1992).
Ecco allora spiegata l’espunzione dell’inciso “in dubio”: il ricorso al primato della protezione e conservazione della natura non è sussidiario alla volontà normativa dell’essere umano di nutrire “dubbi” su di sé o sul proprio prodotto regolativo (per «vacíos normativos o dudas interpretativas»). Come il “pro persona” esiste di per sé e, solo per il fatto di esistere, limita la volontà normativa dall’esterno, sottraendo l’esistenza umana alla discrezionalità e autonomia di qualsiasi potere (si pensi, del resto, al neminem laedere, che sovrasta il diritto tanto privato che pubblico), così il “pro natura” opera de facto e, in quanto tale, funziona da vincolo sul diritto in sé e per sé. Al cospetto della natura e delle sue leggi fattuali, le regole giuridiche retrocedono in subordinazione sostanziale, risultando applicabili (si potrebbe quasi dire “valide”) se e solo se “pro natura”.
In dottrina, questa nuova gerarchia fra fatto-natura e norma-diritto ha già riscontrato alcuni riconoscimenti, sempre in America latina (cfr. P. de Araújo Ayala, M. Carvalho Victor Coelho, Na dúvida em favor da natureza? e M. Peña Chacón, Del principio in dubio pro natura al principio pro natura), non certo nel contesto del tradizionale c.d. “costituzionalismo ambientale” (cfr. M. Carducci, Costituzionalismo ambientale e leggi della natura).
Questa gerarchia, però, è sostanziale, non formale. Non costituisce effetto di previsioni normative. È frutto del funzionamento stesso del sistema climatico, da cui l’azione umana e, con essa, il diritto dipendono.
In questo, essa si differenzia totalmente dal principio europeo di “integrazione ambientale” (ex artt. 11 TFUE e 37 della Carta dei diritti fondamentali), nutrito di enunciati performativi («esigenze connesse», «livello elevato» ecc…) estranei a quelli descrittivi delle leggi della natura (questi ultimi ufficialmente aggiornati dai Glossari ONU, in particolare IPCC, IPBES e WHO).
Di conseguenza, l’operatore giuridico, nel prendere atto della gerarchia, non accede a una nuova interpretazione di norme giuridiche. Si limita alla constatazione che la natura, regolando la vita nel pianeta, non è bilanciabile con regole non naturali come quelle giuridiche inventate dalle società umane.
È così che il primato della natura diventa sempre evocabile, non solo allorquando sussista il “dubbio” (umano) e ben oltre la sola circostanza del pericolo di danno grave o irreversibile, come invece avviene per la tradizionale tutela dei diritti nel periculum.
Certo, per ricorrere al “pro natura”, il Giudice deve dotarsi sia di conoscenze scientifiche sia degli enunciati non performativi di queste ultime. I soli liberi convincimenti interpretativi non sono più sufficienti. Il che rende manifesta l’inadeguatezza dei procedimenti giuridici tradizionali di fronte alle inedite sfide epistemologiche della complessità del sistema climatico.
Non a caso, la Corte Interamericana è pervenuta alla descritta conclusione dopo il confronto partecipato e corale con la comunità scientifica e non solo con avvocati e difensori di diritti.
In ogni caso, con l’Opinione interamericana il dado è stato tratto, almeno in quel contesto giuridico (ancora una volta innovativo al confronto delle intorpidite ridondanze eurocentriche).
Come già anticipato dalla Sala Constitucional della Corte Suprema della Costa Rica (Resolución n. 10951 del 26 aprile 2024), il “pro natura”, liberato dal “dubbio” soggettivo, si erge a regola oggettiva generale del comportamento umano, per vincolare decisioni, azioni, norme e giudizi al riconoscimento del primato della natura e alla prevenzione incondizionata del sistema climatico e dei suoi ecosistemi, secondo una logica che, all’et-et del bilanciamento solo umano, antepone il “più-meno” delle leggi biofisiche (più natura e meno alterazione antropogenica): quel “più-meno” che, a ben vedere, configura il fondamento stesso dell’evoluzione umana e della resilienza della specie (cfr. P. Nosil et al., Biodiversity, resilience and the stability of evolutionary systems).
