In ricordo di Chawki Gaddes, costituzionalista tunisino e amico dell’Italia

All’inizio dell’estate, il 4 luglio 2025, la notizia tanto temuta è arrivata da Tunisi. Ci ha lasciato Chawki Gaddes, collega e amico, professore di diritto costituzionale alla Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, Università di Carthage (FSJPST), l’edificio candido con le porte e le finestre del luminoso azzurro tunisino, che compare in tante delle foto che, negli anni, abbiamo condiviso sui social, noi componenti del DIPEC dell’Università di Siena. Chawki, alto e forte, ancora nel vigore degli anni nonostante la scelta di un pensionamento precoce dalla sua amata facoltà, della quale era protagonista fin quasi dalla fondazione, sul finire degli anni 1980. Una facoltà che è al contempo una comunità di studiosi che hanno sempre militato a sostegno dello Stato di diritto e dei diritti umani, anche durante l’epoca di Ben Ali, e che hanno messo il loro sapere al servizio della transizione costituzionale tunisina avviata nel 2011, e poi interrotta dall’avvento del regime di Kais Saied. Durante gli anni intensi e tumultuosi, pieni di speranze e di timori, successivi alla rivoluzione dei gelsomini, Chawki non si è risparmiato. Non solo come membro (e segretario generale) dell’Associazione tunisina di diritto costituzionale, che è stata uno dei laboratori, non sempre sufficientemente ascoltati, del processo che ha portato alla Costituzione democratica del 2014. Ma anche come presidente, dal 2015, di una delle autorità indipendenti che costituivano un perno di tale costituzione, l’Istanza per la protezione dei dati personali (INPDP), che sotto la sua presidenza si è elevata a un livello di professionalità in linea con gli standard internazionali più avanzati, nonostante la carenza di risorse finanziarie e umane.

La passione di Chawki per l’informatica, l’entusiasmo per le nuove tecnologie, che riusciva a sfruttare appieno, sono anche all’origine del nostro incontro, durante uno dei miei primi memorabili viaggi in Tunisia, nel pieno del processo costituente, nel maggio del 2012. Ero stata coinvolta in un’attività della cooperazione internazionale della Regione Toscana, messa in moto da un’altra persona fantastica e che mi manca molto, l’assessore regionale Massimo Toschi, a supporto dell’attività della Assemblea Nazionale Costituente, relativamente alla parte sul decentramento territoriale. L’attività, un convegno accompagnato da numerosi atelier, con la partecipazione di una pletora di organizzazioni internazionali e di esperti tunisini, oltre a membri della Costituente, si svolgeva nel municipio di Tunisi: un ampio e massiccio edificio moderno situato appena fuori dalla medina, su una collina ove edifici governativi si alternano a grandi spazi monumentali, secondo uno stile neoarabo che connota molta architettura tunisina degli anni 1980-1990, inclusi moltissimi grandi alberghi della costa.

Come sempre mi accade in questo tipo di attività internazionali, anche in quella occasione avevo cercato contatti accademici per comprendere meglio il contesto locale ed evitare di agire come una mera tecnocrate esportatrice di best practices occidentali. E quale contatto? Chiunque volesse informazioni giuridiche sul diritto tunisino, precedente e successivo alla rivoluzione, doveva rivolgersi alle pagine personali di un professore della Università di Carthage, Chawki Gaddes. Lì c’era tutto, dagli editti ottocenteschi alle leggi più recenti, compresi i riferimenti ai lavori della costituente, oltre a una grande mole di dottrina. Un mito, questo Chawki Gaddes, ma come faceva? E perché? Non c’erano sponsor, non lavorava per ONG internazionali…Un mistero. Dovevo conoscerlo! Dovevo cominciare da lì per addentrarmi nel mondo accademico tunisino, che mi era, all’epoca, completamente sconosciuto.

Ed eccolo davanti a me Chawki Gaddes, in un pomeriggio di fine maggio, in un ufficio che sembrava un salotto di casa, in una facoltà dall’aspetto di una bianca fortezza, dagli spogli corridoi, l’arredo semplice e rado. Un uomo grande, sorridente, gentile, un signore, dai modi e la parlata eleganti, la simpatia innata, l’italiano fluido. Il mio primo incontro con i costituzionalisti tunisini e, direi, con questo amato paese, non poteva essere più fortunato. Immediatamente ho compreso la ricchezza e le potenzialità di una scuola giuridica che è saputa andare oltre la matrice francese, per abbracciare una visione assai più ricca del costituzionalismo. Chawki accompagnava la conversazione con un entusiasmo sempre venato di realismo e di una punta di tristezza, che lo rendevano particolarmente caro. E, sorprendentemente, dopo una mezz’ora di piacevole colloquio, quel professore elegante, mi diceva che doveva andare via di corsa, per prendere i figli all’uscita della scuola, perché sua moglie era molto più impegnata e svolgeva un lavoro molto più importante, per cui quella incombenza familiare, come molte altre, mi parve di capire, spettava a lui. Ed ecco che così, in un modo un po' misterioso che stuzzicava la mia curiosità, del tutto in controtendenza rispetto a qualsiasi stereotipo sul mondo arabo-musulmano, nella mia vita entrava anche Salwa Hamrouni, la moglie di Chawki, una costituzionalista brillante, come avrei scoperto più tardi, una donna bella ed energica, instancabile militante dei diritti umani, che oltre a ricoprire rilevanti posizioni accademiche, ha anche svolto incarichi istituzionali di primo piano nella Tunisia democratica. Chawki e Salwa, una coppia affiatata e appassionata, con la quale ho condiviso innumerevoli cene ricche di informazioni e di scambi, in cui si è consolidata un’amicizia. Chawki e Salwa sono stati entrambi a Siena, ospiti del DIPEC, separatamente, durante gli anni. Da quanto tempo progettavamo una loro visita insieme! Purtroppo non ce ne è stato il tempo.

Chawki ha partecipato al libro, che ho curato con Irene Spigno ed è stato pubblicato nel 2015 da Carocci, dal titolo “Tunisia. La primavera della costituzione”, con un capitolo su “Il processo costituente (2011-14): fasi e protagonisti”. Lo abbiamo presentato a Siena e a Tunisi. Quel libro, e il capitolo di Chawki, restano e resteranno per sempre a testimonianza di una vicinanza che ha unito e unisce studiosi italiani e tunisini, e di una speranza nel costituzionalismo che continua ad accomunarci.

Dopo il viaggio a Siena e la fine del processo costituente, Chawki si è dedicato completamente alla Istanza per la protezione dei dati personali, pur continuando a partecipare alle attività accademiche della Facoltà, come le “Journées Abdelfatah Amor De Droit Constitutionnel” (in ricordo del mai dimenticato maestro della scuola di costituzionalisti tunisini della FSJPST) e, finché è esistita, alla Académie Internationale de Droit Constitutionnel, una iniziativa che a lungo ha attirato a Tunisi decine di costituzionalisti da tutto il mondo. Nello scorrere degli anni, nel venir meno di molte delle prospettive della fase costituente, la dedizione e la costanza di Chawki, il suo impegno su di un tema concreto come quello della protezione dei dati personali, sono rimaste per me un punto di riferimento, un esempio del fatto che, in qualsiasi contesto si può trovare, come giuristi, un percorso per dare un contributo. In ogni viaggio a Tunisi l’incontro con Chawki e Salwa è stato un momento atteso, per fare il punto della situazione e ricevere, allo stesso tempo, una dose di realismo e di speranza, una luce in un mondo che si è andato complicando, e non solo in Tunisia.

Molti colleghi e amici della Facoltà (tra cui Yadh Ben Achour, Slim Laghmani, Neila Chaabane, Salsabil Klibi, Hana Ben Abda) hanno ricordato Chawki in un numero speciale della rivista mensile Leaders, con parole che descrivono una persona generosa e positiva, un umanista aperto al mondo e alla vita. Parole che condivido totalmente. Per noi, a Siena, e mi sento di dire per noi, nell’accademia italiana, è stato un onore poter fare questo pezzo di cammino insieme.

 


Il diritto comparato nel prisma delle regressioni democratiche. Recensione al volume di Rosalind Dixon e David Landau, Abusive Constitutional Borrowing. Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy, Oxford University Press, 2021

1. Se gli anni 1990 sembravano aver trasformato la democrazia costituzionale in un modello a cui tendere per i paesi delle più varie parti del mondo (al punto che si è parlato di un “costituzionalismo globale”), ormai da diversi lustri domina invece la tendenza opposta: quella delle regressioni democratiche, che vedono un lento scivolamento delle democrazie (vecchie e nuove) verso forme (nuove e vecchie) di autoritarismo.
Come mostrano in Europa le vicende della Polonia e dell’Ungheria, questa trasformazione non sta avvenendo con la classica tecnica dei colpi di Stato, in declino un po' ovunque, ma attraverso processi di tipo nuovo, che rappresentano una sorta di “transizioni al contrario”, finalizzate a concentrare il potere in capo ai governi e a rendere permanenti e non contendibili le maggioranze elettorali che li sostengono.
In questi processi, di solito, non vengono attaccati esplicitamente gli aspetti “universalistici” delle costituzioni, ovvero i diritti fondamentali, a testimonianza di quanto siano importanti anche nei regimi autoritari le costituzioni di facciata e di quanto sia resistente la retorica dei diritti umani. È invece presa di mira, attraverso una sequenza di mutamenti che, considerati uno per uno, possono non apparire pericolosi, la parte istituzionale delle costituzioni, ovvero i checks and balances e l’indipendenza degli organi di garanzia, elementi cardine rule of law costituzionale.
L’apertura al diritto internazionale e al diritto comparato è stata il carattere del “costituzionalismo globale” che proprio sulla circolazione di esperienze e modelli, oltre che su frequentazioni e confronti tra studiosi di molte parti del mondo, si è fondato. Le transizioni democratiche avviate dopo il 1989 hanno messo in moto una “migrazione di idee costituzionali” di dimensione mai vista. La scrittura di nuove costituzioni, l’istituzione di corti costituzionali, l’intensificarsi dell’influenza di organizzazioni e tribunali internazionali e sovranazionali, sono stati accompagnati da una grande fioritura degli studi comparatistici, facilitata dagli sviluppi delle tecnologie informatiche.
L’epoca delle regressioni democratiche è, invece, un’epoca di chiusura. Nella maggior parte dei paesi coinvolti in questi fenomeni, l’acquis del “costituzionalismo globale” è rigettato, in nome di una difesa della sovranità statale da interferenze esterne, difesa che si traduce nell’invocazione di “specificità locali”, sovente camuffate sotto l’indefinita etichetta di “identità costituzionale”.
Nonostante ciò, la circolazione del diritto e l’interconnessione tra ordinamenti hanno ormai raggiunto livelli di non ritorno, rendendo in qualche modo inevitabile, anche per questi paesi, il confronto con il diritto sovra-nazionale e con il diritto comparato.
Ciò determina forme di manipolazione e decontestualizzazione di modelli ed esperienze stranieri, asserviti strumentalmente alla giustificazione di regimi che tendono a limitare o corrompere, comunque a strumentalizzare, nozioni e istituti che, negli ordinamenti di riferimento hanno avuto e hanno ben altro significato.
Indicativa al riguardo, l’importazione in Polonia e Ungheria della nozione di identità costituzionale che avviene attraverso citazioni, anche da parte dei Tribunali costituzionali, di interi brani di sentenze del Tribunale costituzionale federale tedesco allo scopo di rigettare il primato del diritto europeo su quello nazionale. Con una “piccola differenza”: la resistenza tedesca all’incondizionata prevalenza del diritto europeo si giustifica per la difesa della democrazia (in presenza del cosiddetto e ben noto deficit democratico delle istituzioni europee), mentre la resistenza di quegli altri Paesi mira, al contrario, a limitarla.

2. Questo scenario è oggetto di un recente volume, scritto da due degli studiosi di diritto costituzionale comparato che, con maggiore continuità e profondità, si dedicano ad analizzare le regressioni democratiche del nostro tempo. Rosalind Dixon e David Landau esplorano quella che definiscono, già nell’introduzione, “a dark side of Comparative Constitutional Law”, ovvero l’utilizzo, in contesti di regressione democratica, di concetti e dottrine propri delle democrazie liberali allo scopo di ricercare argomenti e casi sui quali appoggiare soluzioni normative o giurisprudenziali funzionali a progetti autoritari (p. 3). Questa tendenza comporta strumentalizzazioni indesiderabili ma è, al tempo stesso, un indicatore del prestigio di cui pur tuttavia gode la democrazia liberale: al punto che anche i suoi nemici sono costretti a usare esempi pescati dalla tradizione ch’essi combattono (p. 11).
L’utilizzo abusivo del diritto comparato si manifesta, secondo gli autori, attraverso un constitutional borrowing superficiale, selettivo, decontestualizzato e finalizzato a uno scopo opposto a quello che aveva spinto all’adozione di norme o sentenze negli ordinamenti di origine (p. 42). Superficiale nel senso dell’importazione di un istituto, o di un diritto, senza accompagnarlo dalla “sostanza”, cioè dalla loro concreta garanzia. La voluta assenza di concreta garanzia è un atto di malafede costituzionale. Essa, tuttavia, deve distinguersi da altre importazioni che appartengono alla diversa categoria dell’aspirational constitutionalism. Il costituzionalismo è sempre stato, “costituzionalmente”, un movimento promosso da ideali e aspirazioni proiettate nel futuro.
Selettivo, in forma di cherry-picking, in quanto si usa importare soltanto alcuni aspetti o istituti, ignorando i più vasti schemi normativi nel cui ambito essi devono essere inseriti, affinché possano essere funzionali alle finalità perseguite.
Acontestuale, poiché gli istituti di riferimento si estrapolano dai relativi contesti, economici e sociali. Per arrivare a quello, definito anti-purposive borrowing, che costituisce una vera e propria eterogenesi dei fini. Istituti nati in ordinamenti democratici per proteggere la democrazia e i diritti, come le commissioni elettorali o le autorità di regolazione delle comunicazioni, sono riconfigurati allo scopo di perseguire opposte finalità di adulterazione costituzionale.
Questa pratica accomuna ordinamenti molto distanti, geograficamente e culturalmente, dall’Honduras alla Turchia, dalla Polonia e l’Ungheria alla Bolivia e al Venezuela, dalla Cambogia a Israele, dalle Fiji al Ruanda, dall’Ecuador alla Russia, per limitarci a citare alcuni dei casi presentati nel volume. E investe molteplici aspetti della democrazia costituzionale. Vengono esaminati, sotto questa lente, come possibili oggetti di abusive borrowing, i diritti fondamentali, la giustizia costituzionale, il potere costituente e di revisione costituzionale, nonché alcune categorie create dalla dottrina, come il political constitutionalism e le weak-forms of judicial review.

3. La parte finale del libro è relativa ai possibili rimedi. “Can abusive borrowing be stopped?” è il titolo dell’ultimo capitolo che, nell’affrontare la questione degli strumenti di resistenza alla regressione democratica, si concentra specialmente sul ruolo possibile del diritto comparato e degli studiosi di questa disciplina.
La prima risposta alla domanda consiste nel monitorare e sanzionare gli abusi, soprattutto attraverso l’intervento di istituzioni che operano a livello internazionale o transnazionale. A questo proposito, si sottolinea l’importanza di un “approccio contestuale” che superi il formalismo giuridico e prenda in considerazione l’effettività delle norme giuridiche nei contesti costituzionali “viventi” e, ivi, le molteplici interconnessioni (p.182).
La seconda risposta si concentra sul modo in cui gli ordinamenti democratici producono le proprie norme e ne diffondano la conoscenza, sul presupposto della necessità che tutti gli attori coinvolti siano consapevoli del rischio dell’appropriazione a fini antidemocratici degli altrui “prodotti” (p.193). Quando si opera con concetti come l’identità costituzionale, o il popular constitutionalism, o con istituti volti a rafforzare l’esecutivo, a incidere sull’indipendenza della magistratura, a estendere il campo della democrazia diretta o a condizionare la libertà di espressione, occorre una particolare cautela. In particolare, è necessaria una speciale attenzione sulla fase di disseminazione e di divulgazione giuridica: è qui che gli Autori chiamano studiosi, politici e giudici a impegnarsi a chiarificare ed esplicitare gli aspetti e le implicazioni di istituti o di dottrine, così da rendere più ardui eventuali abusi e manipolazioni.
Infine, d’altra parte, occorre non soggiacere alla retorica negativa dell’abusive constitutionalism, che spesso offusca il fatto che le idee democratiche, malgrado tutto, continuano a mantenere una genuina forza di attrazione in molte parti del mondo. Ciò implica smascherare il carattere non democratico dei nuovi autoritarismi che si nascondono dietro l’etichetta delle illiberal democracies, da rigettare in quanto essa offre ai nuovi autocrati precisamente quello che vogliono: segnare una distanza dall’aborrito Occidente, sfruttando al contempo l’imprimatur della volontà popolare (p. 205).
Insomma, i compiti per gli studiosi del diritto comparato non mancano. Mi sentirei di aggiungere, e di sottolineare con maggiore forza, la necessità di accompagnare il dato normativo con studi empirici, che coniughino il metodo giuridico con quello delle altre discipline sociali. Infatti, se è vero che le regressioni democratiche passano in gran parte attraverso il diritto (al punto che Kim Lane Scheppele ha introdotto l’espressione autocratic legalism), vari autori (soprattutto Wojciech Sadurski) hanno sottolineato, con dovizia di esempi, che molti cambiamenti facenti parte del democratic backsliding accadono “senza una modifica formale di istituzioni e procedure, così che sono invisibili a una ricostruzione puramente giuridica”. Ciò richiede la verifica, dell’impatto effettivo delle norme di diritto, per permettere alla dialettica democratica di svilupparsi in modo consapevole e trasparente.
Nelle pagine finali il volume affronta la questione delle debolezze e contraddizioni intrinseche nelle democrazie costituzionali, per introdurre un’ulteriore linea di riflessione circa il legame tra liberal democracy e capitalismo (si parla di market-based forms of ordering) e circa le conseguenze che ne sono derivate, negli ultimi decenni, in termini di diseguaglianze (p. 206). Un tema cruciale, considerato che la crescita delle distanze tra individui e gruppi, indebolisce la coesione sociale e apre la strada a forme pericolose di creazione di sensi di appartenenza, ad esempio attraverso l’emersione o il ritorno di forme di “nazionalismo tribale” (nutrite da un complesso armamentario simbolico), finalizzate a supplire all’assenza di una “reale” base di condivisione (ho sviluppato questo tema nel mio libro “Oltre le gerarchie. In difesa del costituzionalismo sociale”, Roma-Bari, Laterza, 2021).
A questo proposito, si apre uno spiraglio per uno sguardo verso il Global South che sta cercando le sue vie per garantire in modo originale i diritti economico-sociali e per promuovere la tutela dell’ambiente. È una prospettiva che mi pare feconda, specialmente alla luce delle esperienze in corso in paesi come la Colombia e il Cile. Così, piuttosto sorprendentemente, un volume chiaramente radicato nell’esperienza anglo-americana (a partire dalle citazioni, tutte rigorosamente di testi in lingua inglese) si conclude con un’inedita prospettiva che arriva dalle cosiddette periferie del mondo: “Molte delle nostre speranze per migliorare, e quindi salvare, il modello liberaldemocratico provengono da quei paesi che sono stati tradizionalmente visti come destinatari, piuttosto che produttori, dei suoi concetti fondamentali” (p. 208).

 


«Sentinella, quanto resta della notte?». Qualche considerazione sulla missione dei dissent del giudice Pinto de Albuquerque a partire dal caso Hutchinson c. Regno Unito

The article speculates on the opinion handed down by Justice Pinto de Albuquerque in the Hutchinson v. UK case. On these grounds, it draws some remarks concerning the relationship between the European Convention of Human Rights and domestic legal orders.


Turchia: altri 330 docenti universitari licenziati con decreto del governo soltanto perché oppositori di Erdogan: tra essi il costituzionalista dell’Università di Marmara Ibrahim Kaboglu

Con un ennesimo decreto di emergenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2017, che coinvolge nel complesso 4464 dipendenti pubblici, altri 330 academici sono stati licenziati dalle Università turche.

(Vedi tra gli altri http://stockholmcf.org/4464-public-servants-purged-new-govt-decrees-turkey/, il link all’elenco completo dei nomi è alla pagina  http://stockholmcf.org/turkey-dismisses-another-330-academics-brings-total-7316/ ).

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¿Bottom up globalization? El uso de precedentes extranjeros por parte de las cortes constitucionales

por Tania Groppi (Universidad de Siena)

1. La atracción imparable de la doctrina

A partir de 1997, uno de los primeros ensayos sobre el “derecho constitucional global” (1) evidenció el creciente rol desempeñado por los jueces constitucionales como protagonistas de la circulación jurídica, a través de la utilización de argumentos “extrasistémicos”, esto es, la referencia, cada vez más frecuente en las sentencias, al derecho internacional o extranjero, comprendidas las decisiones de otras cortes constitucionales.
Lo que en realidad el autor no pudo imaginar fue la evolución que habría de tener la literatura jurídica en los años sucesivos, llegando a ser ahora un verdadero topos de los estudios constitucionales, más allá de los países de lengua inglesa, donde estos tipos de estudios presumen una larga tradición ligada a la circulación de precedentes en el área del common law británico, ello también gracias al impulso del Privy Council. Sin citar toda la literatura reciente (2), basta pensar en la ya conocida referencia del constitucionalista alemán Peter Häberle al derecho comparado como un quinto método de interpretación (3), o bien el discurso pronunciado por el Presidente emérito de la Corte Constitucional italiana, Gustavo Zagrebelsky, con motivo de la ceremonia del 50º aniversario de la Corte (4), hasta llegar a la creación, en la International Association of Constitutional Law, de un específico “grupo de interés” coordinado por juristas que no son del ámbito anglosajón (5).

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