La tenuta dello ius soli in Trump v. Barbara tra origini storiche e divergenze interpretative

Il 30 giugno 2026, con la decisione Trump contro Barbara, la Corte Suprema degli Stati Uniti, accogliendo il Certiorari before judgement, ha confermato che i figli nati negli Stati Uniti da genitori presenti in modo illegittimo o temporaneo sono a tutti gli effetti “soggetti alla giurisdizione” del Paese e ne acquisiscono la cittadinanza al momento della nascita. La maggioranza dei giudici ha quindi dato seguito alla decisione della Corte distrettuale del New Hampshire emanata su ricorso di alcune organizzazioni per i diritti degli immigrati contro l’Ordine Esecutivo n. 14160 del Presidente D. Trump, il cui obiettivo era quello di negare la cittadinanza a tali categorie sia ai sensi della Citizenship Clause del XIV Emendamento sia dell’Immigration and Nationality Act (INA).
Con una pronuncia approvata con sei voti favorevoli e tre contrari, la Corte Suprema ha annullato l’Ordine esecutivo. A sostegno della decisione si sono espressi il Presidente J. Roberts e i giudici S. Sotomayor, E. Kagan, A.C. Barrett e K.B. Jackson, affiancati dall’adesione parziale di B. Kavanaugh. Sui nodi cruciali della sentenza, quelli relativi all’interpretazione della Citizenship Clause e dunque sulla costituzionalità del provvedimento, la spaccatura è stata, invece, di cinque a quattro: il Giudice Kavanaugh, per un verso, ha concordato con la maggioranza ritenendo che l’Ordine esecutivo violasse la legge federale sull’immigrazione 8 U.S.C. § 1401(a), per altro, ha garantito il proprio supporto ai giudici dissenzienti C. Thomas, S. Alito e N. Gorsuch sostenendo che lo stesso non contrastasse con il XIV Emendamento.
Nell’argomentare la propria opinione, la Corte ha chiarito che la clausola sulla cittadinanza avrebbe dovuto essere interpretata tenendo conto delle origini e del contesto storico, muovendo dalle radici della common law britannica, dove la nascita all’interno dei domini del sovrano creava un vincolo di fedeltà naturale (Allegiance, p. 10) dovuto alla protezione offerta dal sovrano stesso, per cui il neonato era, di fatto, un Natural-born subject (p. 4) indipendentemente da quanto fosse precaria la presenza dei genitori o dal fatto che potessero essere espulsi. In questo senso, la Corte ha richiamato il principio dello ius soli (p. 4) che, dalla Common law si è innestato negli Stati Uniti fino ad estendersi alle tribù indiane, garantendo ai figli degli immigrati la cittadinanza per il solo fatto di essere nati sul suolo americano.
Successivamente, con Dred Scott v. Sandford, la Corte si era allontanata da quei parametri per introdurre un criterio basato sul sangue anziché sul suolo e negare così la cittadinanza ai discendenti degli schiavi, inducendo gli abolizionisti a chiedere il rapido superamento di quella odious decision (p. 7). Infatti, lasciando emergere un certo spirito originalista dalle proprie argomentazioni, i Giudici hanno spiegato come, durante la Guerra civile, il Procuratore Generale E. Bates avesse colto l’occasione, con il rinvio al caso Calvin e ai Commentaries di J. Kent, per riaffermare che la cittadinanza americana si acquisisse prima facie alla nascita sul territorio senza distinzioni di razza, colore o altra circostanza accidentale, riducendo le eccezioni ai soli figli dei diplomatici stranieri (e simili) e aprendo la strada al Congresso per l’approvazione del Civil Rights Act del 1866 (p. 8).
Il percorso avviato dal Civil Rights Act è stato completato con la ratifica del XIV Emendamento che ha demolito definitivamente l’impostazione della sentenza Dred Scott v. Sandford riprendendo integralmente il linguaggio e la struttura della Common law, combinando il criterio territoriale (la nascita negli Stati Uniti) con quello dell’autorità sovrana (la sottomissione alla giurisdizione) e garantendo una formulazione più chiara del diritto già vigente nel Paese. Di conseguenza, l’espressione “soggetto alla giurisdizione” avrebbe indicato la piena potestà di uno Stato di governare e far rispettare le proprie leggi su chiunque si trovasse all’interno dei suoi confini territoriali. La Corte ha rinvenuto la correttezza di tale approccio nel precedente United States v. Wong Kim Ark (p. 13) quando, negli anni successivi alla Ricostruzione, a fronte di alcuni tentativi di far dipendere la cittadinanza dei figli dal domicilio legale dei genitori, essa stessa aveva ribadito che il XIV Emendamento confermava la regola generale della cittadinanza per nascita sul suolo nazionale, limitando le eccezioni ai soli casi di immunità diplomatica o alle nazioni indiane. In questo senso, la Corte del 1898 aveva rigettato integralmente le tesi che avrebbero voluto condizionare la cittadinanza per nascita in base al domicilio dei genitori negli Stati Uniti in quanto tali argomentazioni travisavano il concetto di fedeltà e confondevano le nozioni di domicilio e quella di cittadinanza, che invece erano e sono tutt’ora distinte.
La Corte ha supportato la propria opinione anche con ulteriori prove storiche, richiamando i dibattiti parlamentari dell’epoca che mostravano chiaramente un Congresso alla ricerca di una regola chiara e definitiva, tutt’altro che deferente nei confronti del giudiziario quando si trattava di gestire questioni politiche: in questa prospettiva, il termine “domicilio” non appariva quasi mai nelle discussioni costituzionali, così come il testo stesso della Costituzione non citava in alcun modo lo status di “padre”, “madre” o la natura “temporanea” o “legittima” del soggiorno (p. 22). L’analisi esaustiva di testi e fonti storiche dimostrava, piuttosto, che la ratifica dell’Emendamento non intendeva introdurre limitazioni legate al domicilio dei genitori.
Nell’opinione dei Giudici, la cittadinanza, allora come ora, era “il diritto di avere diritti”, di partecipare liberamente alla comunità politica e i redattori del XIV Emendamento avevano esteso tale promessa a “ogni persona nata libera”; per la Corte del Giudice Roberts era tempo di mantenere quella promessa (p. 26).
Con una posizione intermedia, Kavanaugh ha concordato con le parole di Roberts, dissentendo in parte. Nell’argomentazione di natura (originalista) statutaria, la questione costituzionale è rimasta sullo sfondo e l’Ordine esecutivo è stato ritenuto illegittimo ai sensi della legge 8 U.S.C. § 1401(a) – che a sua volta aveva incorporato l’interpretazione fornita dalla Corte sul caso Wong Kim Ark. A fronte di un Congresso ultimamente troppo “evasivo” sulle questioni politiche, il Giudice ha voluto farsi portatore di un monito invitandolo espressamente ad emendare la §1401(a) o altrimenti emanare una nuova legge che stabilisse eccezioni al diritto di cittadinanza per nascita per i figli nati da cittadini stranieri che si trovavano illegalmente o temporaneamente nel Paese, dal momento che il Congresso non lo aveva ancora fatto (così, in apertura del Dissenting, p. 1).
A differenza di Kavanaugh, le Giudici Sotomayor, Kagan e Barrett hanno aderito integralmente all’opinione del Presidente, mentre Jackson ha presentato una memoria concordante (a cui si è unita la Giudice Sotomayor per l’introduzione e la Parte I) con cui ha anticipato alcune risposte all’opinione dissenziente del Giudice Thomas, nonostante la precedesse: lo scambio di vedute tra i due giudici afroamericani della Corte, Jackson e Thomas, sul significato originario del XIV Emendamento si è rivelato sintomatico della mancanza di un ampio consenso e di una sorta di diffidenza reciproca sulle motivazioni riportate (come osservato da J. Fisher in un recente commento). Rivolgendosi direttamente al Collega dissenziente, la Giudice non ha nascosto il proprio stupore nell’apprendere che, dopo anni di supporto ad una Costituzione “daltonica”, Thomas ritenesse la clausola sulla cittadinanza una misura correttiva basata sulla razza, riferita solo agli “schiavi liberati come Dred Scott e a coloro che condividevano con loro determinate caratteristiche” (Concurring, p. 1); ma una tale “visione ristretta” del XIV Emendamento aveva ben poco a che vedere con la storia della sua ratifica (Concurring, p. 1). L’opinione di Jackson ha quindi ripreso i valori fondamentali sottesi al testo costituzionale, sottolineando come esso ripudiasse l’idea di una “classe di cittadini superiore, dominante al potere” (cit. Plessy) e supportasse una “disponibilità attuale a riconoscere e a impegnarsi per eliminare ogni residuo retaggio di sottomissione storica” (Concurring, p.18); non a caso, tutte le questioni investite dal XIV Emendamento avevano sempre riguardato “interessi universali di libertà e uguaglianza” (Concurring, p. 18).
Nell’opinione del Giudice Thomas, sia il Civil Rights Act sia la Clausola del XIV Emendamento sono stati concepiti per garantire la cittadinanza alle sole persone nate e stabilmente domiciliate negli Stati Uniti, a prescindere dalla loro razza. Tale teoria è stata avvalorata da oltre 90 pagine di prove storiche da cui è emerso come la cittadinanza concessa agli afroamericani trovasse fondamento nel fatto che essi fossero a tutti gli effetti americani, privi di altre patrie, fedeli alla Nazione e storicamente impegnati nella sua difesa; la loro dignità trovava tutela nel XIV Emendamento proprio per evitare che fossero considerati cittadini di seconda classe. Il domicilio, inteso come dimora legale e permanente, ha sempre costituito l’elemento chiave della cittadinanza sia a livello statale che nazionale, come sottolineato anche nella sentenza Dred Scott v. Sandford (Dissenting, p. 1). A questo proposito, il rinvio a quello che sarebbe stato lo “scopo” della clausola sulla cittadinanza, necessaria a tutelare gli ex schiavi, senza alcuna pretesa di essere intesa oltre tale obiettivo lasciava trapelare un’esplicita consapevolezza delle questioni razziali ad essa sottese, prova del fatto che la Costituzione americana fosse tutt’altro che cieca e indifferente al colore della pelle, come dichiarato in passato dallo stesso Giudice.
Inoltre, a conferma dell’importanza del domicilio, Thomas ha ampliato la propria ricostruzione storica evidenziando che tanto il Civil Rights Act quanto la giurisprudenza avevano escluso gli “indiani non tassati” dall’estensione della cittadinanza, in quanto equiparati a visitatori temporanei, dunque non completamente soggetti alla giurisdizione americana ma all’autogoverno interno. A questo proposito, già con il precedente Elk v. Wilkins, la Corte aveva ribadito la necessità di individuare, a supporto del corretto funzionamento della clausola di cittadinanza, una giurisdizione politica completa e una fedeltà diretta, escludendone l’estensione a chiunque fosse stato soggetto a legami con potenze straniere. La stessa dottrina dell’epoca, ha ribadito Thomas richiamando lo studioso di Yale, W. Robinson (Dissenting, p. 39), specificava che i figli di stranieri potevano considerarsi cittadini solo se i genitori erano permanentemente domiciliati negli Stati Uniti; infatti, la sentenza United States v. Wong Kim Ark faceva esclusivo riferimento a soggetti la cui famiglia era domiciliata nel Paese. Pertanto era chiaro che le passate decisioni dell’Esecutivo di concedere la cittadinanza per la sola nascita sul suolo, a parere del Giudice, avevano di fatto incentivato il fenomeno del c.d. “turismo di nascita” (Dissenting, p. 51).
Come per il Giudice Thomas, anche per Alito la maggioranza della Corte ha interpretato erroneamente il significato originario della clausola sulla cittadinanza, sovrapponendo l’espressione “soggetto alla giurisdizione” alla mera presenza fisica sul territorio americano. Infatti, sebbene il testo non fornisse “una risposta definitiva”, per una Corte “dichiaratamente testualista” (Dissenting, p. 11) le prove storiche confermavano che i redattori del Civil Rights Act e del XIV Emendamento intendevano estendere la cittadinanza per diritto di nascita esclusivamente ai figli di individui che dovevano una piena fedeltà politica agli Stati Uniti, escludendo chiunque fosse vincolato a un’autorità estera. Il concetto costituzionale di giurisdizione indicava quindi un’autorità statale di tipo esclusivo, priva di condizionamenti o interferenze da parte di potenze esterne.
Nell’opinione di Alito, questa lettura trovava diretta conferma nelle procedure di naturalizzazione (Dissenting, p. 19), le quali imponevano, a chiunque acquisisse la cittadinanza, di ricusare in modo formale e categorico ogni precedente vincolo di lealtà verso sovrani o Paesi stranieri. Molte persone nate negli Stati Uniti da genitori immigrati illegali non avrebbero superato questo test poiché, alla nascita, sarebbero diventati automaticamente cittadini nazionali del Paese d’origine dei genitori, contraendo doveri verso esso. In virtù delle disposizioni costituzionali dei Paesi di appartenenza (quali Messico, Guatemala o El Salvador), tali individui risultavano, dunque, “soggetti a una potenza straniera”, estranei alla “giurisdizione” degli Stati Uniti ai sensi del XIV Emendamento (Dissenting, p. 37). La pretesa dei ricorrenti di dimostrare l’incostituzionalità dell’Ordine esecutivo (Dissenting, p. 38) appariva inficiata dal fatto che non fosse possibile dimostrare l’assenza di ipotetiche circostanze in cui l’Ordine avrebbe potuto essere valido, essendo esso applicabile ai cittadini dei Paesi maggiormente coinvolti nei flussi migratori clandestini.
La stessa decisione United States v. Wong Kim Ark, non avrebbe dovuto essere considerata vincolante nel senso preteso dalla maggioranza, bensì come il riconoscimento della cittadinanza per nascita ai soli figli di chi risiedeva legalmente, eleggendo gli Stati Uniti a propria dimora definitiva e compiendo ogni sforzo per integrarsi, ponendo fine alla subordinazione verso potenze estere (Dissenting, p. 11-12). Nelle parole del Giudice Alito, pertanto, la “decisione tentacolare” (Dissenting, p. 2) di Wong Kim Ark non avrebbe potuto vincolare la Corte attraverso Dicta ben lontani dal fornire un modello di attenta perizia giudiziaria, specialmente considerando l’enorme posta in gioco. Nel motivare la propria opinione, i giudici Alito e Kavanaugh sembravano evocare (a parere di J. Fisher) una sorta di “costituzionalismo vivente” quando, richiamando la storica sentenza Wong Kim Ark, hanno evidenziato i profondi cambiamenti del contesto odierno, tra dinamiche migratorie inedite, una mobilità globale crescente e problemi sconosciuti al passato, tale per cui la realtà di oggi non potrebbe più essere letta con gli occhi di ieri.
Il Giudice Gorsuch, infine, ha aderito integralmente al dissenso del Giudice Thomas presentando anche un’opinione separata apparsa, forse, quella più vicina ad un approccio originalista in quanto tesa ad interrogarsi sul rimedio, sull’atteggiamento e sulla coerenza interna del test del domicilio. Infatti, se il domicilio era ritenuto il criterio di giudizio, in caso di genitori clandestini (che dunque violavano la legge sull’immigrazione) o si ammetteva che avessero un domicilio negli Stati Uniti (per cui la legge sarebbe stata applicata anche in quel caso) o si negava che ne avessero uno (contraddicendo il parametro chiave). Un cortocircuito logico che il Giudice non ha risolto ma che ha voluto comunque sollevare (Dissenting, p. 3) probabilmente con lo scopo di restringere il campo di applicazione della decisione della Corte e di sollecitare il Congresso ad intervenire per regolamentare le zone d’ombra delle leggi (come nel caso in cui i membri delle tribù fossero nati negli Stati Uniti ma al di fuori dei territori indiani).
La decisione Trump contro Barbara ha riaffermato lo ius soli quale principio cardine dell’ordinamento statunitense, ponendo un argine alle ingerenze dell’Esecutivo ed evidenziando la coesistenza di visioni divergenti sulla nozione di giurisdizione ma ha anche confermato come la materia della cittadinanza rappresenti ancora oggi uno dei banchi di prova più complessi per la tenuta dello Stato di diritto americano.