La cittadinanza UE tutela la continuità dello status matrimoniale delle coppie dello stesso sesso: brevi riflessioni sulla sentenza in causa c-713/23, Wojewoda Mazowiecki

1. Con sentenza del 25 novembre 2025, in causa C-713/23, Wojewoda Mazowiecki, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’obbligo, in capo agli Stati membri, di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro dove i coniugi hanno sviluppato una vita familiare, e al tempo stesso di trascriverlo nei registri di stato civile qualora il diritto nazionale preveda tale adempimento per garantire l’effettività del riconoscimento. Oggetto di numerose reazioni dottrinali, sia favorevoli che critiche e talvolta più sfumate, la pronuncia si inserisce in una traiettoria giurisprudenziale di lungo periodo in materia di riconoscimento transfrontaliero dello status civile dei cittadini dell’Unione, la cui ratio di fondo appare sempre più incentrata a preservare la piena continuità di tale status oltre le frontiere nazionali.

2. La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale della Corte suprema amministrativa polacca a seguito del ricorso dei coniugi Trojan e Cupriak-Trojan, sposatisi in Germania e trasferitisi successivamente in Polonia. La richiesta di trascrivere il matrimonio nei registri di stato civile polacchi era stata respinta, in quanto la Costituzione polacca, all’articolo 18, riconosce il matrimonio unicamente quale unione uomo-donna. Il diniego era stato poi confermato dal Tribunale amministrativo regionale. Investita del ricorso, la Corte suprema amministrativa polacca dubitava tuttavia della compatibilità del rifiuto con il diritto dell’Unione, rilevando che, nell’ordinamento polacco, la trascrizione costituisce l’unico mezzo idoneo a garantire il pieno riconoscimento ed effetto probatorio di un matrimonio. Il rifiuto equivaleva pertanto a negare l’esistenza stessa del vincolo matrimoniale, ostacolando la prosecuzione in Polonia della vita familiare avviata in Germania. Il giudice del rinvio sottoponeva quindi alla Corte di giustizia la questione della compatibilità del rifiuto di riconoscere e trascrivere il matrimonio con gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 21 della Carta.

3. Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte richiama la centralità dello status di cittadinanza dell’Unione e, fra i diritti ad essa connessi, quello di condurre una “normale vita familiare” tanto nello Stato membro ospitante, quanto in quello d’origine (par. 43). Tale considerazione aveva già condotto la CGUE, in Coman, ad imporre il riconoscimento dell’esistenza di un matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato membro, al solo fine del rilascio di un permesso di soggiorno ad un coniuge di un paese terzo. Ad avviso dei giudici di Lussemburgo, tale tutela deve a fortiori essere garantita qualora la situazione coinvolga due cittadini dell’Unione (par. 46). Il rifiuto di riconoscere un matrimonio omosessuale celebrato in un altro Stato membro è atto ad ostacolare l’esercizio del diritto ad una normale vita familiare, esponendo i coniugi a seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato (par. 51). Il fatto che le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza statale non inficia tale conclusione, essendo l’esercizio di questa competenza comunque vincolato al rispetto del diritto UE (parr. 47 e 48).
Appurata la sussistenza di una restrizione, la Corte procede a vagliarne l’eventuale giustificazione. Il governo polacco aveva invocato in proposito tanto la tutela della propria identità nazionale ex art. 4(2) TUE quanto considerazioni di ordine pubblico. Con riferimento al primo profilo, la Corte nega che il riconoscimento di un matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato membro possa intaccare la concezione costituzionale polacca dell’istituto: la Polonia non sarebbe, infatti, tenuta a prevedere essa stessa l’introduzione del matrimonio omosessuale nel suo ordinamento, bensì ad accettare, per garantire l’effettività della cittadinanza UE, la concezione di matrimonio ugualmente legittima presente negli altri Stati membri (parr. 60-62). Quanto all’ordine pubblico, la Corte rammenta che la nozione deve corrispondere ad una minaccia reale e sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società, presupposti non ravvisabili nel caso di specie.
La Corte osserva, inoltre, come qualsiasi misura atta a comprimere una libertà fondamentale, costituendo un’attuazione del diritto UE ai sensi dell’art. 51(1) della Carta, deve comunque rispettare i diritti fondamentali in essa sanciti, in particolare l’art. 7 relativo alla tutela della vita privata e familiare (parr. 55 e 63). I giudici valorizzano in questo contesto la giurisprudenza della Corte EDU, che già aveva condannato la Polonia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione in ragione della mancata predisposizione di un quadro giuridico idoneo a garantire il riconoscimento del matrimonio omosessuale. In virtù della medesima portata degli articoli 8 CEDU e 7 della Carta, ne consegue che il mancato riconoscimento del matrimonio integra anche una violazione dell’art. 7 (parr. 64-67).
Con riferimento alla trascrizione, la Corte riconosce, in linea generale, un margine di discrezionalità sulle modalità del riconoscimento (par. 69). Tale margine, tuttavia, dev’essere anch’esso esercitato nel rispetto della Carta, ed in particolare dell’art. 21 che sancisce il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale. Per effetto di tale divieto, riconosciuto peraltro come principio generale di diritto dell’Unione (par. 70) e direttamente efficace (par. 76), qualora la trascrizione sia garantita alle coppie di sesso opposto, deve essere parimenti garantita alle coppie dello stesso sesso (parr. 74-75). Allo stesso modo, quest’ultima diventa obbligatoria qualora rappresenti l’unico strumento previsto dal diritto nazionale per garantire il riconoscimento effettivo dello status (par. 77).

4. Di fronte all’esigenza di bilanciare l’effettività della cittadinanza UE con il rispetto delle competenze statali in materia di stato civile, la Corte di giustizia ha sviluppato un approccio coerente, basato sul riconoscimento funzionale di aspetti dello status personale e familiare dei cittadini UE, quali il cognome (Garcia Avello, Grunkin e Paul, Freitag), lo status coniugale (Coman), la filiazione (Pancharevo) e il mutamento di genere e nome (Mirin), nella misura necessaria a garantire il diritto di libera circolazione. La pronuncia in Wojewoda Mazowiecki si pone in continuità con tale indirizzo giurisprudenziale e, al tempo stesso, lo sviluppa, introducendo novità di rilievo nel fondamento e nella forma del riconoscimento stesso.
Venendo al profilo di continuità, la conferma dell’obbligo di riconoscere un matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato membro, pur mantenendo in linea di principio un margine di autonomia nelle forme del riconoscimento, è coerente con la precedente giurisprudenza in materia, ripercorsa dall’AG Richard de la Tour nelle sue Conclusioni. Essa si è sviluppata lungo due direttrici: nel caso di dati dell’identità personale, quale nome, cognome ed identità di genere, la Corte ha imposto, segnatamente in Freitag e Mirin, tanto il riconoscimento della modifica quanto l’annotazione nei registri di stato civile, al fine di scongiurare la frammentazione dell’identità del cittadino e un pregiudizio alla sua libera circolazione. Nel caso di dati dell'identità relazionale, quale il legame matrimoniale e di filiazione, la Corte ha invece ritenuto sufficiente, rispettivamente in Coman, e in Pancharevo, il solo riconoscimento funzionale, senza imporre di “internalizzare" tali modificazioni dello status all’interno del diritto civile nazionale. Wojewoda Mazowiecki appare la naturale evoluzione di questa corrente giurisprudenziale, portandone avanti la ratio uniforme. All’obbligo di riconoscimento ma non, in forma generalizzata, di trascrizione, era giunto nelle sue Conclusioni lo stesso AG Richard de la Tour. Quest’ultimo aveva optato per un approccio prudente, suggerendo che un obbligo indiscriminato di trascrizione avrebbe invaso la competenza statale in materia e si sarebbe peraltro posto in contrasto con il precedente orientamento della Corte. L’obbligo di trascrizione, infatti, non era stato sancito neppure in Pancharevo, dove pure il superiore interesse del minore avrebbe potuto indirizzare quest’ultima verso l’imposizione di un riconoscimento strutturale, e non solo funzionale, del legame di filiazione.
Pur convergendo nella risposta da fornire al giudice remittente, la Corte si discosta notevolmente dall’AG nel percorso argomentativo, introducendo così elementi di novità anche rispetto alla propria giurisprudenza.
In primo luogo, i giudici di Lussemburgo espandono qualitativamente il contenuto dei diritti di cittadinanza, individuando, nell’art. 21 TFUE, l’esistenza di un autonomo diritto ad una “normale vita familiare”, non più inteso come possibilità minima per il nucleo familiare di rimanere unito in uno Stato membro, bensì quale diritto a proseguire la vita familiare in quanto coniugi. Tale estensione, pur ragionevole ed auspicabile, non appare un corollario dell’art. 21 TFUE in quanto tale, né dei precedenti richiamati dalla Corte, segnatamente Coman. Appare, invece, una scelta deliberata di elevare l’effettività dei diritti di cittadinanza alla piena continuità e tutela dello status matrimoniale, ben oltre la mera sopravvivenza del nucleo familiare. Se l’AG aveva evidenziato come l’obbligo generalizzato di trascrizione avrebbe reso, indebitamente, il rispetto della vita familiare «un principio contenuto nel diritto di libera circolazione» (punto 57), i giudici paiono leggere l’art. 21 TFUE, pur senza imporre la trascrizione tout court, proprio nel senso “temuto" dall’AG.

In secondo luogo, sebbene formalmente gli Stati mantengano autonomia nel decidere le forme del riconoscimento, essa risulta notevolmente compressa dall’esigenza di rispettare il divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale. Quest’ultimo, non affrontato dall’AG, viene invece valorizzato dalla Corte che lo eleva a principio generale di diritto dell’Unione. Ne consegue l'obbligo di garantire piena parità di trattamento tra legami matrimoniali omosessuali ed eterosessuali. Infine, qualora la trascrizione costituisca l’unico strumento previsto dal diritto interno per rendere effettivo il riconoscimento del matrimonio, il riconoscimento implica necessariamente anche la trascrizione. Nel caso di specie, questo conduce peraltro alla conseguenza dirompente di vincolare la Polonia alla creazione di un atto di stato civile in aperta collisione con le proprie previsioni costituzionali.

Il principio e l’impianto della sentenza paiono in definitiva coraggiosi e di grande impatto sistemico. Rimangono tuttavia aperti numerosi quesiti, relativi in particolare alla portata del riconoscimento. La Corte, infatti, non chiarisce quali effetti del vincolo matrimoniale vadano riconosciuti e in che misura. Dovrebbe trattarsi di quelli funzionali all’esercizio dei diritti di cittadinanza, ma appare difficile “isolarli” all’interno della totalità degli effetti prodotti da un matrimonio nel diritto interno. L’impressione è che, nell’ambito dell’approccio stone by stone caro alla Corte, nuove “pietre” interverranno presto a definire l’edificio complessivo nel cantiere aperto della cittadinanza europea.