Michele Carducci
Prima la natura. La svolta epistemologica nell’Opinione Consultiva n. 32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani
L’Opinione Consultiva n. 32/25 (OC-32/25), adottata dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani in tema di emergenza climatica e diritti umani, contiene novità significative sul fronte del rapporto fra diritto e leggi della natura.
La Corte non si è limitata a riconoscere che l’emergenza climatica consiste in una minaccia urgente e diretta per tutti i diritti umani, individuali e collettivi. Siffatta conclusione, per quanto importantissima, non avrebbe fatto altro che estendere all’emergenza climatica, nella sua qualità di minaccia appunto imminente e immanente, la narrazione tradizionale della tutela urgente dei diritti nel periculum.
I Giudici di San José, invece, vanno oltre. Grazie allo straordinario concorso di istituzioni scientifiche e universitarie di tutto il mondo (anche italiane), invitate a coadiuvare e discutere, in apposite udienze pubbliche, le complesse conoscenze scientifiche sottese alla decisione sull’emergenza climatica, essi hanno preso atto del primato indefettibile delle leggi della natura sull’esistenza umana. In questo modo, hanno optato per una svolta non meramente assiologica (di preferenza per un’etica “ecocentrica” in sostituzione di quella tradizionalmente “antropocentrica” del diritto ambientale), ma epistemologica, ossia di constatazione che, prima del diritto, altre regole devono essere conosciute e rispettate affinché i diritti permangano effettivi nel tempo: regole coincidenti con le leggi della natura che governano le minacciose emersioni trasformative del sistema climatico, in particolare la Thermal Inertia del riscaldamento globale e l’Environmental Filtering delle nicchie di sopravvivenza di tutte le specie viventi, umana inclusa.
Su queste leggi, poi, sono stati rifondati i canoni di applicazione del diritto internazionale dei diritti umani (da quello pro persona all’interesse superiore del minore, alla progressività delle tutele) e del diritto ambientale (precauzione, prevenzione, non regressione ambientale, equità intragenerazionale e intergenerazionale, “chi inquina paga”): tutti subordinati a un neo eletto “principio pro natura”.
È la prima volta che una Corte fa riferimento al “principio pro natura”. I precedenti giurisprudenziali, soprattutto latinoamericani, ci avevano abituato a ragionare del criterio ermeneutico “in dubio pro natura”, utilizzabile in presenza di «vacíos normativos o de dudas interpretativas» (su tale criterio, cfr. S. Baldin, S. De Vido, The in dubio pro natura principle). Quest’ultima declinazione, del resto, trovava legittimazione sia nel diritto ambientale positivo (a partire dall’Ecuador con l’art. 395 n. 4 della Costituzione del 2008 e l’art. 9 n. 5 del Codice Organico dell’Ambiente del 2017) sia in alcuni strumenti di soft law (come il Principio 5 della Dichiarazione Mondiale IUCN sullo Stato di diritto in materia ambientale del 2016), ispirando originali casi giudiziari in Ecuador (in particolare, nella controversia sul “Bosque Protector Los Cedros”, caso 1149-19-JP/20) e nel resto del continente (tra i tanti, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Messico), fino ad arrivare alla stessa Corte Interamericana in occasione della decisione sul caso “Abitanti di La Oroya contro Perù”, del 27 novembre 2023, dove si legge che esso «no es más que una derivación del desarrollo sostenible, en tanto se entienden los valores ambientales como soporte de la vida humana y la necesidad de armonizar el desarrollo social, económico y ecológico».
Senonché, nella lettura dell’Opinione Consultiva, “in dubio pro natura” e “pro natura” non risultano formule sinonime, per due ragioni:
- mentre la prima si applica solo ed esclusivamente alle disposizioni in “materia ambientale” (come prevede il citato art. 395 n. 4 della Cost. dell’Ecuador), con l’effetto di affidare alla discrezionalità dei formanti umani il compito della delimitazione dell’oggetto, la seconda fungerebbe da meta-criterio ordinatore dell’intero ordinamento giuridico, ben al di là di qualsivoglia confinamento materiale operato dal diritto stesso;
- mentre la prima funzionalizza la propria applicazione alla dimensione soggettiva del “dubbio” del soggetto interpretante, la seconda si emancipa dal soggetto in quanto criterio oggettivo e indisponibile di utilizzazione.
L’OC-32/25 non si sofferma a descrivere i dettagli di queste due differenze; li rende, però, deducibili dal collegamento effettuato fra “pro natura” e “pro persona”: persona e natura, invece di contrapporsi come “entità” (soggetto vs bene, soggetto vs. oggetto, umano vs. non umano, interessi vs. risorse), si compenetrano nella soggettività vivente del pianeta; assurgono a unità di dipendenza dal sistema climatico, sicché solo proteggendo quest’ultimo, secondo le leggi della natura individuate dalla scienza, si tutelano contemporaneamente diritti umani ed ecosistemi (come, del resto, richiesto sin dall’art. 2 della Convenzione Quadro ONU sul Cambiamento climatico del 1992).
Ecco allora spiegata l’espunzione dell’inciso “in dubio”: il ricorso al primato della protezione e conservazione della natura non è sussidiario alla volontà normativa dell’essere umano di nutrire “dubbi” su di sé o sul proprio prodotto regolativo (per «vacíos normativos o dudas interpretativas»). Come il “pro persona” esiste di per sé e, solo per il fatto di esistere, limita la volontà normativa dall’esterno, sottraendo l’esistenza umana alla discrezionalità e autonomia di qualsiasi potere (si pensi, del resto, al neminem laedere, che sovrasta il diritto tanto privato che pubblico), così il “pro natura” opera de facto e, in quanto tale, funziona da vincolo sul diritto in sé e per sé. Al cospetto della natura e delle sue leggi fattuali, le regole giuridiche retrocedono in subordinazione sostanziale, risultando applicabili (si potrebbe quasi dire “valide”) se e solo se “pro natura”.
In dottrina, questa nuova gerarchia fra fatto-natura e norma-diritto ha già riscontrato alcuni riconoscimenti, sempre in America latina (cfr. P. de Araújo Ayala, M. Carvalho Victor Coelho, Na dúvida em favor da natureza? e M. Peña Chacón, Del principio in dubio pro natura al principio pro natura), non certo nel contesto del tradizionale c.d. “costituzionalismo ambientale” (cfr. M. Carducci, Costituzionalismo ambientale e leggi della natura).
Questa gerarchia, però, è sostanziale, non formale. Non costituisce effetto di previsioni normative. È frutto del funzionamento stesso del sistema climatico, da cui l’azione umana e, con essa, il diritto dipendono.
In questo, essa si differenzia totalmente dal principio europeo di “integrazione ambientale” (ex artt. 11 TFUE e 37 della Carta dei diritti fondamentali), nutrito di enunciati performativi («esigenze connesse», «livello elevato» ecc…) estranei a quelli descrittivi delle leggi della natura (questi ultimi ufficialmente aggiornati dai Glossari ONU, in particolare IPCC, IPBES e WHO).
Di conseguenza, l’operatore giuridico, nel prendere atto della gerarchia, non accede a una nuova interpretazione di norme giuridiche. Si limita alla constatazione che la natura, regolando la vita nel pianeta, non è bilanciabile con regole non naturali come quelle giuridiche inventate dalle società umane.
È così che il primato della natura diventa sempre evocabile, non solo allorquando sussista il “dubbio” (umano) e ben oltre la sola circostanza del pericolo di danno grave o irreversibile, come invece avviene per la tradizionale tutela dei diritti nel periculum.
Certo, per ricorrere al “pro natura”, il Giudice deve dotarsi sia di conoscenze scientifiche sia degli enunciati non performativi di queste ultime. I soli liberi convincimenti interpretativi non sono più sufficienti. Il che rende manifesta l’inadeguatezza dei procedimenti giuridici tradizionali di fronte alle inedite sfide epistemologiche della complessità del sistema climatico.
Non a caso, la Corte Interamericana è pervenuta alla descritta conclusione dopo il confronto partecipato e corale con la comunità scientifica e non solo con avvocati e difensori di diritti.
In ogni caso, con l’Opinione interamericana il dado è stato tratto, almeno in quel contesto giuridico (ancora una volta innovativo al confronto delle intorpidite ridondanze eurocentriche).
Come già anticipato dalla Sala Constitucional della Corte Suprema della Costa Rica (Resolución n. 10951 del 26 aprile 2024), il “pro natura”, liberato dal “dubbio” soggettivo, si erge a regola oggettiva generale del comportamento umano, per vincolare decisioni, azioni, norme e giudizi al riconoscimento del primato della natura e alla prevenzione incondizionata del sistema climatico e dei suoi ecosistemi, secondo una logica che, all’et-et del bilanciamento solo umano, antepone il “più-meno” delle leggi biofisiche (più natura e meno alterazione antropogenica): quel “più-meno” che, a ben vedere, configura il fondamento stesso dell’evoluzione umana e della resilienza della specie (cfr. P. Nosil et al., Biodiversity, resilience and the stability of evolutionary systems).
9 Settembre 2025
Profili d’incostituzionalità della nuova legge sulla cittadinanza: una fictio provvedimentale sull’identità degli oriundi
È da poco stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 74 del 23 maggio 2025, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 36/2025, intitolato “disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.
Com’è noto, questa iniziativa di riforma è stata accompagnata da un acceso dibattito soprattutto fuori dei confini nazionali, per opera di giuristi, discendenti di italiani emigrati all’estero, che ne hanno eccepito anche l’incostituzionalità su diversi fronti (R. Badaró, A morte anunciada do jus sanguinis; G. Bonato, Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025: la “Grande Perdita” della cittadinanza italiana).
Il testo definitivamente approvato non sembra gettare luce sulle ombre eccepite. Al contrario, tende a enfatizzarle, se solo si considera l’aggiunta, in sede di conversione, dell’art. 1-bis paradossalmente intitolato “Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana”.
L’interrogativo, infatti, coinvolge proprio le «radici italiane degli oriundi»: quali sono? Fino a ieri, prima della riforma, esse coincidevano con la mera discendenza iure sanguinis da cittadino emigrato italiano. Oggi non più: la condizione dell’oriundo iure sanguinis viene assimilata alla situazione dello straniero e disciplinata espressamente all’interno del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
Siffatta translatio di identità si scontra con gli orientamenti della Corte costituzionale in tema di qualificazione degli oriundi italiani, da un lato, e di limiti del potere legislativo nel disporre dell’identità personale e della cittadinanza, dall’altro, infrangendo anche quel nesso costituzionale tra cittadinanza, lavoro ed emigrazione, consacrato dagli artt. 1, 4 e 35 Cost. ed espressivo, come spiegò magistralmente Costantino Mortati (Art. 1, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, 1975, 10-11), di un unicum ordinamentale nel panorama comparato (nella condivisione anche della Corte cost., con la sent. n. 269/1986).
Tutto ruota intorno alla distinzione (e non confusione) fra “condizione” personale naturale e “situazione”, prodotta da una norma. Tale distinzione è totalmente sfuggita al legislatore della riforma.
I riferimenti giurisprudenziali per comprenderla sono diversi.
Il primo è offerto dalla risalente, ma ad oggi unica, sentenza della Corte costituzionale in tema di oriundi italiani: la n. 15/1960.
In quell’occasione, il Giudice delle leggi fornì quattro chiarimenti importanti, rappresentati da tre premesse e un’univoca conclusione.
Le premesse erano le seguenti:
- si definisce oriundo italiano la «persona nata in un determinato territorio o nata da famiglia residente in quel territorio»,
- il fatto della nascita avvenuta all’estero «costituisce una condizione personale che non può essere presa a base per una distinzione tra cittadini e cittadini»;
- «il fatto della nascita in un luogo piuttosto che in un altro o in una famiglia piuttosto che in un’altra costituisce una condizione personale e non una situazione personale».
In questo quadro definitorio, dalla Corte non contestato, si concluse che «l’apprezzamento discrezionale che il legislatore compie, per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per determinare la sfera e le modalità della disciplina stessa, non può toccare l’ambito segnato dal primo comma dell’art. 3 della Costituzione e non può trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di uguaglianza».
Detto altrimenti, la Corte puntualizzò testualmente che, al cospetto degli oriundi, l’intervento legislativo sulle «situazioni» non poteva «toccare l’ambito segnato» dalle «condizioni personali», presidiate dall’art. 3, primo comma, della Costituzione. Più precisamente, la Corte, con questa sentenza, dedusse che la «condizione personale» dell’oriundo non potesse essere discrezionalmente trattata dal legislatore come «situazione», al fine di eludere il principio di uguaglianza «senza distinzione di … condizioni personali»; ma lo fece, incardinando la «condizione personale» su due elementi fattuali esclusivamente “naturali”, ossia privi di qualsiasi fictio giuridica, praticabile invece sulle «situazioni»: la “condizione” della nascita del soggetto, da una parte, e la “condizione” dello stare in territorio estero della sua famiglia, dall’altro.
Il legislatore della riforma fa esattamente l’opposto. Pur dichiarando espressamente l’esistenza fattuale della “condizione” degli oriundi, ne dispone a proprio piacimento, tramutandola in “situazione” di stranieri (che evidentemente oriundi non sono). In questo modo, cade nella fallacia logica dell’evidenza fattuale soppressa (per legge): una soluzione «intrinsecamente irragionevole», ha avvertito sempre la Corte in circostanze simili (sent. n 267/1998).
D’altronde, trasfigurare l’identità dell’oriundo in “immigrato” è un’inequivocabile fictio giuridica, nel declassamento del fatto naturale della discendenza in “situazione” inventata dalla norma.
Il che è ancor più difficilmente tollerabile, se si considera che la netta separazione, scandita dalla Corte del 1960 tra “condizione” naturale e fictio giuridica della “situazione”, oltre a risultare coerente con la legislazione plurisecolare sulla cittadinanza iure sanguinis del residente italiano all’estero, è stata consolidata dal pluridecennale diritto vivente della Corte di cassazione, culminato nelle recenti sentenze “gemelle” a Sezioni Unite del 24 agosto 2022 (nn. 25317 e 25318), caratterizzanti la discendenza di sangue appunto come dato di natura, non traducibile in fictio (tanto da essere qualificato imprescrittibile e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva»), perché connesso esclusivamente alla nascita da discendenti italiani.
Ed è in stridente contrasto pure con altre pronunce della Consulta, radicate sull’ineluttabilità del dato naturale della nascita, quale “condizione” non convertibile in “situazione”. Si pensi alle sentenze nn. 13/1994 e 120/2001, riguardanti il rapporto tra nascita e identità personale. La prima, riconoscendo che il diritto all’identità personale rientra nella tutela prevista dall’art. 2 della Costituzione, contribuendo a formare il patrimonio inviolabile della persona umana, ha spiegato che l’identità del singolo «costituisce un bene in sé … indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto», tant’è, come aggiunto con la seconda decisione, che tale identità non può escludere la “condizione” della filiazione naturale e della sua qualificazione d’origine (in quel caso, si trattava del cognome del genitore naturale). Ma lo stesso può dirsi per la giurisprudenza sull’art. 22 Cost., con riguardo alle tre condizioni personali di esistenza (capacità, nome e cittadinanza), che sempre la Corte costituzionale, nella citata sent. n. 13/1994, ha qualificato beni del «patrimonio irretrattabile della persona umana», meritevoli di tutela comune (cfr. anche ord. n. 258/2992 e sent. n. 311/1996).
L’ancor più recente sentenza costituzionale n. 25/2025 conferma l’assunto.
Anche tale decisione precisa il criterio, proprio in materia di cittadinanza, della non sovrapposizione fra “condizione” personale naturale (nel caso di specie, quella della diversa abilità psico-linguistica), che non è fictio, e “situazioni” dettate dalle norme giuridiche, che fictiones possono creare, aggiungendo che la confusione fra “condizione” e “situazione”, oltre a confliggere col primo comma dell’art. 3 Cost. per il dato di non tener conto delle differenze, contrasta inesorabilmente col secondo comma, nella misura in cui, attraverso strumenti normativi che non tengano conto appunto delle “condizioni” personali naturali, si introducono ostacoli, invece che rimuoverli, all’accesso alla cittadinanza.
È per l’appunto questo il punctum dolens della riforma della cittadinanza: sono legittimi gli ostacoli introdotti (rectius, imposti) per l’accesso degli oriundi italiani al mero accertamento dello ius sanguinis? Oppure tali ostacoli pretendono di disporre dell’identità di queste persone attraverso fictiones giuridiche discriminatorie (cfr. G. Trivi, L’oriundo italiano e le sue quattro identità), per mezzo di una vera e propria revoca generalizzata ex lege della “condizione” originaria (e naturale) di oriundi e trasmutazione d’emblée in stranieri?
Come detto, la riforma ha preso avvio da un decreto legge, il cui requisito di necessità e urgenza è stato espressamente circoscritto, nella Relazione di presentazione alle Camere, a un problema di inefficienza burocratica, imputata proprio agli oriundi: «un eccezionale e incontrollato afflusso – si legge – di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l’ordinata funzionalità degli uffici consolari all’estero, dei comuni e degli uffici giudiziari» (in merito, si v. M. Cunha Verciano, Gli oriundi italiani tra interpretazione “politica” e “naturalistica” dello ius sanguinis).
L’atto normativo originario, dunque, ha assunto un contenuto esplicitamente provvedimentale di revoca ad personam, nel senso di attrarre alla sfera legislativa la disciplina di procedimenti paralleli tutti uguali fra loro (quelli di mero accertamento della continuità di discendenza iure sanguinis), già affidati all’autorità amministrativa o giudiziaria (su questa qualificazione delle leggi provvedimento, si v. Corte cost. sent. n. 186/2022 e ivi altri richiami), per eliminarli in toto e farne poi derivare, in sede di conversione, una riqualificazione definitiva dei loro originari istanti, con effetti volutamente retroattivi: nati, ieri, oriundi, titolati all’accertamento dello ius sanguinis, ciascuno di loro è diventato, oggi, straniero ope legis.
Un simile marchingegno di revoca anti-oriundi, da “cittadinanza eugenetica” è stato scritto (I. Bruno, La cittadinanza “eugenetica” della riforma Tajani), non può sfuggire a uno stretto controllo di “non arbitrarietà”, come richiede sempre la Consulta nella citata sentenza n. 186/2022.
In gioco, infatti, non è la «ragion sufficiente», come la denomina la Consulta, della scelta provvedimentale della legge (il sovraccarico di lavoro degli uffici). La partita è sul «minor sacrificio possibile di altri principi o valori costituzionalmente protetti» (così, sempre Corte cost. n. 186/2022).
E, in questa legge di riforma, il «minor sacrificio possibile» non appare proprio essere stato tenuto in conto, perché si è inciso sulla discendenza e, quindi, sulla storia delle persone.
Spetta forse alla legge revocare l’esistenza naturale della discendenza? E come si giustifica una revoca generalizzata di “condizione” personale alla luce, oltre che dell’art. 22 Cost. (cfr. G. Campeggio, Ius sanguinis e art. 22 della Costituzione), del riconoscimento costituzionale dell’emigrazione?
In conclusione, oltre che sul legittimo affidamento procedimentale degli istanti, sui diritti quesiti iure sanguinis (non costituenti appunto fictiones) e sulle legittime aspettative degli oriundi, la legge ha preteso di intervenire sulla loro comune esistenza, la cui “condizione” è stata artificialmente smantellata nella discriminazione per ragioni di nascita (disattendendo l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e di provenienza del paese di origine (ignorando l’art. 14 CEDU), per arrivare ad eludere del tutto l’art. 35, quarto comma, Cost., che testualmente individua nell’emigrazione italiana una libertà cittadina, senza discriminazioni né privazioni di natura politica (come si evince dal combinato disposto con gli artt. 2, 3, 4, 16, primo comma, e 22 Cost.), nella netta distinzione, anch’essa testuale, dell’emigrazione dalla “situazione” dell’espatriato (art. 16, secondo comma, Cost.) e dello “straniero” (art. 10, secondo comma, Cost.).
Sulla negazione della “condizione” della discendenza da emigranti si sono consumate non poche ingiustizie nella storia costituzionale (dalle statunitensi “leggi Jim Crow” alla diaspora capoverdiana al “marco temporal” degli indigeni brasiliani: cfr. Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society).
Nella considerazione di questa “memoria migrante”, solo la Consulta potrà indicare la risposta più coerente e compatibile con quell’unicum ordinamentale di cittadinanza, lavoro ed emigrazione, scolpito appunto dall’art. 35 Cost. e impresso in dottrina dal lungimirante insegnamento di Mortati.
4 Giugno 2025
Effettività intertemporale e legalità formale nella lotta all’emergenza climatica, alla luce dell’art. 8 CEDU, secondo l’Alta Corte di Irlanda
Con sentenza del 10 gennaio 2025, l’Alta Corte irlandese per la pianificazione e l’ambiente (The High Court Planning & Environment, caso Coolglass v. An Bord Pleanála) si è pronunciata sul rifiuto di autorizzazione urbanistica di un parco eolico, applicando, quale parametro della propria decisione, la sentenza CEDU “Verein KlimaSeniorinnen” del 9 aprile 2024 (53600/20), con specifico riguardo al suo paragrafo 550.
Si tratta del primo caso, all’interno di un paese del Consiglio d’Europa, nel quale si discute di efficacia intertemporale della mitigazione climatica, secondo tutti i canoni indicati da Strasburgo.
Com’è noto, infatti, il paragrafo 550 della decisione “Verein KlimaSeniorinnen” contiene i requisiti definiti «necessari» per «valutare se uno Stato sia rimasto all’interno del suo margine di apprezzamento» nel contrasto, non solo tempestivo ma anche intertemporalmente efficace, all’emergenza climatica, a garanzia, presente e futura, dei diritti umani presidiati dall’art. 8 CEDU.
Di conseguenza, esso individua il limite esterno alla discrezionalità (rectius, margine di apprezzamento) dello Stato, nell’esercizio dei propri doveri positivi di protezione dei suoi abitanti.
Nello specifico, il paragrafo 550 statuisce che qualsiasi autorità nazionale, «a livello legislativo, esecutivo o giudiziario», debba tenere «in debito conto» cinque «necessità» di contenuto del potere pubblico:
«(a) adottare misure generali che specifichino un obiettivo temporale per il raggiungimento della neutralità del carbonio e il bilancio complessivo del carbonio rimanente per lo stesso periodo di tempo, o un altro metodo equivalente di quantificazione delle future emissioni di gas serra, in linea con l'obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici;
(b) definire obiettivi e percorsi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra (per settore o altre metodologie pertinenti) che siano ritenuti in grado, in linea di principio, di raggiungere gli obiettivi nazionali complessivi di riduzione dei gas serra entro i tempi previsti dalle politiche nazionali;
(c) fornire prove che dimostrino se hanno debitamente rispettato, o sono in procinto di farlo, i relativi obiettivi di riduzione dei gas serra (vedere i precedenti commi (a)-(b));
(d) mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione dei gas serra con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori prove disponibili; e
(e) agire tempestivamente e in modo appropriato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti».
Queste cinque «necessità» sono state tradotte concretamente dalla Corte irlandese su due fronti:
- in termini di divieto di «interpretazioni annacquate» («watered-down interpretations») della legislazione nazionale e di quella europea, nella loro conformità con l’art. 8 CEDU;
- in termini di obbligo di previo assolvimento, da parte di qualsiasi autorità nazionale, incluse quelle amministrative locali, del rispetto, in sede di procedimenti e provvedimenti di propria competenza, di tutti e cinque i requisiti elencati appunto dal suddetto paragrafo 550 di “Verein KlimaSeniorinnen”.
In definitiva, questo paragrafo, e più in generale la sentenza CEDU del 9 aprile, assurgono a strumento prioritario di scrutinio di tutte le azioni, legislative, pianificatorie e provvedimentali, di lotta al cambiamento climatico.
La ragione di questo rigore, spiega sempre il Giudice irlandese, deriva dalla situazione di fatto dell’emergenza climatica quale «critical risk to human and other natural life on earth», accertato, a livello di spazio giuridico del Consiglio d’Europa, dalla Corte di Strasburgo, e nei cui confronti anche il giudice nazionale, operante nel medesimo spazio giuridico, si deve ergere a garante dell’effettività intertemporale, dunque dell’adeguatezza, delle decisioni assunte dai poteri pubblici, senza arrestarsi alla mera constatazione della loro attuazione formale secondo quanto previsto dalle fonti di legittimazione, siano esse nazionali o europee.
Ne deriva che l’art. 8 CEDU, nei contenuti indicati sempre dal paragrafo 550 di “Verein KlimaSeniorinnen”, si rivela «imperativo» verso qualsiasi fonte interna e quelle unionali europee, estendendosi a tutti i procedimenti produttivi di impatti climatici, persino se riguardanti iniziative di mitigazione, come l’installazione di fonti di energia rinnovabile, dove la riduzione di gas serra potrebbe far supporre l’intrinseca utilità intertemporale dell’opera.
Proprio per questo, anche quando è la stessa legge a legittimare la mitigazione, come, nel caso irlandese, il Climate Action and Low Carbon Development Act del 2015, il «rispetto» della «logica di KlimaSeniorinnen» dev’essere comunque verificato, affinché l’effettività intertemporale della lotta all’emergenza climatica si mantenga prioritaria rispetto alla legalità a-temporale della conformità tra atti.
In definitiva, l’importanza della decisione irlandese, nel contesto del Consiglio d’Europa, risiede in questa affermazione del primato dell’effettività intertemporale dei contenuti (corrispondenti ai cinque requisiti del citato paragrafo 550), sulla legalità a-temporale delle forme.
Per un paese come l’Italia, la cui discrezionalità statale nella lotta all’emergenza climatica non solo non è stata mai esercitata al suo massimo livello (mancando da sempre una legge sul clima), ma neppure trova effettiva realizzazione a livello amministrativo (sussistendo solo il PNIEC per pedissequa esecuzione della normativa europea, per di più in un contenuto ad oggi non definitivo, pendendo ancora la valutazione ambientale strategica: cfr. MASE, Valutazioni e autorizzazioni ambientali), si aprono scenari inediti di contenzioso soprattutto nella giurisdizione amministrativa, dove tutte le autorizzazioni implicanti effetti climatici, anche se a fini di mitigazione, potranno comunque essere impugnate in nome dell’art. 8 CEDU e della decisione “Verein KlimaSeniorinnen”, rivendicando il medesimo vaglio interpretativo non «watered-down», richiesto dalla Corte irlandese, in nome non solo dell’art. 117, comma 1, Cost., data la collocazione interposta della CEDU, ma soprattutto dei riformati artt. 9 e 41 Cost., letti dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 105/2025 come «preciso dovere» delle «generazioni attuali» di «preservare le condizioni» affinché le generazioni future «pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano» (punto 5.1.2 del Considerato in diritto).
Difatti, quel «dovere» delle «generazioni attuali» (ossia dei poteri decisionali di oggi), per essere «preciso» nel «preservare le condizioni» delle generazioni future (quindi nel proiettarsi sull’effettività intertemporale), difficilmente potrà non tenere «in debito conto» le «necessità» di contenuto, elencate dal paragrafo 550 di “KlimaSeniorinnen”; e questo sia perché quel paragrafo è – formalmente – sovraordinato alle fonti legislative interne di abilitazione delle «generazioni attuali», sia perché – concretamente – alternative ai cinque requisiti CEDU non risultano individuate da nessun’altra fonte esistente, né di cognizione sulle soluzioni all’emergenza climatica né di produzione delle conseguenti norme di contrasto.
La pretermissione del paragrafo 550, e, con esso, dello stesso art. 8 CEDU, sarebbe possibile solo negando l’esistenza del «critical risk to human and other natural life on earth», accertato dalla Corte di Strasburgo.
Ed è questo l’altro risvolto logico consegnatoci dal giudice irlandese: se c’è un «critical risk», accertato da un giudizio sovraordinato, non può non esserci responsabilità e giudizio sull’effettività intertemporale delle soluzioni ad esso nei livelli nazionali di riferimento.
25 Marzo 2025
Le affinità “emissive”. La giurisprudenza comparata destinata a incidere sul contenzioso climatico italiano
Com’è noto, in Italia pendono due contenziosi climatici «propriamente» strategici, ossia fondati sulla tutela dei diritti umani nei riguardi di Stati o imprese, che non provvedono alla mitigazione dei gas serra in funzione dell’eliminazione di danni, presenti e futuri, alla persona (su questa proposta classificatoria, si v. A. Pisanò, L’evoluzione dei contenziosi climatici nei Report UNEP (2017-2023) e Elementi per una definizione dei contenziosi climatici «propriamente» strategici).
Si tratta delle azioni civili, avviate da associazioni e singoli, verso lo Stato italiano e verso l’impresa multinazionale dell’Oil & gas ENI, entrambe pendenti davanti al Tribunale civile di Roma. La prima, identificata con l’intestazione “Giudizio Universale”, è stata già decisa in primo grado, con una sentenza di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione. La seconda, denominata “La Giusta Causa”, è stata rimessa, su istanza degli attori, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. (si legga il ricorso qui), proprio allo scopo di affidare al supremo giudice italiano la risposta sulla praticabilità o meno del contenzioso climatico in Italia.
Del resto, nel nostro contesto, il punto focale resta quello della giurisdizione: esiste un giudice per la materia climatica?
Stando alla sentenza di “Giudizio Universale”, la risposta sarebbe negativa per quattro ragioni;
- per assenza di «una obbligazione dello Stato (di natura civile coercibile da parte del singolo) di ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori»,
- per constatazione che «l’interesse invocato dagli attori non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati»
- per il fatto che «le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio»,
- per l’esistenza di «atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico» (il testo della sentenza è scaricabile qui).
Questo ordito argomentativo è stato oggetto di diffuse critiche (in questo blog, si v. Cecchi, Il Giudizio (o Silenzio?) Universale: una sentenza che non farà la storia).
Tuttavia, proprio a cavallo della sentenza di primo grado del Tribunale romano, sono maturate novità giurisprudenziali – internazionali, europee e nazionali – destinate a segnare per sempre il futuro del contenzioso climatico italiano, in ragione della loro portata generale. Esse, infatti, rispondono ai cinque interrogativi giuridici, costitutivi della lotta al cambiamento climatico: quali caratteristiche presenta il sistema delle fonti del diritto climatico; che cos’è l’obbligazione climatica; in che cosa consiste la mitigazione climatica; che cos’è l’emergenza climatica; quali sono i fatti non contestati dagli Stati in questo campo di azione.
Gli arresti giurisprudenziali di risposta sono in tutto otto, di cui gli ultimi tre provenienti dalla Corte costituzionale italiana. Per tale motivo, se ne offre una sintetica rappresentazione, nella divisione i due blocchi.
I primi cinque sono i seguenti.
a)
La sentenza CEDU sul caso “Agostinho Duarte et al.”.
Con questa decisione, la Corte europea ha affermato che il giudice naturale della responsabilità statale sulla mitigazione climatica è quello nazionale, a meno che il sistema costituzionale e legislativo domestico escluda espressamente la responsabilità extracontrattuale dello Stato, giustificando l’accesso per saltum a Strasburgo. In questo contenzioso, l’Italia è stata parte convenuta, argomentando, congiuntamente con gli altri Stati, l’accessibilità al contenzioso climatico italiano, negato invece in Italia (cfr. §§ 84 ss. della sentenza e, in dottrina, il commento di Bruno, Contenziosi climatici e la doppia verità dell’Avvocatura dello Stato).
b)
La sentenza CEDU sul caso “Verein KlimaSeniorinnen” (su cui, in questo blog, si v. Guarna Assanti, Verein KlimaSeniorinnen and others v. Switzerland: una conferma del ruolo fondamentale dei diritti umani per la tutela del clima).
Essa risponde a tutte e cinque le domande elencate, spiegando, alla luce dell’art. 8 CEDU:
- la differenza tra sistema del diritto ambientale e sistema del diritto climatico nonché tra causalità ambientale e causalità climatica (in merito, si v. Giaccardi, Dalla causalità ambientale a quella climatica);
- i caratteri dell’emergenza climatica come “fatto dannoso” già in corso (dunque ingiusto), idoneo a integrare i contenuti dell’obbligazione climatica;
- i contenuti dell’obbligazione climatica, da individuare non nella mera mitigazione (com’era nel Protocollo di Kyoto), per di più senza vincoli di tempo e scopo (come sostenuto dal Tribunale di Roma), bensì nell’eliminazione del pericolo dentro le soglie (quantitativo-temporali) dell’art. 2 dell’Accordo di Parigi e del conseguente obiettivo di stabilizzazione del sistema climatico, richiesto dall’art. 2 UNFCCC (parametri normativi di fondazione del § 550, che elenca i limiti esterni al margine di apprezzamento degli Stati);
- la conseguente mitigazione come condotta materiale finalizzata a evitare danni irreversibili nel presente e nel futuro (e non semplicemente a ridurre le emissioni, come ritenuto, invece, dal Tribunale di Roma);
- la proiezione necessariamente intergenerazionale della stessa;
- l’esistenza di fatti non contestati da tutti gli Stati in sede di COP (a partire dal c.d. “Global Stocktake” di COP28: cfr. §§ 139-140) e di IPCC, da porre a base degli accertamenti giudiziali.
Anche in questo giudizio ha preso parte lo Stato italiano per intervento volontario, argomentando l’insindacabilità assoluta delle scelte nazionali (rigettata dalla Corte), ma senza contestare le risultanze fattuali dell’IPCC e delle COP (utilizzate dalla Corte: cfr. §§ 370 e 429 ss.).
c)
La sentenza della Corte di Giustizia UE sul “caso ex Ilva” (Causa C-626/22).
In essa, si chiarisce che il parametro giuridico europeo in tema di emissioni (industriali e quindi sia inquinanti che climalteranti) è dato dal combinato disposto degli artt. 35 e 37 CDFUE, da cui deriva che qualsiasi decisione deve avere contenuto di prevenzione degli impatti sia ambientali che sanitari, tenendo conto della “nocività” delle emissioni non solo alla luce delle indicazioni normative, ma anche di quelle scientifiche, ai fini appunto della “elevata protezione” della salute e per evitare danni nel presente e nel futuro (se ne è proposto un breve commento qui).
d)
L’ordinanza delle Sezioni Unite dalla Corte di cassazione civile, n. 5668/2023, in tema sempre di inquinamento, nello specifico atmosferico dunque da combustione fossile.
Questa pronuncia riconosce che il diritto alla salute non tollera mai compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, sicché la giurisdizione a sua tutela spetta al giudice ordinario, chiarendo altresì, attraverso il ricorso all’analogia con le “immissioni intollerabili” regolate dall’art. 844 Cod. civ., che l’attività emissiva si qualifica nociva, anche ove conforme a norme o atti, allorquando derivi da un comportamento materiale dei poteri pubblici, negligente nel considerare tutti i fattori incidenti negativamente sulla salute umana e, dunque, omissivo nella precauzione necessaria a evitare danni (in merito, si v. il commento di Vaira, Il danno alla salute da inquinamento atmosferico e l’omessa adozione di provvedimenti da parte della p.a. per la tutela dell’ambiente).
e)
L’opinione consultiva dell’ITLOS n. 31/2024, in tema di obblighi di protezione degli Stati sul mare rispetto ai cambiamenti climatici.
Anche in questo atto si conferma che l’obbligazione climatica è da imputare ai singoli Stati, al fine di proteggere i propri territori dall’interazione tra cambiamento climatico e inquinamento, sempre allo scopo di prevenire ed evitare danni irreversibili, in un quadro di fonti di tutela ambientale (nel caso specifico, riferite al mare) da leggere in combinato disposto con le fonti internazionali climatiche (si v. il commento di Belendi-Schiano di Pepe, Il parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare in materia di cambiamento climatico).
Le cinque decisioni elencate presentano diversi elementi in comune:
- cambiamento climatico e inquinamento sono inquadrati come due facce della stessa medaglia;
- l’obbligazione climatica serve a entrambe per proteggere, ossia per evitare danni, e non solo per mitigare;
- le emissioni – di qualsiasi natura essere siano – identificano un problema di tutela della salute umana e non solo dell’ambiente, a maggior ragione quando la loro “nocività” è suffragata dalla scienza;
- in Italia, i parametri normativi di tutela (e quindi di interesse) esistono e sono costituzionali (art. 32 Cost.), convenzionali (art. 8 CEDU), unionali (artt. 35 e 37 CDFUE da applicare sempre congiuntamente) e persino internazionali (Convenzioni da leggere in combinato disposto, come spiega ITLOS);
- la Due Diligence statale risiede nella prevenzione intertemporale e intergenerazionale sui danni (a maggior ragione se irreversibili: interessanti, in merito, i commenti di Trivi, Cambiamento climatico e inquinamento, alla luce di sei recenti decisioni giudiziali, e Catalogo aperto delle emissioni pericolose e tutela della persona tra diritto interno ed europeo);
- di conseguenza, l’obbligazione climatica si manifesta come una prestazione protettiva (appunto di Due Diligence) a “pluralità di fondamenti” (diritto climatico internazionale, altre fonti internazionali, diritto UE e CEDU, Costituzione), in conformità, per l’ordinamento civilistico italiano, con quanto ammesso dall’art. 1173 Cod. civ. (sull’ammissibilità di “prestazioni a pluralità di fondamenti” ai sensi dell’art. 1173, cfr. Petronio, Fonti delle obbligazioni).
A queste cinque decisioni si devono aggiungere tre sentenze della Corte costituzionale, ineludibili per la lettura (e contestualizzazione) delle precedenti nell’ordinamento interno.
Si elencano anche queste.
f)
La n. 7/2024, § 13.1 in diritto.
Essa spiega – a conferma dei precedenti – che il giudice comune è vincolato, ex art. 117 c.1 Cost., alla CEDU così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, potendosi emancipare da tale vincolo solo per via di questione di legittimità costituzionale, mentre le decisioni non giurisdizionali internazionali – come potrebbero essere il parere ITLOS e quelle dei Comitati ONU in materia climatica – restano interposte ex art. 117 c.1 Cost. ma non vincolanti per il giudice comune, interrogandolo solo sulla loro interpretazione rispetto alle leggi interne.
g)
La n. 15/2024, ai §§ da 7.3 a 8.3.
Questa importantissima decisione risolve contemporaneamente un conflitto di attribuzione fra ente politico (Regione) e potere giurisdizionale, in ordine all’ammissibilità di condanne giudiziali di facere, e una questione di legittimità costituzionale delle fonti sul facere per contrasto con la CDFUE (abilitando la c.d. “inversione della doppia pregiudizialità”) (per un sintetico commento, si v. Scarcello, Un altro passo nel processo di riaccentramento del sindacato di costituzionalità eurounitario), responsabilizzando il giudice comune nella lettura della struttura plurale dei parametri dell’azione a tutela dei diritti.
h)
La n. 105/2024 spec. al § 5.1.2.
In essa, si parla di un nuovo “mandato costitizionale” di protezione ambientale intergenerazionale, contenuto nei riformati artt. 9 e 41 Cost., di fatto equivalente al «beneficio della presente e delle future generazioni» previsto dall’UNFCCC per la mitigazione climatica, dalla Corte EDU applicato nel cit. caso “Verein KlimaSeniorinnen”. Tale “mandato” vincola esplicitamente tutte le pubbliche autorità, affinché attivino decisioni intertemporali volte a non recare danno alla salute e all’ambiente e a garantire nel tempo il neminem laedere (se ne è offerto un breve commento qui).
A questo punto, ecco tracciato il nuovo panorama giurisprudenziale complessivo. Inedite coordinate lo contraddistinguono, tutte ruotanti sul facere a tutela dei diritti e sul ruolo del giudice nel sindacare le attività emissive antropogeniche, in nome appunto di quei diritti e sulla base di plurimi parametri: dagli artt. 35 e 37 CDFUE (che intrecciano la Costituzione e vincolano il giudice comune), dall’art. 8 CEDU (anch’esso vincolante nelle interpretazioni della Corte di Strasburgo), dalla Costituzione stessa (contenente, ora, un esplicito “mandato” di protezione intergenerazionale per non recare danni alla salute e all’ambiente), da altre fonti (come spiegato dall’ITLOS).
Da queste coordinate, l’obbligazione di mitigazione climatica emerge nitida e incontestabile: si tratta di dovere di eliminazione di danni presenti e futuri, non certo di indefinita mera riduzione delle emissioni, di fronte a fatti dannosi (ingiusti) non contestati dagli Stati, come quelli ricavabili dalle COP e dall’IPCC (in merito, si v. Cardelli, Se gli Stati riconoscono di sbagliare sul clima), soddisfacendo in pieno le condizioni di identificazione italiana delle fonti – come atti e come fatti – delle obbligazioni civili, di cui all’art. 1173 Cod. civ
Di conseguenza, con queste coordinate e con questi fatti non contestati qualsiasi prospettazione giudiziale dovrà fare i conti, d’ora in poi.
11 Luglio 2024
L’installazione “ex Ilva” dopo la sentenza della Corte di giustizia UE: le emissioni climalteranti tra interesse “strategico” e generazioni future
In data 25 giugno 2024, è stata pubblicata l’attesa decisione della Corte di giustizia della UE sui c.d. “decreti salva Ilva” (Causa C-626/22). Rispondendo a tre quesiti pregiudiziali del Tribunale per le imprese di Milano, dove pende la prima class action italiana contro il colosso siderurgico (per una ricostruzione, si v. F. Laus, La saga Ilva all’attenzione della Corte di Giustizia), il Giudice lussemburghese ha sostanzialmente bocciato, perché contrarie al diritto europeo, le «ripetute proroghe» italiane delle attività industriali (appunto i c.d. “decreti salva Ilva”), in presenza di «individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana», affermando non solo la doverosità del riesame dell’autorizzazione all’esercizio dell’installazione considerando, «oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale», ma anche la possibilità di sospensione delle attività, in assenza di siffatte verifiche o di riscontri problematici per la tutela della salute e dell’ambiente.
È una sconfitta sonora su tutti e quattro i fronti delle difese dello Stato italiano e dei privati convenuti (Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding Spa, Acciaierie d’Italia Spa):
- quello di reputare l’attività privata “ex Ilva” sottratta agli obblighi europei, perché contenuti in direttive vincolanti solo gli Stati;
- quello dell’invocazione del bilanciamento, avallato dalla Corte costituzionale nella famosa decisione n. 85/2013, per giustificare che «l’adozione delle norme speciali applicabili all’Ilva deriverebbe da una ponderazione tra gli interessi in gioco, vale a dire la protezione dell’ambiente, da un lato, e quella dell’occupazione, dall’altro» (come si legge in sintesi al par. 129 della sentenza);
- quello dell’inquadramento riduzionistico della “protezione dell’ambiente” ai soli profili emissivi indicati in autorizzazione, senza alcuna considerazione del fatto che «i grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana», e non solo sull’ambiente, come pur dichiarato dalla normativa europea;
- quello consequenziale di escludere dai presupposti dei provvedimenti nazionali tanto il danno sanitario “reale” quanto gli impatti anche solo “potenziali” sulla salute umana, nonostante la condanna già ricevuta, sempre sulla vicenda “ex Ilva”, dalla Corte europea dei diritti umani (sentenza “Cordella et al.” del 2019), in forza proprio di studi scientifici su quegli impatti reali e potenziali (sulla giurisprudenza della Corte si v. in questo blog Greco).
Il primo fronte di difesa è stato facilmente demolito dalla Corte di giustizia, in ragione del fatto che, nel diritto europeo, sono assimilabili a uno Stato membro anche gli «organismi o entità, anche se disciplinati dal diritto privato, che sono soggetti all’autorità o al controllo di un’autorità pubblica o che sono stati incaricati da uno Stato membro di svolgere un compito di interesse pubblico», a maggior ragione se rubricato come “strategico” (par. 60 ss.). L’ “interesse strategico nazionale”, da formula magica cavalcata dal legislatore italiano per legittimare il regime derogatorio del siderurgico tarantino, è degradato a boomerang, tradotto nel motivo della sottoposizione dell’impresa a tutti i vincoli europei.
Sugli altri tre fronti, il giudice unionale smantella l’uso aziendale del bilanciamento costituzionale, dai più abusato in quest’ultimo decennio di agonia tarantina (su cui, si v. un accenno in Carducci, La fine dell’uso “aziendale” della Costituzione nella saga ex Ilva). Tale bilanciamento, infatti, deve fare i conti con il parametro unitario degli artt. 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se l’art. 35 stabilisce che deve essere garantito un «livello elevato di protezione» della salute umana, lo stesso criterio è indicato dall’art. 37, per la tutela dell’ambiente. Pertanto, il bilanciamento serve ad “elevare” la tutela di salute e ambiente, non ad annichilirla o a sostituirla, come piattamente rivendicato dalla vulgata statale.
Per i grandi impianti di combustione che contribuiscono considerevolmente all’emissione di sostanze inquinanti, la “elevazione” della protezione si apprende dai paragrafi 109-122 della sentenza:
- è indispensabile un approccio di prevenzione,
- che valuti tutti gli «effetti significativi delle emissioni sull’ambiente»,
- tenendo conto «di tutte le fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo»,
- e che assuma come «oggetto», oltre alle «sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi», anche «tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione».
La nitida distinzione tra “fonti di inquinanti”, “sostanze”, “emissioni” ed “effetti significativi delle emissioni sull’ambiente” è determinante. Essa non consiste in una classificazione tassativa o formalisticamente chiusa dentro il procedimento di autorizzazione inziale. Diventa totalmente aperta, in nome appunto del duplice «livello elevato di protezione» della salute e dell’ambiente, a «tutte [le sostanze] oggetto di emissioni scientificamente note come nocive».
È questa la più significativa novità della sentenza. Una clausola onnicomprensiva e includente è abilitata dalla Corte per favorire una lettura della questione delle emissioni industriali, da parte dei giudici nazionali, non più appiattita sul riduzionismo delle singole discipline di settore.
Ma allora quali sono «tutte [le sostanze] oggetto di emissioni scientificamente note come nocive»?
La risposta non può che essere triplice, nella conformità con il riparto di competenze ex artt. 4, 191 e 193 TFUE. “Tutte” significa:
- quelle già previste come nocive, dunque dannose, dalle fonti europee, anche quando non riguardanti i parametri dello specifico provvedimento autorizzatorio;
- quelle che la scienza rende “note” come dannose;
- infine quelle che il diritto interno, in nome del medesimo duplice «livello elevato di protezione» della salute e dell’ambiente, contempla come dannose, in aggiunta (aggiunta ammessa dall’art. 193 TFUE) al diritto europeo.
Da quel “tutte”, quindi, non si può escludere nulla; neppure le “sostanze” oggetto di emissioni climalteranti, ovvero i gas serra (in primis, CO2 e CH4)
Il dato scandisce una constatazione significativa per il prosieguo del contenzioso davanti al Tribunale di Milano, dove i ricorrenti hanno lamentato – tra gli altri diritti lesi – quello umano al clima stabile e sicuro (come ricordato dalla stessa Corte di giustizia nel suo paragrafo 37), vincolando di conseguenza il giudice, in forza dell’art. 112 Cod. proc. civ., a esprimersi in merito.
I gas serra industriali sono sostanze “nocive” all’ambiente e alla salute.
Lo dice inequivocabilmente la scienza, con i Report dell’IPCC, dato che essi alterano la loro concentrazione atmosferica, destabilizzando il sistema climatico e proiettandolo oltre le soglie di sicurezza, fissate dagli Stati nell’art. 2 dell’Accordo di Parigi del 2015.
Lo dicono gli Stati, che alla COP28 del 2023 si sono impegnati ad abbandonarli.
Lo ammette anche il diritto europeo, dopo l’introduzione del principio DNSH (Do No Significant Harm), riaggiornato dai Regolamenti UE nn. 2020/852 e 2021/241, proprio in funzione della lotta al cambiamento climatico antropogenico, spiegando che il carattere “significativo” dell’effetto emissivo deve sempre essere rapportato anche «al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento» (come quelli di cui ha bisogno l’installazione tarantina), ai criteri elencati dall’art. 3 del cit. Reg. 853.
Ma lo conferma pure l’ordinamento italiano, in particolare con la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, adottata dalla Presidenza del Consiglio e allegata alla Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, dove le fonti fossili sono escluse dalla compatibilità con il suddetto principio DNSH.
E lo fa proprio persino la Soft Law delle Linee Guida OCSE, applicabili alle imprese come quelle di Taranto in virtù del c.d. “nexus Stato-Imprese” stabilito dal Piano d’azione nazionale su impresa e diritti umani, con l’aggiornamento 2023 della Due Diligence sugli impatti climatici negativi, anche solo potenziali, parametrati agli scenari di sicurezza dell’art. 2 dell’Accordo di Parigi.
Insomma, la valutazione preventiva dell’installazione “ex Ilva” o sarà olistica o non sarà; e, nell’essere olistica, non potrà non essere anche climatica.
Non esistono alternative a questo sbocco. Dopo questa sentenza, un esito differente risulterebbe formalmente illegittimo e inadeguato: illegittimo perché antieuropeo, visto che, in nome dell’attuazione del diritto europeo a garanzia della “elevata protezione” di salute e ambiente, si pretenderebbe di escludere le “sostanze” climalteranti, esplicito ostacolo di tale garanzia; inadeguato perché materialmente schizofrenico, come, tra l’altro, fatto presente da una recente, importante decisione della Corte suprema del Regno Unito, nel caso “R. (Appellant) v Surrey County Council and others” del 20 giugno 2024, pretendendo di considerare settoriali impatti ambientali e sanitari nell’omissione delle “sostanze” destabilizzanti il sistema climatico che li include.
Invero, sarebbe pure incostituzionale e in violazione della CEDU, se solo si pone attenzione a due importanti sentenze, quasi coeve a quella della Corte di Lussemburgo:
- la decisione della Corte costituzionale n. 105/2024, che affida a soggetti pubblici e privati il “mandato” di coniugare i riformati artt. 9 e 41 Cost. in prospettiva intergenerazionale per non «recare danno alla salute e all’ambiente» (in merito, rinvio a Carducci, Il duplice “mandato” ambientale);
- il famoso caso “climatico” Verein KlimaSeniorinnen (ricorso n. 53600/20), che nella medesima proiezione colloca proprio quell’art. 8 CEDU, già utilizzato nel citato caso “Cordella”, nella situazione di fatto dell’emergenza climatica in corso (cfr. per una sintesi, F. Gallarati, Il costituzionalismo climatico dopo KlimaSeniorinnen e in questo blog Guarna Assanti).
Il “combinato disposto” delle tre sentenze supreme (Corte UE, Corte EDU e Corte costituzionale) è convergente: se davvero si deve decidere sul futuro dell’installazione “ex Ilva” in nome della “elevata protezione” della salute e dell’ambiente, quel futuro non può estromettere gli impatti climatici e l’interesse anche delle generazioni future.
27 Giugno 2024
Diritto umano al clima e innaturalità del bilanciamento in situazione di “minaccia esistenziale”
Una recente decisione della Corte Suprema dello Stato delle Hawaii (Scot-22-0000418 Appeal Docket No. 2017-0122 march 13, 2023, consultabile qui) offre spunti interessanti di riflessione sul tema dell’esistenza o meno di un diritto umano al clima stabile e sicuro e sulla sua bilanciabilità con altri diritti o interessi; questione, com’è noto, dibattuta anche in Italia (cfr., per tutti, i diversi studi di A. Pisanò, a partire dalla monografia Diritto al clima).
Il caso posto all’attenzione dei giudici hawaiani riguardava un progetto di impianto a biomassa, respinto dall’autorità amministrativa competente (la Public Utilities Commission) per il fatto di non garantire la neutralità climatica dell’opera (ovvero lo stato di equilibrio, all’interno di tutto il processo produttivo, tra emissioni di gas serra e loro rimozione) e dunque di non coniugare la transizione “energetica” come effettiva transizione “ecologica” per la stabilizzazione del sistema climatico locale.
I giudici di appello hanno confermato la legittimità della decisione, non solo richiamando la Costituzione dello Stato, il cui art. XI, Sezione 1, dispone che i poteri pubblici custodiscono e proteggono tutte le risorse naturali dell’isola a beneficio della presente e delle future generazioni, ma escludendo anche qualsiasi bilanciamento assiologico o economico tra costi e benefici dell’iniziativa proposta, a favore della priorità da accordate alla dipendenza biofisica di ciascun abitante isolano dalla stabilità del sistema climatico locale, unico bene giuridico da tutelare senza compromessi.
In questo modo, il diritto a un ambiente salubre, scandito in Costituzione alla Sezione 9 del medesimo articolo, è stato esplicitato, con opinione concorrente del Justice Michael Wilson, come diritto di ciascuno a un «sistema climatico in grado di sostenere la vita» (right to a life-sustaining climate system), prevalente su (e non bilanciabile con) qualsiasi altro diritto o interesse in ragione della natura di «minaccia esistenziale» dell’emergenza climatica, riconosciuta dalla scienza e dichiarata pure dallo Stato hawaiano.
È la prima volta che un giudice, chiamato a decidere su questioni di transizione “energetica” ed “ecologica”, si esprime con un lessico così netto sulla questione del bilanciamento di diritti e interessi rispetto al carattere esistenziale della minaccia dell’emergenza climatica.
Ma che cosa significano «sistema climatico in grado di sostenere la vita» e «minaccia esistenziale»?
L’interrogativo interessa anche noi europei, perché il termine “minaccia esistenziale” ricorre in tutti i documenti fondativi del Green Deal della UE nella lotta appunto all’emergenza climatica (per una ricostruzione di questa ricorrenza, si v. M. Monteduro, La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell’ambiente).
Quest’ultima formula linguistica non è sinonimo di rischio o di pericolo: significa, purtroppo, Endgame, partita finale tra condizioni della vita umana e condizioni geofisiche e biofisiche del sistema climatico, da cui la vita umana dipende (si v., in merito, L. Kemp et al., Climate Endgame. Exploring Catastrophic Climate Change Scenarios).
Le scienze del sistema terrestre (dalla biofisica all’epigenetica all’ecologia ecc…) lo hanno evidenziato su due fronti: in primo luogo, rivoluzionando il paradigma epistemico della salute umana con l’approccio di analisi “One Health-Planetary Health” (la salute umana è un tutt’uno con gli equilibri della biosfera e delle altre sfere terrestri), accolto ora non solo dall’ONU (con la c.d. “Tripartite+“, le iniziative dell’UNFCCC – la Convenzione quadro sul cambiamento climatico – e le ricognizioni dell’IPCC – il Panel intergovernativo sul cambiamento climatico), ma anche dalla UE (con il Planetary Health European Hub) e dall’Italia (con il c.d. SNPS); in secondo luogo, iniziando a studiare i c.d. “Tipping Point esistenziali” dell’essere umano.
Quest’ultimo campo apre alla comprensione del costrutto «sistema climatico in grado di sostenere la vita».
La letteratura scientifica sta constatando sempre più dettagliatamente come l’accelerazione dell’emergenza climatica incida non solo sul piano geofisico (con i “Tipping Point” del sistema climatico, ossia la destabilizzazione irrimediabile delle fondamentali dinamiche che supportano i processi del pianeta, come le correnti marine, i cicli del carbonio, i flussi di energia e materia ecc…), ma pure su quello biofisico (i “Tipping Point” appunto “esistenziali” che colpiscono la vita umana nella qualità dei suoi contenuti di sopravvivenza o di loro patogenesi).
Purtroppo, il primo “Tipping Point esistenziale” è stato ufficializzato di recente dall’ONU, in occasione della UN 2023 Water Conference: nel 2030 (ossia fra soli 7 anni), la domanda di acqua potabile supererà del 40% l’offerta di risorse idriche potabili naturali, compromesse dall’emergenza climatica. Questa forbice è una media, il che significa che è ubiqua nel suo manifestarsi ed è destinata solo ad aumentare: da qui il “Tipping Point”, il non ritorno.
I “Tipping Point esistenziali”, quindi, descrivono una regressione irreversibile della condizione quotidiana di esistenza di ciascun singolo individuo umano, indipendentemente se ricco o povero, se del nord o sud del mondo. In altre parole, tracciano i percorsi di perdita di qualità (e dignità) quotidiana della vita a causa del degrado altrettanto irreversibile del sistema climatico.
Molte di queste regressioni sono ormai prevedibili perché certe nella termodinamica del pianeta e, sciaguratamente, alcune di esse risultano ormai inevitabili (come nel caso dell’acqua potabile naturale). Sulla scorta di simili prospettive, confermate anche dal recente “Synthesis Report Climate Change 2023” dell’IPCC, si parla anche di “rischi esistenziali” e non più soltanto “sistemici”: rischi personali di ciascuno. The Existential Risk Space of Climate Change è il primo studio che prova a misurarne le manifestazioni spaziali. L’Università di Cambridge è la prima ad aver istituito un centro specializzato in questo genere di ricerche: il Center for the Study of Existential Risk.
Anche nella letteratura giuridica alcuni, pochi, se ne stanno rendendo conto, evocando la “rottura dell’Antropocene” per spiegare che è finita l’era della pressione umana sulla Terra e della “società del rischio”, perché saranno i “Tipping Point” del sistema climatico a premere sempre più frequentemente e pesantemente sugli esseri umani, sottoponendoli non più al “rischio” bensì alla irreversibilità dei “Tipping” della qualità della loro vita (R.E. Kim, Taming Gaia 2.0: Earth System Law in the Ruptured Anthropocene).
Orbene, la notorietà del bad-to-worst scenario ha spinto per la rivendicazione del diritto umano a un sistema climatico stabilizzato e sicuro in quanto situazione giuridica specifica non negoziabile per evitare appunto la regressione (si v., per esempio, la Declaration del Global Network for Human Rights and the Environment). Secondo alcuni, un così congegnato ordito disvelerebbe il carattere “adespota” o non esclusivamente individuale della pretesa (cfr., per esempio, S. Vincre, A. Henke, in One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche). L’evidenza scientifica sui “Tipping Point esistenziali”, tuttavia, consegna conclusioni opposte. Ci dice che tali “Tipping”, in quanto biofisici e non solo geofisici, sono propriamente individuali e non affatto indistintamente collettivi, colpendo, la regressione, ciascun singolo soggetto nella misura del suo incomparabile ed esclusivo metabolismo di materia ed energia con il sistema climatico circostante (si pensi, per esempio, al c.d. “Heat Index” che quantifica la capacità individuale di sopportazione degli stress climatici: cfr. L.R. Vargas Zappetello et al., Probabilistic Projections of Increased Heat Stress Driven by Climate Change). Detto in termini più semplici, i “Tipping Point esistenziali” riguardano tutti in modo irreversibile (per es. tutti noi avremo meno acqua potabile), ma il grado di gravità di tale regressione metabolica resta individuale, esattamente come avviene per l’altrettanto individuale salute del proprio corpo, oggetto del già riconosciuto “One Health-Planetary Health Approach”.
Ne consegue che negare dignità esistenziale al diritto umano al clima consumerebbe un’euristica tanto antiscientifica quanto contra naturam.
A questa euristica si sono opposti i giudici hawaiani, prendendo atto della impossibilità del bilanciamento tra questa esigenza umana al «sistema climatico in grado di sostenere la vita» e tutto il resto (inteso come altre pretese umane, altri interessi, altri valori, altri beni, altri diritti e così discorrendo nel profluvio delle invenzioni umane). D’altro canto, “tutto il resto” (le invenzioni umane, assiologiche o economiche che siano) dipende biofisicamente dal sistema climatico (che non è un’invenzione umana); di riflesso, non risulta esistenzialmente autonomo e separato da esso. Assumerne la bilanciabilità consumerebbe il vizio logico della c.d. implicazione inversa: una equivalenza tra fattori (stabilità del sistema climatico e “tutto il resto”) oggettivamente falsa riguardo all’ordine naturale della Terra.
Condurrebbe al paradosso del “suicidio” del bilanciamento stesso (G. Campeggio, L’emergenza climatica tra “sfera dell’insindacabile” e istituzioni suicide), garantendo magari la transizione “energetica”, ma non certo la transizione “ecologica”.
18 Aprile 2023
Stato di diritto, art. 28 Cost. e precedenti di contenzioso climatico nello spazio della UE
L’espandersi di contenziosi climatici contro gli Stati all’interno dell’Unione europea, con la prevalenza delle condanne giudiziali del convenuto al facere della mitigazione climatica sulla base dei migliori standard di metodo scientifico, sta aprendo inediti scenari di osservazione e riflessione sul tema del valore dei precedenti con riguardo alla responsabilità extracontrattuale statale per danni da cambiamento climatico (e, ora, da emergenza climatica) (cfr. Zarro).
In sintesi, da questi precedenti risulta che lo Stato convenuto: a) non gode di immunità giurisdizionale per le sue azioni od omissioni nella lotta al cambiamento climatico e, ora, all’emergenza climatica; b) soggiace a un principio di comuni ma differenziate responsabilità, che, non ammettendo obbligazioni alternative (nei termini, per esempio, dell’art. 1285 Cod. civ. italiano), si traduce in un unitario dovere di tutela preventiva dei diritti umani attraverso la protezione del sistema climatico del proprio territorio; c) è sindacabile dal giudice non sul piano degli atti e della loro forma, bensì su quello tecnico-scientifico dell’assenza o dell’inadeguatezza e non conformità delle misurazioni quantitative (pur richieste dalle fonti giuridiche climatiche) di mitigazione, su cui poi fondare qualsiasi atto formale; d) di conseguenza non può pararsi dietro la rivendicazione dell’atto politico (cfr. Magi) né può invocare casi fortuiti o cause di forza maggiore al fine di giustificare le conseguenze dannose – ormai scientificamente conosciute, dimostrabili, prevedibili ed evitabili – delle proprie condotte materiali.
Com’è noto, il “caso Urgenda”, per il fatto di essere giunto a sentenza definitiva di condanna dello Stato olandese, rappresenta l’apripista di questo orientamento giurisprudenziale, che altri giudici nazionali, dentro la UE, hanno deciso o stanno affrontando.
In particolare, da un recente Report della London School of Economics, risalente a fine 2022 (Setzer, Narulla et al.), risaltano tre evidenze significative: a) innanzitutto, i contenziosi climatici pendenti coinvolgono più della metà dei paesi europei (includendo anche Regno Unito e Svizzera); b) di essi, circa il 75% è rivolto ai poteri statali e si fonda sulla tutela dei diritti umani e fondamentali, alla luce delle rispettive Costituzioni; c) quelli già decisi sono prevalentemente di condanna dello Stato (per lo spazio UE, oltre al definitivo cit. “Urgenda”, si richiamano i casi Friends of the Irish Environment c. Irlanda, Klimaatzaak c. Belgio, Notre Affaire à Tous c. Francia, Commune d Grande-Synthe c. Francia, Neubauer et al. c. Germania, Klimaticka žaloba ČR c. Repubblica Ceca, tutti reperibili dalla banca dati del Sabin Center della Columbia University).
Il panorama rappresentato sollecita diversi spunti di riflessione.
Infatti, quello dei contenziosi climatici verso lo Stato è un caso giudiziale oggettivamente “paradigmatico” (sulla categoria dei “casi paradigmatici” nella dottrina dei precedenti, si v. Tesauro), dato che affronta un tema di “preoccupazione comune” dell’intera umanità (come recitano le fonti del diritto internazionale climatico), riguardante ineluttabilmente qualsiasi Stato e qualsiasi essere umano.
Dentro lo spazio giuridico dell’Unione europea, tuttavia, il caso “paradigmatico” si arricchisce di alcune “peculiarità”, che meritano considerazione.
In alcuni recenti commenti, si è già fatto riferimento a due di esse: a) il presupposto di fatto dell’azione (il cambiamento climatico degenerato in emergenza climatica), riconosciuto da un giudice di uno Stato membro come offensivo dei diritti della persona umana, difficilmente potrà essere disconosciuto da altro giudice di altro Stato membro della UE, se non a costo di consumare una palese disparità di trattamento fra cittadini dell’Unione e una manifesta illogicità fra presupposti di fatto comuni – l’emergenza climatica, tra l’altro dichiarata formalmente dalla UE – e tutele soggettive non necessariamente conseguenti (Bruno); b) il sempre più corale consenso giurisprudenziale internazionale sul rispetto dei principi internazionali del “No Harm” e del “neminem laedere”, nella lotta all’emergenza climatica, improbabilmente potrà essere contestato da giudici nazionali, tenuti comunque ad argomentare in buona fede le fonti di diritto internazionale generale e convenzionale (Motta).
A queste, se ne possono aggiungere altre cinque.
1) In primo luogo, l’Unione europea si fonda sui «principi generali comuni ai diritti degli Stati membri» in materia di responsabilità civile (come si legge negli artt. 340 n. 2 del TFUE e 41 n. 3 della Carta di Nizza). Di questi principi comuni ovviamente è parte il “neminem laedere”, tanto da costituire base della disciplina comune europea del Regolamento c.d. “Roma II” (n. 864/2007), dei c.d. “Principles of European Tort Law” (PETL) e della responsabilità extracontrattuale degli Stati verso i loro cittadini per violazione del diritto europeo (cfr. Di Marco). Una volta che questo “principio comune” ha trovato applicazione pure in sede di contenzioso climatico verso uno Stato membro, apparirà irrazionale e illogico disconoscerlo al cospetto di altri Stati membri della UE, convenuti per altri contenziosi climatici dentro il medesimo spazio UE.
2) In secondo luogo, le fonti del diritto internazionale climatico, utilizzate nei contenziosi nazionali verso gli Stati membri della UE (in particolare, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici del 1992 e l’Accordo di Parigi sul clima del 2015), sono state tutte “europeizzate”, ossia tradotte – in ragione dell’adesione della UE a tali accordi – in fonti del diritto europeo. Per esse, dunque, vale la disciplina sulle conseguenze delle violazioni del diritto europeo da parte degli Stati membri, anche in termini di danni causati ai singoli, lì dove la fonte “europeizzata” sia preposta a tutelare diritti (com’è per l’Accordo di Parigi, con il suo Preambolo riferito appunto alla protezione e promozione dei diritti umani).
3) In terzo luogo, i contenziosi climatici europei invocano disposizioni della CEDU, in particolare gli artt. 2 e 8 così come interpretati dalla Corte europea di Strasburgo, i cui contenuti non solo concorrono alla conformazione dei principi generali UE, in forza dell’art. 6 n. 3 TUE, ma integrano i livelli di protezione dei diritti, nei termini indicati dall’art. 53 della Carta di Nizza.
4) In quarto luogo, l’accesso dei cittadini al giudice, ammesso dai contenziosi climatici verso uno Stato membro, concretizza la tutela giudiziale effettiva, principio generale anch’esso di diritto europeo (derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dagli artt. 6 e 13 della CEDU), nonché diritto fondamentale di ogni cittadino della UE (in base all’art. 47 della Carta di Nizza) oltre che fondamento dell’obbligo di ogni Stato membro che ha sottoscritto, insieme alla UE, la Convenzione di Aarhus del 1998 sui diritti ambientali procedurali (incluso, appunto, quello di accesso al giudice).
5) Infine, la mancata considerazione dei precedenti di contenzioso climatico, da parte di giudici chiamati a decidere sulla responsabilità di altri Stati della UE, violerebbe il principio di uguaglianza tra gli Stati membri e la leale cooperazione tra questi e l’Unione in funzione anche dei diritti, in controtendenza con quanto la Corte di giustizia ha sempre confermato come ineludibile (di recente, con la sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430/21).
Si potrebbe, allora, concludere che l’espandersi del contenzioso climatico statale nello spazio europeo militi a favore del rafforzamento del primato dello Stato di diritto e dei diritti umani, così come richiesto dall’art. 2 TUE, smentendo quelle minoritarie voci di dottrina, le quali addirittura hanno letto le iniziative climatiche cittadine contro gli Stati quasi come una minaccia ai principi democratici (cfr. Magri e ivi riferimenti).
Del resto, è la stessa UE a spiegare ai suoi cittadini, in modo semplice e chiaro, che il principio dello Stato di diritto implica «l’astensione dal prendere decisioni arbitrarie per i governi e la garanzia, per i cittadini, di poterne contestarne l’operato dinanzi a un tribunale indipendente» (cfr. Violazione dei valori europei: cosa può fare l’UE). Le decisioni di condanna giudiziale dei contenziosi climatici verso lo Stato hanno tutte per oggetto – come accennato – proprio l’ “arbitrarietà” delle decisioni statali, lì dove prive di quelle misurazioni tecniche di quantificazione della mitigazione (a partire dalla c.d. “equity climatica”) che identificano il presupposto indefettibile (per previsione legale e per principi di termodinamica) dell’efficacia ed effettività della lotta all’emergenza climatica.
Se dubbi dovessero residuare, sulla espressività di questi precedenti “climatici” in termini di rafforzamento dello Stato di diritto nello spazio UE, i giudici nazionali non avrebbero altra via che l’esperimento della questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia, interrogandola, con tutti i dovuti rigori argomentativi e di riscontro richiesti dai giudici di Lussemburgo, sulla questione se il diritto europeo, incluso il diritto climatico “europeizzato” nel quadro della CEDU e della Carta di Nizza, osti all’accesso al giudice di un cittadino dello Stato membro per veder condannare il suo Stato di appartenenza al facere di mitigazione climatica secondo misurazioni tecniche prescritte da fonti internazionali “europeizzate”.
In un contesto di “comunità di corti nazionali” (come ricordato proprio dalla Corte costituzionale nella sent. n. 67/2022 in tema di pluralità di giudici nello spazio europeo dei diritti), sembra questa l’unica possibilità di “distinguishing” dai precedenti europei, in nome proprio dello Stato di diritto e alla luce anche della recentissima giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (casi “Spasov c. Romania” n. 27122/14 del 6 dicembre 2022, e “Georgiou c. Grecia” n. 57378/18 del 14 marzo 2023) in tema di lesione dell’art. 6 CEDU per omesso rinvio pregiudiziale e di eventuale conseguente imposizione, allo Stato in causa, della riapertura del processo interno.
La posta in gioco, del resto, non sarebbe l’autonomia procedurale di ogni singolo ordinamento processuale nazionale, ma la questione del diritto di accesso al giudice a parità di condizioni con situazioni analoghe (Corte di Giustizia in causa 199/82) e l’equivalente legittimazione passiva degli Stati membri davanti ai cittadini della UE (Corte di Giustizia in causa C-637/17).
Volgendo lo sguardo all’Italia, due osservazioni finali appaiono significative.
Il diffondersi europeo dei contenziosi climatici sembra giovare al rafforzamento della normatività dell’art. 28 della Costituzione, architrave, proprio attraverso l’imputazione della responsabilità extracontrattuale, del superamento di «antichi privilegi a favore della pubblica amministrazione, non più giustificabili in uno Stato di diritto» (Corte cost. n. 156/1999).
Quel contenzioso europeo ridimensiona pure la dottrina giurisprudenziale domestica dei c.d. “diritti immaginari”, coniata dalla Corte di cassazione (a partire dalle decisioni nn. 26972/2008, 9422/2011, 21725/2012) per sostenere che la “qualità della vita”, lo “stato di benessere” e la “serenità esistenziale” della persona umana non rientrerebbero nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e del risarcimento del danno, in quanto non tipizzati da una fonte costituzionale o primaria (ancorché inconfutabilmente inclusi da altri formanti a livello internazionale e comparato: cfr. Piciocchi) e per il fatto che la loro lesione risulterebbe priva dell’«ingiustizia costituzionalmente ed internazionalmente riconosciuta e qualificata» (così Cass. n. 9422/2011) (su questi orientamenti, si v. criticamente Viana).
L’emergenza climatica è notoriamente una terribile minaccia alla “qualità della vita”, allo “stato di benessere” e alla “serenità esistenziale” della persona umana, per la banale constatazione di essere un incombente “Endgame” nell’interdipendenza biofisica (tutt’altro che “immaginaria”) di ciascun individuo dal sistema climatico. I contenziosi climatici che lo affermano, e condannano gli Stati alle misurazioni tecniche necessarie per scongiurare il peggio, forniscono prova, soprattutto nello spazio giuridico europeo, dell’«ingiustizia costituzionalmente ed internazionalmente riconosciuta e qualificata»; prova invero già fornita da una risalente giurisprudenza costituzionale, dalla stessa Consulta definita «fermissima» (Corte cost. n. 307/1990), di riclassificazione, costituzionalmente orientata, dell’art. 2043 Cod. civ. quale fonte di «divieto primario di ledere la salute» (Corte cost. n. 202/1991), e confermata, ora, dallo statuto epistemologico “One Health”, cui aderisce anche l’Italia (cfr. Violini e la sezione One World, One Health…Wich law? della rivista Corti Supreme e Salute).
Pare, pertanto, che i margini per altra “immaginazione”, che abiliti a sottrarsi alla forza persuasiva dei precedenti europei di contenzioso climatico, siano diventati molto stretti e minimamente plausibili.
28 Marzo 2023
Il tempo del pianeta come bene della vita nell’emergenza climatica
Che il tempo sia un elemento determinante di qualsiasi esperienza giuridica (si v., per tutti, le originali ricostruzioni di L. Cuocolo, Tempo e potere nel diritto costituzionale, e L. Di Santo, L’universo giuridico tra tempo pratico e tempo gnosico) è acquisizione che nessun teorico e pratico del diritto si sognerebbe di contestare.
Ma il tempo è anche un fattore costitutivo della vita come scansione cronologica tra un prima e un dopo (Erfahrung, nel lessico della fenomenologia) e come condizionamento esistenziale su quella scansione (Erlebnis, si dovrebbe dire sempre con quel lessico fenomenologico).
Diventa allora interessante interrogarsi su come il diritto narri e regoli il tempo della vita rispetto a questa biforcazione tra Erfahrung ed Erlebnis.
Due classici non possono essere taciuti nella ricerca di una risposta: il nostro Giuseppe Capograssi e Gerhart Husserl (sulla ineludibilità di questo richiamo, si v. ancora L. Di Santo, Tempo e diritto nella prospettiva filosofica di Giuseppe Capograssi. Un confronto con Gerhart Husserl).
Il diritto non osserva né si adatta al tempo: lo condiziona (come Erlebnis) o addirittura lo crea (come Erfahrung).
Ecco allora che il tempo giuridico oscilla costantemente tra verità, con Capograssi, e finzione, con Husserl. Diventa un oggetto di manipolazione che può persino prescindere dai tempi della vita terrestre. Il diritto, in altri termini, opera anche come “detemporalizzazione” (Entzeitung) della connessione biofisica della vita umana, ossia della relazione tra società e sua dimensione terrestre.
Eppure la specie Homo è figlia dei tempi della terra, non viceversa; il che significa che tutti noi, come tutti gli altri esseri viventi, prima ancora che “biologici”, siamo e restiamo “geologici”: dipendiamo dai tempi del pianeta Terra (si v. L. Dartnell, Origins: How the Earth Shaped Human History).
Scopriamo, così, che la più grande finzione del diritto risiede proprio nella sua Entzeitung. Si può fingere di fronte al pianeta Terra? Si può fingere di fronte ai suoi tempi? Qualsiasi scienziato della Terra (dai biologi ai geologi ai fisici) direbbe di no. Del resto, come scrisse Einstein, il secondo principio della termodinamica permane come base universale di osservazione del tempo terrestre.
Tuttavia, osservare il tempo e raccontarlo non identificano necessariamente la stessa operazione intellettuale (cfr. J.E. McTaggart, The Unreality of Time).
Il racconto giuridico del tempo è dissociato dalla sua osservazione. In particolar modo, la cultura giuridica (più correttamente la cultura della tradizione giuridica occidentale) ha “creato” il “suo” tempo progressivamente sempre più autopoietico e autoreferenziale, approdando al “presentismo” della regolazione sociale (cfr. F. Hartog, Chronos. L’Occidente alle prese con il tempo), alla elusione delle leggi temporali della biologia (specificamente con riguardo al tempo della formazione della vita e all’epigenetica), al “bilanciamento” come commensurabilità a-temporale dei diritti.
Così “detemporalizzando”, però, questa cultura ci costringe alla resa dei conti con il tempo del pianeta Terra.
Proprio in questo consiste l’emergenza climatica, denunciata dagli scienziati del sistema Terra (ovvero del sistema climatico in tutte le sue sfere di composizione: atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera e biosfera) e dichiarata da numerose istituzioni, inclusa la UE.
Essa non consiste in una situazione fattuale che “mette in pericolo i tempi” del diritto e dei diritti. Tutte le emergenze, ad oggi, sono sempre state rubricate come parentesi o eccezioni nella normalità giuridica. I due anni di pandemia li ricordiamo appunto come una brutta parentesi che ha costretto a sospendere la normalità temporale. Ci raccontiamo che da questa partentesi siamo usciti e che il diritto e i diritti hanno ripreso a scorrere nella loro precedente, immutata temporalità.
L’emergenza climatica, però, non è questo. Non è una parentesi; è un’irreversibile transizione termodinamica verso una nuova condizione temporale, nei cui riguardi il fattore di pericolo è segnato proprio dai tempi autoreferenziali del diritto. Non a caso, il suo fulcro è reso dalla formula τ/T (cfr. T.M. Lenton et al., Climate tipping points. Too risky to bet against). L’emergenza non deriva da un vettore esogeno rispetto ai tempi concordati dagli esseri umani per la loro convivenza (com’è stato, da ultimo, il virus pandemico). Il vettore dell’emergenza climatica è endogeno alla convivenza umana stessa e dipende tutto ed esclusivamente dal tempo, più dettagliatamente dalla relazione tra il tempo deciso politicamente e regolato dal diritto (τ) e il tempo naturale restante (T) affinché l’intero sistema climatico (ossia il pianeta Terra) non si destabilizzi nelle condizioni attuali di scansione – temporale – della vita (le c.d. “nicchie ecologiche e climatiche” della sopravvivenza nel tempo).
Per questo si parla di Antropocene (come epoca geologica condizionata dai tempi umani), “accelerazione” dell’Antropocene (come aumento della pressione dei tempi umani sui tempi terrestri), “rottura” dell’Antropocene (come insostenibilità dei tempi umani da parte dei tempi terrestri) (cfr. R.E. Kim, Taming Gaia 2.0: Earth system law in the ruptured Anthropocene).
In conclusione, il tempo autopoietico e autoreferenziale della convivenza umana e del suo diritto si presenta come causa dell’emergenza, non come sua vittima; ancor meno, evidentemente, esso può fungere da soluzione.
Tra le due sfere temporali è ormai in atto la “partita finale”; il “Climate Endgame”, su cui addirittura si sollecita un urgente Rapporto speciale dell’ONU per indagare tutte le incognite della collisione (L. Kemp et al., Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios). Perché di collisione si tratta (fra τ e T), solo illusoriamente risolvibile con i bilanciamenti (“definitori” o “ad hoc” poco importa, consistendo, i bilanciamenti, in altrettante finzioni giuridiche sul tempo).
Torna in mente il dialogo platonico del Filebo su che cosa sia la vita buona rispetto al tempo: è buona la vita che gestisce il proprio tempo o quella che rispetta tempi altrui? La prima procura il piacere; la seconda garantisce sicurezza.
Il mondo di oggi è proiettato prioritariamente sulla prima dimensione (su questo, si v. le imbarazzanti constatazioni di S. Bauman, Tutti schiavi del fitness: la compassione dov’è?) e considera la seconda strumentale alla prima.
Ne è dimostrazione la qualificazione del tempo come bene della vita nei procedimenti “creati” dal diritto (cfr. R. Caponigro, Il tempo come bene della vita). Solo in tali casi, infatti, la sicurezza del tempo è meritevole di riconoscimento e tutela, ma perché buona per la vita propria, non per altro.
Suona, però, stonata e beffarda una simile accettazione, nella contestuale indifferenza o incapacità di considerare il tempo terrestre quale l’unico e insostituibile bene della vita per la sicurezza e la sopravvivenza di tutti gli altri beni della vita “creati” dal diritto e dal suo tempo.
Abbiamo il dovere, proprio come giuristi, di non dimenticare che non nasciamo dai tempi del diritto, ma da quelli del pianeta Terra: un primo, semplice passo per individuare il bene della vita nell’emergenza climatica.
6 Settembre 2022
Il cambiamento climatico nella giurisprudenza italiana
A differenza di quanto riscontrabile in altri Stati europei (Olanda, Germania, Francia, Irlanda) ed extraeuropei (recentemente censiti dall'Unep nel Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, Nairobi, 2020), non esiste ancora, in Italia, una giurisprudenza esplicitamente ed esclusivamente dedicata al tema del cambiamento climatico antropogenico e alle connesse obbligazioni, pubbliche e private, di adempimento.
Pende il contenzioso amministrativo, promosso da ENI contro la sanzione dell'Antitrust per «infondati vanti ambientali» del prodotto fossile "diesel+", vertente sul c.d. "Greenwashing" nella comunicazione commerciale delle aziende climalteranti.
Una sessantina di cittadini ha avviato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Ministero dello sviluppo economico, in merito a un nuovo metanodotto, autorizzato e prorogato ignorando le dichiarazioni di emergenza climatica del Governo stesso e del Parlamento europeo e senza previa valutazione di compatibilità e utilità climatica dell'infrastruttura nel nuovo scenario di drastico abbattimento delle emissioni di gas serra, sancito dal "green deal" europeo (almeno - 55% entro il 2030), e di rispetto del bilancio di carbonio, da non sforare per mantenersi nei limiti di aumento della temperatura, concordati dall'Accordo di Parigi a salvaguardia della stabilità termodinamica del pianeta (tra 1,5°C e 2°C).
Infine, è imminente l'avvio della prima causa civile contro lo Stato per inadempimento climatico, intitolata "Giudizio Universale" (www.giudiziouniversale.eu).
A lato di queste pendenze, tuttavia, sono rinvenibili arresti giurisprudenziali con spunti comunque collegabili al fenomeno del cambiamento climatico antropogenico.
Essi possono essere classificati in cinque gruppi.
1.Il primo spunto investe la qualificazione delle emissioni climalteranti e si rinviene nella risalente giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di gas. Con la sentenza interpretativa n. 127/1990, la Consulta scandisce quattro giudicati interpretativi, di lì in poi non più contestati:
a) in materia di emissioni di gas, i limiti fissati da norme o autorizzazioni amministrative non sono di per sé risolutivi dei dubbi sulla loro tollerabilità per la salute umana e la salubrità ambientale;
b) di conseguenza, quella delle emissioni di gas non è materia di mera osservanza dei suddetti limiti, bensì di tutela effettiva del diritto alla salute e all'ambiente;
c) da inquadrare attraverso «indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo di emissioni con la loro tollerabilità»;
d) senza che alcuna norma ordinaria possa sottrarsi a questa conformità costituzionale.
In pratica, la decisione del 1990 anticipa alcuni elementi costitutivi, che due anni dopo saranno formalizzati dalla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (la UNFCCC del 1992): la definizione legale del riscaldamento globale e del conseguente cambiamento climatico non come fissazione e rispetto di limiti quantitativi di emissioni dei gas serra, bensì come verifica della tollerabilità di quelle emissioni per la salute umana ed ecosistemica e per la stabilità climatica del pianeta, alla luce delle conoscenze scientifiche costantemente aggiornate (si v. gli artt. da 1 a 4 dell'UNFCCC).
L'orientamento della Corte costituzionale affiancherà la già avviata giurisprudenza della Corte di cassazione sull'art. 844 Cod. civ. (da Cass. sez. II n. 2062/1980 in poi), sempre in tema di tollerabilità delle emissioni gassose e di calore, secondo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e non per mero ossequio formale di leggi e autorizzazioni amministrative.
2.Il secondo spunto riguarda il riconoscimento, nell'ordinamento italiano, di un doppio principio di conformità costituzionale in materia energetica: quello del «favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili» e della «massima diffusione dell’energia rinnovabile». Anch'esso è stato elaborato dalla Corte costituzionale in tre decisioni: le nn. 124/2010, 286/2019 e 237/2020. L'esistenza del doppio principio è stata dedotta da disposizioni normative di dettaglio, ma argomentata anche in forza dell'ingresso ufficiale dell'Italia nell'IRENA (l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili), letta dalla Consulta come opzione sovrana di progressivo abbandono delle fonti fossili a favore appunto della rinnovabilità energetica che elimina «la dipendenza dai carburanti fossili».
3.Il terzo spunto è riferibile all'inquadramento delle fonti internazionali di diritto climatico nel sistema costituzionale italiano. Su di esso converge la giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa. Nello specifico, le decisioni della Corte costituzionale nn. 124/2010 e 85/2012, e quelle del Consiglio di Stato sez. V n. 4768/2012, sez. VI n. 4567/2016, Ad. plen. n. 9/2019, e sez. V n. 677/2020, collocano le fonti internazionali di diritto climatico tre le "norme interposte" di cui all'art. 117 comma 1 della Costituzione, in quanto tali sovraordinate alle altre fonti primarie e integrative dei parametri di legittimità dell'agire pubblico e privato. In tale ottica, tra l'altro, il recente TAR Campania, Salerno, n. 259/2020, ha ritenuto illegittimo un provvedimento di compatibilità ambientale privo di valutazioni di contenuto climatico nel quadro appunto degli impegni internazionali (come, del resto, richiesto dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 152/2006).
4.All'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2019 si deve invece l'emersione del quarto spunto: il dovere di perseguire il «preminente interesse della collettività alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica presente nell’atmosfera», cui corrisponde il «superiore interesse» a contrastare il cambiamento climatico da parte dello Stato, «da intendersi sia come Stato-persona, in rapporto ai vincoli internazionali ..., sia come Stato-comunità in rappresentanza dell’interesse collettivo al miglioramento della qualità ambientale».
Con questa decisione, i contorni della giurisprudenza italiana sul fenomeno del cambiamento climatico appaiono tratteggiati nei loro elementi basilari.
Se la valutazione legale delle emissioni di gas non è riducibile né al rispetto formale dei limiti di legge né alla mera conformità amministrativa, radicandosi invece nelle acquisizioni evolutive della scienza sulla loro tollerabilità per salute e ambiente (Corte cost. n. 127/1990), il principio del «favor» e della «massima diffusione dell'energia rinnovabile» orienta e condiziona la discrezionalità pubblica, nel perseguimento del «fine» di «eliminare la dipendenza dai carburanti fossili» (Corte cost. cit. supra al punto 2) per l'interesse «preminente» alla riduzione delle concentrazioni dei gas serra quale concretizzazione effettiva dell'interesse «superiore» dello Stato-persona/Stato-comunità a contrastare il cambiamento climatico (Cons. St. Ad. plen. cit.), così adempiendo a un sistema specifico di fonti di diritto internazionale "interposte" tra Costituzione e leggi interne (Corte cost. e Cons. St. cit supra al punto 3).
5.L'ordito risulta ulteriormente corroborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale deriva il quinto spunto in tema.
In Cass. civ. sez. III n. 25143/2020, adottata in tema di protezione internazionale, il cambiamento climatico è identificato come fatto noto di incisione dei diritti umani, resi vulnerabili dall'esposizione agli eventi meteorologici estremi ad esso conseguenti. Il legame tra cambiamento climatico e diritti, e non solo interessi, trova così ingresso nella cognizione del giudice (come auspicato dal "Joint Statement on Human Rights and Climate Change", adottato nel 2019 dai cinque organismi ONU per i diritti umani).
Agli inizi del 2021, poi, precisamente in diciannove decisioni emesse dalla sez. VI della Corte di cassazione in materia tributaria (si v., per tutte, la n. 2572/2021), due ulteriori acquisizioni sono aggiunte:
- quella di attribuire alle fonti internazionali sul cambiamento climatico l'identità del diritto europeo, per via dell'adesione della UE alle stesse, dotate quindi del requisito della primauté e dell'effetto utile (come, del resto, già sancito dalla Corte di giustizia della UE, in Grande Sezione Causa C-366/10, in particolare ai §§ 10, 24, 73, 101-109, 129, sulla scorta della costante giurisprudenza inaugurata dal "caso Haegeman" in Causa C-181/73);
- quello di definire l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, contenente specifiche obbligazioni di risultato temporale e quantitativo (ridurre le emissioni entro il tempo utile a conseguire la neutralità climatica e mantenere la temperatura tra 1,5°C/2°C, sulla base appunto delle conoscenze scientifiche) «primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici».
Da questi cinque spunti sembra possibile dedurre la conclusione che il tema del cambiamento climatico sia sottratto all'ordinario discorso sul diritto ambientale (le cui disposizioni in effetti tacciono del tutto in materia), in quanto radicato in un sistema di fonti speciali "interposte", vincolanti e contestualmente dotate di effetto utile per la loro inclusione nel diritto europeo, basate sulla conoscenza scientifica aggiornata del fenomeno e orientate al «favor» di abbandono delle risorse fossili, in nome della «massima diffusione dell’energia rinnovabile» e del «preminente» e «superiore» interesse pubblico alla riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera, per la tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti umani.
Il che fa emergere proprio quegli elementi indefettibili, che il citato Report 2020 dell'Unep rinviene nel contenzioso climatico praticato in tutto il resto del mondo e su cui i casi giudiziali italiani, pendenti e a venire, dovranno misurarsi.
8 Marzo 2021
