Giuseppe Licastro
Verso una nuova fase del “laboratorio” Albania? Verso la pianificazione di attività in mare (plausibilmente, pattugliamenti anche congiunti)?
1. La cessione – a titolo gratuito – della nave Libra all’Albania (cfr. il Dossier Studi - Affari esteri, Camera: Atti del Governo, n. 278, 21 luglio 2025, dal titolo Cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania), sembra, prima facie, una recente iniziativa presentata mediante uno schema di decreto interministeriale – ovviamente da sottoporre al parere parlamentare – volta a portare avanti il “laboratorio” Albania (il “riferimento” attiene ovviamente al Protocollo Italia-Albania del 2023; su tale Protocollo v., da ultimo, A. Del Guercio, 2024, p. 548 ss., A. Saccucci, 2024, p. 635 ss., lo Speciale sul Protocollo, 2025, da p. 201 ss., F. Mussi, 2025, p. 351 ss., nonché la relazione della Corte di Cassazione, n. 60, 17 giugno 2025).
Tale cessione, tale atto, si prefigge di rafforzare la collaborazione e la cooperazione nel campo della Difesa prevista da un trattato di amicizia e collaborazione del 1995 entrato in vigore nell’anno 2020, ossia, si tratta – più che verosimilmente – del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, siglato a Roma il 13 ottobre 1995, entrato in vigore il 5 ottobre 2020 (cfr. il Dossier Studi - Affari esteri, Camera: Atti del Governo, n. 278, 21 luglio 2025, cit.).
2. L’art. 19 del trattato del 1995 attribuisce «una importanza prioritaria ad una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori», nonché riconosce «la necessità di controllare i flussi migratori anche attraverso lo sviluppo della cooperazione fra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania».
Da notare che l’8 aprile 2025 era stata siglata una lettera di intenti concernente proprio la cessione della nave Libra alla Marina albanese, ove si rappresentava, con tale atto, la volontà di intensificare la cooperazione tra i due Paesi, difatti, nella lettera di intenti si evidenziava l’attività di formazione e addestramento preliminare del personale militare albanese effettuato, svolto in Italia nel mese di marzo 2025, nonché si comunicava l’intenzione di continuare, successivamente all’avvenuta consegna della nave Libra, «a svolgere la formazione e l’addestramento preliminare» di un nuovo equipaggio, «affiancato da personale italiano» (cfr. il Dossier Studi - Affari esteri, Camera: Atti del Governo, n. 278, 21 luglio 2025, cit.).
3. Tale cessione sembra, prima facie, ricalcare il modello tipico già adottato più volte nel corso del tempo, un modello dunque strategico, che si caratterizza per utilizzare un espediente, tale da permettere di agire sulla cooperazione sulla scorta di precedenti accordi sottoscritti nonché successive intese tecniche di attuazione siglate o dalla possibilità di “stringere” addirittura ulteriori accordi successivi: «scatole cinesi»… un ingegnoso espediente già utilizzato (cfr. C. Fioravanti, 2009, p. 539 ss.): si “allude” alla cooperazione Italia-Libia.
Da richiamare alla mente il memorandum di intesa siglato con la Libia, nel 2017, che attiene alla «cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere», che ha suscitato, sin da subito, un comprensibile disappunto (v. il tempestivo comunicato, dell’epoca, dell’ASGI; sul memorandum v. già M.G. Giuffré, 2017).
Il testo del memorandum – rinnovato nel 2022 per ulteriori tre anni – prevede, infatti, nel preambolo il richiamo agli accordi sottoscritti nel corso del tempo dalle parti, «tra cui» il noto trattato di amicizia, partenariato e cooperazione del 2008 – in particolare si rammenta il famigerato art. 19 del trattato – la dichiarazione di Tripoli del mese di gennaio 2012 «e altri accordi e memorandum sottoscritti in materia», formula questa che, lascia intendere il richiamo al meno noto processo verbale del mese di aprile 2012, nonché lascia plausibilmente supporre, ipotizzare, la possibilità di concludere, nel corso del tempo, ulteriori accordi, memorandum, etc. (sul noto trattato del 2008, v.: N. Ronzitti, 2009a; N. Ronzitti, 2009b; pure F. Munari, 2010, pp. 283-284).
Da rimarcare che il contenuto del memorandum contempla altresì una cooperazione di sostegno – anche dal punto di vista finanziario – cooperazione che, si badi bene, comprende sostanzialmente l’attuazione e lo sviluppo di misure nonché iniziative invero da correlare alle determinazioni già racchiuse all’“interno” degli accordi e delle intese precedenti: «scatole cinesi»… appunto!
Emblematico “campione” di detto ingegnoso espediente appare, difatti, un particolare menzionato proprio alla fine del primo periodo del par. 1 dell’art. 19 del trattato del 2008 che palesa la comune volontà di agire sulla cooperazione… poiché ivi si richiamano le intese tecniche strette successivamente all’accordo del 2000, vale a dire i due protocolli attinenti all’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, in particolare all’attività di pattugliamento congiunto marittimo, sottoscritti a Tripoli nel 2007:
Art. 19
Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all’immigrazione clandestina
«1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta […] all’immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall’Accordo firmato a Roma il 13.12.2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all’immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007» (stralci dei protocolli del 2007 in Materiali, in C. Favilli (a cura di), Procedure e garanzie del diritto di asilo, Padova, 2011, p. 424 ss.).
Peraltro, uno dei protocolli del 2007 è stato altresì “ottimizzato” mediante un protocollo ulteriore, firmato nel 2009, che ha introdotto l’art. 3 bis:
Art. 3 bis
«1. Le due Parti organizzano dei pattugliamenti marittimi con equipaggi congiunti […]. 2. Tali pattugliamenti operano nelle acque territoriali libiche ed internazionali sotto la supervisione di equipaggio libico e con la partecipazione di elementi italiani. Analogamente tali pattugliamenti operano nelle acque territoriali italiane ed internazionali con supervisione di equipaggio italiano con la partecipazione di elementi libici» (articolo tratto da S. Trevisanut, 2012, p. 143, nota 111; in argomento, anche p. 143).
L’attuazione e lo sviluppo di misure nonché iniziative nel settore migratorio qui preso in esame comprendono, fondamentalmente, la pianificazione di attività, l’assistenza, il supporto tecnico e tecnologico, il sostegno finanziario, la cooperazione. Si tratta, complessivamente, di molteplici misure nonché iniziative riguardanti, tra le altre, lo scambio di informazioni pertinenti anche in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani, lo scambio di personale qualificato, la formazione anche relativa alla conduzione di motovedette, l’addestramento, la sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime libiche, l’attività in mare (pianificazione), il sistema di controllo dei confini meridionali libici (perfezionamento), i cosiddetti campi di accoglienza libici (i profili portati all’attenzione in questo paragrafo, sono stati già posti all’attenzione nel mio post, dal titolo Brevi e mirati spunti di riflessione sul recente memorandum di intesa siglato con la Libia, aprile 2017, nel Blog del Centro di Ricerca sulle Organizzazioni Internazionali e Europee della LUISS: repetita iuvant; sulla cooperazione con la Libia, v., da ultimo, F. Mussi, 2023, p. 201 ss. l’ed. digitale in open access, F. De Vittor, 2023, p. 46 ss.).
4. In tale “contesto” delle «scatole cinesi», occorre porre l’accento sull’iniziativa del 2018 relativa alla cessione – a titolo gratuito – di 12 unità navali alla Libia, allo scopo «di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell’immigrazione illegale e della tratta di esseri umani», nonché di provvedere alla manutenzione delle unità navali cedute e di curare la formazione e l’addestramento del personale libico (cfr. il Dossier Studi - Affari esteri, D.L. 84/2018: Cessione di unità navali alla Libia A.C. 1004). Si discute infatti di un ulteriore “campione” di detto ingegnoso espediente da “tenere presente”, posto che i Protocolli del 2007 avevano previsto l’organizzazione dell’attività di pattugliamento congiunto marittimo con – si badi bene – la cessione in uso di motovedette, nonché l’attività di addestramento, formazione, l’assistenza e la manutenzione dei mezzi (cfr. ibidem).
5. La cessione della nave Libra sembra, prima facie, rappresentare un significativo indice della volontà di ricalcare il modello strategico adottato con la Libia (v. appunto supra) delle «scatole cinesi». “Per incidens”: da “tenere presente” che nel Dossier dal titolo Cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania, cit., nel quadro della rassegna dei presupposti normativi figurano, tra gli altri, taluni “riferimenti” da non trascurare nel “contesto” appunto delle «scatole cinesi», ossia, il Trattato di amicizia e collaborazione Italia-Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, del 1995, e il Protocollo Italia-Albania del 2023. Peraltro, occorre “tenere” altresì “presente” che nel preambolo del Protocollo Italia-Albania del 2023 si richiama non solo il Trattato di amicizia e collaborazione Italia-Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, del 1995, ma anche il Protocollo tra i Ministeri dell’Interno dell’Italia e dell’Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale tesa al contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, del 3 novembre 2017, che sembra – si tratta di una ipotesi, posto che il testo di tale Protocollo non risulta disponibile – un Protocollo siglato per sviluppare misure nonché iniziative invero da correlare alle determinazioni già racchiuse all’“interno” di accordi precedenti, ossia – ancora una volta per ipotesi – l’Accordo di cooperazione Italia-Albania nella lotta contro la criminalità, del 19 giugno 2007, ove all’art. 4 si contempla la possibilità da parte degli organi competenti – ossia, i Ministeri dell’Interno – «di firmare Protocolli e realizzare iniziative concordate» allo scopo di prevenire, individuare e reprimere reati, soprattutto quelli in forma organizzata, nell’ambito dei diversi settori indicati all’art. 2, ove figurano, anche l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani (tali disposizioni sembrano, prima facie, legittimare iniziative volte alla predisposizione di attività di law enforcement; in materia di poteri di law enforcement v. taluni profili in U. Leanza e F. Graziani, 2014, p. 163 ss.), inoltre all’art. 3 si contempla la possibilità di stabilire forme di cooperazione per fornire «assistenza, consulenza ed addestramento nel settore del contrasto ai traffici perpetrati via mare».
6. La cessione della nave Libra all’Albania sembra, prima facie, sulla scorta della prassi già adottata nel corso del tempo con la Libia, preludere – si tratta ancora e ancora una volta di una ipotesi – alla pianificazione di attività in mare (plausibilmente, pattugliamenti anche congiunti), attività in mare che, in ogni caso, dovrebbe rispettare i diritti umani (sulla tutela dei diritti umani in mare, v., da ultimo, F. Mussi, 2023, cit., p. 56 ss.). Del resto, nel Trattato di amicizia e collaborazione Italia-Albania, con scambio di lettere esplicativo dell’articolo 19, del 1995, nel preambolo e all’art. 1, si richiama (sostanzialmente) il rispetto dei diritti dell’uomo. Appare confacente aggiungere che tale pianificazione di attività in mare dovrebbe parimenti rispettare l’obbligo di prestare soccorso in mare (sull’obbligo di soccorso in mare, v. da ultimo, F. Mussi, 2023, cit., p. 41 ss., F. De Vittor, 2023, cit., p. 55 ss.). Per inciso: da menzionare un “aspetto” posto all’attenzione dalla dottrina, ossia, che, «va sottolineato che comunque giunga alle autorità la notizia della presenza in mare di una imbarcazione che trasporta migranti, e quindi presumibilmente sovraccarica e non idonea ad una navigazione sicura», le autorità «devono attivare le procedure di soccorso». Ebbene, anche qualora le autorità «vogliano contemporaneamente mettere in atto azioni di law enforcement per il controllo della migrazione e soprattutto per la repressione del traffico, la corretta e non discriminatoria applicazione della normativa nazionale e internazionale sul soccorso comporta che l’evento sia classificato come evento SAR e trattato come tale»: vale a dire che, in primis, «la responsabilità della valutazione della situazione e della predisposizione di misure di assistenza e soccorso adeguate compete all’MRCC [Maritime Rescue Coordination Center] (o eventualmente ai centri secondari), […], e non al centro nazionale di coordinamento istituito presso il Ministero dell’Interno», in secundis, che, «fino a quando le persone soccorse non sono sbarcate sul territorio, esse devono essere considerate naufraghi e il loro trasporto verso terra rientra nello svolgimento delle operazioni di soccorso, non potendo quindi essere qualificato come favoreggiamento dell’immigrazione irregolare» (cfr. F. De Vittor, 2023, cit., pp. 99-100; in argomento v. anche il post di F. De Vittor, aprile 2023, specie p. 4 ss.).
16 Settembre 2025
Dall’udienza pubblica del 21 maggio scorso alla pronuncia della Corte costituzionale sul decreto legge n. 1/2023 (il c.d. “Decreto Piantedosi”): brevi e mirati profili di interesse
1. Il 21 maggio 2025 si è tenuta l’udienza dinanzi alla Corte costituzionale sull’ordinanza del Tribunale di Brindisi (sez. civile) del 10 ottobre 2024 concernente diverse violazioni delle disposizioni contemplate dalla Costituzione, nonché la salvaguardia di taluni principi, ad esempio dei principi di individualizzazione e proporzionalità della pena, di proporzionalità della sanzione amministrativa, di determinatezza della fattispecie incriminatrice, da correlare al contenuto del decreto legge n. 1/2023, il c.d. “decreto Piantedosi” (nella scheda di sintesi nel sito della Corte costituzionale figuravano anche i parametri costituzionali, ivi l’ordinanza del Tribunale di Brindisi; in dottrina, v. S. Zirulia, 10 dicembre 2024). In particolare, il giudice di Brindisi «esaminati gli atti di causa e sentite le parti, dubita[va] della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 sexies del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal D.L. 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 15, nella parte in cui prevede che ‘(…) quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni (…), alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione’, oltre alla sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000» (sul c.d. “decreto Piantedosi” v. anche i contributi di G. Cataldi, A. Del Guercio, A. Di Florio, C. Hein, in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 3/2022, a partire da p. 459 ss., il mio Il decreto legge n. 1 del gennaio 2023 per la gestione dei flussi migratori: una breve e sollecita “ricognizione” (mirata), in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 1/2023, p. 89 ss., nonché L. Masera, S. Zirulia, 2023, p. 185 ss., G. Cataldi, 2024, p. 69 ss.).
2. Si discute della vicenda relativa a quattro operazioni di soccorso in mare, ove, nell’ultima operazione avvenuta in acque internazionali ed in area SAR libica, la nave soccorritrice fronteggiava un motoscafo che, con manovre aggressive e minacciose, peraltro comportamenti aggressivi e minacciosi rivolti anche verso i migranti a bordo (proprio di questo motoscafo), più che verosimilmente, tentava di ostacolare l’operazione di soccorso (tale assunto, si deduce dalla circostanza, che la nave soccorritrice, prima di procedere alle operazioni di salvataggio, aveva tempestivamente avvertito tutte le autorità competenti dell’accaduto). All’arrivo nel porto di Brindisi «all’imbarcazione Ocean Viking è stata applicata […] la sanzione pecuniaria principale e quella accessoria del fermo amministrativo, ai sensi dagli artt. 1 comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per non avere osservato le indicazioni fornite dalla autorità competente per il coordinamento delle operazioni di soccorso, creando situazioni di pericolo; i ricorrenti, pagata la sanzione pecuniaria inflitta, hanno impugnato il verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia dell’imbarcazione; ne hanno chiesto la sospensione inaudita altera parte, e, nel merito, hanno eccepito il difetto di competenza dell’autorità italiana sull’operazione di soccorso in oggetto, avvenuta in acque internazionali; hanno negato che essa abbia creato una situazione di pericolo ‘a bordo’ della nave, (art. 1, comma 2-bis, lett. f)); hanno invocato lo ‘stato di necessità’ che avrebbe imposto di portare a termine l’operazione di salvataggio, rilevando altresì la carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione» prima dell’imposizione della sanzione; «hanno infine evidenziato il possibile contrasto fra la disposizione di diritto interno applicata dall’amministrazione ed il diritto internazionale consuetudinario e convenzionale che impone il salvataggio di vite in mare [sull’obbligo di soccorso nel dir. internaz. del mare, di interesse, anche, uno studio del 2007, di R. Weinzierl, U. Lisson, p. 36 ss.] nonché l’obbligo di tutela della vita umana [sull’obbligo di soccorso e la tutela dei diritti umani in mare v. F. De Vittor, 2023, p. 101 ss., sulla tutela dei diritti umani in mare v. F. Mussi, 2023, p. 56 ss.], sollecitando il Tribunale, per il caso in cui non fosse possibile fornire della disposizione una interpretazione costituzionalmente orientata, a sollevare questione di legittimità costituzionale», ovviamente della disposizione in oggetto.
3. In questa sede, si ritiene però di soffermarsi, concentrarsi (succintamente) su taluni profili attinenti al diritto internazionale (e al diritto dell’Unione europea, v. infra), da correlare alla vicenda (di cui supra). L’ordinanza del giudice di Brindisi richiamava infatti la disciplina prevista dal dir. internaz. del mare quale “parametro” di valutazione da cui partire…
Si poneva all’attenzione il sistema di coordinamento del soccorso in mare contemplato dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e soccorso in mare (Conv. SAR) del 1979, che prevede l’obbligo del soccorso senza distinzione alcuna circa la nazionalità, lo status o le circostanze concernenti la persona soccorsa (si menzionava il par. 2.1.10) nonché di fornire cure mediche o di altro genere e trasferire la persona soccorsa presso un luogo sicuro (si menzionava il par. 1.3.2). Ebbene, nel caso in esame, si poneva l’accento sul profilo relativo all’inosservanza da parte del comandante della nave soccorritrice delle indicazioni fornite dal pertinente centro libico per il soccorso marittimo, responsabile per l’area ove si è svolta l’operazione di soccorso. Si poneva all’attenzione la validità della zona SAR libica e la (conseguente) legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica (peraltro, trasmessi attraverso una comunicazione via mail inviata dalla guardia costiera libica). Il giudice di Brindisi, richiamava, in prosieguo, ulteriori “strumenti” giuridici afferenti alla disciplina marittima – anche le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, la Risoluzione MSC.167(78) del 2004 (si menzionava il par. 2.5) – al fine di fornire una corretta interpretazione del contenuto sul c.d. luogo sicuro di sbarco delle persone soccorse (sul luogo sicuro di sbarco, v. F. Mussi, cit., p. 50 ss., F. De Vittor, cit., p. 90 ss., in argomento, di interesse, S. Trevisanut, 2012, p. 60 ss., nonché i profili esaminati da F.R. Partipilo, p. 113 ss., e da E. Papastavridis, p. 85 ss.); inoltre, la rassegna giuridica operata dal Tribunale di Brindisi proseguiva con la menzione di significativa giurisprudenza interna, la nota sentenza sul caso Asso 28 (la sentenza della Corte di Cassazione, n. 4557/2024, in merito, v. P. Serrao D’Aquino, ivi la sentenza; per taluni rilievi critici sulla sentenza, v. A. Maneggia, p. 21 ss.), oltreché di autorevoli prese di posizioni dell’UNHCR e dell’OIM (e di taluni report), nell’intendimento di smentire l’affermazione di considerare la Libia un luogo sicuro di sbarco.
Tale intento, risultava, al contempo, “corroborato” dal richiamo di fonti internazionali ed euro-unitarie in materia di tutela dei diritti umani, ossia, sul principio di non-respingimento (art. 33 della Conv. di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati), sul divieto di tortura, sul divieto di espulsione/espulsione collettiva (art. 4 Protocollo n. 4 della CEDU, art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), ovviamente una serie di fonti, rectius di disposizioni, che mal si conciliano con la legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica.
4. La rassegna giuridica operata dal giudice di Brindisi avrebbe potuto richiamare (ad adiuvandum) un confacente “strumento” del diritto dell’Unione europea, allo scopo di rafforzare il quadro giuridico d’insieme, ossia, richiamare il regolamento (UE) 656/2014. Tale regolamento contempla molteplici aspetti di interesse, specie la sicurezza in mare (art. 3), la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento (art. 4), le situazioni di ricerca e soccorso (art. 9) e lo sbarco (art. 10) (secondo la dottrina, tale regolamento ha codificato – anche – l’obbligo di salvaguardia della vita umana in mare, cfr. D. Vitiello, 2020, p. 49, nota 227; da ultimo, sul regolamento (UE) 656/2014, v. E. Papastavridis, cit., p. 78 ss.), profili che avrebbero potuto (comunque) giovare a rafforzare (appunto) il quadro giuridico d’insieme.
Peraltro, il quadro delineato dal giudice di Brindisi riguardo la validità della zona SAR libica e la (conseguente) legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica, avrebbe potuto far presente (ancora ad adiuvandum), rectius “utilizzare” in qualche misura, in chiave ricostruttiva, un datato documento, ossia, la Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sulla gestione dei flussi di migranti e sulla salvaguardia di vite umane nel Mediterraneo centrale, ove, da un certo punto di vista (verosimilmente, in senso sfavorevole) è stata posta all’attenzione l’attività di Search and Rescue delle ONG nel Mediterraneo centrale, con riferimento all’area operativa (attività di ricerca e soccorso condotta dalle ONG in prossimità delle coste libiche…), nonché è stata attirata l’attenzione sull’intendimento, ovviamente all’epoca, di costruire adeguate capacità della Guardia costiera libica attraverso l’ausilio della nostra Guardia costiera, supporto teso alla definizione dell’area SAR libica nonché all’istituzione del centro nazionale di coordinamento libico del soccorso in mare (cfr. doc. JOIN(2017) 4 final, del 25 gennaio 2017, p. 6 e p. 8; sul doc., v. i miei rilievi in Brevi spunti “intorno” al piano d’azione della Commissione per il sostegno all’Italia nella gestione dei flussi migratori). Si discute di un doc. rectius di un piano d’azione che ha suscitato (ovviamente, all’epoca) più che perplessità da parte di due autorevoli United Nations Human Rights experts, F. González Morales e N. Melzer (cfr. il seguente comunicato stampa: EU ‘trying to move border to Libya’ using policy that breaches rights – UN experts. Moving Europe’s borders, 17 agosto 2017), sia per quanto concerne la definizione, l’istituzione dell’area SAR libica, sia per quanto riguarda la violazione dei diritti umani («The EU’s proposed new action plan, including a code of conduct for organizations operating rescue boats, threatens life and breaches international standards by condemning people to face further human rights violations in Libya»).
5. Da menzionare, inoltre, taluni particolari, ossia che nel corso dell’udienza (appunto del 21 maggio 2025, v. il video dell’udienza, ruolo n. 2, ordinanza n. 205/2024, v., rispettivamente, da 35:25, da 27:07, da 37:52, da 36:34, in video e verbali di udienze in www.cortecostituzionale.it) l’Avv. Belluccio (anche per ONG SOS Méditerranée France ossia la nave Ocean Viking) ha avuto modo di precisare il contenuto della mail (v. supra) quindi l’ordine impartito all’imbarcazione Ocean Viking, ossia di «abbandonare, abbandonare l’area delle operazioni di soccorso», dunque di lasciare nelle mani della guardia costiera libica l’operazione di “salvataggio” – invero operazioni di intercettazione in mare e ritorno in Libia con (il rischio di subire) violazioni di diritti umani fondamentali secondo l’Avv. Belluccio, «violazioni denunciate anche nell’ambito di questo giudizio da Human Rights Watch e dall’European Center for Constitutional and Human Rights con i loro atti», ossia le opinioni amici curiae accolte dalla Corte costituzionale –, nonché ha avuto modo di richiamare, evidenziare il contenuto della regola 34 del Cap. V della Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (Conv. SOLAS) che «espressamente prevede, che nessuno possa ostacolare o limitare il comandante dal prendere o eseguire qualsiasi decisione che secondo il suo giudizio professionale sia necessaria per la sicurezza della vita in mare» al fine di smentire, contestare – ovviamente nel caso in esame – l’assunto secondo cui «le indicazioni di una autorità SAR in acque internazionali possano risultare vincolanti dunque determinare l’illiceità della condotta del comandante che quelle indicazioni appunto non rispetti» (sulla suddetta regola 34, v., da ultimo, F. De Vittor, cit., p. 67).
6. La pronuncia della Corte costituzionale depositata l’8 luglio 2025 (n. 101/2025) ha (purtroppo) ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte (invero il team legale di SOS Méditerranée France ha dichiarato che restano aperte questioni di legittimità costituzionale…). Tuttavia, la pronuncia presenta taluni profili da non trascurare.
La pronuncia presenta interesse non solo per il profilo che attiene la legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica, ma anche (rectius specie) per i principi espressi (ivi contenuti) in tema di obbligo di soccorso in mare, individuazione del luogo sicuro di sbarco e tutela dei diritti umani (in argomento, v. ancora il comunicato del team legale di SOS Méditerranée France).
La Corte, per quanto riguarda il primo profilo, ritiene opportuno verificare la rispondenza legale dell’ordine/degli ordini impartiti dall’autorità. Più in particolare, secondo la Corte (par. 13.5), occorre che le richieste e le indicazioni «siano legalmente date e siano conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti il soccorso in mare»; occorre parimenti un «provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale».
Per quanto concerne i principi espressi in tema di obbligo di soccorso in mare, individuazione del luogo sicuro di sbarco e tutela dei diritti umani, la Corte procede (nella formulazione di tali principi) attraverso una sorta di “percorso” giuridico che passa in rassegna le pertinenti disposizioni internazionali afferenti al diritto del mare e alla tutela dei diritti umani (par. 19 e ss.). Si richiamano infatti una serie di disposizioni “ispirate”, “caratterizzate”, “conformate” alla salvaguardia della vita umana in mare (ad es., il par. 2.1.10. della Conv. SAR, l’art. 98 par. 1 della Conv. UNCLOS, la regola 34 del Cap. V della Conv. SOLAS, il par. 34.1. della Risoluzione del Maritime Safety Committee MSC.153(78) del 2004), una serie di disposizioni sul luogo sicuro di sbarco (in modo particolare, i contenuti delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, la Risoluzione MSC.167(78) del 2004, si richiamano anche il par. 5.1.6., il par. 6.12.) e sulla tutela dei diritti umani (l’art. 33 della Conv. di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, l’art. 3 della CEDU; invero la rassegna giuridica include anche pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione).
Si tratta di una pronuncia che (comunque) pare, prima facie, arricchire il “panorama” della giurisprudenza nazionale sul contenuto della nozione di luogo sicuro di sbarco (nel quadro dell’obbligo di soccorso in mare), da intendere quale correlata agli obblighi di non-respingimento derivanti tanto dalla Conv. di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati che dai trattati in materia di tutela dei diritti umani (su tale giurisprudenza v. F. Mussi, cit., p. 266 ss., specie p. 270 ss.; l’ed. digitale del vol. di F. Mussi, disponibile in open access).
“Per incidens”: si discute di profili (appunto) da non trascurare, in tempi in cui la protezione dei diritti umani, il rispetto del principio di non-respingimento, appaiono… “affievoliti” (si allude alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso S.S. e altri c. Italia, in merito v., ASGI, V. Moreno-Lax, T. Spijkerboer).
22 Luglio 2025
