Verso una nuova fase del “laboratorio” Albania? Verso la pianificazione di attività in mare (plausibilmente, pattugliamenti anche congiunti)?
1. La cessione – a titolo gratuito – della nave Libra all’Albania (cfr. il Dossier Studi – Affari esteri, Camera: Atti del Governo, n. 278, 21 luglio 2025, dal titolo Cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania), sembra, prima facie, una recente iniziativa presentata mediante uno schema di decreto interministeriale – ovviamente da sottoporre al parere parlamentare – volta a portare avanti il “laboratorio” Albania (il “riferimento” attiene ovviamente al Protocollo Italia-Albania del 2023; su tale Protocollo v., da ultimo, A. Del Guercio, 2024, p. 548 ss., A. Saccucci, 2024, p. 635 ss., lo Speciale sul Protocollo, 2025, da p. 201 ss., F. Mussi, 2025, p. 351 ss., nonché la relazione della Corte di Cassazione, n. 60, 17 giugno 2025).
Tale cessione, tale atto, si prefigge di rafforzare la collaborazione e la cooperazione nel campo della Difesa prevista da un trattato di amicizia e collaborazione del 1995 entrato in vigore nell’anno 2020, ossia, si tratta – più che verosimilmente – del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, siglato a Roma il 13 ottobre 1995, entrato in vigore il 5 ottobre 2020 (cfr. il Dossier Studi – Affari esteri, Camera: Atti del Governo, n. 278, 21 luglio 2025, cit.).
2. L’art. 19 del trattato del 1995 attribuisce «una importanza prioritaria ad una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori», nonché riconosce «la necessità di controllare i flussi migratori anche attraverso lo sviluppo della cooperazione fra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania».
Da notare che l’8 aprile 2025 era stata siglata una lettera di intenti concernente proprio la cessione della nave Libra alla Marina albanese, ove si rappresentava, con tale atto, la volontà di intensificare la cooperazione tra i due Paesi, difatti, nella lettera di intenti si evidenziava l’attività di formazione e addestramento preliminare del personale militare albanese effettuato, svolto in Italia nel mese di marzo 2025, nonché si comunicava l’intenzione di continuare, successivamente all’avvenuta consegna della nave Libra, «a svolgere la formazione e l’addestramento preliminare» di un nuovo equipaggio, «affiancato da personale italiano» (cfr. il Dossier Studi – Affari esteri, Camera: Atti del Governo, n. 278, 21 luglio 2025, cit.).
3. Tale cessione sembra, prima facie, ricalcare il modello tipico già adottato più volte nel corso del tempo, un modello dunque strategico, che si caratterizza per utilizzare un espediente, tale da permettere di agire sulla cooperazione sulla scorta di precedenti accordi sottoscritti nonché successive intese tecniche di attuazione siglate o dalla possibilità di “stringere” addirittura ulteriori accordi successivi: «scatole cinesi»… un ingegnoso espediente già utilizzato (cfr. C. Fioravanti, 2009, p. 539 ss.): si “allude” alla cooperazione Italia-Libia.
Da richiamare alla mente il memorandum di intesa siglato con la Libia, nel 2017, che attiene alla «cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere», che ha suscitato, sin da subito, un comprensibile disappunto (v. il tempestivo comunicato, dell’epoca, dell’ASGI; sul memorandum v. già M.G. Giuffré, 2017).
Il testo del memorandum – rinnovato nel 2022 per ulteriori tre anni – prevede, infatti, nel preambolo il richiamo agli accordi sottoscritti nel corso del tempo dalle parti, «tra cui» il noto trattato di amicizia, partenariato e cooperazione del 2008 – in particolare si rammenta il famigerato art. 19 del trattato – la dichiarazione di Tripoli del mese di gennaio 2012 «e altri accordi e memorandum sottoscritti in materia», formula questa che, lascia intendere il richiamo al meno noto processo verbale del mese di aprile 2012, nonché lascia plausibilmente supporre, ipotizzare, la possibilità di concludere, nel corso del tempo, ulteriori accordi, memorandum, etc. (sul noto trattato del 2008, v.: N. Ronzitti, 2009a; N. Ronzitti, 2009b; pure F. Munari, 2010, pp. 283-284).
Da rimarcare che il contenuto del memorandum contempla altresì una cooperazione di sostegno – anche dal punto di vista finanziario – cooperazione che, si badi bene, comprende sostanzialmente l’attuazione e lo sviluppo di misure nonché iniziative invero da correlare alle determinazioni già racchiuse all’“interno” degli accordi e delle intese precedenti: «scatole cinesi»… appunto!
Emblematico “campione” di detto ingegnoso espediente appare, difatti, un particolare menzionato proprio alla fine del primo periodo del par. 1 dell’art. 19 del trattato del 2008 che palesa la comune volontà di agire sulla cooperazione… poiché ivi si richiamano le intese tecniche strette successivamente all’accordo del 2000, vale a dire i due protocolli attinenti all’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, in particolare all’attività di pattugliamento congiunto marittimo, sottoscritti a Tripoli nel 2007:
Art. 19
Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all’immigrazione clandestina
«1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta […] all’immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall’Accordo firmato a Roma il 13.12.2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all’immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007» (stralci dei protocolli del 2007 in Materiali, in C. Favilli (a cura di), Procedure e garanzie del diritto di asilo, Padova, 2011, p. 424 ss.).
Peraltro, uno dei protocolli del 2007 è stato altresì “ottimizzato” mediante un protocollo ulteriore, firmato nel 2009, che ha introdotto l’art. 3 bis:
Art. 3 bis
«1. Le due Parti organizzano dei pattugliamenti marittimi con equipaggi congiunti […]. 2. Tali pattugliamenti operano nelle acque territoriali libiche ed internazionali sotto la supervisione di equipaggio libico e con la partecipazione di elementi italiani. Analogamente tali pattugliamenti operano nelle acque territoriali italiane ed internazionali con supervisione di equipaggio italiano con la partecipazione di elementi libici» (articolo tratto da S. Trevisanut, 2012, p. 143, nota 111; in argomento, anche p. 143).
L’attuazione e lo sviluppo di misure nonché iniziative nel settore migratorio qui preso in esame comprendono, fondamentalmente, la pianificazione di attività, l’assistenza, il supporto tecnico e tecnologico, il sostegno finanziario, la cooperazione. Si tratta, complessivamente, di molteplici misure nonché iniziative riguardanti, tra le altre, lo scambio di informazioni pertinenti anche in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani, lo scambio di personale qualificato, la formazione anche relativa alla conduzione di motovedette, l’addestramento, la sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime libiche, l’attività in mare (pianificazione), il sistema di controllo dei confini meridionali libici (perfezionamento), i cosiddetti campi di accoglienza libici (i profili portati all’attenzione in questo paragrafo, sono stati già posti all’attenzione nel mio post, dal titolo Brevi e mirati spunti di riflessione sul recente memorandum di intesa siglato con la Libia, aprile 2017, nel Blog del Centro di Ricerca sulle Organizzazioni Internazionali e Europee della LUISS: repetita iuvant; sulla cooperazione con la Libia, v., da ultimo, F. Mussi, 2023, p. 201 ss. l’ed. digitale in open access, F. De Vittor, 2023, p. 46 ss.).
4. In tale “contesto” delle «scatole cinesi», occorre porre l’accento sull’iniziativa del 2018 relativa alla cessione – a titolo gratuito – di 12 unità navali alla Libia, allo scopo «di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell’immigrazione illegale e della tratta di esseri umani», nonché di provvedere alla manutenzione delle unità navali cedute e di curare la formazione e l’addestramento del personale libico (cfr. il Dossier Studi – Affari esteri, D.L. 84/2018: Cessione di unità navali alla Libia A.C. 1004). Si discute infatti di un ulteriore “campione” di detto ingegnoso espediente da “tenere presente”, posto che i Protocolli del 2007 avevano previsto l’organizzazione dell’attività di pattugliamento congiunto marittimo con – si badi bene – la cessione in uso di motovedette, nonché l’attività di addestramento, formazione, l’assistenza e la manutenzione dei mezzi (cfr. ibidem).
5. La cessione della nave Libra sembra, prima facie, rappresentare un significativo indice della volontà di ricalcare il modello strategico adottato con la Libia (v. appunto supra) delle «scatole cinesi». “Per incidens”: da “tenere presente” che nel Dossier dal titolo Cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania, cit., nel quadro della rassegna dei presupposti normativi figurano, tra gli altri, taluni “riferimenti” da non trascurare nel “contesto” appunto delle «scatole cinesi», ossia, il Trattato di amicizia e collaborazione Italia-Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, del 1995, e il Protocollo Italia-Albania del 2023. Peraltro, occorre “tenere” altresì “presente” che nel preambolo del Protocollo Italia-Albania del 2023 si richiama non solo il Trattato di amicizia e collaborazione Italia-Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, del 1995, ma anche il Protocollo tra i Ministeri dell’Interno dell’Italia e dell’Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale tesa al contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, del 3 novembre 2017, che sembra – si tratta di una ipotesi, posto che il testo di tale Protocollo non risulta disponibile – un Protocollo siglato per sviluppare misure nonché iniziative invero da correlare alle determinazioni già racchiuse all’“interno” di accordi precedenti, ossia – ancora una volta per ipotesi – l’Accordo di cooperazione Italia-Albania nella lotta contro la criminalità, del 19 giugno 2007, ove all’art. 4 si contempla la possibilità da parte degli organi competenti – ossia, i Ministeri dell’Interno – «di firmare Protocolli e realizzare iniziative concordate» allo scopo di prevenire, individuare e reprimere reati, soprattutto quelli in forma organizzata, nell’ambito dei diversi settori indicati all’art. 2, ove figurano, anche l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani (tali disposizioni sembrano, prima facie, legittimare iniziative volte alla predisposizione di attività di law enforcement; in materia di poteri di law enforcement v. taluni profili in U. Leanza e F. Graziani, 2014, p. 163 ss.), inoltre all’art. 3 si contempla la possibilità di stabilire forme di cooperazione per fornire «assistenza, consulenza ed addestramento nel settore del contrasto ai traffici perpetrati via mare».
6. La cessione della nave Libra all’Albania sembra, prima facie, sulla scorta della prassi già adottata nel corso del tempo con la Libia, preludere – si tratta ancora e ancora una volta di una ipotesi – alla pianificazione di attività in mare (plausibilmente, pattugliamenti anche congiunti), attività in mare che, in ogni caso, dovrebbe rispettare i diritti umani (sulla tutela dei diritti umani in mare, v., da ultimo, F. Mussi, 2023, cit., p. 56 ss.). Del resto, nel Trattato di amicizia e collaborazione Italia-Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, del 1995, nel preambolo e all’art. 1, si richiama (sostanzialmente) il rispetto dei diritti dell’uomo. Appare confacente aggiungere che tale pianificazione di attività in mare dovrebbe parimenti rispettare l’obbligo di prestare soccorso in mare (sull’obbligo di soccorso in mare, v. da ultimo, F. Mussi, 2023, cit., p. 41 ss., F. De Vittor, 2023, cit., p. 55 ss.). Per inciso: da menzionare un “aspetto” posto all’attenzione dalla dottrina, ossia, che, «va sottolineato che comunque giunga alle autorità la notizia della presenza in mare di una imbarcazione che trasporta migranti, e quindi presumibilmente sovraccarica e non idonea ad una navigazione sicura», le autorità «devono attivare le procedure di soccorso». Ebbene, anche qualora le autorità «vogliano contemporaneamente mettere in atto azioni di law enforcement per il controllo della migrazione e soprattutto per la repressione del traffico, la corretta e non discriminatoria applicazione della normativa nazionale e internazionale sul soccorso comporta che l’evento sia classificato come evento SAR e trattato come tale»: vale a dire che, in primis, «la responsabilità della valutazione della situazione e della predisposizione di misure di assistenza e soccorso adeguate compete all’MRCC [Maritime Rescue Coordination Center] (o eventualmente ai centri secondari), […], e non al centro nazionale di coordinamento istituito presso il Ministero dell’Interno», in secundis, che, «fino a quando le persone soccorse non sono sbarcate sul territorio, esse devono essere considerate naufraghi e il loro trasporto verso terra rientra nello svolgimento delle operazioni di soccorso, non potendo quindi essere qualificato come favoreggiamento dell’immigrazione irregolare» (cfr. F. De Vittor, 2023, cit., pp. 99-100; in argomento v. anche il post di F. De Vittor, aprile 2023, specie p. 4 ss.).
